CA
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 605/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv. Lorenzo Danilo;
APPELLANTE nei confronti di
(CF: rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Silvio Caroli;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 227/2023 emessa dal Tribunale di
Lecce nel giudizio R.G. N. 7907/2020 in data 27/1/2023, depositata in cancelleria in pari data. All'udienza del 3/6/2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Nell'impugnata decisione l'oggetto della lite è esposto come segue.
“L'attore assume che il giorno 10 giugno 2014 denunciava che l' CP_2
gli aveva notificato avviso di accertamento con cui gli contestava il
[...] tardivo invio della propria dichiarazione dei redditi in via telematica per l'anno
d'imposta 2008 e che, successivamente, gli aveva notificato cartella di pagamento per € 7.989,83 e che la Compagnia si era determinare a non pagare
i danni a causa della inoperatività della polizza poiché evento riconducibile allo stesso assicurato e non per essere ipotesi di responsabilità civile verso terzi.
L'attore chiede di essere risarcito per il danno provocato a se stesso in base alla polizza di responsabilità civile… la Compagnia ha rigettato la richiesta sul presupposto che la polizza non ricomprende l'evento descritto in citazione.”
Il Tribunale adito ha rigettato la domanda dell'attore, ritenendo corretto il diniego opposto dalla Compagnia convenuta, in quanto la polizza è riferita alla responsabilità civile dell'assicurato per i danni provocati a terzi, invece nel caso in esame si esclude una responsabilità dell'assicurato verso qualcuno, non potendosi lo stesso assicurato considerarsi come terzo. Tra l'altro – ha aggiunto il primo giudice – l'art.24 delle condizioni generali di polizza, in maniera pleonastica ma esaustiva, esclude che nel concetto di danneggiato possa comprendersi l'assicurato.
2.- Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello, Parte_1 articolando due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo la difesa ha contestato l'erroneo richiamo dell'art. 24 delle condizioni generali della polizza, in quanto difetterebbe la prova di tale condizione, atteso che la si è limitata a depositare un non Controparte_1 meglio precisato “fascicolo informativo” contenente una serie di clausole e condizioni negoziali, senza nessuna prova del collegamento dello stesso con la polizza sottoscritta dal dott. ; invero manca ogni riferimento da cui possa Pt_1 desumersi che tale prospetto informativo fosse allegato alla polizza e parte integrante della stessa. Invece, nella polizza di assicurazione R.C. professionale sottoscritta dalle parti, era espressamente indicato “DESCRIZIONE DEL RISCHIO:
SI ASSICURA LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLA
LIBERA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA". Assume l'appellante che tale ipotesi di rischio non può limitarsi alla richiesta di risarcimento danni da parte di un terzo, poiché oltre a tale ipotesi vi è quella di danno causato in conseguenza dell'esercizio in generale della professione svolta dall'assicurato.
2.2. Col secondo motivo l'appellante deduce omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia e violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Con l'atto di citazione l'attore aveva formulato richiesta subordinata di risarcimento del danno in ragione della condotta contraria a buona fede e pag. 2/6 correttezza contrattuale serbata dall'Assicurazione nell'ambito della pratica di indennizzo.
Assume l'appellante che la Compagnia ha violato - tanto nella fase di esecuzione del contratto che nella sua successiva fase patologica - i generali principi di buona fede e correttezza, in quanto l'apertura del sinistro dopo oltre tre mesi dalla denuncia e la definizione della pratica dopo oltre un anno dall'apertura del sinistro, ha comportato un aggravio economico per il professionista assicurato, che si è trovato costretto a subire una cartella di pagamento ed a corrispondere la somma di €.7.989,83. Nell'ipotesi di tempestiva risposta da parte della
Compagnia, il avrebbe potuto definire il pagamento della sanzione in sede Pt_1 di atto di contestazione operato dall' , usufruendo delle Controparte_2 agevolazioni e degli sconti di pagamento all'uopo previsti.
3.- Con comparsa depositata il 18/1/2024 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo di rigettare l'appello in quanto inammissibile e Controparte_1 comunque infondato in fatto ed in diritto, e di condannare l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria, nonché al pagamento delle spese e compenso di lite secondo soccombenza;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, applicare la franchigia del 10%. oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati.
All'udienza del 3/6/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
4.- I motivi di appello proposti da , nei termini sopra richiamati, Parte_1 risultano privi di fondamento e vanno quindi rigettati.
4.1. In ordine alla determinazione del rischio assicurato, la prospettazione su cui si regge la domanda risarcitoria, non può essere accolta, già sulla base della circostanza, non contestata, della condizione di polizza relativa alla “descrizione del rischio”. Tale descrizione è espressa con la seguente locuzione: “SI
ASSICURA LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLA
LIBERA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA”. pag. 3/6 Questa locuzione – anche prescindendo dall'art.24 delle condizioni generali, che esclude espressamente che nel concetto di danneggiato possa rientrare anche l'assicurato - consente di pervenire allo stesso risultato, ovvero la nozione di
“responsabilità civile derivante dall'esercizio della libera professione di dottore commercialista” rimanda necessariamente alle conseguenze di azioni errate o di omissioni poste in essere nell'ambito della propria attività lavorativa, nella ipotesi in cui tali azioni od omissioni abbiano cagionato danni a terzi. In altri termini, il sistema della responsabilità professionale è uno strumento fondamentale per assicurare la qualità e la correttezza delle prestazioni professionali, con il fine precipuo di garantire gli utenti dei servizi forniti dal professionista. Tale sistema, come è noto, rientra nel più ampio genus della responsabilità civile, la quale fa riferimento a due distinte fattispecie, a seconda che venga in rilievo la violazione di una obbligazione contrattuale (art.1218 c.c.) oppure la violazione del principio del neminem laedere, nell'ipotesi in cui tra danneggiante e danneggiato non vi sia un rapporto contrattuale (art.2043 c.c.).
Da questo sistema resta estranea ontologicamente l'ipotesi in cui il soggetto determini un danno a se stesso, in questo caso si parla, a tutto concedere, di autoresponsabilità, nel senso che ogni soggetto deve sopportare le conseguenze di un atto da lui commesso ovvero che il danno deve essere sopportato dal suo autore. Sul concetto di autoresponsabilità si fonda la rilevanza del comportamento colposo del danneggiato, non già nel senso di legittimare una autonoma pretesa risarcitoria, ma semplicemente di limitare la responsabilità del danneggiante (art.1227 c.c.).
La descrizione del rischio riportata nella polizza, nel fare riferimento alla
“responsabilità civile”, esclude le ipotesi in cui il danneggiato sia lo stesso assicurato, dal momento che in quest'ultimo caso le conseguenze pregiudizievoli correlate a propri atti rientrano nell'ambito della autoresponsabilità e non già in quello della responsabilità civile, nelle due accezioni poc'anzi indicate.
4.2. Non ha maggior pregio il secondo motivo di appello, che lamenta la violazione del principio di buona fede e correttezza nella gestione della polizza. In disparte l'omessa indicazione nell'appello delle prescrizioni normative o di prassi che sarebbero state violate, è agevole osservare che, non potendosi configurare pag. 4/6 a carico della Compagnia, per quanto testé esposto, alcuna obbligazione risarcitoria in base alla polizza, non è possibile ipotizzare una responsabilità a titolo di mala gestio, stante l'assenza del nesso eziologico con il danno dedotto dall'attore. Infatti, tale danno deriva esclusivamente dalla condotta dello stesso assicurato, consistita nell'aver ritenuto sussistente un diritto all'indennizzo che non gli spettava;
non vi è dubbio che questa condotta abbia assunto esclusiva valenza causale, anche considerando che l'interessato è un professionista con specifiche conoscenze giuridiche e quindi in grado di valutare il grado di fondatezza della denuncia di sinistro rivolta alla Compagnia.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, mediante l'integrazione della motivazione nei termini sopra esposti. Consegue la condanna dell'appellante a pagare le spese del grado. Va rigettata la domanda di indennizzo ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata, poiché dalla condotta dell'appellante non emerge un comportamento caratterizzato da mala fede o colpa grave
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 227/2023 emessa dal
Tribunale di Lecce in data 27/1/2023, depositata in cancelleria in pari data, proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare in favore della parte appellata le spese del grado liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a pag. 5/6 quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 15 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 605/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1 avv. Lorenzo Danilo;
APPELLANTE nei confronti di
(CF: rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Silvio Caroli;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 227/2023 emessa dal Tribunale di
Lecce nel giudizio R.G. N. 7907/2020 in data 27/1/2023, depositata in cancelleria in pari data. All'udienza del 3/6/2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Nell'impugnata decisione l'oggetto della lite è esposto come segue.
“L'attore assume che il giorno 10 giugno 2014 denunciava che l' CP_2
gli aveva notificato avviso di accertamento con cui gli contestava il
[...] tardivo invio della propria dichiarazione dei redditi in via telematica per l'anno
d'imposta 2008 e che, successivamente, gli aveva notificato cartella di pagamento per € 7.989,83 e che la Compagnia si era determinare a non pagare
i danni a causa della inoperatività della polizza poiché evento riconducibile allo stesso assicurato e non per essere ipotesi di responsabilità civile verso terzi.
L'attore chiede di essere risarcito per il danno provocato a se stesso in base alla polizza di responsabilità civile… la Compagnia ha rigettato la richiesta sul presupposto che la polizza non ricomprende l'evento descritto in citazione.”
Il Tribunale adito ha rigettato la domanda dell'attore, ritenendo corretto il diniego opposto dalla Compagnia convenuta, in quanto la polizza è riferita alla responsabilità civile dell'assicurato per i danni provocati a terzi, invece nel caso in esame si esclude una responsabilità dell'assicurato verso qualcuno, non potendosi lo stesso assicurato considerarsi come terzo. Tra l'altro – ha aggiunto il primo giudice – l'art.24 delle condizioni generali di polizza, in maniera pleonastica ma esaustiva, esclude che nel concetto di danneggiato possa comprendersi l'assicurato.
2.- Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello, Parte_1 articolando due motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo la difesa ha contestato l'erroneo richiamo dell'art. 24 delle condizioni generali della polizza, in quanto difetterebbe la prova di tale condizione, atteso che la si è limitata a depositare un non Controparte_1 meglio precisato “fascicolo informativo” contenente una serie di clausole e condizioni negoziali, senza nessuna prova del collegamento dello stesso con la polizza sottoscritta dal dott. ; invero manca ogni riferimento da cui possa Pt_1 desumersi che tale prospetto informativo fosse allegato alla polizza e parte integrante della stessa. Invece, nella polizza di assicurazione R.C. professionale sottoscritta dalle parti, era espressamente indicato “DESCRIZIONE DEL RISCHIO:
SI ASSICURA LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLA
LIBERA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA". Assume l'appellante che tale ipotesi di rischio non può limitarsi alla richiesta di risarcimento danni da parte di un terzo, poiché oltre a tale ipotesi vi è quella di danno causato in conseguenza dell'esercizio in generale della professione svolta dall'assicurato.
2.2. Col secondo motivo l'appellante deduce omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia e violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Con l'atto di citazione l'attore aveva formulato richiesta subordinata di risarcimento del danno in ragione della condotta contraria a buona fede e pag. 2/6 correttezza contrattuale serbata dall'Assicurazione nell'ambito della pratica di indennizzo.
Assume l'appellante che la Compagnia ha violato - tanto nella fase di esecuzione del contratto che nella sua successiva fase patologica - i generali principi di buona fede e correttezza, in quanto l'apertura del sinistro dopo oltre tre mesi dalla denuncia e la definizione della pratica dopo oltre un anno dall'apertura del sinistro, ha comportato un aggravio economico per il professionista assicurato, che si è trovato costretto a subire una cartella di pagamento ed a corrispondere la somma di €.7.989,83. Nell'ipotesi di tempestiva risposta da parte della
Compagnia, il avrebbe potuto definire il pagamento della sanzione in sede Pt_1 di atto di contestazione operato dall' , usufruendo delle Controparte_2 agevolazioni e degli sconti di pagamento all'uopo previsti.
3.- Con comparsa depositata il 18/1/2024 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo di rigettare l'appello in quanto inammissibile e Controparte_1 comunque infondato in fatto ed in diritto, e di condannare l'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria, nonché al pagamento delle spese e compenso di lite secondo soccombenza;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, applicare la franchigia del 10%. oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati.
All'udienza del 3/6/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art.352 cpc.
** ** **
4.- I motivi di appello proposti da , nei termini sopra richiamati, Parte_1 risultano privi di fondamento e vanno quindi rigettati.
4.1. In ordine alla determinazione del rischio assicurato, la prospettazione su cui si regge la domanda risarcitoria, non può essere accolta, già sulla base della circostanza, non contestata, della condizione di polizza relativa alla “descrizione del rischio”. Tale descrizione è espressa con la seguente locuzione: “SI
ASSICURA LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLA
LIBERA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA”. pag. 3/6 Questa locuzione – anche prescindendo dall'art.24 delle condizioni generali, che esclude espressamente che nel concetto di danneggiato possa rientrare anche l'assicurato - consente di pervenire allo stesso risultato, ovvero la nozione di
“responsabilità civile derivante dall'esercizio della libera professione di dottore commercialista” rimanda necessariamente alle conseguenze di azioni errate o di omissioni poste in essere nell'ambito della propria attività lavorativa, nella ipotesi in cui tali azioni od omissioni abbiano cagionato danni a terzi. In altri termini, il sistema della responsabilità professionale è uno strumento fondamentale per assicurare la qualità e la correttezza delle prestazioni professionali, con il fine precipuo di garantire gli utenti dei servizi forniti dal professionista. Tale sistema, come è noto, rientra nel più ampio genus della responsabilità civile, la quale fa riferimento a due distinte fattispecie, a seconda che venga in rilievo la violazione di una obbligazione contrattuale (art.1218 c.c.) oppure la violazione del principio del neminem laedere, nell'ipotesi in cui tra danneggiante e danneggiato non vi sia un rapporto contrattuale (art.2043 c.c.).
Da questo sistema resta estranea ontologicamente l'ipotesi in cui il soggetto determini un danno a se stesso, in questo caso si parla, a tutto concedere, di autoresponsabilità, nel senso che ogni soggetto deve sopportare le conseguenze di un atto da lui commesso ovvero che il danno deve essere sopportato dal suo autore. Sul concetto di autoresponsabilità si fonda la rilevanza del comportamento colposo del danneggiato, non già nel senso di legittimare una autonoma pretesa risarcitoria, ma semplicemente di limitare la responsabilità del danneggiante (art.1227 c.c.).
La descrizione del rischio riportata nella polizza, nel fare riferimento alla
“responsabilità civile”, esclude le ipotesi in cui il danneggiato sia lo stesso assicurato, dal momento che in quest'ultimo caso le conseguenze pregiudizievoli correlate a propri atti rientrano nell'ambito della autoresponsabilità e non già in quello della responsabilità civile, nelle due accezioni poc'anzi indicate.
4.2. Non ha maggior pregio il secondo motivo di appello, che lamenta la violazione del principio di buona fede e correttezza nella gestione della polizza. In disparte l'omessa indicazione nell'appello delle prescrizioni normative o di prassi che sarebbero state violate, è agevole osservare che, non potendosi configurare pag. 4/6 a carico della Compagnia, per quanto testé esposto, alcuna obbligazione risarcitoria in base alla polizza, non è possibile ipotizzare una responsabilità a titolo di mala gestio, stante l'assenza del nesso eziologico con il danno dedotto dall'attore. Infatti, tale danno deriva esclusivamente dalla condotta dello stesso assicurato, consistita nell'aver ritenuto sussistente un diritto all'indennizzo che non gli spettava;
non vi è dubbio che questa condotta abbia assunto esclusiva valenza causale, anche considerando che l'interessato è un professionista con specifiche conoscenze giuridiche e quindi in grado di valutare il grado di fondatezza della denuncia di sinistro rivolta alla Compagnia.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, mediante l'integrazione della motivazione nei termini sopra esposti. Consegue la condanna dell'appellante a pagare le spese del grado. Va rigettata la domanda di indennizzo ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata, poiché dalla condotta dell'appellante non emerge un comportamento caratterizzato da mala fede o colpa grave
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 227/2023 emessa dal
Tribunale di Lecce in data 27/1/2023, depositata in cancelleria in pari data, proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare in favore della parte appellata le spese del grado liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a pag. 5/6 quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 15 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 6/6