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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.5051-2024 RG, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Bonanni – attore in riassunzione;
Parte_1
e
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Lecce – convenuto in riassunzione;
avente ad oggetto: “ risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio - esposizione amianto “.
Conclusioni: come in atti.
E' stata fissata la trattazione scritta con termine note del 1° aprile 2025 ex art.281-sexies cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
figlio ed erede di deceduto il 15.11.2016 per mesotelioma Parte_1 Persona_1
pleurico, conseguente (seconda la difesa) ad esposizione ad amianto nell'attività di fuochista e motorista navale dal 6 settembre 1958 al 31 ottobre 1960 presso l'Arsenale di Taranto e sulla nave
Sagittario, aveva promosso il giudizio risarcitorio iure hereditatis e iure proprio dinanzi al
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, con sentenza n.722-2024, ha dichiarato l'incompetenza per territorio ed ha concesso il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto.
Il ricorrente ha ritualmente riassunto il giudizio.
Con ordinanza del 12 novembre 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, ritenendo la propria competenza limitatamente alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis, agganciata alla responsabilità dell'amministrazione ex art.2087 c.c., ha disposto “la separazione della domanda formulata iure proprio dal ricorrente” , avente titolo nell'illecito aquiliano ex art.2043 c.c., con contestuale trasmissione del fascicolo relativo a tale domanda, formato dalla Cancelleria, al
Presidente del Tribunale.
Il fascicolo n.5051-2024, riguardante la domanda risarcitoria “iure proprio”, è stato assegnato alla scrivente.
1 L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, costituitasi nel giudizio n.4062-2024 promosso in riassunzione dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, aveva sollevato l'eccezione di incompetenza del Giudice specializzato in ordine alla domanda tesa ad accertare la responsabilità extracontrattuale (art.2043 c.c.), non declinabile per i rapporti disciplinati dall'art.409 cpc.
La difesa , nel giudizio n.5051-2024, rientrante nella sfera di cognizione del Tribunale Pt_2
Ordinario, ha sollevato eccezione ex art.25 cpc e 6 RD 1611-1933 per la competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale di Lecce, ovvero, del Giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
Ha, quindi, chiesto la rimessione della causa in decisione (cfr. comparsa costitutiva del 6.12.2024 e memoria del 9.12.2024).
Con provvedimento dell'11 febbraio 2025 è stata fissata udienza ex art.281-sexies cpc, con modalità cartolare.
La difesa del ha comunque depositato le memorie previste dall'art.171-ter cpc;
nella Parte_1
memoria n.1) depositata il 20 febbraio 2025 ha contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato per effetto del giudicato (art.2909 c.c.-art.324 cpc) formatosi in conseguenza dell'omessa impugnazione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Nola.
*** ** ***
Le parti hanno svolto difese nel merito.
L'attore ha formulato istanze istruttorie.
*** ** ***
L'eccezione di incompetenza funzionale ed inderogabile è fondata.
Per la domanda proposta dal iure proprio, finalizzata all'accertamento della responsabilità Parte_1
aquiliana del convenuto ed alla condanna dello stesso al risarcimento del danno, non può CP_1
non operare la regola processuale fissata dall'art.25 cpc, trattandosi di competenza funzionale, assoluta, inderogabile.
Nel caso in esame, si applicano le norme dettate dal Regio Decreto n.1611/1933 in punto di difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato.
In particolare, devono richiamarsi l'art. 6 del citato Decreto secondo cui “la competenza per CP_2
cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte
d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (…) “ e l'art.7 il quale dispone che
“le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa
2 un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del Codice di commercio e 94 del codice di procedura civile;
rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello
Stato e nei giudizi di opposizione di terzo”.
La giurisprudenza di legittimità ha mantenuto fermo il principio della difesa erariale, affermando che le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 c.p.c. ed all'art. 244 del d.lg. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli art. 25 c.p.c. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato in parte qua l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno;
ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa (cfr., in termini, Cass. sezioni unite 2 luglio 2008 n.18036; in punto di inderogabilità della competenza e di prevalenza sugli altri criteri cfr. anche Cass.n.17880-2004).
La giurisprudenza della Suprema Corte è univoca sul punto.
Nella recentissima pronuncia della Sez.III n.7371 del 19 marzo 2025, è stato affermato che “ai sensi dell'art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una
Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art. 28 cod. proc. civ.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti delle barriere preclusive poste dal codice, anche di ufficio dal giudice (art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.).
La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 cod. proc. civ., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla
3 disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norme, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile” (sul tema, specificamente, Cass.
03/09/2004, n. 17880; Cass. 26/11/2020, n. 26883).
Il profilo di inderogabilità della competenza, rilevabile d'ufficio e, nel caso in esame, tempestivamente eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa costitutiva del giudizio n.5051-2024, derivante dalla separazione della domanda da parte del Giudice del Lavoro, non può essere scalfito dalla
contro
-eccezione di giudicato sollevata dalla difesa attorea.
Invero, dalla pronuncia declinatoria della competenza per territorio del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Nola, con conseguente riassunzione dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Taranto, non è derivato l'effetto di giudicato sul piano della competenza del Giudice da investire della cognizione della domanda risarcitoria ex art.2043 c.c. proposta dal “iure proprio”. Parte_1
Solo la questione della competenza per materia (artt.409 cpc-2087 c.c. e art.2043 c.c.), affrontata dal Giudice del Lavoro di Taranto e definita con la separazione della domanda proposta “iure proprio”, ha fatto scaturire l'altra questione della competenza per territorio del Tribunale Ordinario.
Il primo Giudice del Lavoro ha esaminato il profilo della “competenza per territorio” in base al combinato disposto degli articoli 409-413 cpc ed ha emesso una pronuncia in rito che non ha potuto produrre un giudicato implicito per le altre questioni preliminari;
infatti, il giudicato ex artt.324 cpc-
2909 c.c. non si forma, neppure implicitamente, sugli aspetti del rapporto processuale che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, solo dopo l'introduzione del giudizio dinanzi al Giudice competente per la domanda
“iure successionis”, è stato compiuta la valutazione successiva di competenza per la domanda “iure proprio”, rientrante nella sfera di cognizione del Giudice ordinario e, da qui, è derivata la conseguente valutazione della competenza per effetto del “foro erariale”.
Conclusivamente, le due domande proposte dal secondo i citati paradigmi normativi, Parte_1
dopo la separazione, saranno scrutinate dal Giudice del Lavoro di Taranto e dal Tribunale Ordinario di Lecce.
L'epilogo processuale rende equa la compensazione delle spese di lite;
l'esito del giudizio di merito implicherà la statuizione sulle spese per effetto del principio di soccombenza, totale o parziale
(artt.91-92 cpc).
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, pronunciando in rito nel giudizio n.5051-
2024 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-dichiara l'incompetenza del Tribunale di Taranto per la domanda risarcitoria proposta “iure proprio” da nei confronti del , operando il foro della Parte_1 Controparte_1
pubblica amministrazione ex artt.25 cpc-6 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;
-concede all'attore il termine perentorio del 28 maggio 2025 per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Lecce;
-spese compensate.
Così deciso in data 1° aprile 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.5051-2024 RG, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ezio Bonanni – attore in riassunzione;
Parte_1
e
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Lecce – convenuto in riassunzione;
avente ad oggetto: “ risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio - esposizione amianto “.
Conclusioni: come in atti.
E' stata fissata la trattazione scritta con termine note del 1° aprile 2025 ex art.281-sexies cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
figlio ed erede di deceduto il 15.11.2016 per mesotelioma Parte_1 Persona_1
pleurico, conseguente (seconda la difesa) ad esposizione ad amianto nell'attività di fuochista e motorista navale dal 6 settembre 1958 al 31 ottobre 1960 presso l'Arsenale di Taranto e sulla nave
Sagittario, aveva promosso il giudizio risarcitorio iure hereditatis e iure proprio dinanzi al
Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, con sentenza n.722-2024, ha dichiarato l'incompetenza per territorio ed ha concesso il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto.
Il ricorrente ha ritualmente riassunto il giudizio.
Con ordinanza del 12 novembre 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, ritenendo la propria competenza limitatamente alla domanda risarcitoria proposta iure hereditatis, agganciata alla responsabilità dell'amministrazione ex art.2087 c.c., ha disposto “la separazione della domanda formulata iure proprio dal ricorrente” , avente titolo nell'illecito aquiliano ex art.2043 c.c., con contestuale trasmissione del fascicolo relativo a tale domanda, formato dalla Cancelleria, al
Presidente del Tribunale.
Il fascicolo n.5051-2024, riguardante la domanda risarcitoria “iure proprio”, è stato assegnato alla scrivente.
1 L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, costituitasi nel giudizio n.4062-2024 promosso in riassunzione dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, aveva sollevato l'eccezione di incompetenza del Giudice specializzato in ordine alla domanda tesa ad accertare la responsabilità extracontrattuale (art.2043 c.c.), non declinabile per i rapporti disciplinati dall'art.409 cpc.
La difesa , nel giudizio n.5051-2024, rientrante nella sfera di cognizione del Tribunale Pt_2
Ordinario, ha sollevato eccezione ex art.25 cpc e 6 RD 1611-1933 per la competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale di Lecce, ovvero, del Giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
Ha, quindi, chiesto la rimessione della causa in decisione (cfr. comparsa costitutiva del 6.12.2024 e memoria del 9.12.2024).
Con provvedimento dell'11 febbraio 2025 è stata fissata udienza ex art.281-sexies cpc, con modalità cartolare.
La difesa del ha comunque depositato le memorie previste dall'art.171-ter cpc;
nella Parte_1
memoria n.1) depositata il 20 febbraio 2025 ha contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato per effetto del giudicato (art.2909 c.c.-art.324 cpc) formatosi in conseguenza dell'omessa impugnazione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Nola.
*** ** ***
Le parti hanno svolto difese nel merito.
L'attore ha formulato istanze istruttorie.
*** ** ***
L'eccezione di incompetenza funzionale ed inderogabile è fondata.
Per la domanda proposta dal iure proprio, finalizzata all'accertamento della responsabilità Parte_1
aquiliana del convenuto ed alla condanna dello stesso al risarcimento del danno, non può CP_1
non operare la regola processuale fissata dall'art.25 cpc, trattandosi di competenza funzionale, assoluta, inderogabile.
Nel caso in esame, si applicano le norme dettate dal Regio Decreto n.1611/1933 in punto di difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato.
In particolare, devono richiamarsi l'art. 6 del citato Decreto secondo cui “la competenza per CP_2
cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte
d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (…) “ e l'art.7 il quale dispone che
“le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa
2 un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del Codice di commercio e 94 del codice di procedura civile;
rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello
Stato e nei giudizi di opposizione di terzo”.
La giurisprudenza di legittimità ha mantenuto fermo il principio della difesa erariale, affermando che le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 51 del 1998, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 c.p.c. ed all'art. 244 del d.lg. n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli art. 25 c.p.c. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato in parte qua l'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 - che stabiliva l'inapplicabilità della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore - per incompatibilità, non potendosi considerare perdurante la distinzione di competenza tra pretore e tribunale, ormai venuta meno;
ciò non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina dell'impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere su questa (cfr., in termini, Cass. sezioni unite 2 luglio 2008 n.18036; in punto di inderogabilità della competenza e di prevalenza sugli altri criteri cfr. anche Cass.n.17880-2004).
La giurisprudenza della Suprema Corte è univoca sul punto.
Nella recentissima pronuncia della Sez.III n.7371 del 19 marzo 2025, è stato affermato che “ai sensi dell'art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una
Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art. 28 cod. proc. civ.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti delle barriere preclusive poste dal codice, anche di ufficio dal giudice (art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.).
La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 cod. proc. civ., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla
3 disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norme, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile” (sul tema, specificamente, Cass.
03/09/2004, n. 17880; Cass. 26/11/2020, n. 26883).
Il profilo di inderogabilità della competenza, rilevabile d'ufficio e, nel caso in esame, tempestivamente eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa costitutiva del giudizio n.5051-2024, derivante dalla separazione della domanda da parte del Giudice del Lavoro, non può essere scalfito dalla
contro
-eccezione di giudicato sollevata dalla difesa attorea.
Invero, dalla pronuncia declinatoria della competenza per territorio del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Nola, con conseguente riassunzione dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Taranto, non è derivato l'effetto di giudicato sul piano della competenza del Giudice da investire della cognizione della domanda risarcitoria ex art.2043 c.c. proposta dal “iure proprio”. Parte_1
Solo la questione della competenza per materia (artt.409 cpc-2087 c.c. e art.2043 c.c.), affrontata dal Giudice del Lavoro di Taranto e definita con la separazione della domanda proposta “iure proprio”, ha fatto scaturire l'altra questione della competenza per territorio del Tribunale Ordinario.
Il primo Giudice del Lavoro ha esaminato il profilo della “competenza per territorio” in base al combinato disposto degli articoli 409-413 cpc ed ha emesso una pronuncia in rito che non ha potuto produrre un giudicato implicito per le altre questioni preliminari;
infatti, il giudicato ex artt.324 cpc-
2909 c.c. non si forma, neppure implicitamente, sugli aspetti del rapporto processuale che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, solo dopo l'introduzione del giudizio dinanzi al Giudice competente per la domanda
“iure successionis”, è stato compiuta la valutazione successiva di competenza per la domanda “iure proprio”, rientrante nella sfera di cognizione del Giudice ordinario e, da qui, è derivata la conseguente valutazione della competenza per effetto del “foro erariale”.
Conclusivamente, le due domande proposte dal secondo i citati paradigmi normativi, Parte_1
dopo la separazione, saranno scrutinate dal Giudice del Lavoro di Taranto e dal Tribunale Ordinario di Lecce.
L'epilogo processuale rende equa la compensazione delle spese di lite;
l'esito del giudizio di merito implicherà la statuizione sulle spese per effetto del principio di soccombenza, totale o parziale
(artt.91-92 cpc).
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, pronunciando in rito nel giudizio n.5051-
2024 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-dichiara l'incompetenza del Tribunale di Taranto per la domanda risarcitoria proposta “iure proprio” da nei confronti del , operando il foro della Parte_1 Controparte_1
pubblica amministrazione ex artt.25 cpc-6 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;
-concede all'attore il termine perentorio del 28 maggio 2025 per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Lecce;
-spese compensate.
Così deciso in data 1° aprile 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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