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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19906/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19906/2019
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 14 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. Paolo Canepa, oggi sostituito dall'avv. Paolo Dellachà Parte_1
Per e per l'avv. PIAZZA MANUELA, oggi Controparte_1 Parte_2 sostituita dall'avv. Paola Piazza e l'Avv. Vincenzo Mariconda
Per l'avv. SERPETTI ANTONIO BRUNO GIAMPAOLO Controparte_2 oggi sostituito dall'avv. Arturo Semprevivo
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 7 N. R.G. 19906/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19906/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROPPO VINCENZO Parte_1 P.IVA_1
( VIA PESCHIERA, 33A 16122 GENOVA e dell'Avv. CANEPA PAOLO C.F._1
( VIA PESCHIERA, 33A 16122 GENOVA, elettivamente domiciliato in presso C.F._2 il difensore avv. Paolo Federico Villani con studio in Milano, viale Regina Margherita 43
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
PIAZZA MANUELA e dell'avv. MARICONDA VINCENZO ( ) VIA C.F._5
CERVA, 8 20122 MILANO, elettivamente domiciliati in VIA CERVA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. PIAZZA MANUELA
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Controparte_2 P.IVA_2
Marini e avv. Marco Rodolfi ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, via
Turati n.32
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 luglio 2024
pagina2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta negligente e/o imperita del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente
-nella specie, non ha specificatamente allegato la sussistenza, la natura e Parte_1 soprattutto l'i zio subito nonché il nesso di causalità con l'inadempimento qualificato contestato al professionista
-il mancato soddisfacimento degli oneri attorei di allegazione discende dal fatto che il presente giudizio è stato instaurato prima del verificarsi, in termini di irreversibilità e compiutezza, del danno, che è stato genericamente ricondotto dalla società attrice alla lesione dell'integrità del proprio patrimonio anziché a quello separato del fondo dalla medesima gestito
-l'omessa allegazione dei danni definitivamente consolidatisi a carico di prospettati dalla difesa Pt_1 attorea ai paragrafi III 2, 2.a, 2.b e 2.c dell'atto di citazione – non è poi superata dalla richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in un separato giudizio ex art.278 c.p.c.
-infatti, nella specie non è infatti solo la quantità della prestazione dovuta, ma, a monte, l'individuazione specifica della natura dei pregiudizi subiti dal danneggiato e del loro nesso di causalità con la condotta negligente e/o imperita dei danneggianti
-dall'altro canto, il danno principale -- identificato dalla difesa attorea nell'esborso, da parte di Pt_1 della somma corrispondente alla provvigione riconosciuta in favore di EL in base alla pronuncia d'appello -- è stato definitivamente escluso dalla sentenza della Cassazione n.31431 del 2023
-la Corte d'Appello di Milano aveva condannato in solido le società Controparte_3
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
al pagamento -- in favore della EL Real Estate s.r.l. -- della provvigione
[...] maturata per l'attività di mediazione svolta in relazione ad un'importante operazione immobiliare
“…con la proposta d'acquisto di partecipazioni societarie del 10 maggio 2007, effettuata dalla società e con la conforme accettazione sottoscritta dalle società , CP_8 Parte_1 Controparte_5 CP_6
e è stato concluso un accordo costituente un contratto preliminare che precedeva CP_7 CP_4 d i continuare la contrattazione e di addivenire ad un secondo preliminare di contenuto parzialmente diverso dal primo…”
“…dalla disciplina prevista nell'accordo del 10 maggio 2007, complessivamente considerata, non può dunque ravvisarsi la sussistenza di un impegno con funzione meramente preparatoria di un negozio futuro, alla cui conclusione le parti non erano obbligate, ma appare chiaramente che le parti hanno inteso porre in essere un rapporto contrattuale sin dal momento di tale accordo …”
-la condanna pronunciata dalla Corte d'Appello aveva indotto Controparte_3
a:
[...]
a) intraprendere diverse iniziative giudiziali per evitare l'esecuzione forzata (revocazione ex art.395, n.4, c.p.c.; ricorso ex art.287 c.p.c.; opposizione ex art.615 e 617 c.p.c. e connessa istanza cautelare;
istanza pagina3 di 7 di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art.373 c.p.c.; reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva)
-queste iniziative non avevano però impedito che, nelle more, la somma pignorata ai danni di Pt_1 presso la Banca Popolare di RI fosse assegnata ad EL fino alla concorrenza di € 1.956.85 quindi definitivamente versata alla stessa il 2 agosto 2018
b) instaurare il presente giudizio di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati CP_1
e sul presupposto che:
[...] Parte_2
“…mai nel corso della trattazione del giudizio (in primo e in secondo grado, n.d.r.) i Legali hanno rilevato che aveva partecipato alle vicende di cui era causa non in proprio, ma quale società di Pt_1 gestione di ondo di investimento. Di conseguenza, è stata condannata in proprio al Pt_1 pagamento di un'ingentissima somma, mentre il patrimonio separato del Fondo gestito non ha subito alcuna escussione …”
-la difesa di ha quindi chiesto innanzitutto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per Pt_1 le spese leg sostenute a causa delle iniziative giudiziali intraprese per tutelare il proprio patrimonio dalle conseguenze della condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano, pari a € 164.033, 24
-in secondo luogo, ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti in relazione ai danni patrimoniali rivenienti, all'esito del procedimento esecutivo, dall'esborso di € 1.956.859,54 effettuato in favore di EL, a quelli connessi all'esito eventualmente negativo dell'azione di regresso proposta nei confronti delle società coobbligate CP_9 CP_10 CP_6 e ), nonché dell'azione instaurand n Controparte_5 CP_4 CP_11
(già CP_12
-ora, l'esito del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello n.1501 del 2018 -- esaminato dalla Corte suprema congiuntamente all'impugnazione per la revocazione della sentenza n. 4032 del 2019 della Corte d'Appello di Milano – consente di definire la presente controversia in senso sfavorevole all'attrice
-infatti, con la pronuncia n.31431 del 2023 -- in attesa della quale il presente giudizio era stato sospeso -
- la Cassazione ha riformato la sentenza impugnata, con rinvio della decisione alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto
“Il c.d. “preliminare di preliminare”, pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un “affare” idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime”
-ora, la cassazione della pronuncia di secondo grado -- nonché l'applicazione del principio di diritto sopra menzionato nel giudizio riassunto da EL innanzi alla Corte d'appello di Milano -- escludono in radice il diritto alla provvigione vantato da EL Real Estate s.r.l. in base alla sottoscrizione della proposta del 10.05.2007
-esse, anzi, consentono astrattamente a di ripetere integralmente nei confronti di EL Real Pt_1 Estate s.r.l. quanto corrisposto per effett a sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1501 del 2018
-nella comparsa di costituzione del giudizio riassunto, la stessa ha affermato che: Pt_1
“…in applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza, che dà origine al presente giudizio di rinvio, la Corte d'Appello non potrà che dare atto come la proposta del 10.05.2007, seppur accettata,
pagina4 di 7 non abbia i presupposti giuridici indicati per poter essere considerato un accordo vincolante per le parti tale per cui poteva essere richiesta, dalla parte non inadempiente, un provvedimento ex art. 2932 c.c., presupposto indefettibile per considerare appunto vincolante l'affare tra le parti, condizione per far sorgere il diritto per il mediatore alla provvigione …”
“…in conseguenza della pronuncia della Corte di Cassazione 31431/23, è sorto il diritto di ex Pt_1 art. 389 c.p.c. ad ottenere la restituzione dell'importo di euro 1.926.859,54# a da Parte_3 EL in virtù della sentenza recentemente cassata e non avendo l'appellan ato seguito alla formale diffida inviata in data 13.11.2023, è stata quindi costretta ad adire codesta Pt_1 Ecc.ma Corte affinché ingiungesse a EL l'immediata uzione dell'importo di euro 1.926.859,54, oltre agli interessi al tasso legale ex artt. 1282 e 1284, comma 1, c.c., dalla data del pagamento (cfr. Cass. Civ. 5 marzo 2013, n. 5391), 2 agosto 2018, al giorno antecedente a quello di deposito del presente ricorso.
Conseguentemente l'Ecc.ma Corte adita, ritenendo vi fossero i presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., oltre che la propria competenza, quale Giudice del Rinvio, così come espressamente statuito da Cass. Civ. 29 agosto 2008, n. 21901, secondo cui «la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata in sede di legittimità può essere proposta dinanzi al giudice del rinvio anche in via autonoma ed anche nelle forme del procedimento per ingiunzione, a nulla rilevando che competente a conoscere di essa sia, per effetto della competenza esclusiva stabilita dall'art. 389 c.p.c., un giudice collegiale come la Corte d'appello»; nonché ammissibile la proposizione di giudizio per la restituzione in via autonoma e separata rispetto al giudizio di rinvio (Cass 27409/23), ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 154/2024 – Rg 3353/2023, per l'importo capitale di € 1.926.859,54#, oltre interessi al tasso legale e spese, notificato all'odierna opponente in data 22.01.2024, poi opposto da EL con atto di citazione in opposizione, procedura quindi pendente sub RG 722/2024.
La circostanza che EL abbia promosso precedentemente il giudizio di rinvio, è stato ritenuto del tutto irrilevante ai fini dell'emissione del citato Decreto da parte del Giudice del rinvio, posto che, come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., 26 aprile 2003, n. 6579, Cass. Civ., 3 ottobre 2005, n. 19296, Cass. Civ., 21 novembre 2019, n. 30389), tale autonomo giudizio non fa venire meno il diritto creditorio di che origina direttamente da una sentenza della Suprema Corte, Pt_1 la n. 31423/23 pubblicata il 13.11. d in ogni caso l'opponente non ritenuto di chiedere la riunione dei due giudizi pendenti avanti codesta Ecc.ma Corte …”
-in definitiva, ai fini del presente giudizio di responsabilità professionale, ciò che rileva è la qualificazione attribuita dalla Corte suprema alla proposta del 10 maggio 2007, la quale è radicalmente incompatibile con il diritto alla provvigione vantato da EL Real Estate s.r.l. nei confronti di
[...]
[...]
, a prescindere dalle eventuali problematiche connesse all'effettivo recupero da parte di CP_13 Pt_1 ma a suo tempo corrisposta all'intermediaria, viene comunque meno il presupposto del d patrimoniale – rivelatosi non definitivo -- allegato come diretta conseguenza dell'imperita condotta professionale degli avv.ti e Controparte_1 Parte_2
-questo presupposto, come appena detto, si identifica nel credito che EL Real Estate s.r.l. – all'esito della sentenza della Corte d'Appello di Milano asseritamente viziata dagli errori professionali degli attuali convenuti -- ha azionato in sede esecutiva nei confronti di in proprio Parte_1 anziché nei confronti del patrimonio separato del fondo gestito dalla stessa
°°°
-anche il “danno non eliminabile” ravvisato dalla difesa attorea nella somma di € 164.033,24 – così individuato sulla base dei documenti 39, 40 e 41 att. – non è suscettibile di risarcimento
-si tratta, tra gli altri, dei compensi professionali versati da con riferimento all'attività difensiva Pt_1 espletata in sede esecutiva nonché in relazione alla impugnazione e alla correzione della sentenza della Corte d'Appello, meglio specificata al paragrafo 1.4 dell'atto di citazione pagina5 di 7 -le argomentazioni supra formulate consentono di limitare l'analisi di queste voci di danno al costo delle iniziative giudiziarie dirette a contrastare l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di secondo grado
-al riguardo, è però del tutto condivisibile quanto affermato dalla difesa dei convenuti in ordine al fatto che l'unico rimedio che avrebbe potuto essere efficacemente esperito era l'immediata proposizione di un'istanza di sospensione ex art.373 c.p.c.
“…i nuovi avvocati di anziché promuovere l'istanza di sospensione di esecutività della sentenza
Pt_1 nell'ambito del giudizio evocazione (con gli inutili risultati che ne sono conseguiti), avrebbero dovuto promuovere l'istanza subito, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., in pendenza del giudizio per cassazione;
se ciò fosse stato fatto, infatti, non si troverebbe qui oggi in questa situazione, perché il giudice
Pt_1 dell'esecuzione, esattamente come per ed (che hanno CP_7 CP_6 Controparte_14 tempestivamente proposto istanza di chia l'esecuzione anche nei confronti di (vd. sul punto docc. nn. 26 e 27 avvers.). Al contrario, l'istanza di
Pt_1 sospensione formulata proprio perché formulata tardivamente e sulla base di motivi
Pt_1 assolutamente erronei (infra), è stata rigettata dal Giudice per sopravvenuta carenza di interesse …”
-infatti, nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, Sez. III civile, il 20 luglio 2018, si legge che:
“…l'istanza di sospensione è stata proposta solo da e da Controparte_15 [...]
non essendosi gli altri debitori in via solidale costituitisi;
Controparte_7
l'istanza di sospensione proposta da possa essere Controparte_7 accolta, atteso che la Corte d'appello di Milano con l'ordinanza del 4.7.2018 ha imposto la prestazione di una fideiussione dell'importo di € 1.619.159,98 prima di proseguire l'esecuzione in virtù della sentenza n. 1501/2018 della medesima Corte e che, allo stato, EL Real Estate s.r.l. non ha fornito la prova della prestazione della misura cautelativa imposta;
in sede di udienza la creditrice procedente EL Real Estate ha depositato documentazione comprovante la richiesta a Banco di Sardegna e ad di una fideiussione per l'importo Controparte_16 di € 1.619.159,98, ma non ha fornito anche la prova del rilascio della stessa;
l'imposizione della cauzione si pone come condizione di proseguibilità dell'azione esecutiva e, in assenza della stessa, non può proseguire l'esecuzione nei confronti dei debitori a favore dei quali è stata imposta, dovendo il GE valutare se sia avvenuta la prestazione della cauzione o, come nel caso di specie, il rilascio di una garanzia fideiussoria, prima di procedere con l'assegnazione delle somme eventualmente dichiarate dai terzi pignorati in relazione a CP_7
l'istanza di sospensione formulata da deve essere sottoposta ad un diverso vaglio, Controparte_15 non essendo stata imposta una cauzi l'opponente, che non ha formulato istanza ex art. 373 c.p.c. in pendenza del giudizio per cassazione, bensì nell'ambito del giudizio di revocazione (istanza su cui la Corte d'appello si è pronunciata in data 20.7.2018 con un provvedimento di rigetto)
…”
-si veda, inoltre, quanto statuito nell'ordinanza di assegnazione emessa dalla medesima Sezione del Tribunale di Milano il 20 luglio 2018
-la difesa dei convenuti ha quindi opportunamente sottolineato che:
“…l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 373 c.p.c. avrebbe dovuto essere promossa subito e non con oltre quattro mesi di ritardo (ossia il 30.7.2018 - vd. doc. n. 29 avvers.) quando il giudice dell'esecuzione aveva oramai già disposto, in favore di EL, l'assegnazione delle somme a lei spettanti (vd. doc. n. 27 avvers., datato 20.7.2018). Non a caso, avendo aspettato così
pagina6 di 7 tanto, la Corte d'Appello ha poi rigettato l'istanza per “sopravvenuta carenza di interesse”, dal momento che la Popolare di RI aveva ormai già ottemperato all'ordine di assegnazione con pagamento del 2.8.2018 (doc. n. 30 avvers.). Al contrario, se l'istanza fosse stata promossa subito, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dichiarato improseguibile l'esecuzione anche nei confronti di (vd. Pt_1 sempre docc. nn. 26 e 27 avvers.), evitandole così di essere l'unico soggetto verso cui è malauguratamente proseguita l'esecuzione. Il che, oltretutto, ci pare dirimente per escludere, in via definitiva, la sussistenza di qualsiasi nesso eziologico tra il danno che l'attrice lamenta e l'attività svolta dai professionisti nei due rispettivi giudizi di merito, perché il danno, da un punto di vista prettamente causale, non ha nulla a che vedere con la strategia processuale adottata in sede di merito dai due convenuti …”
-i compensi professionali effettuati da con riferimento alle varie iniziative giudiziarie dirette a Pt_1 contrastare l'efficacia esecutiva della s a di secondo grado non possono pertanto gravare sui convenuti
-si tratta, infatti, di iniziative che, a causa della loro intrinseca inidoneità a raggiungere lo scopo previsto, precludono, ai sensi del secondo comma dell'art.1227 c.c., la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale arrecato dall'efficacia esecutiva della pronuncia di condanna, anche nell'ipotesi in cui esso fosse ascrivibile all'imperita e negligente attività difensiva svolta dai convenuti
-per il resto, la parte dei compensi genericamente attribuiti alla “assistenza in sede giurisdizionale (Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione) in relazione alla controversia
[...]
” era comunque dovuta dall'attrice in r Controparte_17 ragionevole scelta di impugnare la sentenza di secondo grado
-in conclusione, le domande proposte nei confronti dell'Avv. e dell'Avv. Controparte_1 Parte_2 non meritano accoglimento
[...]
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti dell'Avv. e Parte_1 Controparte_1 dell'Avv. Parte_2
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 18.333,90 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta in favore dei convenuti e in complessivi € 8.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta, in favore di
[...]
Controparte_2
Milano, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19906/2019
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 14 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. Paolo Canepa, oggi sostituito dall'avv. Paolo Dellachà Parte_1
Per e per l'avv. PIAZZA MANUELA, oggi Controparte_1 Parte_2 sostituita dall'avv. Paola Piazza e l'Avv. Vincenzo Mariconda
Per l'avv. SERPETTI ANTONIO BRUNO GIAMPAOLO Controparte_2 oggi sostituito dall'avv. Arturo Semprevivo
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 7 N. R.G. 19906/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19906/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROPPO VINCENZO Parte_1 P.IVA_1
( VIA PESCHIERA, 33A 16122 GENOVA e dell'Avv. CANEPA PAOLO C.F._1
( VIA PESCHIERA, 33A 16122 GENOVA, elettivamente domiciliato in presso C.F._2 il difensore avv. Paolo Federico Villani con studio in Milano, viale Regina Margherita 43
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
PIAZZA MANUELA e dell'avv. MARICONDA VINCENZO ( ) VIA C.F._5
CERVA, 8 20122 MILANO, elettivamente domiciliati in VIA CERVA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. PIAZZA MANUELA
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Controparte_2 P.IVA_2
Marini e avv. Marco Rodolfi ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, via
Turati n.32
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 luglio 2024
pagina2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore- danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta negligente e/o imperita del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente
-nella specie, non ha specificatamente allegato la sussistenza, la natura e Parte_1 soprattutto l'i zio subito nonché il nesso di causalità con l'inadempimento qualificato contestato al professionista
-il mancato soddisfacimento degli oneri attorei di allegazione discende dal fatto che il presente giudizio è stato instaurato prima del verificarsi, in termini di irreversibilità e compiutezza, del danno, che è stato genericamente ricondotto dalla società attrice alla lesione dell'integrità del proprio patrimonio anziché a quello separato del fondo dalla medesima gestito
-l'omessa allegazione dei danni definitivamente consolidatisi a carico di prospettati dalla difesa Pt_1 attorea ai paragrafi III 2, 2.a, 2.b e 2.c dell'atto di citazione – non è poi superata dalla richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in un separato giudizio ex art.278 c.p.c.
-infatti, nella specie non è infatti solo la quantità della prestazione dovuta, ma, a monte, l'individuazione specifica della natura dei pregiudizi subiti dal danneggiato e del loro nesso di causalità con la condotta negligente e/o imperita dei danneggianti
-dall'altro canto, il danno principale -- identificato dalla difesa attorea nell'esborso, da parte di Pt_1 della somma corrispondente alla provvigione riconosciuta in favore di EL in base alla pronuncia d'appello -- è stato definitivamente escluso dalla sentenza della Cassazione n.31431 del 2023
-la Corte d'Appello di Milano aveva condannato in solido le società Controparte_3
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
al pagamento -- in favore della EL Real Estate s.r.l. -- della provvigione
[...] maturata per l'attività di mediazione svolta in relazione ad un'importante operazione immobiliare
“…con la proposta d'acquisto di partecipazioni societarie del 10 maggio 2007, effettuata dalla società e con la conforme accettazione sottoscritta dalle società , CP_8 Parte_1 Controparte_5 CP_6
e è stato concluso un accordo costituente un contratto preliminare che precedeva CP_7 CP_4 d i continuare la contrattazione e di addivenire ad un secondo preliminare di contenuto parzialmente diverso dal primo…”
“…dalla disciplina prevista nell'accordo del 10 maggio 2007, complessivamente considerata, non può dunque ravvisarsi la sussistenza di un impegno con funzione meramente preparatoria di un negozio futuro, alla cui conclusione le parti non erano obbligate, ma appare chiaramente che le parti hanno inteso porre in essere un rapporto contrattuale sin dal momento di tale accordo …”
-la condanna pronunciata dalla Corte d'Appello aveva indotto Controparte_3
a:
[...]
a) intraprendere diverse iniziative giudiziali per evitare l'esecuzione forzata (revocazione ex art.395, n.4, c.p.c.; ricorso ex art.287 c.p.c.; opposizione ex art.615 e 617 c.p.c. e connessa istanza cautelare;
istanza pagina3 di 7 di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art.373 c.p.c.; reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva)
-queste iniziative non avevano però impedito che, nelle more, la somma pignorata ai danni di Pt_1 presso la Banca Popolare di RI fosse assegnata ad EL fino alla concorrenza di € 1.956.85 quindi definitivamente versata alla stessa il 2 agosto 2018
b) instaurare il presente giudizio di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati CP_1
e sul presupposto che:
[...] Parte_2
“…mai nel corso della trattazione del giudizio (in primo e in secondo grado, n.d.r.) i Legali hanno rilevato che aveva partecipato alle vicende di cui era causa non in proprio, ma quale società di Pt_1 gestione di ondo di investimento. Di conseguenza, è stata condannata in proprio al Pt_1 pagamento di un'ingentissima somma, mentre il patrimonio separato del Fondo gestito non ha subito alcuna escussione …”
-la difesa di ha quindi chiesto innanzitutto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per Pt_1 le spese leg sostenute a causa delle iniziative giudiziali intraprese per tutelare il proprio patrimonio dalle conseguenze della condanna pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano, pari a € 164.033, 24
-in secondo luogo, ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti in relazione ai danni patrimoniali rivenienti, all'esito del procedimento esecutivo, dall'esborso di € 1.956.859,54 effettuato in favore di EL, a quelli connessi all'esito eventualmente negativo dell'azione di regresso proposta nei confronti delle società coobbligate CP_9 CP_10 CP_6 e ), nonché dell'azione instaurand n Controparte_5 CP_4 CP_11
(già CP_12
-ora, l'esito del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello n.1501 del 2018 -- esaminato dalla Corte suprema congiuntamente all'impugnazione per la revocazione della sentenza n. 4032 del 2019 della Corte d'Appello di Milano – consente di definire la presente controversia in senso sfavorevole all'attrice
-infatti, con la pronuncia n.31431 del 2023 -- in attesa della quale il presente giudizio era stato sospeso -
- la Cassazione ha riformato la sentenza impugnata, con rinvio della decisione alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto
“Il c.d. “preliminare di preliminare”, pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un “affare” idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime”
-ora, la cassazione della pronuncia di secondo grado -- nonché l'applicazione del principio di diritto sopra menzionato nel giudizio riassunto da EL innanzi alla Corte d'appello di Milano -- escludono in radice il diritto alla provvigione vantato da EL Real Estate s.r.l. in base alla sottoscrizione della proposta del 10.05.2007
-esse, anzi, consentono astrattamente a di ripetere integralmente nei confronti di EL Real Pt_1 Estate s.r.l. quanto corrisposto per effett a sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1501 del 2018
-nella comparsa di costituzione del giudizio riassunto, la stessa ha affermato che: Pt_1
“…in applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza, che dà origine al presente giudizio di rinvio, la Corte d'Appello non potrà che dare atto come la proposta del 10.05.2007, seppur accettata,
pagina4 di 7 non abbia i presupposti giuridici indicati per poter essere considerato un accordo vincolante per le parti tale per cui poteva essere richiesta, dalla parte non inadempiente, un provvedimento ex art. 2932 c.c., presupposto indefettibile per considerare appunto vincolante l'affare tra le parti, condizione per far sorgere il diritto per il mediatore alla provvigione …”
“…in conseguenza della pronuncia della Corte di Cassazione 31431/23, è sorto il diritto di ex Pt_1 art. 389 c.p.c. ad ottenere la restituzione dell'importo di euro 1.926.859,54# a da Parte_3 EL in virtù della sentenza recentemente cassata e non avendo l'appellan ato seguito alla formale diffida inviata in data 13.11.2023, è stata quindi costretta ad adire codesta Pt_1 Ecc.ma Corte affinché ingiungesse a EL l'immediata uzione dell'importo di euro 1.926.859,54, oltre agli interessi al tasso legale ex artt. 1282 e 1284, comma 1, c.c., dalla data del pagamento (cfr. Cass. Civ. 5 marzo 2013, n. 5391), 2 agosto 2018, al giorno antecedente a quello di deposito del presente ricorso.
Conseguentemente l'Ecc.ma Corte adita, ritenendo vi fossero i presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., oltre che la propria competenza, quale Giudice del Rinvio, così come espressamente statuito da Cass. Civ. 29 agosto 2008, n. 21901, secondo cui «la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata in sede di legittimità può essere proposta dinanzi al giudice del rinvio anche in via autonoma ed anche nelle forme del procedimento per ingiunzione, a nulla rilevando che competente a conoscere di essa sia, per effetto della competenza esclusiva stabilita dall'art. 389 c.p.c., un giudice collegiale come la Corte d'appello»; nonché ammissibile la proposizione di giudizio per la restituzione in via autonoma e separata rispetto al giudizio di rinvio (Cass 27409/23), ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 154/2024 – Rg 3353/2023, per l'importo capitale di € 1.926.859,54#, oltre interessi al tasso legale e spese, notificato all'odierna opponente in data 22.01.2024, poi opposto da EL con atto di citazione in opposizione, procedura quindi pendente sub RG 722/2024.
La circostanza che EL abbia promosso precedentemente il giudizio di rinvio, è stato ritenuto del tutto irrilevante ai fini dell'emissione del citato Decreto da parte del Giudice del rinvio, posto che, come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., 26 aprile 2003, n. 6579, Cass. Civ., 3 ottobre 2005, n. 19296, Cass. Civ., 21 novembre 2019, n. 30389), tale autonomo giudizio non fa venire meno il diritto creditorio di che origina direttamente da una sentenza della Suprema Corte, Pt_1 la n. 31423/23 pubblicata il 13.11. d in ogni caso l'opponente non ritenuto di chiedere la riunione dei due giudizi pendenti avanti codesta Ecc.ma Corte …”
-in definitiva, ai fini del presente giudizio di responsabilità professionale, ciò che rileva è la qualificazione attribuita dalla Corte suprema alla proposta del 10 maggio 2007, la quale è radicalmente incompatibile con il diritto alla provvigione vantato da EL Real Estate s.r.l. nei confronti di
[...]
[...]
, a prescindere dalle eventuali problematiche connesse all'effettivo recupero da parte di CP_13 Pt_1 ma a suo tempo corrisposta all'intermediaria, viene comunque meno il presupposto del d patrimoniale – rivelatosi non definitivo -- allegato come diretta conseguenza dell'imperita condotta professionale degli avv.ti e Controparte_1 Parte_2
-questo presupposto, come appena detto, si identifica nel credito che EL Real Estate s.r.l. – all'esito della sentenza della Corte d'Appello di Milano asseritamente viziata dagli errori professionali degli attuali convenuti -- ha azionato in sede esecutiva nei confronti di in proprio Parte_1 anziché nei confronti del patrimonio separato del fondo gestito dalla stessa
°°°
-anche il “danno non eliminabile” ravvisato dalla difesa attorea nella somma di € 164.033,24 – così individuato sulla base dei documenti 39, 40 e 41 att. – non è suscettibile di risarcimento
-si tratta, tra gli altri, dei compensi professionali versati da con riferimento all'attività difensiva Pt_1 espletata in sede esecutiva nonché in relazione alla impugnazione e alla correzione della sentenza della Corte d'Appello, meglio specificata al paragrafo 1.4 dell'atto di citazione pagina5 di 7 -le argomentazioni supra formulate consentono di limitare l'analisi di queste voci di danno al costo delle iniziative giudiziarie dirette a contrastare l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di secondo grado
-al riguardo, è però del tutto condivisibile quanto affermato dalla difesa dei convenuti in ordine al fatto che l'unico rimedio che avrebbe potuto essere efficacemente esperito era l'immediata proposizione di un'istanza di sospensione ex art.373 c.p.c.
“…i nuovi avvocati di anziché promuovere l'istanza di sospensione di esecutività della sentenza
Pt_1 nell'ambito del giudizio evocazione (con gli inutili risultati che ne sono conseguiti), avrebbero dovuto promuovere l'istanza subito, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., in pendenza del giudizio per cassazione;
se ciò fosse stato fatto, infatti, non si troverebbe qui oggi in questa situazione, perché il giudice
Pt_1 dell'esecuzione, esattamente come per ed (che hanno CP_7 CP_6 Controparte_14 tempestivamente proposto istanza di chia l'esecuzione anche nei confronti di (vd. sul punto docc. nn. 26 e 27 avvers.). Al contrario, l'istanza di
Pt_1 sospensione formulata proprio perché formulata tardivamente e sulla base di motivi
Pt_1 assolutamente erronei (infra), è stata rigettata dal Giudice per sopravvenuta carenza di interesse …”
-infatti, nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, Sez. III civile, il 20 luglio 2018, si legge che:
“…l'istanza di sospensione è stata proposta solo da e da Controparte_15 [...]
non essendosi gli altri debitori in via solidale costituitisi;
Controparte_7
l'istanza di sospensione proposta da possa essere Controparte_7 accolta, atteso che la Corte d'appello di Milano con l'ordinanza del 4.7.2018 ha imposto la prestazione di una fideiussione dell'importo di € 1.619.159,98 prima di proseguire l'esecuzione in virtù della sentenza n. 1501/2018 della medesima Corte e che, allo stato, EL Real Estate s.r.l. non ha fornito la prova della prestazione della misura cautelativa imposta;
in sede di udienza la creditrice procedente EL Real Estate ha depositato documentazione comprovante la richiesta a Banco di Sardegna e ad di una fideiussione per l'importo Controparte_16 di € 1.619.159,98, ma non ha fornito anche la prova del rilascio della stessa;
l'imposizione della cauzione si pone come condizione di proseguibilità dell'azione esecutiva e, in assenza della stessa, non può proseguire l'esecuzione nei confronti dei debitori a favore dei quali è stata imposta, dovendo il GE valutare se sia avvenuta la prestazione della cauzione o, come nel caso di specie, il rilascio di una garanzia fideiussoria, prima di procedere con l'assegnazione delle somme eventualmente dichiarate dai terzi pignorati in relazione a CP_7
l'istanza di sospensione formulata da deve essere sottoposta ad un diverso vaglio, Controparte_15 non essendo stata imposta una cauzi l'opponente, che non ha formulato istanza ex art. 373 c.p.c. in pendenza del giudizio per cassazione, bensì nell'ambito del giudizio di revocazione (istanza su cui la Corte d'appello si è pronunciata in data 20.7.2018 con un provvedimento di rigetto)
…”
-si veda, inoltre, quanto statuito nell'ordinanza di assegnazione emessa dalla medesima Sezione del Tribunale di Milano il 20 luglio 2018
-la difesa dei convenuti ha quindi opportunamente sottolineato che:
“…l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 373 c.p.c. avrebbe dovuto essere promossa subito e non con oltre quattro mesi di ritardo (ossia il 30.7.2018 - vd. doc. n. 29 avvers.) quando il giudice dell'esecuzione aveva oramai già disposto, in favore di EL, l'assegnazione delle somme a lei spettanti (vd. doc. n. 27 avvers., datato 20.7.2018). Non a caso, avendo aspettato così
pagina6 di 7 tanto, la Corte d'Appello ha poi rigettato l'istanza per “sopravvenuta carenza di interesse”, dal momento che la Popolare di RI aveva ormai già ottemperato all'ordine di assegnazione con pagamento del 2.8.2018 (doc. n. 30 avvers.). Al contrario, se l'istanza fosse stata promossa subito, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dichiarato improseguibile l'esecuzione anche nei confronti di (vd. Pt_1 sempre docc. nn. 26 e 27 avvers.), evitandole così di essere l'unico soggetto verso cui è malauguratamente proseguita l'esecuzione. Il che, oltretutto, ci pare dirimente per escludere, in via definitiva, la sussistenza di qualsiasi nesso eziologico tra il danno che l'attrice lamenta e l'attività svolta dai professionisti nei due rispettivi giudizi di merito, perché il danno, da un punto di vista prettamente causale, non ha nulla a che vedere con la strategia processuale adottata in sede di merito dai due convenuti …”
-i compensi professionali effettuati da con riferimento alle varie iniziative giudiziarie dirette a Pt_1 contrastare l'efficacia esecutiva della s a di secondo grado non possono pertanto gravare sui convenuti
-si tratta, infatti, di iniziative che, a causa della loro intrinseca inidoneità a raggiungere lo scopo previsto, precludono, ai sensi del secondo comma dell'art.1227 c.c., la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale arrecato dall'efficacia esecutiva della pronuncia di condanna, anche nell'ipotesi in cui esso fosse ascrivibile all'imperita e negligente attività difensiva svolta dai convenuti
-per il resto, la parte dei compensi genericamente attribuiti alla “assistenza in sede giurisdizionale (Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione) in relazione alla controversia
[...]
” era comunque dovuta dall'attrice in r Controparte_17 ragionevole scelta di impugnare la sentenza di secondo grado
-in conclusione, le domande proposte nei confronti dell'Avv. e dell'Avv. Controparte_1 Parte_2 non meritano accoglimento
[...]
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti dell'Avv. e Parte_1 Controparte_1 dell'Avv. Parte_2
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 18.333,90 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta in favore dei convenuti e in complessivi € 8.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta, in favore di
[...]
Controparte_2
Milano, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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