Sentenza 5 giugno 2020
Massime • 1
Non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2020, n. 17246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17246 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2020 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 2000 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA 17246-20 In nome del Popolo Italiano IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIPA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott.ssa Maria Cristina D'Angelo QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. /2020 Francesca Morelli Edoardo De Gregorio UP- 19/02/2020 Paolo Micheli R.G.N. 30949/2019 Michele Romano Relatore -GI Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2017 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e corso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona de! Sostituto Procuratore Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Pietro Pomanti che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 29/11/2017 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato AS GI alla pena di 3 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., per avere cagionato a Di BE CO lesioni personali, guaribili in 25 giorni, colpendolo con calci e pugni.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AS GI, Avv. Pietro Pomanti, deducendo tre motivi. Ch 2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che, oltre ad essere portatrice di interessi economici, in quanto costituita parte civile, risulta riscontrata dalle dichiarazioni delle testimoni ZE e NI, che sono rispettivamente la compagna e la madre del Di BE, e quindi non disinteressati;
anche il riscontro fornito dal referto del medico non sarebbe sufficiente, non considerando altresì il certificato del PS attestante le lesioni subite dallo stesso AS quel giorno, ed il procedimento pendente nei confronti del Di BE per i reati di cui agli artt. 582, 594 e 612 cod. pen.; la mancata valorizzazione di tali elementi avrebbe altresì violato il principio del ragionevole dubbio, non avendo la Corte di Appello considerato le ipotesi alternative emerse in dibattimento.
2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa, anche in via putativa, essendo stato dedotto, con l'appello, che le lesioni erano riconducibili allo scontro fisico con il Di BE, ed alla conseguente necessità di difendersi.
2.3. Con un terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.: lamenta una motivazione apparente, non avendo verificato la sussistenza delle cause ostative al riconoscimento della norma, ed illogica, nella parte in cui, pur essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, è stata esclusa la particolare tenuicà del fatto. CONSIDERATO IN RITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile, perché, oltre ad essere generico, limitandosi a contestazioni assertive ed a nichemi giurisprudenziali astratti e non calibrati sulla fattispecie concreta, ei a proporre doglianze non consentite, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, è altresì manifestamente infondato. Nel rammentare che le regole dettate de 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso e più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dialerazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, R. 253214, che, in motivazione, ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno proceder al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi), va evidenziato che la ser. za impugnata ha affermato la responsabilità penale del AS sulla base or soltanto delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili perché coerenti e dettagliate, ma altresì sui riscontri forniti dalle certificazion nitarie attestanti le lesioni e dalle dichiarazioni della compagna (ZE NN) e della madre (NI VI) del Di BE, che hanno ass alla colluttazione;
elementi dei quali, peraltro, non viene dedotta una inattendibilità specifica. -Ed anzi, proprio gli elementi dedotti il certificato del ncorrente Pronto Soccorso attestante le lesioni subite lo stesso AS quel giorno, ed il procedimento pendente nei confronti d i BE per i reati di cui agli artt. 582, 594 e 612 cod. pen. -, lungi dal privare di credibilità la versione della persona offesa, corroborano la ricostranone accertata, secondo cui le lesioni personali cagionate al Di Benedette sono state provocate proprio nell'ambito di una colluttazione con questur;
la reciprocità delle offese, del resto, non oblitera l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, né esclude la rilevanza penale del fatto. omesso riconoscimento della 2. Il secondo motivo, con cui si lament legittima difesa, è inammissibile. che, in tema di lesioniAl riguardo, va innanzitutto rammentato volontarie, non ricorre la legittima difesa que era i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca : essione (Sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019, F, Rv. 277154; Sez. 5, n. 31603 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 241352); invero, nel caso di aggressioni re precne, può essere riconosciuta difesa quando, sussistendo ad uno dei contendenti l'esimente della leg ad un'azione assolutamente gli altri presupposti di legge, questi abbia re besa che, per essere diversa e imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un più grave di quella accettata, si presenti del morto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019. Lepre, Rv. 277030). re invocata dall'appellante, è Nel caso in esame, la legittima difesa sorbente che l'imputato, lungi stata esclusa dalla Corte territoriale sul rilie dal sottrarsi al diverbio con un commodus discessus, ha invece minacciato il Di BE e lo ha violentemente colpite. configurabile l'esimente della In altri termini, nel ribadire che non possibilità di allontanarsi legittima difesa qualora l'agente abbia a sopore (Sez. 1, n. 5697 del dall'aggressore senza pregiudizio e senza SS Decie non ricorre il requisito 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223441), nella avendo l'imputato accettato la della scriminante della necessità di difenders oranea aggressione con il Di situazione di sfida, lanciandosi in una conte BE, persona offesa nel presente proce mento, e, a quanto consta dal ricorso, imputato in diverso procedimento.
3. Il terzo motivo è inammissibile, in q la causa di non punibilità di con apprezzamento di fatto cui all'art. 131 bis cod. pen. è stata nena dacabile in sede di legittimità, immune da censure di illogicità, e dunque sulla base della violenza della condotta aggressiva e della non trascurabilità dei danni fisici cagionati alla persona offesa e ha riportato lesioni guaribili sta ha escluso la particolare in 25 giorni); pertanto, la sentenza impu tenuità del fatto sulla base delle "modalità ela condotta" connotata da spiccata aggressività - e della non "esiguità Danno" cagionato alla persona offesa. Non ricorre alcuna contraddizione tra noscimento delle attenuanti per la diversa struttura e generiche ed il diniego dell'art. 131 bis co finalità dei due istituti, atteso che i para di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. nato natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare e della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai in concessione delle circostanze epati ai profili soggettivi del attenuanti generiche sono prevalentemente reo (Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini. Rv. 268307; Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco P 210948). *50 consegue la condanna al4. Alla declaratoria di inammissibilica d pagamento delle spese processuali e la co responsione di una somma di denaro in favore della cassa delle amm somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P. . dichiara inammissibile il ricorso e com na ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 19/02/2020 Il Presidente Il Consigliere estensore GI Riccardi Francesca Morelli Suseppe ficcard 4