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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1967/2024 R.G. TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO VERBALE D'UDIENZA DEL 23 OTTOBRE 2025 All'udienza del 23/10/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Antonio Mavilia per parte ricorrente e la dott.ssa Cinzia Stopponi per il . L'Avv. Mavilia contesta la Controparte_1 memoria difens orso e alle conclusioni ivi formulate. La dott.ssa Stopponi si riporta alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente. Il Giudice Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 7 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 23 OTTOBRE 2025
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1967/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...] sidente in via Tramontano C.lo n. 78B/3; C.F._1 CP_2 ta a Napoli l'11.10.1970 (C.F.:
[...] CodiceFiscale_2
Sassuolo (MO), Viale Pertini n. 15/B ad Controparte_3
Agrigento il 05.08.1992 (C.F.: Sassuolo CodiceFiscale_3
(MO), via Caula n. 43; argherita di Savoia (FG) Controparte_4
l'1.09.1966 (C.F.: ), ivi residente in [...]; CodiceFiscale_4 esuviano (NA) il 29.11.1990 (C.F.: Controparte_5
e residente a [...]; CodiceFiscale_5
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_6 [...] idente a Marina di GI CA (RC), via St C.F._6
17; , nato a [...] il [...] Controparte_7
(C.F.: e in via Villa Rosina n. 30; CodiceFiscale_7 [...] rcianise (CE) il 09.01.1998 (C.F.: Parte_2 [...] residente a [...] C.F._8 difesi dall'Avv. Antonio Mavilia;
RICORRENTI contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 ma, Via 76, CP_8 rappresentat eso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Cinzia Stopponi;
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale A.T.A. - compenso individuale accessorio - principio di non discriminazione CONCLUSIONI Il procuratore dei ricorrenti conclude come da ricorso del 13.12.2024: “1) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO dei ricorrenti, che hanno rivestito il ruolo personale ATA per supplenze saltuarie o temporanee, a percepire la voce retributiva
“Compenso Individuale Accessorio” di cui all'art. 82 del CCNL del 29 novembre 2007 e all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, in relazione ai servizi di supplenza prestati in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1 2) E PER L'EFFETTO CONDANNARE il ei CP_1
pagina 2 di 7 confronti di ciascun ricorrente, della voce retributiva "Compenso Individuale Accessorio" relativamente ai periodi di supplenza breve o saltuaria effettivamente svolti e di seguito compendiati. Più in particolare:
€ 464,04 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio alla ricorrente
[...]
a fronte dei 196 giorni effettivamente lavorati in forza dei contrat Parte_1 2021-2022;
€ 552,11 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio alla ricorrente
a fronte dei 381 giorni effettivamente lavorati in forza del Controparte_2 nualità 2020-2021, 2021-2022;
€ 270,50 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio alla ricorrente
a fronte dei 230 giorni effettivamente lavorati in forza dei contratti Controparte_3 tà 2021-2022;
€ 814,93 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio al ricorrente CP_4
a fronte dei 353 giorni effettivamente lavorati in forza dei contr
[...] lità 2020-2021 e 2021-2022;
€ 702,91 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio alla ricorrente
[...]
a fronte dei 302 giorni effettivamente lavorati in forza dei CP_5 nnualità 2020-2021, 2021-2022;
€ 566,69 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio alla ricorrente
a fronte dei 241 giorni effettivamente lavorati in forza dei Controparte_6 ità 2021-2022;
€ 1.086,47 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio al ricorrente
a fronte dei 474 giorni effettivamente lavorati in forza dei Controparte_7 nnualità 2020-2021, 2021-2022;
€ 623,15 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio al ricorrente
[...]
a fronte dei 267 giorni effettivamente lavorati in forza dei contr Parte_2 à 2021-2022; e/o per le diverse somme ritenute di giustizia e così per la somma totale di € 5.080,80 (come sopra suddivisi), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.” Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 09.10.2025: “Voglia L'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito,
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 13.12.2024, i ricorrenti in epigrafe, premettendo di aver svolto servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di collaboratori scolastici, in Controparte_1 terminato stipulati per supplenze brevi e saltuarie, lamentano di non aver percepito per tali incarichi il compenso individuale accessorio previsto dall'articolo 25 del CCNI del 31.08.1999. A sostegno del ricorso, essi hanno rappresentato la condotta illegittima posta in essere dal convenuto in violazione del principio di non CP_1 discriminazione, azione eurounitaria, tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, rilevando come tale indennità venga riconosciuta esclusivamente al personale ATA di ruolo e precario con incarichi pagina 3 di 7 di durata annuale. A tal fine, hanno dedotto lo svolgimento dei seguenti giorni di servizio, prestati in forza di contratti di lavoro per supplenze brevi e saltuarie:
- : n. 196 giorni nell'a.s. 2021/2022; Parte_1
- n. 143 giorni nell'a.s. 2020/2021 e n. 238 giorni Controparte_2
n
- : n. 230 giorni nell'a.s. 2021/2022; Controparte_3
- : n. 179 giorni nell'a.s. 2020/21 e n. 174 giorni nell'a.s. Controparte_4
2
- : n. 60 giorni nell'a.s. 2020/2021 e n. 242 giorni nell'a.s. Controparte_5
2
- : n. 241 giorni nell'a.s. 2021/2022; Controparte_6
- 44 giorni nell'a.s. 2020/2021 e n. 230 giorni nell'a.s. Controparte_7
2
- : n. 267 giorni nell'a.s. 2021/2022. Parte_2 estiva memoria si è costituito in giudizio il
[...]
che, nel ribadire la legittimità del proprio Controparte_1
attorea, ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Sul merito 3.1 L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in apertura di motivazione, da ritenersi pacifica poiché non oggetto di contestazione tra le parti. Non è infatti controverso, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ed è documentalmente provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in qualità di collaboratori scolastici alle dipendenze del in forza degli incarichi di supplenza breve e saltuaria Controparte_1 er i quali lamentano di non aver percepito il compenso individuale accessorio riconosciuto dal resistente al solo personale CP_1
ATA di ruolo ovvero assunto a tempo d o con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, così configurandosi una violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato basata sulla natura temporanea del rapporto contrattuale, in difformità ai principi di diritto statuiti in sede comunitaria e ormai ampiamente recepiti e consolidati nell'ordinamento interno. 3.2. Il ricorso è da ritenersi fondato. L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente 1 Cfr. doc.ti 2,3,4,5,6,7,8,9 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 7 prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 20015/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate. Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. La prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso. 3.3. Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal convenuto, che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo CP_1 nato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo pagina 5 di 7 gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato. Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento delle domande dei ricorrenti, con conseguente riconoscimento del compenso individuale accessorio per i periodi indicati in ricorso (non contestati dal CP_1 resistente).
4. Sul quantum Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente (conformi alle previsioni degli artt. 25 CCNI 31.08.1999) non risultano contestati. Parte resistente non ha formulato alcuna contestazione delle somme rivendicate, né essa ha prodotto documenti attestanti l'erroneità dei conteggi dei ricorrenti. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n. 761/2002). In definitiva, quindi, il convenuto va condannato al pagamento in CP_1 favore di parte ricorre differenze retributive rivendicate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
5. Sulle spese di lite Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 1.101,00 a 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) ACCERTA E DICHIARA il diritto dei ricorrenti , Parte_3 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 Parte_2
l el CCNI del 31.08.1999, in relazione ai servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati con il negli anni specificati in ricorso;
Controparte_1
al pagamento in favore Controparte_1 dei ricorrenti del a la Parte_3 somma di €. 464,04; a la somma Controparte_2 CP_3
la somma di €. la somma di €. 8
[...] Controparte_4
la somma di €. la somma Controparte_5 Controparte_6 di la somma d Controparte_7 Parte_2 la somma di € i somme spettano gli intere maggiore, la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n.
pagina 6 di 7 724/1994, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3) CONDANNA il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in f a nella complessiva somma di €. 1.314,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Modena, 23 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Vincenzo Conte
pagina 7 di 7
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente. Il Giudice Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 7 ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 23 OTTOBRE 2025
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1967/2024 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...] sidente in via Tramontano C.lo n. 78B/3; C.F._1 CP_2 ta a Napoli l'11.10.1970 (C.F.:
[...] CodiceFiscale_2
Sassuolo (MO), Viale Pertini n. 15/B ad Controparte_3
Agrigento il 05.08.1992 (C.F.: Sassuolo CodiceFiscale_3
(MO), via Caula n. 43; argherita di Savoia (FG) Controparte_4
l'1.09.1966 (C.F.: ), ivi residente in [...]; CodiceFiscale_4 esuviano (NA) il 29.11.1990 (C.F.: Controparte_5
e residente a [...]; CodiceFiscale_5
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_6 [...] idente a Marina di GI CA (RC), via St C.F._6
17; , nato a [...] il [...] Controparte_7
(C.F.: e in via Villa Rosina n. 30; CodiceFiscale_7 [...] rcianise (CE) il 09.01.1998 (C.F.: Parte_2 [...] residente a [...] C.F._8 difesi dall'Avv. Antonio Mavilia;
RICORRENTI contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 ma, Via 76, CP_8 rappresentat eso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Cinzia Stopponi;
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale A.T.A. - compenso individuale accessorio - principio di non discriminazione CONCLUSIONI Il procuratore dei ricorrenti conclude come da ricorso del 13.12.2024: “1) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO dei ricorrenti, che hanno rivestito il ruolo personale ATA per supplenze saltuarie o temporanee, a percepire la voce retributiva
“Compenso Individuale Accessorio” di cui all'art. 82 del CCNL del 29 novembre 2007 e all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, in relazione ai servizi di supplenza prestati in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1 2) E PER L'EFFETTO CONDANNARE il ei CP_1
pagina 2 di 7 confronti di ciascun ricorrente, della voce retributiva "Compenso Individuale Accessorio" relativamente ai periodi di supplenza breve o saltuaria effettivamente svolti e di seguito compendiati. Più in particolare:
€ 464,04 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio alla ricorrente
[...]
a fronte dei 196 giorni effettivamente lavorati in forza dei contrat Parte_1 2021-2022;
€ 552,11 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio alla ricorrente
a fronte dei 381 giorni effettivamente lavorati in forza del Controparte_2 nualità 2020-2021, 2021-2022;
€ 270,50 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio alla ricorrente
a fronte dei 230 giorni effettivamente lavorati in forza dei contratti Controparte_3 tà 2021-2022;
€ 814,93 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio al ricorrente CP_4
a fronte dei 353 giorni effettivamente lavorati in forza dei contr
[...] lità 2020-2021 e 2021-2022;
€ 702,91 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio alla ricorrente
[...]
a fronte dei 302 giorni effettivamente lavorati in forza dei CP_5 nnualità 2020-2021, 2021-2022;
€ 566,69 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio alla ricorrente
a fronte dei 241 giorni effettivamente lavorati in forza dei Controparte_6 ità 2021-2022;
€ 1.086,47 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio al ricorrente
a fronte dei 474 giorni effettivamente lavorati in forza dei Controparte_7 nnualità 2020-2021, 2021-2022;
€ 623,15 spettanti a titolo di Compenso Individuale Accessorio al ricorrente
[...]
a fronte dei 267 giorni effettivamente lavorati in forza dei contr Parte_2 à 2021-2022; e/o per le diverse somme ritenute di giustizia e così per la somma totale di € 5.080,80 (come sopra suddivisi), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.” Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 09.10.2025: “Voglia L'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito,
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 13.12.2024, i ricorrenti in epigrafe, premettendo di aver svolto servizio alle dipendenze del
[...]
in qualità di collaboratori scolastici, in Controparte_1 terminato stipulati per supplenze brevi e saltuarie, lamentano di non aver percepito per tali incarichi il compenso individuale accessorio previsto dall'articolo 25 del CCNI del 31.08.1999. A sostegno del ricorso, essi hanno rappresentato la condotta illegittima posta in essere dal convenuto in violazione del principio di non CP_1 discriminazione, azione eurounitaria, tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, rilevando come tale indennità venga riconosciuta esclusivamente al personale ATA di ruolo e precario con incarichi pagina 3 di 7 di durata annuale. A tal fine, hanno dedotto lo svolgimento dei seguenti giorni di servizio, prestati in forza di contratti di lavoro per supplenze brevi e saltuarie:
- : n. 196 giorni nell'a.s. 2021/2022; Parte_1
- n. 143 giorni nell'a.s. 2020/2021 e n. 238 giorni Controparte_2
n
- : n. 230 giorni nell'a.s. 2021/2022; Controparte_3
- : n. 179 giorni nell'a.s. 2020/21 e n. 174 giorni nell'a.s. Controparte_4
2
- : n. 60 giorni nell'a.s. 2020/2021 e n. 242 giorni nell'a.s. Controparte_5
2
- : n. 241 giorni nell'a.s. 2021/2022; Controparte_6
- 44 giorni nell'a.s. 2020/2021 e n. 230 giorni nell'a.s. Controparte_7
2
- : n. 267 giorni nell'a.s. 2021/2022. Parte_2 estiva memoria si è costituito in giudizio il
[...]
che, nel ribadire la legittimità del proprio Controparte_1
attorea, ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Sul merito 3.1 L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in apertura di motivazione, da ritenersi pacifica poiché non oggetto di contestazione tra le parti. Non è infatti controverso, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ed è documentalmente provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in qualità di collaboratori scolastici alle dipendenze del in forza degli incarichi di supplenza breve e saltuaria Controparte_1 er i quali lamentano di non aver percepito il compenso individuale accessorio riconosciuto dal resistente al solo personale CP_1
ATA di ruolo ovvero assunto a tempo d o con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, così configurandosi una violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato basata sulla natura temporanea del rapporto contrattuale, in difformità ai principi di diritto statuiti in sede comunitaria e ormai ampiamente recepiti e consolidati nell'ordinamento interno. 3.2. Il ricorso è da ritenersi fondato. L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente 1 Cfr. doc.ti 2,3,4,5,6,7,8,9 fascicolo ricorrente. pagina 4 di 7 prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Trattasi di disciplina diretta al personale ATA del tutto analoga ed assimilabile a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 20015/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate. Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. La prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso. 3.3. Non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal convenuto, che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo CP_1 nato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo pagina 5 di 7 gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato. Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento delle domande dei ricorrenti, con conseguente riconoscimento del compenso individuale accessorio per i periodi indicati in ricorso (non contestati dal CP_1 resistente).
4. Sul quantum Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente (conformi alle previsioni degli artt. 25 CCNI 31.08.1999) non risultano contestati. Parte resistente non ha formulato alcuna contestazione delle somme rivendicate, né essa ha prodotto documenti attestanti l'erroneità dei conteggi dei ricorrenti. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n. 761/2002). In definitiva, quindi, il convenuto va condannato al pagamento in CP_1 favore di parte ricorre differenze retributive rivendicate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
5. Sulle spese di lite Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello da €. 1.101,00 a 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) ACCERTA E DICHIARA il diritto dei ricorrenti , Parte_3 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 Parte_2
l el CCNI del 31.08.1999, in relazione ai servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati con il negli anni specificati in ricorso;
Controparte_1
al pagamento in favore Controparte_1 dei ricorrenti del a la Parte_3 somma di €. 464,04; a la somma Controparte_2 CP_3
la somma di €. la somma di €. 8
[...] Controparte_4
la somma di €. la somma Controparte_5 Controparte_6 di la somma d Controparte_7 Parte_2 la somma di € i somme spettano gli intere maggiore, la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n.
pagina 6 di 7 724/1994, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3) CONDANNA il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in f a nella complessiva somma di €. 1.314,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Modena, 23 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Vincenzo Conte
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