Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/04/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.3205/2024 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 3205/2024 del R.G.A.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Stanzione, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in appello, apposto su foglio separato, ed elettivamente domiciliata in Salerno, Lungomare C. Colombo n. 171
APPELLANTE
E Contr
in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Parte_2 sentato e difeso dall'avv. Mariano Gaeta, come da mandato in calce all'atto di citazione,
e con questi elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia, via Marconi n. 87
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentan- Controparte_2 te p.t.
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.4.2025, i difensori delle parti chiedevano la decisione della causa, rinunciando all'acquisizione del fascicolo di primo grado, più volte richiesto e non per- venuto, avendo già prodotto ogni atto utile ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5.7.2024, l' Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sen-
[...]
tenza n. 1049/2024, resa dal Giudice di Torre Annunziata, con la quale, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo autonomamente acquisito ed avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 071 2011
02210911265 000, e ritenuta sussistente la giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, veniva annullata la menzionata cartella, avendo ritenuto il primo Giudice l'intervenuta prescrizione del credito in essa consacrato, per decorso del termine quinquennale di pre- scrizione, versandosi in ipotesi di omesso pagamento della TARSU, anno d'imposta
2010. Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ribadiva il difetto di giurisdi- zione dell'adito Giudice di Pace, in favore del Giudice Tributario, afferendo la cartella esattoriale oggetto di impugnazione alla tassa smaltimento rifiuti. Censurava, altresì, la sentenza, non avendo rilevato il primo Giudice l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per violazione dell'art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973. Cont
Si costituiva in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., contestando nel merito l'appello, del quale chiedeva il rigetto. Precisava, in partico- lare, che la società, già in primo grado, aveva dedotto e documentato la sussistenza di un
“interesse qualificato” che giustificava l'impugnativa dell'estratto di ruolo.
Benché ritualmente citato, restava contumace il , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t..
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 22.4.2025, avendo le parti espressamente rinunciato all'acquisizione del fascicolo di primo grado, avendo già prodotto ogni atto utile ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., il quali, pur regolarmente citato, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, del 5.7.2024, non ha inteso costituirsi nel presente giudi- zio.
Sempre in via preliminare va esaminata – ed accolta – l'eccezione di carenza di giuri- sdizione dell'adito Giudice di Pace, sollevata in primo grado dall' Parte_3
, ed oggi riproposta quale preliminare censura della gravata sentenza di pri-
[...] mo grado, ben tenendo presente l'avvenuta notifica in data 12.3.2013, della cartella esat- toriale richiamata nell'estratto di ruolo. E' noto, al riguardo, l'orientamento della giuri-
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sprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie (oggi
Corti di Giustizia Tributaria) della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sosti- tuito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 1060, si estende ad ogni que- stione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie assenti - sicché in detta cognizione vi rica- de anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n. 106070; conf. Cass. 31.3.2008 n.
8279). E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di ri- scossione coattiva, sia stata risolta dalle Sezioni Unite Unite della Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodro- mici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso so- stanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta noti- fica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di co- noscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass. Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso de quo agitur, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto pro- dromico all'esecuzione forzata, vale a dire la cartella esattoriale n. 071 2011
02210911265 000, notificata il 12.3.2013, con conseguente cognizione a decidere, anche sulla invocata prescrizione, unicamente del Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulte- riormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. Un. 28.7.2021 n. 21642; 20.7.2021 n. 20693), non è revocabile in dubbio la spet- tanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente. (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.10.2022 n. 30666; sez. un. 29.11.2022 n. 35116).
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In accoglimento del proposto gravame, dunque, ed in riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Cor- te di Giustizia Tributaria, rimanendo “assorbito” in tale preliminare decisione ogni altro motivo di impugnazione, pure fondato.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nella materia in esame, nonché la novità legisla- tiva introdotta con l'art. 3 bis DL 146/2021 in tema di impugnabilità dell'estratto di ruo- lo, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio, riformandosi, anche in parte qua, la gravata sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. France- sco Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_4
Cont
nei confronti di in persona del lega-
[...] Parte_2 le rappresentante p.t. e del con atto di citazione in Controparte_2 appello regolarmente notificato in data 5.7.2024, ogni altra domanda, eccezione e/o de- duzione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice di Pace in favore della Corte di Giustizia Tributaria, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 22.4.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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