Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 08/07/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03445/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3445 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bisceglie n. 76;
contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
- del provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 prot. n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2024 del Comando Truppe Alpine di Bolzano notificato all’interessato a mezzo mail ordinaria in pari data;
- della relazione esplicativa redatta dal Tecnico incaricato del 3° Reparto Infrastrutture di Milano con prot. -OMISSIS- del 30 settembre 2024;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza n. 115/2025 con cui è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 18 giugno 2025, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 9 dicembre 2024 e depositato il 30 dicembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 prot. n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2024 del Comando Truppe Alpine di Bolzano e la presupposta relazione esplicativa redatta dal Tecnico incaricato del 3° Reparto Infrastrutture di Milano con prot. -OMISSIS- del 30 settembre 2024.
Il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito italiano, collocato in ausiliaria nel 2017, dal 1988 è concessionario dell’alloggio -OMISSIS- di proprietà dell’Amministrazione militare, dapprima con titolo e dal 2017 “ sine titulo ”; il predetto ricorrente, a partire dal 31 dicembre 2010 e fino al 2017, ha corrisposto un canone di occupazione mensile pari ad € 222,86, mentre dal marzo del 2018, a seguito della perdita del titolo di “ legittima permanenza ” nel predetto alloggio, dopo che l’Amministrazione della Difesa gli ha comunicato lo “ avviso per il rilascio dell’alloggio di servizio ”, gli è stato rideterminato l’importo del canone, elevandolo a € 378,41 mensili. Siffatto importo è stato determinato, secondo le risultanze dell’apposita Relazione tecnica, considerando lo stato dell’immobile, caratterizzato da una serie di inefficienze, tra cui un impianto elettrico “ non a norma ”, e uno stato manutentivo classificato come “ normale ” (secondo gli indici O.M.I. - Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio). A seguito dell’aggravarsi delle condizioni di salute dalla consorte, il ricorrente, in data 8 luglio 2024, ha chiesto al Comando Militare Esercito Lombardia la rideterminazione del canone dell’alloggio occupato, proprio in ragione della presenza nel proprio nucleo familiare di un portatore di handicap in situazione di gravità. In data 11 settembre 2024, il ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di rideterminazione del canone; in data 14 ottobre 2024, il ricorrente è venuto a conoscenza del contenuto della nota redatta dal Comando Truppe Alpine di Bolzano e recante la rideterminazione del canone di occupazione del proprio alloggio, nelle more dell’avvio del procedimento volto al recupero dell’unità abitativa. Sul presupposto di uno stato manutentivo “ ottimo ” dell’alloggio, il canone di occupazione è stato rideterminato in un importo mensile pari a € 959,03. Non condividendo tale quantificazione, il ricorrente in data 16 ottobre 2024 ha formulato all’Amministrazione della Difesa una istanza per ottenere la revisione del predetto canone, che l’Amministrazione non ha riscontrato; in data 21 ottobre 2024, il ricorrente ha altresì chiesto l’ostensione degli atti del procedimento, che sono stati messi a sua disposizione in data 27 novembre 2024.
Assumendo l’illegittimità della rideterminazione del canone dell’alloggio da esso occupato, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 66 del 2010, del D.P.R. n. 90 del 2010, del D.M. 16 marzo 2011, del D.M. 7 maggio 2014 e del D.M. 24 luglio 2015, per eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, per carenza di motivazione e per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto non sarebbe stata affatto considerata la sopraggiunta condizione di disabilità della coniuge.
Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 66 del 2010, del D.P.R. n. 90 del 2010, del D.M. 7 maggio 2014 e del D.M. 24 luglio 2015, l’eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, la carenza di motivazione e la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione per illegittimità del calcolo.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 115/2025 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
In data 3 febbraio 2025, l’Avvocatura erariale ha depositato in giudizio della documentazione.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2025, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia.
1.1. L’oggetto del contendere è rappresentato dalla contestazione della quantificazione, in aumento, del canone di occupazione da parte di soggetto privo di titolo legittimo (c.d. “ sine titulo ”) di un alloggio di proprietà del Ministero della Difesa.
1.2. La disciplina di tali beni è contenuta all’interno del Libro II del D. Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento militare) e del Libro II del D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).
In particolare, l’art. 306, comma 2, del D. Lgs. n. 66 del 2010 prevede che ogni due anni il Ministro della Difesa definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l’indicazione dell’entità, dell’utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
Il precedente art. 286 al comma 3-bis precisa che “ con decreto del Ministro della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell’articolo 1478, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa ”.
Inoltre, l’art. 399, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 90 del 2010 stabilisce che “ per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso canone, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, è determinato con decreto del Ministero della difesa adottato di intesa con l’Agenzia del demanio sulla base dei prezzi di libero mercato, tenuto conto dell’ubicazione, della tipologia e della vetustà dell’alloggio ”.
Con decreto del Ministro della Difesa del 16 marzo 2011 sono state dettate disposizioni in materia di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari, occupati da utenti non aventi titolo alla concessione ai sensi del richiamato art. 286, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 66 del 2010; più nello specifico, previa conferma dell’obbligo per l’occupante “ sine titulo ” di rilasciare l’alloggio entro il termine fissato dall’Amministrazione, si è provveduto all’individuazione dei criteri per la rideterminazione del canone di occupazione dovuto da tale categoria di utenti, anche in regime di proroga, ponendo a fondamento della quantificazione del predetto canone i prezzi di mercato, il reddito dell’occupante e la durata dell’occupazione. Da segnalare che nelle premesse del citato Decreto viene altresì sottolineato come “ gli alloggi concessi in uso dall’amministrazione della difesa sono strettamente preordinati a garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle forze armate ”.
1.3. Alla luce del citato apparato normativo, anche di rango primario, emerge l’espressa possibilità per l’assegnatario di poter permanere nel possesso dell’alloggio di servizio anche successivamente al proprio collocamento in quiescenza (o in ausiliaria), sebbene l’occupazione sia divenuta “ sine titulo ” e sia connotata da precarietà (sui limiti a tale proroga di assegnazione, T.A.R. Campania, Salerno, III, 3 giugno 2024, n. 1184; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 9 febbraio 2023, n. 928).
1.4. Sulla scorta di quanto emerso in precedenza, si deve rilevare come l’attività legata alla rideterminazione del canone degli alloggi di proprietà dell’Amministrazione militare risponda a esigenze di carattere pubblicistico, perché spetta alla predetta Amministrazione la valutazione, ampiamente discrezionale, in ordine alla permanenza nell’alloggio del soggetto non avente più titolo, sottraendolo in tal modo alla destinazione istituzionale (ovvero all’alloggio dei dipendenti in servizio attivo al fine di agevolare lo svolgimento delle loro mansioni e di assicurarne una maggiore presenza e una migliore reperibilità nel luogo di prestazione del servizio). Inoltre, come già indicato dallo stesso legislatore, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti e, più in generale, per le esigenze del Ministero della Difesa.
Sul rilievo pubblicistico dell’attività di rideterminazione oggetto di controversia può essere richiamata una condivisibile giurisprudenza, secondo la quale « il canone per l’occupazione abusiva di alloggi della Difesa risponde sia a una finalità sociale che ad una “risarcitoria”: la prima consiste nel recupero degli alloggi demaniali destinati ex lege al servizio delle Forze Armate, la seconda è volta a far sì che, nelle more del rilascio, gli occupanti abusivi (che per anni hanno goduto peraltro di un ingiustificato regime agevolativo) paghino, come ogni altro cittadino, un canone calcolato sulla base dei prezzi di mercato, che possa almeno servire a incamerare risorse per ripristinare o costruire altri alloggi per le esigenze dell’Esercito (…). Mentre nel caso degli utenti muniti di un regolare titolo, il canone demaniale è un’entrata patrimoniale (quale corrispettivo per la concessione di beni demaniali che, per le esigenze abitative di singoli, sono sottratti alla pubblica fruizione, grazie al titolo concessorio), nei casi come quello in esame (in cui vien meno il titolo per l’occupazione del bene e l’utente si trova in condizione di occupazione abusiva, senza alcun interesse giuridicamente tutelabile), cessa il rapporto privatistico e torna preponderante il profilo pubblicistico: ciò sta a dire che non vi è un rapporto sinallagmatico, ma il canone dovuto divenuta una prestazione imposta dalla legge. Dunque, non è vero [che] il Legislatore del 2010 avrebbe inteso adeguare il canone per l’occupazione sine titulo di alloggi della Difesa a un criterio di corrispettività, poiché tale canone non è la controprestazione del godimento di un bene ottenuto in concessione e non trova fondamento in un rapporto bilaterale derivante dalla concessione, ma ha natura pubblicistico-tributaria (per ristorare la P.A. dall’altrui uso del bene demaniale e dalla sua sottrazione alle finalità cui è destinato): il presupposto del pagamento qui si rinviene nella legge, senza mediazione dell’atto concessorio, e il contenuto dell’obbligazione pecuniaria viene determinato dalla P.A. con un calcolo matematico, senza margini di discrezionalità, in base a criteri oggettivi prestabiliti a livello normativo » (Consiglio di Stato, II, 7 marzo 2022, n. 1640).
È stato altresì aggiunto che « “il canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa è funzionalmente e strutturalmente diverso dal corrispettivo dedotto in un contratto di scambio, posto che il godimento senza titolo, in linea di principio, dà luogo a una fattispecie risarcitoria ex art. 2043 c.c. che, nella specie, il legislatore ha ritenuto di disciplinare sotto il profilo dell’importo dovuto dagli occupanti”. Infatti, si deve considerare che “gli alloggi concessi in uso dall’amministrazione della difesa sono strettamente preordinati a garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle forze armate”. Quindi “il canone di occupazione non corrisponde ai prezzi di mercato, che costituiscono solo uno dei parametri che il legislatore primario ha indicato a quello secondario ai fini della stesura della regolamentazione di dettaglio; particolarmente irrilevante è il richiamo alla disciplina dell’equo canone, la cui ratio ispiratrice è notoriamente rivolta a tutelare il conduttore, sul presupposto che questi rappresenti la parte tipicamente debole del rapporto di locazione; è la stessa legge che si prefigge l’obiettivo primario di realizzare, attraverso la nuova disciplina dei canoni di occupazione, un incremento dell’importo dei medesimi anche per recuperare le perdite prodotte nel tempo da occupazioni senza titolo (le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa); sulla scorta di tali premesse, il d.m. del 2011 ha esercitato in modo non irragionevole il mandato affidatogli dalla fonte primaria, utilizzando criteri intesi a parametrare il canone alla concreta situazione di fatto secondo un’operazione complessiva orientata anche a criteri equitativi, ad esempio manipolando i risultati delle analisi del mercato mediante coefficienti correttivi che, per i redditi di minore entità, possono comportare un significativo abbattimento degli importi dovuti” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 giugno 2016, n. 2698) » (Consiglio di Stato, II, 19 maggio 2022, n. 3950).
1.5. Di conseguenza, “ la finalizzazione al soddisfacimento di un interesse pubblico e la procedimentalizzazione dell’attività ingiuntiva, per come delineata dalla disciplina di carattere pubblicistico posta a suo fondamento, caratterizza in chiave autoritativo-provvedimentale l’attività amministrativa in questione, con ogni conseguenza sul criterio del riparto di giurisdizione ”, che non può che essere attribuita al giudice amministrativo (in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, V, 7 novembre 2024, n. 3077; in argomento, anche Consiglio di Stato, II, 27 gennaio 2025, n. 587; assumono invece la natura paritetica dell’intervento dell’Amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ex aliis, T.R.G.A. Trento, 17 aprile 2023, n. 54; T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 28 giugno 2022, n. 8821).
2. Passando all’esame del merito del ricorso, lo stesso è fondato nei sensi di seguito specificati.
3. Con la prima doglianza si assume l’illegittimità della rideterminazione in aumento dell’importo del canone posto a carico del ricorrente, poiché non sarebbe stata affatto considerata la condizione di handicap in situazione di gravità della propria consorte (convivente).
3.1. La censura è fondata.
Il ricorrente, in data 8 luglio 2024, ha formulato al Comando Militare Esercito Lombardia una richiesta di rideterminazione del canone dell’alloggio da esso occupato, in ragione della presenza nel proprio nucleo familiare di un portatore di handicap in situazione di gravità (all. 6 al ricorso).
In sede di rideterminazione del canone alloggiativo da parte dell’Amministrazione procedente, la posizione del ricorrente è stata ricondotta allo spettro applicativo dell’art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale 16 marzo 2011, ovvero ha comportato una riduzione del reddito complessivo del predetto istante, cui applicare successivamente il coefficiente correttivo in vista del calcolo del canone, di una somma pari a € 12.500, conseguente alla diminuzione di € 2.500 per la presenza di un familiare a carico, e poi di ulteriori € 10.000, stante la presenza in famiglia di un portatore di handicap in situazione di gravità (all. 2 al ricorso).
Tuttavia tale modus procedendi è stato contestato dal ricorrente, che ritiene di dover beneficiare dell’applicazione del più favorevole regime previsto dal Decreto Ministeriale 24 luglio 2015, il quale oltre a stabilire, all’art. 2, comma 1, che “ possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo … gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap [in condizioni di gravità]”, al successivo art. 4, commi 1 e 2, stabilisce altresì che “ … negli altri casi di handicap accertati, l’istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di riconoscimento dell’handicap stesso. Il nuovo canone è applicato a far data dalla ricezione dell’istanza da parte dell’amministrazione (…). Agli utenti portatori di handicap accertato ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o il cui nucleo familiare convivente comprende un portatore di tale handicap è riconosciuta la condizione di categoria protetta, sia ai fini del mantenimento della conduzione sia ai fini del pagamento del relativo canone, anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011. Nei casi di handicap accertati dal 1° gennaio 2011, previa presentazione dell’istanza di cui al comma 1 del presente articolo, gli utenti sono ammessi al pagamento del canone pagato alla data del 31 dicembre 2010, qualora a quella data fossero utenti di alloggio di servizio ”; in tal modo, il canone a carico del ricorrente sarebbe quello riferibile alla data del 31 dicembre 2010, pari a € 222,86.
In relazione a tale profilo, il provvedimento impugnato – ovvero l’atto di rideterminazione in aumento del canone alloggiativo posto a carico del ricorrente – non risulta assolutamente motivato e siffatta carenza risulta aggravata dalla circostanza che l’Amministrazione resistente non ha neppure fornito riscontro all’incombente istruttorio di cui all’ordinanza n. 115/2025 di questa Sezione, attraverso il quale era stato richiesto il deposito in giudizio di “ tutta la documentazione, in forma integrale, relativa alla pratica afferente all’immobile occupato dal ricorrente e una documentata relazione esplicativa in merito ”. Difatti, sebbene l’Avvocatura erariale abbia depositato in data 3 febbraio 2025 della documentazione in giudizio, la stessa risulta essere stata predisposta il 23 gennaio 2025, ovvero in data antecedente all’adozione della citata ordinanza.
3.2. Deve pertanto essere accolta la scrutinata censura, ordinandosi all’Amministrazione di riesaminare la questione controversa, motivando adeguatamente e compiutamente sul punto.
4. Con la seconda doglianza, proposta in via subordinata, il ricorrente assume la contraddittorietà, la carenza di motivazione e l’incoerenza della Relazione tecnica attraverso la quale è stata sensibilmente incrementata l’entità del canone posto a suo carico.
4.1. La censura è fondata.
Come già rilevato in precedenza, nessuna motivazione risulta esternata per giustificare l’individuazione del nuovo importo del canone dovuto dal ricorrente, in specie con riferimento all’applicazione dei coefficienti legati allo stato manutentivo dell’immobile – definito “ ottimo ” (all. 2 al ricorso) –, non essendo state affatto palesate le ragioni della segnalata migliorata valutazione rispetto al passato, considerati i pregressi differenti giudizi qualitativi formulati in occasione della rideterminazione del canone avvenuta nel 2013 e nel 2018 (all. 4, 5 e 12 al ricorso). Difatti, nelle richiamate precedenti occasioni, lo stato manutentivo dell’immobile era stato definito “ normale ” o “ buono ” (cfr. le relative schede) e non appare ragionevole ritenere che nel corso del tempo, e in assenza dell’effettuazione di interventi sull’immobile, lo stato del medesimo sia addirittura migliorato; stessa considerazione vale per l’impianto elettrico, definito “ scadente ” nel 2013 e nel 2018 (con valore K1 pari a 1,00) e invece ritenuto a “ norma ” nel 2024 (con valore K1 pari a 1,05), pur in assenza di interventi manutentivi sullo stesso. La valutazione in ordine allo stato di conservazione dell’immobile posta a fondamento dell’atto di rideterminazione impugnato appare poco realistica e per nulla ragionevole, anche alla luce del materiale fotografico depositato in giudizio dal ricorrente (all. 14 al ricorso), che peraltro l’Amministrazione non ha contestato (nemmeno a seguito della disposta istruttoria di cui all’ordinanza n. 115/2025).
Infine, pure con riguardo al valore da attribuire al coefficiente K1 (età, qualità e stato di manutenzione dell’immobile come declinati dal D.M. 16 marzo 2011), la determinazione avversata risulta contraddittoria e irragionevole, viste le effettive condizioni dell’immobile occupato dal ricorrente.
4.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve accogliersi anche l’esaminato motivo, con il correlato obbligo dell’Amministrazione della Difesa di rideterminarsi sulla questione esaminata, motivando adeguatamente e compiutamente in ordine alle future scelte.
5. In conclusione, alla fondatezza delle scrutinate doglianze segue l’accoglimento del ricorso e il correlato annullamento degli atti impugnati, con gli effetti in precedenza specificati.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati, con gli effetti specificati in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico del Ministero della Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.