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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/12/2024, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1308/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1308/2023
Tra
Parte_1
/
Parte_2
Oggi 10 dicembre 2024 ad ore 10:32 innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Federica Pezzuoli, in sostituzione e per delega orale dell'avv. Francesco Palma.
Nessuno è comparso per la convenuta contumace.
L'avv. Federica Pezzuoli, per l'attrice, conclude come da atto introduttivo e come ribadito nelle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1308/2023 promossa da:
, partita i.v.a. , corrente in Castignano Parte_1 P.IVA_1 (AP, con il patrocinio dell'avv. Francesco Palma.
Attrice contro
.f. gruppo , con Parte_2 P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_3 sede in Milano Via Benigno Crespi n. 19.
Convenuta Contumace
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni: Come da verbale dell' odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, la società per ivi Parte_2 sentire accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 403165.12.00047, stipulata tra l'attrice e la suddetta convenuta in relazione all'evento dannoso del 19/08/2022; accertare Parte_2
e dichiarare l'inadempimento della convenuta per il mancato pagamento dell'indennizzo dovuto a causa dell'annullamento dell'evento del 19/08/2022 per le avverse condizioni metereologiche;
condannare la convenuta al pagamento della somma di € 44.475,25 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 19/08/2022 al saldo nonché al risarcimento del danno da inadempimento per lucro cessante, da determinarsi in via equitativa e/o presuntiva, in base all'utilitas maggiore che sarebbe derivata all'attrice, desumibile anche dai costi organizzativi dalla medesima sostenuti, vinte le spese.
La convenuta, regolarmente citata non si costituiva in giudizio per cui ne Parte_2 veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva fissata all'odierna udienza, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 4 L'attrice ha premesso di aver stipulato con la la polizza assicurativa Parte_2 multirischio “Cancellazione eventi” n. 403165.12.00047, avente ad oggetto la copertura del rischio per la perdita netta subita dall'assicurata, in caso di cancellazione, sospensione, rinvio, interruzione, taglio, trasferimento- anche in virtù della “Clausola meteo avverso”- dell'evento di rievocazione storico- medioevale, denominato “Templaria Festival”, da tenersi all'esterno presso il centro storico di
, dal 17/08/2022 al 21/08/2022, con copertura di n. 11 giorni dalle ore 24:00 del 10/08/2022 Parte_1 alle ore 24:00 del 21/08/2022 e fino alla concorrenza del massimale di € 140.000,00 riportato nella relativa scheda di polizza.
La citata “Clausola meteo avverso” specificava che doveva trattarsi di avversità metereologica estrema e ricadente nel medesimo giorno della manifestazione, comunque tale da porre in serio pericolo la sicurezza dei partecipanti. L'assicurazione assumeva su di sé il rischio dell'intera perdita delle spese, con esclusione di utili e/o profitti.
Orbene, in data 19/08/2022 in Castignano, si verificavano condizioni metereologiche avverse, con abbondanti precipitazioni di carattere temporalesco, tanto da essere segnalate dalla Protezione Civile
Regione Marche con il bollettino meteo n. 30/2022 (doc. 2) nonché dal Sindaco del Comune di
Castignano che, con ordinanza n. 18 del 19/08/2022, annullava l'evento proprio “per motivi di sicurezza e pubblica incolumità legati alle avverse condizioni metereologiche” (doc. 3).
Prima di promuovere il presente giudizio, l'attrice procedeva all'avvio della mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha precisato che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (Cass. n. 17 del 08/01/1987; Cass. n. 1081 del 04/03/1978). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza del rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato l'evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno lamentato.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attrice ha documentato le ragioni per cui l'evento del giorno del
19/08/2022 veniva annullato ed ha assolto all'onere della prova su di sé gravante, secondo le condizioni di polizza, anche in merito al quantum del richiesto indennizzo. E ciò in quanto:
-l'evento documentato del 19/08/2022, alla luce delle superiori premesse, è da ritenersi concretante il rischio assicurato, ricorrendo l'ipotesi di cui al contratto di polizza;
- l'indennizzo, richiesto dall'attrice nella misura di € 44.475,25 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento (19/08/2022), al saldo effettivo, può essere così correttamente quantificato dividendo, per il numero dei giorni della manifestazione, pari a cinque, le spese complessive sostenute dall'attrice, pari ad € 223.726,26 (docc. 9, 9A), per l'intera manifestazione e ciò in applicazione dell'art.11 del contratto di polizza.
Orbene, nella specie deve ritenersi concretata l'ipotesi di rischio oggetto del surrichiamato contratto di polizza, stante la condizione occorsa in il 19/08/2022, per la documentata avversità Parte_1 metereologica, determinante il serio rischio per i partecipanti, tanto da essere stata segnalata dalla Protezione Civile Regione Marche con il bollettino meteo n. 30/2022 (doc. 2), per cui il Sindaco del
Comune di , con ordinanza n. 18 del 19/08/2022, annullava l'evento segnatamente “per Parte_1 motivi di sicurezza e pubblica incolumità legati alle avverse condizioni metereologiche” (doc. 3).
pagina 3 di 4 E' dunque evidente l'applicabilità della garanzia assicurativa, per essersi, nella specie, verificato il rischio oggetto del contratto (rischio assicurato).
Non merita invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno da inadempimento per lucro cessante, che l'attrice ha chiesto determinarsi in via equitativa e/o presuntiva in quanto priva di qualsiasi prova a supporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, avuto riguardo al valore della domanda, esclusa la fase istruttoria e parametrando al minino la fase decisionale, per la ridotta attività professionale di avvocato conseguente alla definizione del presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, prima sezione civile, in persona del giudice Stefania Iannetti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione articolata respinta, così provvede:
1) Accoglie la domanda, nei limiti e per quanto in parte motiva;
accerta e dichiara dovuto, a carico della compagnia convenuta ed in favore dell'associazione attrice, l'indennizzo pari ad € 44.745,25 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 19/08/2022 sino al saldo;
condanna la medesima convenuta al pagamento, a tale titolo ed in favore dell'attrice, della somma di € 44.745,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 19/08/2022 sino al saldo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'attrice e per quanto in parte motiva, in complessivi € 4.358,00, oltre rimborso forfettario 15%, cassa ed iva di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ascoli Piceno, lì 10 dicembre 2024
Il giudice
Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:36
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1308/2023
Tra
Parte_1
/
Parte_2
Oggi 10 dicembre 2024 ad ore 10:32 innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Federica Pezzuoli, in sostituzione e per delega orale dell'avv. Francesco Palma.
Nessuno è comparso per la convenuta contumace.
L'avv. Federica Pezzuoli, per l'attrice, conclude come da atto introduttivo e come ribadito nelle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1308/2023 promossa da:
, partita i.v.a. , corrente in Castignano Parte_1 P.IVA_1 (AP, con il patrocinio dell'avv. Francesco Palma.
Attrice contro
.f. gruppo , con Parte_2 P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_3 sede in Milano Via Benigno Crespi n. 19.
Convenuta Contumace
Oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni: Come da verbale dell' odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, la società per ivi Parte_2 sentire accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 403165.12.00047, stipulata tra l'attrice e la suddetta convenuta in relazione all'evento dannoso del 19/08/2022; accertare Parte_2
e dichiarare l'inadempimento della convenuta per il mancato pagamento dell'indennizzo dovuto a causa dell'annullamento dell'evento del 19/08/2022 per le avverse condizioni metereologiche;
condannare la convenuta al pagamento della somma di € 44.475,25 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 19/08/2022 al saldo nonché al risarcimento del danno da inadempimento per lucro cessante, da determinarsi in via equitativa e/o presuntiva, in base all'utilitas maggiore che sarebbe derivata all'attrice, desumibile anche dai costi organizzativi dalla medesima sostenuti, vinte le spese.
La convenuta, regolarmente citata non si costituiva in giudizio per cui ne Parte_2 veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva fissata all'odierna udienza, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 4 L'attrice ha premesso di aver stipulato con la la polizza assicurativa Parte_2 multirischio “Cancellazione eventi” n. 403165.12.00047, avente ad oggetto la copertura del rischio per la perdita netta subita dall'assicurata, in caso di cancellazione, sospensione, rinvio, interruzione, taglio, trasferimento- anche in virtù della “Clausola meteo avverso”- dell'evento di rievocazione storico- medioevale, denominato “Templaria Festival”, da tenersi all'esterno presso il centro storico di
, dal 17/08/2022 al 21/08/2022, con copertura di n. 11 giorni dalle ore 24:00 del 10/08/2022 Parte_1 alle ore 24:00 del 21/08/2022 e fino alla concorrenza del massimale di € 140.000,00 riportato nella relativa scheda di polizza.
La citata “Clausola meteo avverso” specificava che doveva trattarsi di avversità metereologica estrema e ricadente nel medesimo giorno della manifestazione, comunque tale da porre in serio pericolo la sicurezza dei partecipanti. L'assicurazione assumeva su di sé il rischio dell'intera perdita delle spese, con esclusione di utili e/o profitti.
Orbene, in data 19/08/2022 in Castignano, si verificavano condizioni metereologiche avverse, con abbondanti precipitazioni di carattere temporalesco, tanto da essere segnalate dalla Protezione Civile
Regione Marche con il bollettino meteo n. 30/2022 (doc. 2) nonché dal Sindaco del Comune di
Castignano che, con ordinanza n. 18 del 19/08/2022, annullava l'evento proprio “per motivi di sicurezza e pubblica incolumità legati alle avverse condizioni metereologiche” (doc. 3).
Prima di promuovere il presente giudizio, l'attrice procedeva all'avvio della mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha precisato che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (Cass. n. 17 del 08/01/1987; Cass. n. 1081 del 04/03/1978). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza del rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato l'evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno lamentato.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attrice ha documentato le ragioni per cui l'evento del giorno del
19/08/2022 veniva annullato ed ha assolto all'onere della prova su di sé gravante, secondo le condizioni di polizza, anche in merito al quantum del richiesto indennizzo. E ciò in quanto:
-l'evento documentato del 19/08/2022, alla luce delle superiori premesse, è da ritenersi concretante il rischio assicurato, ricorrendo l'ipotesi di cui al contratto di polizza;
- l'indennizzo, richiesto dall'attrice nella misura di € 44.475,25 oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento (19/08/2022), al saldo effettivo, può essere così correttamente quantificato dividendo, per il numero dei giorni della manifestazione, pari a cinque, le spese complessive sostenute dall'attrice, pari ad € 223.726,26 (docc. 9, 9A), per l'intera manifestazione e ciò in applicazione dell'art.11 del contratto di polizza.
Orbene, nella specie deve ritenersi concretata l'ipotesi di rischio oggetto del surrichiamato contratto di polizza, stante la condizione occorsa in il 19/08/2022, per la documentata avversità Parte_1 metereologica, determinante il serio rischio per i partecipanti, tanto da essere stata segnalata dalla Protezione Civile Regione Marche con il bollettino meteo n. 30/2022 (doc. 2), per cui il Sindaco del
Comune di , con ordinanza n. 18 del 19/08/2022, annullava l'evento segnatamente “per Parte_1 motivi di sicurezza e pubblica incolumità legati alle avverse condizioni metereologiche” (doc. 3).
pagina 3 di 4 E' dunque evidente l'applicabilità della garanzia assicurativa, per essersi, nella specie, verificato il rischio oggetto del contratto (rischio assicurato).
Non merita invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno da inadempimento per lucro cessante, che l'attrice ha chiesto determinarsi in via equitativa e/o presuntiva in quanto priva di qualsiasi prova a supporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, avuto riguardo al valore della domanda, esclusa la fase istruttoria e parametrando al minino la fase decisionale, per la ridotta attività professionale di avvocato conseguente alla definizione del presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, prima sezione civile, in persona del giudice Stefania Iannetti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione articolata respinta, così provvede:
1) Accoglie la domanda, nei limiti e per quanto in parte motiva;
accerta e dichiara dovuto, a carico della compagnia convenuta ed in favore dell'associazione attrice, l'indennizzo pari ad € 44.745,25 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 19/08/2022 sino al saldo;
condanna la medesima convenuta al pagamento, a tale titolo ed in favore dell'attrice, della somma di € 44.745,25, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del 19/08/2022 sino al saldo;
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'attrice e per quanto in parte motiva, in complessivi € 4.358,00, oltre rimborso forfettario 15%, cassa ed iva di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ascoli Piceno, lì 10 dicembre 2024
Il giudice
Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:36
pagina 4 di 4