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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1605/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Di Casola presso il cui studio elegge domicilio in Boscoreale (NA) alla Via Panoramica n.42, giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Pierangelo Sgueo presso il cui studio elegge domicilio in Torre Annunziata, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 21-10- 2025, le parti si sono riportate al ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso congiunto depositato in data 26.07.2025, Controparte_1
e hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_1 separazione personale, alle condizioni da Essi concordate. A fondamento della domanda, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio in Trecase il giorno 16.05.2013 (anno 2013, N. 3, P. II, Serie A, Ufficio 1), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dalla loro unione era nata una figlia, ad oggi minorenne: , nata in Per_1
Nocera Inferiore il 12.11.2015.
Il venir meno dell'affectio coniugalis e la sopravvenuta incompatibilità rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto da determinare la separazione dei coniugi. Dal punto di vista patrimoniale, dalla documentazione in atti risulta che il Sig. svolge la professione di responsabile di filiale Controparte_1
Compass Spa con contratto a tempo indeterminato, è proprietario dell'autovettura Renault Twingo targata FK418LZ e carta di credito Compass;
la Sig.ra svolge la professione di impiegata con Parte_1 contratto a tempo indeterminato part time ed è titolare di Conto Corrente Arancio. La casa coniugale è sita in Trecase (NA) alla via Manzoni n. 87 ed è in comproprietà dei coniugi. I coniugi risultano cointestatari di conto corrente n. 100571099195 presso l'istituto bancario Mediobanca Premier e conto corrente n. 000000001721 presso l'istituto bancario BNP Paribas. Con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 21-10-2025, le parti si riportavano alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano al Tribunale di omologarle. Il giudice delegato, pertanto, rimetteva la causa in decisione al Collegio, dando atto del mancato deposito del parere da parte del PM.
2.- Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza era ormai divenuta intollerabile.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie, consacrate negli accordi per la separazione consensuale si osserva che nulla osta alla omologazione degli stessi in quanto conformi agli interessi dell'unica figlia minore e non contrastanti con norme imperative. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso. Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 26.07.2025 da e , così provvede: Controparte_1 Parte_1
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi CP_1
nato a [...] il [...] e , nata a
[...] Parte_1
Nocera Inferiore il 08.05.1981, alle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Trecase (NA) alla via Manzoni n. 87, in comproprietà dei coniugi, sarà assegnata alla sig.ra Parte_1 unitamente a tutti i mobili e agli arredi ivi presenti, che la occuperà unitamente alla figlia e che provvederà al pagamento delle relative Per_1 utenze e spese di gestione ordinaria, provvedendo la medesima Pt_1 entro il primo del mese di Agosto ad effettuare le relative volture delle utenze ancora intestate al sig. e questi procederà ad Controparte_1 effettuare la disdetta del contatto telefonico ancora intestato a quest'ultimo , provvedendo lo stesso a lasciare la casa coniugale entro il 1 agosto 2025. Sarà consentito al sig. di portare con sé i Controparte_1 suoi beni mobili ed i suoi effetti personali entro il 10 di agosto 2025; 3. la figlia minore , affidata in regime di modalità condivisa ad Per_1 entrambi i coniugi, vivrà prevalentemente presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di frequentarla e tenerla con sé, alternandosi con la madre, secondo il calendario di seguito fissato: il padre terrà con sé la figlia, a settimane alterne, per il weekend che partirà dalle 19:00 del venerdì fino al mattino del lunedì, quando verrà accompagnata a scuola nel periodo scolastico mentre nel periodo estivo e nei periodi festivi il padre terrà con sé la figlia, in maniera continuativa, dal venerdì dalle 19 sino alla domenica alle 21:30 facendola cenare per poi riaccompagnarla presso la casa materna. Il padre terrà, inoltre, con sé la figlia, tutte le settimane, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:30 alle ore 21:30. Per la seconda settimana successiva alla sottoscrizione del presente accordo, il padre terrà la minore con sé per due giorni (martedì e giovedì), dalle 18:30 alle 21:30, facendola anche cenare per poi riportala presso la casa materna. Sarà data la possibilità al sig. di poter Controparte_1 accompagnare la figlia a scuola, quando questo lo riterrà opportuno, previo avviso alla sig.ra . La figlia trascorrerà in Parte_1 Per_1 estate, due settimane, la prima a luglio e l'altra ad agosto, con il padre il quale concorderà con la madre le settimane da scegliere, orari e giornate, con un preavviso entro la fine di maggio di ogni anno, a partire dall'anno 2026. Per l'anno in corso la figlia trascorrerà con il padre, in Per_1 maniera continuativa, dal 01 al 10 agosto. Durante le festività Natalizie la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, partendo dall'anno 2025, in maniera continuativa, con il padre dalle ore 9:00 della Vigilia di Natale sino alle 21:30 del giorno di Santo Stefano, mentre trascorrerà con la madre, in maniera continuativa, i giorni del 31 dicembre e di Capodanno e l'Epifania. Sempre ad anni alterni, a partire dal 2026, la figlia Per_1 trascorrerà con la madre il Sabato Santo e La Pasqua e con il padre il Lunedì In Albis ed il martedì successivo. Il sig. terrà con Controparte_1 sé la figlia, il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima, la mattina fino al pranzo oppure il pomeriggio fino alla cena, almeno per quattro ore consecutive, previo accordo con la signora . Per Parte_1
i giorni fissati per il compleanno e l'onomastico del padre la minore trascorrerà le ricorrenze suindicate dalle ore 10 alle ore 21,00 compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e lavorative del genitore. Tale condizione si applicherà anche per le ricorrenze del compleanno ed onomastico della madre. Le parti dovranno comunicare se intendono portare la minore in località diversa dalla loro residenza, comunicando il luogo di destinazione. In ogni caso, ognuno di loro si renderà disponibile e reperibile, qualora lo richiederà la minore per necessità sopraggiunte;
le parti concordano, dunque, in tale ipotesi di raggiungere l'altro genitore anche a mezzo di videochiamate allo scopo di assicurarsi del benessere della minore. Nell'ipotesi in cui, i genitori abbiano intenzione di portare con sé la minore, per una escursione di qualche giorno, comprensiva di pernottamento, i medesimi avranno facoltà di farlo, previa comunicazione all'altro coniuge almeno dieci giorni prima della gita, indicando il luogo della vacanza e gli orari di prelievo e di ritorno. In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra i genitori e la figlia minorenne, il padre e la madre, previo accordo e congruo preavviso, potranno modificare gli orari e i giorni di visita compatibilmente con le esigenze di salute e scolastica e con gli impegni precedentemente assunti dalla figlia e dai genitori;
4. Il sig. verserà (entro l'ultimo giorno di ogni mese, a Controparte_1 partire dal mese di agosto 2025) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , minorenne, la somma mensile di € 450,00, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposta, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente (iban: IT84F0347501605CC0013034915) in essere presso la banca retail, con conto online “Conto Corrente Arancio”, intestato alla sig.ra , Parte_1 alla quale spetterà altresì il totale dell'importo dell'assegno unico universale per la figlia. In particolare, le parti statuiscono che, per la quota parte spettante al sig. relativa all'assegno unico, per tutta Controparte_1 la durata della sua erogazione prevista dalla legge, questo sarà devoluto interamente in favore della sig.ra per la minore Parte_1 Per_2
, con espressa rinuncia all'erogazione in favore del sig.
[...] CP_1
[...]
5. Le spese straordinarie, per quelle mediche, saranno coperte in parte dalla polizza sanitaria Genersalute RSM – Previgen Ass. Mediobanca - 430362959, stipulata con Generali Italia S.p.A. i cui costi sono a carico del sig. mentre per le eventuali franchigie richieste in Controparte_1 detta polizza queste saranno al 50% a carico dei sig.ri e CP_1 Pt_1
Le ulteriori spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Per le spese straordinarie, le parti si riportano espressamente al protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Torre Annunziata ed il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata e qui sinteticamente riportato: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
-trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); -tickets e spese farmaceutiche;
-tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo -materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche didattiche;
-spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
-spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
-spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
-bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); -ripetizioni; -stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);-spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
-scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); -viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); -attività ludicoricreative (centri estivi); -cellulare; - spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
-spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”;
6. Gli importi presenti sul conto corrente n. 100571099195 cointestato ai sigg.ri e acceso presso l'istituto Controparte_1 Parte_1 bancario Mediobanca Premier, ove confluiscono gli stipendi di questi ultimi, saranno incassati dai medesimi, ognuno per le proprie spettanze economiche, detratte le spese di gestione familiare, delle utenze e dei consumi riguardanti la casa coniugale per i mesi in cui il ha CP_1 ancora risieduto presso la casa coniugale ed in ogni caso sino alla fine del mese di luglio 2025. Il detto conto corrente, dal mese di agosto 2025, rimarrà ancora aperto solo per i pagamenti che saranno di volta in volta da effettuare da parte di entrambi i coniugi separati, alle scadenze come previste, per coprire le rate del mutuo residuanti, la cui rata mensile, pari ad € 710,86, sarà corrisposta da entrambi i coniugi per la metà in parti eguali;
saranno poi suddivise in parti eguali, per detto conto, anche il canone per le spese di gestione. Gli importi risultanti sul conto corrente Hellobank n. 000000001721 cointestato ai sig.ri e Controparte_1
acceso presso l'istituto bancario BNP Paribas, saranno, Parte_1 all'atto della sottoscrizione del presente accordo, bonificati in parti uguali sui conti correnti intestati ai coniugi ed il relativo conto verrà chiuso, i cui ulteriori e relativi costi diretti ed indiretti di chiusura saranno a carico in parti eguali dei sig.ri e I coniugi dichiarano che tutte CP_1 Pt_1 le spese riguardanti i lavori condominiali già autorizzati e quelli ancora da eseguirsi di natura straordinaria (comprensivi anche delle spese tecniche e quant'altro) con riguardo all'immobile di loro proprietà saranno a carico dei coniugi in parti eguali ed il sig. provvederà a versare la propria CP_1 quota parte delle spese condominiali di natura straordinaria sul conto corrente in cui, mensilmente, verseranno le rate del mutuo. Sarà a carico della sig.ra provvedere a tutti gli adempimenti nei confronti Pt_1 dell'Amministrazione condominiale, comprensivi il pagamento della propria quota parte delle spese condominiali di natura straordinaria. La sig.ra consegna al sig. la carta di credito Parte_1 Controparte_1
Compass e carta buoni pasti intestati a quest'ultimo che fino ad oggi erano in possesso alla suddetta . L'autovettura Renault Parte_1
Twingo tg. FK418LZ ad oggi intestata al sig. sarà Controparte_1 trasferita, a titolo gratuito, entro la fine di Luglio c.a. alla sig.ra Parte_1
le spese per il passaggio di proprietà del suindicato veicolo saranno
[...]
a carico esclusivo della sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_1 provvederà, nell'immediatezza, al disbrigo delle pratiche necessarie al detto passaggio, tenuto conto della scadenza della RCA su detto veicolo il cui importo sarà a carico della menzionata sig.ra Pt_1
7. I coniugi dichiarano di rinunciare, rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro, alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
8. I ricorrenti si obbligano a darsi comunicazioni di ogni cambio di domicilio o dimora nonché del recapito telefonico e rilasciano fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, con l'iscrizione della minore nel documento di entrambi i genitori;
9. I coniugi dichiarano infine che con gli accordi di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Trecase per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (anno 2013, N. 3, P. II, Serie A, Ufficio 1); C) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 02-12-2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1605/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanna Di Casola presso il cui studio elegge domicilio in Boscoreale (NA) alla Via Panoramica n.42, giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Pierangelo Sgueo presso il cui studio elegge domicilio in Torre Annunziata, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 21-10- 2025, le parti si sono riportate al ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso congiunto depositato in data 26.07.2025, Controparte_1
e hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_1 separazione personale, alle condizioni da Essi concordate. A fondamento della domanda, hanno dichiarato di avere contratto matrimonio in Trecase il giorno 16.05.2013 (anno 2013, N. 3, P. II, Serie A, Ufficio 1), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
dalla loro unione era nata una figlia, ad oggi minorenne: , nata in Per_1
Nocera Inferiore il 12.11.2015.
Il venir meno dell'affectio coniugalis e la sopravvenuta incompatibilità rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza tanto da determinare la separazione dei coniugi. Dal punto di vista patrimoniale, dalla documentazione in atti risulta che il Sig. svolge la professione di responsabile di filiale Controparte_1
Compass Spa con contratto a tempo indeterminato, è proprietario dell'autovettura Renault Twingo targata FK418LZ e carta di credito Compass;
la Sig.ra svolge la professione di impiegata con Parte_1 contratto a tempo indeterminato part time ed è titolare di Conto Corrente Arancio. La casa coniugale è sita in Trecase (NA) alla via Manzoni n. 87 ed è in comproprietà dei coniugi. I coniugi risultano cointestatari di conto corrente n. 100571099195 presso l'istituto bancario Mediobanca Premier e conto corrente n. 000000001721 presso l'istituto bancario BNP Paribas. Con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 21-10-2025, le parti si riportavano alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano al Tribunale di omologarle. Il giudice delegato, pertanto, rimetteva la causa in decisione al Collegio, dando atto del mancato deposito del parere da parte del PM.
2.- Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento, avendo le parti concordemente dedotto che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, la convivenza era ormai divenuta intollerabile.
3.- Quanto alle statuizioni accessorie, consacrate negli accordi per la separazione consensuale si osserva che nulla osta alla omologazione degli stessi in quanto conformi agli interessi dell'unica figlia minore e non contrastanti con norme imperative. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso. Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 26.07.2025 da e , così provvede: Controparte_1 Parte_1
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi CP_1
nato a [...] il [...] e , nata a
[...] Parte_1
Nocera Inferiore il 08.05.1981, alle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Trecase (NA) alla via Manzoni n. 87, in comproprietà dei coniugi, sarà assegnata alla sig.ra Parte_1 unitamente a tutti i mobili e agli arredi ivi presenti, che la occuperà unitamente alla figlia e che provvederà al pagamento delle relative Per_1 utenze e spese di gestione ordinaria, provvedendo la medesima Pt_1 entro il primo del mese di Agosto ad effettuare le relative volture delle utenze ancora intestate al sig. e questi procederà ad Controparte_1 effettuare la disdetta del contatto telefonico ancora intestato a quest'ultimo , provvedendo lo stesso a lasciare la casa coniugale entro il 1 agosto 2025. Sarà consentito al sig. di portare con sé i Controparte_1 suoi beni mobili ed i suoi effetti personali entro il 10 di agosto 2025; 3. la figlia minore , affidata in regime di modalità condivisa ad Per_1 entrambi i coniugi, vivrà prevalentemente presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di frequentarla e tenerla con sé, alternandosi con la madre, secondo il calendario di seguito fissato: il padre terrà con sé la figlia, a settimane alterne, per il weekend che partirà dalle 19:00 del venerdì fino al mattino del lunedì, quando verrà accompagnata a scuola nel periodo scolastico mentre nel periodo estivo e nei periodi festivi il padre terrà con sé la figlia, in maniera continuativa, dal venerdì dalle 19 sino alla domenica alle 21:30 facendola cenare per poi riaccompagnarla presso la casa materna. Il padre terrà, inoltre, con sé la figlia, tutte le settimane, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:30 alle ore 21:30. Per la seconda settimana successiva alla sottoscrizione del presente accordo, il padre terrà la minore con sé per due giorni (martedì e giovedì), dalle 18:30 alle 21:30, facendola anche cenare per poi riportala presso la casa materna. Sarà data la possibilità al sig. di poter Controparte_1 accompagnare la figlia a scuola, quando questo lo riterrà opportuno, previo avviso alla sig.ra . La figlia trascorrerà in Parte_1 Per_1 estate, due settimane, la prima a luglio e l'altra ad agosto, con il padre il quale concorderà con la madre le settimane da scegliere, orari e giornate, con un preavviso entro la fine di maggio di ogni anno, a partire dall'anno 2026. Per l'anno in corso la figlia trascorrerà con il padre, in Per_1 maniera continuativa, dal 01 al 10 agosto. Durante le festività Natalizie la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, partendo dall'anno 2025, in maniera continuativa, con il padre dalle ore 9:00 della Vigilia di Natale sino alle 21:30 del giorno di Santo Stefano, mentre trascorrerà con la madre, in maniera continuativa, i giorni del 31 dicembre e di Capodanno e l'Epifania. Sempre ad anni alterni, a partire dal 2026, la figlia Per_1 trascorrerà con la madre il Sabato Santo e La Pasqua e con il padre il Lunedì In Albis ed il martedì successivo. Il sig. terrà con Controparte_1 sé la figlia, il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultima, la mattina fino al pranzo oppure il pomeriggio fino alla cena, almeno per quattro ore consecutive, previo accordo con la signora . Per Parte_1
i giorni fissati per il compleanno e l'onomastico del padre la minore trascorrerà le ricorrenze suindicate dalle ore 10 alle ore 21,00 compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e lavorative del genitore. Tale condizione si applicherà anche per le ricorrenze del compleanno ed onomastico della madre. Le parti dovranno comunicare se intendono portare la minore in località diversa dalla loro residenza, comunicando il luogo di destinazione. In ogni caso, ognuno di loro si renderà disponibile e reperibile, qualora lo richiederà la minore per necessità sopraggiunte;
le parti concordano, dunque, in tale ipotesi di raggiungere l'altro genitore anche a mezzo di videochiamate allo scopo di assicurarsi del benessere della minore. Nell'ipotesi in cui, i genitori abbiano intenzione di portare con sé la minore, per una escursione di qualche giorno, comprensiva di pernottamento, i medesimi avranno facoltà di farlo, previa comunicazione all'altro coniuge almeno dieci giorni prima della gita, indicando il luogo della vacanza e gli orari di prelievo e di ritorno. In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra i genitori e la figlia minorenne, il padre e la madre, previo accordo e congruo preavviso, potranno modificare gli orari e i giorni di visita compatibilmente con le esigenze di salute e scolastica e con gli impegni precedentemente assunti dalla figlia e dai genitori;
4. Il sig. verserà (entro l'ultimo giorno di ogni mese, a Controparte_1 partire dal mese di agosto 2025) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , minorenne, la somma mensile di € 450,00, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, che sarà corrisposta, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente (iban: IT84F0347501605CC0013034915) in essere presso la banca retail, con conto online “Conto Corrente Arancio”, intestato alla sig.ra , Parte_1 alla quale spetterà altresì il totale dell'importo dell'assegno unico universale per la figlia. In particolare, le parti statuiscono che, per la quota parte spettante al sig. relativa all'assegno unico, per tutta Controparte_1 la durata della sua erogazione prevista dalla legge, questo sarà devoluto interamente in favore della sig.ra per la minore Parte_1 Per_2
, con espressa rinuncia all'erogazione in favore del sig.
[...] CP_1
[...]
5. Le spese straordinarie, per quelle mediche, saranno coperte in parte dalla polizza sanitaria Genersalute RSM – Previgen Ass. Mediobanca - 430362959, stipulata con Generali Italia S.p.A. i cui costi sono a carico del sig. mentre per le eventuali franchigie richieste in Controparte_1 detta polizza queste saranno al 50% a carico dei sig.ri e CP_1 Pt_1
Le ulteriori spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Per le spese straordinarie, le parti si riportano espressamente al protocollo d'intesa siglato tra il Tribunale di Torre Annunziata ed il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata e qui sinteticamente riportato: “a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
-trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); -tickets e spese farmaceutiche;
-tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo -materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche didattiche;
-spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
-spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
-spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
-bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); -ripetizioni; -stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);-spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
-scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); -viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); -attività ludicoricreative (centri estivi); -cellulare; - spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
-spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”;
6. Gli importi presenti sul conto corrente n. 100571099195 cointestato ai sigg.ri e acceso presso l'istituto Controparte_1 Parte_1 bancario Mediobanca Premier, ove confluiscono gli stipendi di questi ultimi, saranno incassati dai medesimi, ognuno per le proprie spettanze economiche, detratte le spese di gestione familiare, delle utenze e dei consumi riguardanti la casa coniugale per i mesi in cui il ha CP_1 ancora risieduto presso la casa coniugale ed in ogni caso sino alla fine del mese di luglio 2025. Il detto conto corrente, dal mese di agosto 2025, rimarrà ancora aperto solo per i pagamenti che saranno di volta in volta da effettuare da parte di entrambi i coniugi separati, alle scadenze come previste, per coprire le rate del mutuo residuanti, la cui rata mensile, pari ad € 710,86, sarà corrisposta da entrambi i coniugi per la metà in parti eguali;
saranno poi suddivise in parti eguali, per detto conto, anche il canone per le spese di gestione. Gli importi risultanti sul conto corrente Hellobank n. 000000001721 cointestato ai sig.ri e Controparte_1
acceso presso l'istituto bancario BNP Paribas, saranno, Parte_1 all'atto della sottoscrizione del presente accordo, bonificati in parti uguali sui conti correnti intestati ai coniugi ed il relativo conto verrà chiuso, i cui ulteriori e relativi costi diretti ed indiretti di chiusura saranno a carico in parti eguali dei sig.ri e I coniugi dichiarano che tutte CP_1 Pt_1 le spese riguardanti i lavori condominiali già autorizzati e quelli ancora da eseguirsi di natura straordinaria (comprensivi anche delle spese tecniche e quant'altro) con riguardo all'immobile di loro proprietà saranno a carico dei coniugi in parti eguali ed il sig. provvederà a versare la propria CP_1 quota parte delle spese condominiali di natura straordinaria sul conto corrente in cui, mensilmente, verseranno le rate del mutuo. Sarà a carico della sig.ra provvedere a tutti gli adempimenti nei confronti Pt_1 dell'Amministrazione condominiale, comprensivi il pagamento della propria quota parte delle spese condominiali di natura straordinaria. La sig.ra consegna al sig. la carta di credito Parte_1 Controparte_1
Compass e carta buoni pasti intestati a quest'ultimo che fino ad oggi erano in possesso alla suddetta . L'autovettura Renault Parte_1
Twingo tg. FK418LZ ad oggi intestata al sig. sarà Controparte_1 trasferita, a titolo gratuito, entro la fine di Luglio c.a. alla sig.ra Parte_1
le spese per il passaggio di proprietà del suindicato veicolo saranno
[...]
a carico esclusivo della sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_1 provvederà, nell'immediatezza, al disbrigo delle pratiche necessarie al detto passaggio, tenuto conto della scadenza della RCA su detto veicolo il cui importo sarà a carico della menzionata sig.ra Pt_1
7. I coniugi dichiarano di rinunciare, rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro, alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
8. I ricorrenti si obbligano a darsi comunicazioni di ogni cambio di domicilio o dimora nonché del recapito telefonico e rilasciano fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, con l'iscrizione della minore nel documento di entrambi i genitori;
9. I coniugi dichiarano infine che con gli accordi di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Trecase per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (anno 2013, N. 3, P. II, Serie A, Ufficio 1); C) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 02-12-2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa Marianna Lopiano