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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6032 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4559 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
28/03/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. ANTONELLI Parte_1 P.IVA_1
VA (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. VANGONE ANGELO FRANCESCO (c.f. ), C.F._2 unitamente all'Avv. FALCO TERESA ( ; C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 931/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 19/01/2021.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
FATTO E DIRITTO
Il procedimento ha avuto inizio con l'atto di citazione notificato in data 15 novembre 2018, mediante il quale il Parte_2
r.g. n. 1 proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 140004515/2017, emesso da per la riscossione di un importo pari ad euro 9.097,78 a titolo di Parte_1
C.O.S.A.P. per l'annualità 2015. La somma era richiesta in relazione a griglie e intercapedini ubicate in corrispondenza del civico n. 84, nonché per il passo carrabile ubicato in Via Placido Martini n. 7.
Il attore eccepiva l'infondatezza della pretesa impositiva, sostenendo CP_1 che le griglie e le intercapedini fossero state realizzate su suolo privato in epoca antecedente all'eventuale acquisizione pubblica del marciapiede, configurando un diritto preesistente e, soprattutto, che l'Amministrazione non avesse mai rilasciato uno specifico provvedimento concessorio, ritenuto indispensabile per la debenza del canone.
Eccepiva inoltre l'avvenuto pagamento della somma di € 177,00 relativa al passo carrabile. si costituiva contestando tali deduzioni e sostenendo che il Parte_1
C.O.S.A.P. fosse dovuto ex lege per la semplice occupazione del suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, configurandosi il presupposto impositivo nel fatto oggettivo della relazione materiale instaurata con la cosa, rendendo irrilevante la presenza di un formale titolo concessorio.
Con sentenza n. 931/2021 il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione del e dichiarava non dovuto l'importo di euro 9.097,78. Il Giudice, fondando CP_1 la propria statuizione sull'interpretazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'Articolo 16 del Regolamento comunale C.O.S.A.P., riteneva che il canone fosse dovuto dal titolare della concessione. Poiché l'ente creditore non aveva provato né il rilascio di una specifica concessione, né la costituzione di una servitù di pubblico passaggio "nei modi di legge", il canone concessorio non poteva essere esatto, potendo l'Amministrazione richiedere, al più, l'indennità di occupazione abusiva. Parte_1 era altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio.
interponeva appello avverso la sentenza n. 931/2021, lamentando Parte_1
l'Insufficiente, erronea e/o contraddittoria motivazione in merito alla necessità di un titolo concessorio. L'appellante deduceva che il Tribunale aveva fornito un'applicazione parziale della normativa, ignorando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità
(Cassazione) secondo cui il presupposto del risiede nell'uso particolare che CP_2 il privato trae dal bene di proprietà pubblica o asservito all'uso pubblico. La mancanza di una formale concessione è irrilevante, in quanto il canone è configurato come r.g. n. 2 corrispettivo di una concessione "reale o presunta" (nel caso di occupazione abusiva).
Inoltre, l'Amministrazione sosteneva che l'onere di provare la proprietà privata dell'area su cui insistono le griglie ricadesse sul data la presunzione di demanialità CP_1 delle aree adiacenti al sistema viario.
Il si costituiva, chiedendo il rigetto del Parte_2 gravame e la conferma della sentenza di primo grado eccependo e deducendo:
l'inammissibilità dell'appello: Per carenza dei requisiti di specificità dei motivi di gravame, in violazione dell'Articolo 342 c.p.c. il giudicato esterno: Eccepiva l'esistenza di precedenti sentenze del Tribunale di
Roma (n. 2254/18 e n. 14475/2021), passate in giudicato, che, relative ad annualità precedenti (2012-2014), avevano già accertato l'inesistenza del diritto di credito del per le medesime griglie e intercapedini, in assenza di fatti sopravvenuti idonei CP_3
a rimettere in discussione la questione.
Nel merito il ribadiva la correttezza della sentenza di primo grado, CP_1 insistendo sul fatto che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto (concessione o servitù legalmente costituita) spettasse a in quanto il giudizio era Parte_1 un'azione di accertamento negativo del credito. Riproponeva, inoltre, le seguenti doglianze assorbite in primo grado:
non tassabilità per pre-esistenza: Le griglie e intercapedini furono realizzate su suolo privato in conformità alla licenza edilizia in sede di edificazione, configurando un caso di non tassabilità definitiva anche in caso di successiva cessione al CP_3
Mancata sottrazione all'uso pubblico: I manufatti non costituirebbero una reale ed effettiva sottrazione all'uso pubblico del suolo, in quanto sono a servizio dei locali interrati (aerazione e luce) e non compromettono la destinazione del marciapiede.
Infondatezza del quantum: riproponeva l'eccezione di non debenza per la somma relativa al passo carrabile (già versata, sebbene tardivamente) e l'inesistenza di griglie
(ma solo di un lucernario non tassabile) al civico 84/A, eccependo inoltre l'eccessiva sproporzione e la mancata prova delle tariffe applicate.
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 28.3.2025, concessi i termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Osserva la Corte che assume rilievo decisivo l'eccezione di giudicato, sebbene la contesti adducendo che non è stata fornita la prova del passaggio in Parte_1
r.g. n. 3 giudicato delle sentenze precedenti (mancanza della necessaria certificazione) e sostenga che l'obbligazione di pagamento del C.O.S.A.P. è autonoma per ciascuna annualità (trovando titolo in provvedimenti autorizzativi distinti, ancorché presunti, rinnovabili di anno in anno) sicché il giudicato formatosi su un'annualità non inciderebbe sulle obbligazioni relative alle altre.
La Corte di legittimità (Cass. 26546/2025, depositata il 2 ottobre 2025) ha molto recentemente richiamato il principio per cui, sebbene l'obbligazione di pagamento del
C.O.S.A.P. sia periodica e autonoma per ciascuna annualità, l'accertamento negativo del credito concernente il fatto costitutivo del rapporto ha efficacia di giudicato esterno.
Tale accertamento preclusivo si estende alle controversie relative alle annualità successive, qualora la questione sia identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione.
L'esame della sentenza 22254/2018 del tribunale di Roma - corredata dell'attestazione del passaggio in giudicato - dimostra che tra le stesse parti era stata esclusa la debenza del canone (per le annualità 2012 e 2013) per l'assenza di ogni concessione (reale o presunta) avuto riguardo proprio alle intercapedini.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna al rimborso, in favore del appellato, Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il r.g. n. 4 versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 21/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5