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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2191/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025 e vertente
T R A
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Rostagno e Paola Balla
Parte attrice
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pasetto e Alberto Corradi
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio, allegando di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di fornitura di energia elettrica per il periodo ricompreso tra il 1°.
1.2022 e il
31.12.2022, in adesione alla “Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica e dei Servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni” dell'11.11.2020 intercorsa tra Consip s.p.a. e la convenuta;
di aver ricevuto, in data 16.5.2022, una diffida al pagamento dell'importo di €
pagina 1 di 8 672.264,86 da parte della convenuta;
di aver eseguito, in data 23.5.2022, il pagamento dell'acconto di € 329.000,00, non potendo procedere al saldo per alcune “incolpevoli sfortunate coincidenze”, in tesi consistite nell'assenza del personale impiegato nei pagamenti durante il periodo successivo alla diffida, nella scadenza del d.u.r.c. della convenuta e nella conseguente necessità di verificare la perdurante regolarità contributiva della convenuta,
nella chiusura aziendale del 2.6.2022; di aver saldato il debito in data 4.7.2022, su mandato di pagamento del 29.6.2022.
La convenuta avrebbe violato la buona fede assegnando all'attrice, con la diffida, un termine per il pagamento incongruo, perché eccessivamente breve, con l'intento di sottrarsi agli obblighi pattizi, siccome previsti in una stipulazione economicamente non vantaggiosa.
Nonostante fosse intervenuto il pagamento da parte dell'attrice, la convenuta sarebbe stata inadempiente, avendo interrotto la fornitura senza preavviso e avendo contraddittoriamente fatto riferimento al -risolto- contratto nel domandare, tramite le successive diffide, il pagamento di ulteriori fatture.
L'attrice avrebbe, quindi, dichiarato in via stragiudiziale la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e avrebbe diritto alla penale contrattuale e ad ulteriori somme a titolo risarcitorio in relazione ai maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento di energia a condizioni sfavorevoli rispetto a quelle previste nel contratto inter partes.
La parte formula le seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale, per tutti i motivi
esposti in narrativa, accertato l'inadempimento di , per l'effetto, accertare e dichiarare CP_1
l'intervenuta risoluzione del contratto fra le parti per fatto e colpa di e comunque accertare e CP_1
dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa di;
con condanna di al CP_1 CP_1
Parte pagamento della penale attribuita da e quantificata nell'importo di € 420.676,00 e al risarcimento
dei danni per l'importo ulteriore a quello ristorato dalla penale patiti come descritti e determinati in
narrativa o quello veriore accertando, da porsi in compensazione con quanto eventualmente dovuto da
Parte a , nella misura da verificarsi ed accertarsi per i motivi dedotti in atti. Con vittoria di spese CP_1
e competenze di lite oltre a rimborso forfettario del 15% CpA e IVA.”
pagina 2 di 8 2. La convenuta eccepisce il carattere legittimo della risoluzione, che sarebbe conseguita all'inutile decorso del termine di cui alla diffida ad adempiere: il termine per l'adempimento sarebbe coincidente con quello previsto nel contratto, che attribuirebbe alla convenuta il potere di intimare il pagamento tramite diffida;
la controparte avrebbe volutamente pagato soltanto un acconto;
il termine indicato in diffida sarebbe scaduto in data 4.6.2022, cioè prima della scadenza del d.u.r.c. della convenuta (7.6.2022); la controparte si sarebbe potuta servire del personale presente per l'adempimento del debito, su cui non potrebbe, in ogni caso,
incidere la chiusura aziendale;
all'attrice sarebbe, pertanto, imputabile l'inadempimento da considerarsi di non scarsa importanza, tenuto conto che alcune fatture oggetto della diffida sarebbero scadute diversi mesi prima dell'intimazione.
La convenuta allega di aver proseguito, ai sensi dell'art. 22 del c.d. TIMOE, nella somministrazione di energia in favore dell'attrice sino 1°.8.2022, data di subentro di altro fornitore e di avere, quindi, diritto al pagamento dei corrispettivi maturati sino a tale data,
oggetto della sua domanda riconvenzionale;
contesta di aver rinunciato alla risoluzione conseguita all'infruttuoso decorso del termine indicato nella prima diffida e specifica che soltanto per errore avrebbe, nelle ulteriori diffide, considerato il contratto come ancora esistente.
Contestato che l'attrice potesse risolvere il contratto già risolto e che la medesima sia titolare di un controcredito per la penale e per il risarcimento degli ulteriori danni, la convenuta conclude nel seguente modo: “
1. IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande
avversarie per le ragioni gradatamente esposte nel presente atto.
Parte 2. IN VIA RICONVENZIONALE: condannare – previa pronuncia di ordinanza ex art. 186
ter c.p.c. – a pagare il Credito Attuale, oltre interessi e accessori di legge, ad CP_1
Parte 3. IN VIA SUBORDINATA: compensare il Credito Attuale con eventuali
contro
-crediti di
condannando quest'ultima a pagare il residuo eventualmente dovuto, oltre interessi e accessori di legge.
4. IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi del giudizio (oltre spese generali 15%, CPA e
IVA se dovuta), aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014.”
pagina 3 di 8 3. Poiché le parti allegano, a fondamento delle reciproche domande, inadempienze reciproche, il giudice di merito formula un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità
esistenti tra le prestazioni inadempiute, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
4. Tanto premesso, nell'ipotesi all'esame del Tribunale si configura l'inadempimento dell'attrice, che giustifica la risoluzione del contratto da parte della convenuta tramite il meccanismo previsto dall'art. 1454 c.c. e richiamato nel contratto stipulato tra le parti.
Con la diffida ad adempiere del 20.5.2022 (doc. n. 4, all. atto di citazione), la convenuta ha domandato all'attrice il pagamento dell'importo di € 672.264,86, assegnandole contestualmente un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida per il pagamento e avvertendo l'attrice che “in caso di mancato pagamento entro il predetto termine, i contratti
attuativi della Convenzione Consip – e relativi ai predetti Punti di Prelievo si intenderanno risolti di
diritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della citata Convenzione”.
4.1. In data 23.5.2022 l'attrice, che non muove alcuna contestazione sulla spettanza alla convenuta del corrispettivo per la somministrazione, ha bonificato alla convenuta soltanto il minore importo di € 329.000,00, nonostante la disponibilità delle somme necessarie all'integrale pagamento del debito (pag. 2 citazione).
Non merita condivisione l'assunto secondo cui l'attrice non avrebbe potuto procedere al saldo per alcune “incolpevoli sfortunate coincidenze”, che non sono, a ben vedere,
sussumibili nella fattispecie del ritardo determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla debitrice (art. 1218 c.c.).
4.2. In particolare nessun rilievo scusante il ritardo dell'attrice può assumere la dedotta mancanza del d.u.r.c. della convenuta: per tabulas emerge la scadenza del d.u.r.c. in data
7.6.2022, mentre il termine di pagamento indicato nella menzionata diffida è scaduto il pagina 4 di 8 4.6.2022 (cfr. doc. n. 4 e n. 6, all. atto di citazione); ne consegue che, se l'attrice avesse adempiuto entro il termine fissato nella diffida, non si sarebbe resa necessaria la verifica della perdurante regolarità contributiva della convenuta.
4.3. L'assenza di alcuni impiegati non è idonea a giustificare il ritardo nell'esecuzione della prestazione gravante sull'attrice: è incontestato che i sistemi di pagamento fossero telematici;
l'assenza degli impiegati, in tesi addetti al pagamento, non ha riguardato l'intero periodo indicato nella diffida (cfr. doc. n. 7, all. atto di citazione); la deduzione attorea -
peraltro sprovvista di prova- per cui soltanto gli impiegati assenti erano addetti ai pagamenti risulta inverosimile, posto che la media dei dipendenti dell'attrice, a tempo indeterminato, era di ben 432 persone (doc. n. 45, all. seconda memoria istruttoria di parte attrice).
4.4. La chiusura aziendale è espressione di una scelta dell'attrice e non vale ad esonerare la debitrice dalla puntuale attuazione del programma pattizio, in difetto di una previsione negoziale in tal senso.
4.5. Si rivela infondata la tesi della tardiva trasmissione all'attrice -da parte della convenuta- dei file necessari a imprecisate verifiche, indicata dall'attrice soltanto a partire dalle note del 14.2.2023 quale ulteriore motivo di non imputabilità del ritardo nel pagamento:
nelle medesime note l'attrice ammette che, con riguardo alle fatture di cui si discute, il file per le verifiche è stato trasmesso in data 2.5.2016, cioè 14 giorni prima che la convenuta domandasse formalmente il pagamento e assegnasse il termine ultimo per l'adempimento; in un ulteriore passaggio delle note l'attrice ammette, inoltre, di non aver fatto precedere le verifiche ai pagamenti delle fatture scadute il 24.03.2022 per € 358.511,74 (doc. 19-19 bis), con ciò dimostrando che le verifiche di cui si parla non rappresentavano un motivo -per giunta non previsto nel contratto- per ritardare i pagamenti dovuti.
4.6. L'attivazione tra le parti di contratti relativi a diverse utenze è una circostanza inidonea a dimostrare l'esatto adempimento alle obbligazioni discendenti dalla somministrazione controversa e rappresenta la sintesi tra la decisione negoziale dell'attrice e l'obbligo della convenuta, essendo quest'ultima tenuta all'instaurazione di rapporti negoziali ai sensi della premessa della convenzione in atti (cfr. pag. 2, doc. n. 1, all. atto di citazione, in pagina 5 di 8 cui si legge, alla lettera e, che “la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le
Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o
predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare,
fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle
Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed
efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura “).
5. Ritenuto l'inadempimento dell'attrice, la risoluzione del contratto da parte della convenuta tramite il meccanismo della diffida ad adempiere, richiamato dall'art. 9, c. 10, del contratto (doc. n. 1, all. atto di citazione), è giustificata.
5.1. In argomento viene, innanzitutto, osservato che l'art. 1455 c.c. trova applicazione anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c. (Cass. 40325/2021): invero l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Cass. 18696/2014).
In applicazione di questo principio, l'inadempimento dell'attrice è di non scarsa importanza: l'inadempimento riguarda l'importo di circa € 343.000,00 e ben n. 31 fatture non pagate, di cui alcune scadute in data di gran lunga precedente alla diffida inviata dalla convenuta (doc. n. 4, all. atto di citazione: la fattura n. 666338/2022 è scaduta il 29.4.2022, un mese e 15 giorni prima del termine indicato in diffida;
le fatture nn. 614286, 610530, 610520,
600047, 598286, 596510, 592033, 592032, 592031, 592017, 591603, 591602, 591601, 591576, tutte del 2022, sono scadute il 22.4.2022, un mese e 20 giorni prima del termine indicato in diffida;
la fattura n. 364690/2022 scadde il 28.3.2022, due mesi e 10 giorni prima del termine indicato in diffida); è incontroversa la disponibilità in capo all'attrice delle somme per far fronte al pagamento, al pari della spettanza alla convenuta del corrispettivo per la somministrazione.
5.2. Non sono, d'altra parte, suscettibili di censura l'interruzione della somministrazione da parte della convenuta;
la violazione della buona fede per l'assegnazione all'attrice, con la pagina 6 di 8 diffida, di un termine per il pagamento incongruo;
il presunto contegno contraddittorio della convenuta.
Lungi dall'essere immotivata, l'interruzione della somministrazione è, piuttosto,
legittimamente conseguita alla risoluzione di diritto del contratto, intervenuta per l'infruttuoso decorso del termine fissato nella diffida del 20.5.2022; una volta diffidata l'attrice al pagamento, la convenuta non avrebbe dovuto ulteriormente preannunciare la risoluzione del contratto.
La convenuta ha, poi, assegnato all'attrice il termine -concordato in giorni 15- per l'adempimento nel caso di diffida ad adempiere (cfr. art. 9 citato); tale termine è rimasto a lungo inosservato dall'attrice, che ha saldato il dovuto soltanto in data 4.7.2022, cioè a distanza di oltre un mese dalla ricezione della diffida.
Non si ravvisa alcun contegno contraddittorio da parte della convenuta: erroneamente nelle diffide successive alla prima la convenuta ha fatto riferimento al contratto intercorso inter partes;
con le diffide la convenuta ha rivendicato il pagamento dei corrispettivi maturati fino al subentro dell'altra fornitrice;
il subentro di Hera MM nella somministrazione in favore dell'attrice è un fatto concludente indicativo della volontà della convenuta di avvalersi dell'effetto risolutivo derivato dall'infruttuoso decorso del termine fissato nella diffida;
neppure è sintomatica della prosecuzione del contratto la perdurante erogazione dell'energia in favore dell'attrice, che la convenuta ha eseguito ai sensi della specifica previsione negoziale
(cfr. art. 9, pag. 26, doc. n. 1, all. atto di citazione: “Resta inteso che in nessun caso potrà essere
sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching)
dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione
Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore
di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal
Distributore Locale”).
6. Poiché l'inadempimento dell'attrice è stato la causa del comportamento della convenuta, che si è avvalsa legittimamente della facoltà negoziale di risoluzione unilaterale del contratto, non risulta giustificata la condotta tenuta dall'attrice successivamente alla pagina 7 di 8 risoluzione del contratto e consistita nella declaratoria di risoluzione del contratto e nella sospensione dei pagamenti per i corrispettivi maturati dalla convenuta sino alla cessazione della somministrazione, che risultano dovuti alla convenuta nella misura residua di €
22.822,09, oltre a interessi moratori -non avendo l'attrice dimostrato il pagamento di queste somme-; del pari non sono configurabili in capo all'attrice il diritto alla penale e al risarcimento dei danni, ricollegati all'inesistente inadempimento della convenuta.
7. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, le domande spiegate dall'attrice sono infondate e vengono respinte;
la domanda riconvenzionale della convenuta è fondata e viene accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore (scaglione da € 260.001,00
ad € 500.000,00) e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge le domande dell'attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna l'attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di € 22.822,09, oltre a interessi moratori;
3) condanna l'attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a.
e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 7.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025 e vertente
T R A
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Rostagno e Paola Balla
Parte attrice
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pasetto e Alberto Corradi
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio, allegando di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di fornitura di energia elettrica per il periodo ricompreso tra il 1°.
1.2022 e il
31.12.2022, in adesione alla “Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica e dei Servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni” dell'11.11.2020 intercorsa tra Consip s.p.a. e la convenuta;
di aver ricevuto, in data 16.5.2022, una diffida al pagamento dell'importo di €
pagina 1 di 8 672.264,86 da parte della convenuta;
di aver eseguito, in data 23.5.2022, il pagamento dell'acconto di € 329.000,00, non potendo procedere al saldo per alcune “incolpevoli sfortunate coincidenze”, in tesi consistite nell'assenza del personale impiegato nei pagamenti durante il periodo successivo alla diffida, nella scadenza del d.u.r.c. della convenuta e nella conseguente necessità di verificare la perdurante regolarità contributiva della convenuta,
nella chiusura aziendale del 2.6.2022; di aver saldato il debito in data 4.7.2022, su mandato di pagamento del 29.6.2022.
La convenuta avrebbe violato la buona fede assegnando all'attrice, con la diffida, un termine per il pagamento incongruo, perché eccessivamente breve, con l'intento di sottrarsi agli obblighi pattizi, siccome previsti in una stipulazione economicamente non vantaggiosa.
Nonostante fosse intervenuto il pagamento da parte dell'attrice, la convenuta sarebbe stata inadempiente, avendo interrotto la fornitura senza preavviso e avendo contraddittoriamente fatto riferimento al -risolto- contratto nel domandare, tramite le successive diffide, il pagamento di ulteriori fatture.
L'attrice avrebbe, quindi, dichiarato in via stragiudiziale la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e avrebbe diritto alla penale contrattuale e ad ulteriori somme a titolo risarcitorio in relazione ai maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento di energia a condizioni sfavorevoli rispetto a quelle previste nel contratto inter partes.
La parte formula le seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale, per tutti i motivi
esposti in narrativa, accertato l'inadempimento di , per l'effetto, accertare e dichiarare CP_1
l'intervenuta risoluzione del contratto fra le parti per fatto e colpa di e comunque accertare e CP_1
dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa di;
con condanna di al CP_1 CP_1
Parte pagamento della penale attribuita da e quantificata nell'importo di € 420.676,00 e al risarcimento
dei danni per l'importo ulteriore a quello ristorato dalla penale patiti come descritti e determinati in
narrativa o quello veriore accertando, da porsi in compensazione con quanto eventualmente dovuto da
Parte a , nella misura da verificarsi ed accertarsi per i motivi dedotti in atti. Con vittoria di spese CP_1
e competenze di lite oltre a rimborso forfettario del 15% CpA e IVA.”
pagina 2 di 8 2. La convenuta eccepisce il carattere legittimo della risoluzione, che sarebbe conseguita all'inutile decorso del termine di cui alla diffida ad adempiere: il termine per l'adempimento sarebbe coincidente con quello previsto nel contratto, che attribuirebbe alla convenuta il potere di intimare il pagamento tramite diffida;
la controparte avrebbe volutamente pagato soltanto un acconto;
il termine indicato in diffida sarebbe scaduto in data 4.6.2022, cioè prima della scadenza del d.u.r.c. della convenuta (7.6.2022); la controparte si sarebbe potuta servire del personale presente per l'adempimento del debito, su cui non potrebbe, in ogni caso,
incidere la chiusura aziendale;
all'attrice sarebbe, pertanto, imputabile l'inadempimento da considerarsi di non scarsa importanza, tenuto conto che alcune fatture oggetto della diffida sarebbero scadute diversi mesi prima dell'intimazione.
La convenuta allega di aver proseguito, ai sensi dell'art. 22 del c.d. TIMOE, nella somministrazione di energia in favore dell'attrice sino 1°.8.2022, data di subentro di altro fornitore e di avere, quindi, diritto al pagamento dei corrispettivi maturati sino a tale data,
oggetto della sua domanda riconvenzionale;
contesta di aver rinunciato alla risoluzione conseguita all'infruttuoso decorso del termine indicato nella prima diffida e specifica che soltanto per errore avrebbe, nelle ulteriori diffide, considerato il contratto come ancora esistente.
Contestato che l'attrice potesse risolvere il contratto già risolto e che la medesima sia titolare di un controcredito per la penale e per il risarcimento degli ulteriori danni, la convenuta conclude nel seguente modo: “
1. IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande
avversarie per le ragioni gradatamente esposte nel presente atto.
Parte 2. IN VIA RICONVENZIONALE: condannare – previa pronuncia di ordinanza ex art. 186
ter c.p.c. – a pagare il Credito Attuale, oltre interessi e accessori di legge, ad CP_1
Parte 3. IN VIA SUBORDINATA: compensare il Credito Attuale con eventuali
contro
-crediti di
condannando quest'ultima a pagare il residuo eventualmente dovuto, oltre interessi e accessori di legge.
4. IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi del giudizio (oltre spese generali 15%, CPA e
IVA se dovuta), aumentati del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014.”
pagina 3 di 8 3. Poiché le parti allegano, a fondamento delle reciproche domande, inadempienze reciproche, il giudice di merito formula un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità
esistenti tra le prestazioni inadempiute, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
4. Tanto premesso, nell'ipotesi all'esame del Tribunale si configura l'inadempimento dell'attrice, che giustifica la risoluzione del contratto da parte della convenuta tramite il meccanismo previsto dall'art. 1454 c.c. e richiamato nel contratto stipulato tra le parti.
Con la diffida ad adempiere del 20.5.2022 (doc. n. 4, all. atto di citazione), la convenuta ha domandato all'attrice il pagamento dell'importo di € 672.264,86, assegnandole contestualmente un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida per il pagamento e avvertendo l'attrice che “in caso di mancato pagamento entro il predetto termine, i contratti
attuativi della Convenzione Consip – e relativi ai predetti Punti di Prelievo si intenderanno risolti di
diritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della citata Convenzione”.
4.1. In data 23.5.2022 l'attrice, che non muove alcuna contestazione sulla spettanza alla convenuta del corrispettivo per la somministrazione, ha bonificato alla convenuta soltanto il minore importo di € 329.000,00, nonostante la disponibilità delle somme necessarie all'integrale pagamento del debito (pag. 2 citazione).
Non merita condivisione l'assunto secondo cui l'attrice non avrebbe potuto procedere al saldo per alcune “incolpevoli sfortunate coincidenze”, che non sono, a ben vedere,
sussumibili nella fattispecie del ritardo determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla debitrice (art. 1218 c.c.).
4.2. In particolare nessun rilievo scusante il ritardo dell'attrice può assumere la dedotta mancanza del d.u.r.c. della convenuta: per tabulas emerge la scadenza del d.u.r.c. in data
7.6.2022, mentre il termine di pagamento indicato nella menzionata diffida è scaduto il pagina 4 di 8 4.6.2022 (cfr. doc. n. 4 e n. 6, all. atto di citazione); ne consegue che, se l'attrice avesse adempiuto entro il termine fissato nella diffida, non si sarebbe resa necessaria la verifica della perdurante regolarità contributiva della convenuta.
4.3. L'assenza di alcuni impiegati non è idonea a giustificare il ritardo nell'esecuzione della prestazione gravante sull'attrice: è incontestato che i sistemi di pagamento fossero telematici;
l'assenza degli impiegati, in tesi addetti al pagamento, non ha riguardato l'intero periodo indicato nella diffida (cfr. doc. n. 7, all. atto di citazione); la deduzione attorea -
peraltro sprovvista di prova- per cui soltanto gli impiegati assenti erano addetti ai pagamenti risulta inverosimile, posto che la media dei dipendenti dell'attrice, a tempo indeterminato, era di ben 432 persone (doc. n. 45, all. seconda memoria istruttoria di parte attrice).
4.4. La chiusura aziendale è espressione di una scelta dell'attrice e non vale ad esonerare la debitrice dalla puntuale attuazione del programma pattizio, in difetto di una previsione negoziale in tal senso.
4.5. Si rivela infondata la tesi della tardiva trasmissione all'attrice -da parte della convenuta- dei file necessari a imprecisate verifiche, indicata dall'attrice soltanto a partire dalle note del 14.2.2023 quale ulteriore motivo di non imputabilità del ritardo nel pagamento:
nelle medesime note l'attrice ammette che, con riguardo alle fatture di cui si discute, il file per le verifiche è stato trasmesso in data 2.5.2016, cioè 14 giorni prima che la convenuta domandasse formalmente il pagamento e assegnasse il termine ultimo per l'adempimento; in un ulteriore passaggio delle note l'attrice ammette, inoltre, di non aver fatto precedere le verifiche ai pagamenti delle fatture scadute il 24.03.2022 per € 358.511,74 (doc. 19-19 bis), con ciò dimostrando che le verifiche di cui si parla non rappresentavano un motivo -per giunta non previsto nel contratto- per ritardare i pagamenti dovuti.
4.6. L'attivazione tra le parti di contratti relativi a diverse utenze è una circostanza inidonea a dimostrare l'esatto adempimento alle obbligazioni discendenti dalla somministrazione controversa e rappresenta la sintesi tra la decisione negoziale dell'attrice e l'obbligo della convenuta, essendo quest'ultima tenuta all'instaurazione di rapporti negoziali ai sensi della premessa della convenzione in atti (cfr. pag. 2, doc. n. 1, all. atto di citazione, in pagina 5 di 8 cui si legge, alla lettera e, che “la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le
Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o
predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare,
fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle
Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed
efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura “).
5. Ritenuto l'inadempimento dell'attrice, la risoluzione del contratto da parte della convenuta tramite il meccanismo della diffida ad adempiere, richiamato dall'art. 9, c. 10, del contratto (doc. n. 1, all. atto di citazione), è giustificata.
5.1. In argomento viene, innanzitutto, osservato che l'art. 1455 c.c. trova applicazione anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c. (Cass. 40325/2021): invero l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (Cass. 18696/2014).
In applicazione di questo principio, l'inadempimento dell'attrice è di non scarsa importanza: l'inadempimento riguarda l'importo di circa € 343.000,00 e ben n. 31 fatture non pagate, di cui alcune scadute in data di gran lunga precedente alla diffida inviata dalla convenuta (doc. n. 4, all. atto di citazione: la fattura n. 666338/2022 è scaduta il 29.4.2022, un mese e 15 giorni prima del termine indicato in diffida;
le fatture nn. 614286, 610530, 610520,
600047, 598286, 596510, 592033, 592032, 592031, 592017, 591603, 591602, 591601, 591576, tutte del 2022, sono scadute il 22.4.2022, un mese e 20 giorni prima del termine indicato in diffida;
la fattura n. 364690/2022 scadde il 28.3.2022, due mesi e 10 giorni prima del termine indicato in diffida); è incontroversa la disponibilità in capo all'attrice delle somme per far fronte al pagamento, al pari della spettanza alla convenuta del corrispettivo per la somministrazione.
5.2. Non sono, d'altra parte, suscettibili di censura l'interruzione della somministrazione da parte della convenuta;
la violazione della buona fede per l'assegnazione all'attrice, con la pagina 6 di 8 diffida, di un termine per il pagamento incongruo;
il presunto contegno contraddittorio della convenuta.
Lungi dall'essere immotivata, l'interruzione della somministrazione è, piuttosto,
legittimamente conseguita alla risoluzione di diritto del contratto, intervenuta per l'infruttuoso decorso del termine fissato nella diffida del 20.5.2022; una volta diffidata l'attrice al pagamento, la convenuta non avrebbe dovuto ulteriormente preannunciare la risoluzione del contratto.
La convenuta ha, poi, assegnato all'attrice il termine -concordato in giorni 15- per l'adempimento nel caso di diffida ad adempiere (cfr. art. 9 citato); tale termine è rimasto a lungo inosservato dall'attrice, che ha saldato il dovuto soltanto in data 4.7.2022, cioè a distanza di oltre un mese dalla ricezione della diffida.
Non si ravvisa alcun contegno contraddittorio da parte della convenuta: erroneamente nelle diffide successive alla prima la convenuta ha fatto riferimento al contratto intercorso inter partes;
con le diffide la convenuta ha rivendicato il pagamento dei corrispettivi maturati fino al subentro dell'altra fornitrice;
il subentro di Hera MM nella somministrazione in favore dell'attrice è un fatto concludente indicativo della volontà della convenuta di avvalersi dell'effetto risolutivo derivato dall'infruttuoso decorso del termine fissato nella diffida;
neppure è sintomatica della prosecuzione del contratto la perdurante erogazione dell'energia in favore dell'attrice, che la convenuta ha eseguito ai sensi della specifica previsione negoziale
(cfr. art. 9, pag. 26, doc. n. 1, all. atto di citazione: “Resta inteso che in nessun caso potrà essere
sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching)
dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione
Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela – o presso il gestore
di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal
Distributore Locale”).
6. Poiché l'inadempimento dell'attrice è stato la causa del comportamento della convenuta, che si è avvalsa legittimamente della facoltà negoziale di risoluzione unilaterale del contratto, non risulta giustificata la condotta tenuta dall'attrice successivamente alla pagina 7 di 8 risoluzione del contratto e consistita nella declaratoria di risoluzione del contratto e nella sospensione dei pagamenti per i corrispettivi maturati dalla convenuta sino alla cessazione della somministrazione, che risultano dovuti alla convenuta nella misura residua di €
22.822,09, oltre a interessi moratori -non avendo l'attrice dimostrato il pagamento di queste somme-; del pari non sono configurabili in capo all'attrice il diritto alla penale e al risarcimento dei danni, ricollegati all'inesistente inadempimento della convenuta.
7. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, le domande spiegate dall'attrice sono infondate e vengono respinte;
la domanda riconvenzionale della convenuta è fondata e viene accolta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore (scaglione da € 260.001,00
ad € 500.000,00) e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge le domande dell'attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, condanna l'attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della convenuta, dell'importo di € 22.822,09, oltre a interessi moratori;
3) condanna l'attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a.
e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 7.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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