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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6102/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 02 novembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6102 dell'anno 2022
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Paolo Scaligina Parte_1 C.F._1
( c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di esso procuratore sito in C.F._2
Piazzale Dante Alighieri n. 24 a Taranto, come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
(codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Controparte_1 C.F._3
NO (codice fiscale ) e con lei elettivamente domiciliata in Taranto, via C.F._4
Acclavio 2 a Taranto, come da documentazione in atti;
(C.F: rappresentato e difeso in dagli Avv.ti Pietro G. Parte_2 C.F._5
IC (C.F. e RG IC (C.F.: ) presso il cui C.F._6 C.F._7
studio sito in Massafra alla P.zza Vittorio Emanuele n. 3 è elettivamente domiciliato come da documentazione in atti;
( ) elettivamente domiciliato in Massafra alla via Sandro Parte_3 CodiceFiscale_8
1 Pertini n. 7 presso lo studio degli Avvocati Claudio Currò (C.F. ) e Giovanni Turi C.F._9
(C.F. dai quali è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
C.F._10
Convenuti
( c.f. nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]C.F._11
località San Rocco Palata n. 150;
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 13 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 05
settembre e del 25 settembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto
2 dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 3 convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio evocava innanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
, , e , chiedendo che nei loro Controparte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2
confronti venissero accolte le seguenti conclusioni:
[ Così argomentava le proprie richieste processuali l'Avv. : 1) di aver ricevuto in data Parte_1
04 novembre 2003 nel proprio studio professionale un incarico professionale dai sigg.ri Pt_4
e avente ad oggetto la definizione di una complessa situazione debitoria
[...] Parte_5
dell'intero gruppo familiare;
2) che l'ambito soggettivo dei paciscenti comprendeva, oltre i conferenti l'incarico, i sigg.ri , , e;
3) CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1
che l'incarico si concludeva con scrittura privata redatta in data 27 novembre 2004; 3) che nessun compenso veniva corrisposto dagli interessati sebbene richiesti con più raccomandate aa.rr..
6 Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[preliminarmente:
a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le ragioni Controparte_1
esposte in narrativa;
b) nel merito:
b) Respingere tutte le domande proposte contro in quanto totalmente infondate in Controparte_1
fatto e in diritti e sprovviste di prova per le ragioni esposte in narrativa;
c) In ogni caso con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario. ]
Così argomentava le proprie richieste processuali : Controparte_1
[1. Carenza di legittimazione passiva –
L'attore ha convenuto in giudizio unitamente ai fratelli, in proprio e in qualità di Controparte_1
eredi dei genitori, chiedendo il pagamento di competenze professionali per un'asserita prestazione professionale resa a favore dei suddetti genitori e per la sistemazione Parte_4 Parte_5
“dell'assetto degli interessi patrimoniali della famiglia”.
Vi è, tuttavia, che : a) non ha mai conferito alcun incarico professionale all'attore Controparte_1
del quale, del resto, non vi è alcuna prova;
b) unitamente ai fratelli ed alla madre , ha Parte_5
rinunciato all'eredità di , deceduto in data 11/10/09, a mezzo di scrittura privata Parte_4
autenticata dal Notaio in data 26/11/13, rep. 4639, racc. 3473; c) allo stato è Persona_1
semplice chiamata all'eredità della madre , deceduta in data 01/07/2022, non Parte_5
avendo ancora dichiarato se accetta o rinunzia all'eredità della stessa, pertanto, allo stato non è
erede della stessa.
La disciplina del pagamento dei debiti ereditari è contenuta nel codice civile a norma del quale dei debiti e pesi ereditari rispondono esclusivamente gli eredi, ovvero, coloro che hanno accettato l'eredità, e non i semplici chiamati all'eredità o chi ha rinunciato all'eredità, come previsto dall'art. 521 c.c. “chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato” e dall'art. 7 754 c.c. “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria”.
La deducente avendo rinunciato all'eredità del padre e non avendo accettato l'eredità della madre, non può essere chiamata a rispondere di eventuali debiti contratti dai genitori. Inoltre, in mancanza di prova del conferimento diretto dell'incarico professionale in favore dell'attore, è priva di legittimazione passiva.
2. Mancato assolvimento dell'onere della prova – Ex art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. La domanda giudiziale è
inammissibile in quanto non è sorretta da alcuna prova.
2.1. Mancanza di prova della qualità di erede in capo ai convenuti - L'attore non ha provato la qualità di erede in capo ai convenuti. L'odierna istante, da parte sua, eccepisce di aver rinunciato all'eredità di e di non aver né accettato né rifiutato l'eredità di . In Parte_4 Parte_5
giurisprudenza: “spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c,c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.” Cassazione civile
29/04/2022, n. 13550
2.2 Mancanza di prova del conferimento e dello svolgimento dell'incarico professionale -
L'attore non ha provato in alcun modo né il conferimento dell'incarico professionale da parte della deducente e dei fratelli, o dei genitori, nè di aver svolto alcuna attività professionali in favore degli stessi soggetti. , infatti, si è limitato a depositare in giudizio copia di atti pubblici di Parte_1
donazione redatti dal Notaio , copia di una scrittura privata del 27/11/04 di Persona_2
regolamentazione dei rapporti di dare/avere tra i componenti del nucleo familiare, redatta dal
Notaio , e copia di richieste di pagamento indirizzate dall'attore stesso nei Persona_2
8 confronti dei convenuti. Gli atti pubblici e la scrittura privata di regolamentazione dei rapporti tra le parti, redatti dal Notaio , sono idonei a provare l'espletamento di un'attività Persona_2
professionale da parte del suddetto Notaio e giammai da parte di alcun altro professionista, mentre la scrittura privata redatta dal Notaio anche alla presenza di , prova solo la presenza Parte_1
di quest'ultimo al momento della redazione della scrittura privata e non le attività eventualmente svolte dallo stesso che non sono elencate in nessun documento. Né è possibile supplire alla carenza di prova a mezzo della richiesta prova testimoniale in quanto diretta a provare l'esistenza di un contratto di opera professionale che, a detta dell'attore, è di valore superiore ad Euro 50.000,00 e,
dunque, inammissibile ex art. 2721 c.c. a norma del quale “la prova per testimoni dei contratti non
è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58”. La domanda, pertanto, non è provata per la mancanza di documentazione attestante il conferimento dell'incarico e le attività
eventualmente svolte.
3. L'obbligazione di pagamento del compenso per prestazione di opera professionale –
Il presente giudizio è stato instaurato per il pagamento di una presunta prestazione d'opera intellettuale e stragiudiziale che avrebbe svolto, in qualità di avvocato, per il de cuius Parte_1
e che, a detta dello stesso attore, avrebbe avuto ad oggetto la sistemazione Parte_2
“dell'assetto degli interessi patrimoniali della famiglia”. La prestazione, pertanto, sarebbe stata resa nell'interesse di tutto il nucleo familiare di il quale, al termine del presunto incarico, Parte_4
avrebbe invitato verbalmente l'attore a rivolgersi ai figli per il pagamento delle competenze. La
normativa applicabile, pertanto, è quella relativa alla stipulazione di contratto a favore del terzo ed alla promessa dell'obbligazione del terzo. Ex art. 1411 c. c. “è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse”. Ex art. 1381 c. c. “colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”.
In giurisprudenza: “nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi
9 presti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso” Cassazione civile,
sentenza n. 22233/04 “nel contratto di prestazione d'opera professionale un soggetto può
legittimamente conferire l'incarico in favore di un terzo senza che quest'ultimo assuma necessariamente la qualità di cliente, qualità che, pertanto, non assume rilievo ai fini del pagamento del compenso, di cui rimane onerato il committente” Cassazione Civile, Ordinanza n. 19970/2020
“è erroneo presupporre che vi debba essere coincidenza tra soggetto che conferisce l'incarico di prestazione d'opera intellettuale all'avvocato e soggetto nel cui interesse la prestazione assunta dal professionista viene svolta. I due profili devono, invece, essere tenuti distinti, ben potendo essere eseguita la prestazione in favore di un terzo, diverso dal contraente, secondo lo schema di cui agli articoli 1411 c.c. e seguenti” Cassazione Civile, ordinanza n. 12433/2022
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice non vi è traccia di attività professionale svolta dall'attore nei confronti di o del suo nucleo familiare né del conferimento dell'incarico Parte_4
essendo stato unicamente provata la stipulazione di atti pubblici e di una scrittura privata di regolamentazione dei rapporti di dare/avere da parte del Notaio a beneficio di Persona_2
. Nel caso, non creduto, in cui il Giudice dovesse ritenere l'esistenza di una prestazione Parte_4
d'opera intellettuale svolta da a beneficio del nucleo familiare de cuius Parte_1 Pt_4
, si eccepisce che l'incarico è stato conferito dai soli coniugi e ,
[...] Parte_4 Parte_5
ovvero, da parte degli unici soggetti che hanno incontrato l'attore come dichiarato dallo stesso a pagina 2 dell'atto di citazione nel quale si legge che “in data 04 settembre 2003 i coniugi Pt_4
e si incontrarono con l'avvocato presso il suo studio in
[...] Parte_5 Parte_1
Massafra, e gli proposero l'incarico di giungere, in via stragiudiziale, alla totale sistemazione del complessivo assetto economico, patrimoniale e finanziario, (…) l'avvocato , in quella stessa Pt_1
data, accettò l'incarico” I convenuti non hanno mai affidato alcun incarico di prestazione d'opera intellettuale a e non possono essere chiamati a rispondere dell'eventuale Parte_1
obbligazione contratta da altri soggetti della quale possano, in astratto, aver beneficiato. La
domanda è, dunque, infondata e deve essere rigettata.
10 4. Il quantum della pretesa – La domanda è infondata anche nel quantum per violazione degli artt.
566, 752 e 754 c.c. e per l'errata applicazione del sistema tariffario di cui ai decreti del Ministero della Giustizia 05/10/1994 n.585, vigente dal 01/04/1995 al 01/06/2004 e 08/04/2004 n.127,
vigente dal 02/06/2004 al 02/04/2014. Ex art. 752 c.c. “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”. Ex art. 754 comma 1 c.c. “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero”. Ex art. 566 c. c. “al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali”. Nella non creduta ipotesi in cui venga considerata erede di Controparte_1 Parte_5
e che la stessa fosse debitrice di della metà del presunto credito (perché anche la Parte_1
stessa non era erede del marito, avendo, come i figli, rinunciato al'eredità dello stesso), la stessa, in mancanza di un testamento della madre, dovrebbe rispondere solo della quota di debito di ¼ della metà del debito eventualmente contratto dalla madre stessa e non solidalmente dell'intero. Per
quanto riguarda la quantificazione del credito, si eccepisce l'errata applicazione del sistema tariffario di cui ai decreti del Ministero della Giustizia 05/10/1994 n.585, vigente dal 01/04/1995 al
01/06/2004 e 08/04/2004 n.127, vigente dal 02/06/2004 al 02/04/2014. In particolare si evidenzia come, in relazione ai punti 1.05.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione, le prestazioni che si assumono rese e le ore che si dicono impiegate, le somme pretese e le spese, per un totale di Euro 1.100,00,
non siano sorrette da alcun elemento probatorio che attesti la veridicità delle stesse.
Anche gli onorari richiesti ai punti 6 e 7 del suddetto capo sono errati. In particolare al n. 6 viene indicata la voce onorari per Euro 3.000,00 per la redazione di diffide e relazioni per n. 2 prestazioni inesistenti, non prodotte e neppure dedotte;
al punto 7 viene indicata la voce onorari per Euro
38.116,50 per la redazione contratti e assistenza alla stipula. Tale somma è del tutto sproporzionata rispetto all'opera che si assume prestata. Dal tariffario del suddetto decreto, infatti, si evince che per una pratica di valore fino a 1.032.913,80, come affermato dall'attore, l'onorario oscillerebbe da un minimo dello 0,75% ad un massimo del 3% sul maggior valore. Anche nel caso in cui si volesse considerare il valore massimo liquidabile, l'importo spettante non potrebbe superare gli Euro
30.987,41. Neppure spettano all'attore le competenze e le spese per i solleciti di pagamento, anche
11 questi pretesi peraltro forfettariamente.
5. La richiesta degli interessi - L'attore chiede gli interessi sulle somme pretese dal giorno del dovuto.
Nella denegata e non creduta ipotesi di liquidazione di una qualche somma, gli interessi non potranno che decorrere dalla pronuncia di liquidazione o gradatamente dalla proposizione della domanda giudiziale. Come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1766/2018, infatti,
“in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel Dm n. 238 del 1992, applicabile "ratione temporis", per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942 (oggi art. 14 del Dlgs n. 150/2011; conf. Cass. n. 2954/2016 che ribadisce che è dalla data dell'adozione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi che decorrono sugli importi riconosciuti). In ragione di tale principio doveva quindi escludersi che sulla somma vantata al momento della proposizione del ricorso potessero essere riconosciuti gli interessi, la cui data di maturazione andava individuata in quella dell'adozione del provvedimento di liquidazione”.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata anche in relazione ai richiesti interessi di mora che dovranno decorrere dalla data di liquidazione giudiziale o, in subordine, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. ]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
[1. IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del Sig.
per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
2. IN VIA PRINCIPALE, NEL Parte_2
MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
]
12 Così argomentava le proprie richieste processuali: Parte_2
[La ricostruzione dei fatti operata ad usum delphini dalla controparte si appalesa lacunosa sotto certi profili e non corrispondente al reale svolgimento dei fatti per altri. Diciamo subito che tanto la sig.ra quanto – per quel che rileva nel presente atto – il deducente non hanno mai conferito Parte_5
alcun incarico all'Avvocato o hanno assunto in proprio l'obbligo di corrispondergli alcunché. Pt_1
La sig.ra non ha partecipato ad alcun incontro con l'attore e men che mai era Parte_5
presente il 4 settembre 2003 presso lo studio dell'Avv. per il conferimento dell'incarico, Pt_1
essendosi limitata ad acconsentire, a cose fatte, alla sottoscrizione (02/07/2004) degli atti pubblici di donazione in atti, redatti dal Notaio, e della scrittura privata (del 24/11/2004) con la quale le parti hanno regolamentato quelli che sono stati definiti i “rapporti di dare ed avere”. Se pertanto l'odierno deducente non deve alcunché in proprio, lo stesso non è neppure tenuto ad alcun pagamento in qualità di erede, come meglio diremo nel prosieguo, per l'assorbente ragione che ha rinunciato (come da documento che si produce) all'eredità del padre, sig. ed è mero Parte_4
chiamato all'eredità (e non già erede) della madre, deceduta in data 01/07/2022. Parte_5
Sempre in punto di fatto si evidenzia ulteriormente che – la stima degli immobili è stata eseguita dall'ing. – il progetto di divisione ed il conseguente progetto di ristrutturazione Persona_3
dei debiti sono stato effettuati dallo stesso ingegnere e dal deducente Persona_3
personalmente, per cui si nega che sia stato l'attore ad individuare i beneficiari del trasferimento dei beni immobili e complessi aziendali ed a disciplinare i rapporti reciproci di dare e avere fra i germani;
senza dire – peraltro – che la divisione non è stata altro che la formalizzazione di una situazione di fatto che si protraeva da anni, per cui ciascun germano ben sapeva quello che gli sarebbe spettato;
– l'opera svolta dalla parte attrice si riduce dunque alla mera redazione, sulla scorta dei progetti del deducente e del tecnico, del documento relativo alla regolamentazione del dare e avere.
Con il presente atto si costituisce in giudizio il sig. a mezzo dell'antescritto Parte_2
patrocinio, il quale impugna, contesta e disconosce punto per punto l'intero contenuto dell'avverso atto di citazione poiché infondato in fatto ed in diritto. MOTIVI La domanda è palesemente
13 infondata, pretestuosa e persino temeraria, atteso il difetto di legittimazione passiva del deducente e l'infondatezza, anche nel quantum, dell'avversa presa. I. Difetto di legittimazione passiva In via preliminare si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del sig. in tutte le Parte_2
qualità in cui è convenuto. Questi infatti non è erede del sig. deceduto in data Parte_4
11/10/2009, per aver rinunciato, puramente e semplicemente per ogni effetto di legge, all'eredità
paterna in data 26/11/2013 con atto per AR , n. 4639 di repertorio e 3473 di Persona_1
fascicolo, registrato in Taranto il 03/12/2013 (doc. 2), insieme ai suoi germani ed alla madre
[...]
successivamente pure deceduta. Nel medesimo atto il deducente dichiarava altresì di non Parte_5
essere mai stato nel possesso di beni ereditari appartenenti al defunto.
E' opportuno ricordare brevemente che l'apertura della successione determina la delazione ereditaria, ovverosia la chiamata all'eredità (457 c.c.). Sino a quando l'eredità non venga accettata secondo le modalità previste dagli artt. 470 e ss. c.c., i successibili mantengono la qualità di
"chiamati" e non sono giuridicamente qualificabili come "eredi". La rinunzia all'eredità, come è noto,
è il negozio unilaterale mediante il quale il chiamato dismette il suo diritto di accettare l'eredità.
L'effetto della rinunzia è dunque la perdita del diritto all'eredità. Peraltro in forza dell'art. 521 c.c. il chiamato all'eredità, una volta effettuata la rinuncia, è considerato come se non fosse stato chiamato affatto. Il che equivale a dire che la rinuncia all'eredità produce effetti retroattivi (ex tunc).
Ciò detto, il chiamato che non abbia accettato l'eredità ovvero che vi abbia rinunciato non risponde delle obbligazioni riferibili al de cuius. Del pari l'odierno deducente non è erede della madre, sig.ra deceduta in data 01/07/2022, ma mero chiamato all'eredità. Vale la Parte_5
pena ricordare che il chiamato ha dieci anni di tempo per esercitare la facoltà di scegliere se subentrare o meno al de cuius ( giova ripeterlo, è deceduta il 01/07/2022), con il solo Parte_5
limite rappresentato dalla possibilità concessa a chi abbia interesse, di ridurre, con specifica domanda giudiziaria, il detto lasso temporale. Peraltro v'è da dire non solo la prova della qualità di erede è un onere di chi fa valere tale qualità nei confronti dei terzi, ma anche che nella specie non v'è stata neppure accettazione tacita (questa si configura come un "comportamento concludente del chiamato all'eredità": Cass. n. 21902/2011). Deve ritenersi che ai fini della tacita accettazione
14 possono essere significative le attività di concreta gestione dei beni del de cuius che esplicitino il chiaro interesse dell'erede a subentrare nell'asse ereditario, mentre attesta un contrario atteggiamento il disinteresse, come nella specie, manifestato dal chiamato all'eredità rispetto ad azioni di terzi dirette a rivendicare il pagamento di debiti del de cuius. Ad ulteriore sostegno della tesi appena sostenuta gli IN hanno statuito che: “Spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c,c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità
non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.” (Cassazione civile 29/04/2022, n. 13550).
Il deducente dunque allo stato risulta privo della legittimazione passiva, in quanto non riveste la qualità di erede della sig.ra non avendo manifestato la sua scelta in tal senso e non essendo Parte_5
neppure intervenuti comportamenti qualificabili come concludenti nel senso sopra descritto. In
giurisprudenza, ex multis, è stato ripetutamente affermato che “La delazione, che segue all'apertura della successione ereditaria, non è di per sè sufficiente a determinare l'acquisto della qualità di erede,
occorrendo a tal fine che il chiamato proceda all'accettazione, o mediante una precisa dichiarazione di volontà od assunzione del titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, ovvero mediante atti e comportamenti che presuppongano necessariamente la volontà di accettare.
Pertanto, colui che deduca l'avvenuta acquisizione della qualità di erede da parte dell'avversario,
come fatto posto a fondamento della domanda, è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a provare che vi sia stata l'accettazione dell'eredità, senza che siffatto onere comporti una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l'art. 481 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l'accettazione o meno dell'eredità da parte del chiamato” (Cassazione civile sez. II, 07/01/1983, n. 125). Ed ancora: “in tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato,
15 mediante “aditio” o per effetto di una “pro herede gestio”, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del
“de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. Nella specie, la
Suprema Corte di Cassazione ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità” (Corte
di Cassazione, Sez. Civile, Sentenza 21436/2018). Merita ancora di essere ricordato, ad abundantiam, che la sig.ra non è neppure debitrice dell'attore perché anch'ella ha Parte_5
rinunciato all'eredità del defunto marito, e non ha conferito alcun incarico Parte_4
professionale al ridetto professionista. Ci pare opportuno ricordare che obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta è colui (nella specie il solo
) che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio (anche se altri abbiano ad Parte_4
esempio conferito la procura ed anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo): valgono in altri termini le regole del mandato e segnatamente quella di cui all'art. 1720 c.c.
in ordine al pagamento del compenso in capo al mandante.
Tanto rileva anche e sopratutto in merito alla posizione del convenuto, evocato in causa pure in proprio. Esclusa infatti la sua legittimazione come erede, resta da analizzare la questione proprio sotto tale profilo. Si giunge dunque pacificamente (e, come diremo, per espressa ammissione dell'attore) ad escludere che il deducente sia debitore, atteso che, ammesso e non concesso che all'incontro del 04/09/2003 per il conferimento e l'accettazione dell'incarico, ci fosse anche la sig.ra con il marito cionondimeno la conclusione sarebbe che nella specie il Parte_5 Parte_4
mandato professionale non sia stato conferito all'avv. dal deducente , con Pt_1 Parte_2
tutte le conseguenze che ne derivano sul piano dell'obbligo di corrispondergli dei compensi. In
proposito si diceva che è la stessa ricostruzione attorea ad escludere alcun contatto fra il convenuto
16 e l'avv. ; questi, infatti, candidamente riferisce (vds. punto I.01.5) che sia Parte_2 Pt_1
stato ad invitare l'avvocato e l'ing. a rivolgersi ai suoi figli per il compenso Parte_4 Parte_5
(e di portare pazienza). Questo invito non può rappresentare la fonte del mandato di patrocinio conferito all'attore, rimanendo nient'altro che un personale auspicio o al più una mera promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ex art. 1381 c.c.. La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo si realizza quando il promittente si impegna nei confronti del promissario in ordine al fatto che un terzo soggetto si obblighi o compia una certa prestazione. L'accodo così raggiunto ha efficacia obbligatoria tra le parti e non fa sorgere alcun obbligo con riguardo al terzo (id est, il deducente),
libero in quanto estraneo alla promessa di compiere o non compiere il fatto promesso.
II. Sul quantum della pretesa La domanda è infondata anche nel quantum sotto due ordini di profili.
A) Si eccepisce l'erronea applicazione del sistema tariffario di cui ai decreti del Ministero della
Giustizia 05/10/1994 n.585, vigente dal 01/04/1995 al 01/06/2004 e 08/04/2004 n.127, vigente dal
02/06/2004 al 02/04/2014. In particolare, in relazione al punto 1.05.1, dell'atto di citazione, si contestano le prestazioni e le somme pretese, anche per le spese, addirittura fantasiose. Ed invero in merito ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del capo suddetto, le spese asseritamente pretese dalla parte attrice, per un totale di Euro 1.100,00, sono prive di fondamento e/o qualsivoglia minimo supporto probatorio che attesti la veridicità delle stesse;
del pari sfornite di prova sono le prestazioni che si assumono rese e le ore che si dicono impiegate. Prova ne èanche la circostanza che per tutte le voci relative alle prestazioni asseritamente svolte, controparte si premuri di specificare che l'indicazione,
non potendo dire fantasiosa, è forfettaria. Anche i pretesi onorari sono erronei. Ci riferiamo nel dettaglio ai punti 6 e 7 del suddetto capo Al n. 6 viene indicata la voce onorari per Euro 3.000,00 per la redazione di diffide e relazioni per n. 2 prestazioni inesistenti, non prodotte e neppure dedotte;
al punto 7, per la redazione contratti e assistenza alla stipula, si indicano onorari per ben Euro
38.116,50. La somma è del tutto priva di fondamento e sproporzionata rispetto all'opera che si assume prestata.
Dal tariffario del suddetto decreto si evince che per una pratica di valore fino a 1.032.913,80, come affermato dall'attore, l'onorario oscillerebbe da un minimo dello 0,75 ad un massimo del 3% sul
17 maggior valore. Ebbene, pur volendo per assurdo applicare alla fattispecie il valore massimo (ma non si vede come in considerazione che la mera redazione di un contratto di regolamentazione di dare e avere non può fondatamente ritenersi di “particolare importanza”), l'importo liquidabile non potrà eccedere gli Euro 30.987,41. Ricordiamo in proposito che l'Avvocato ha materialmente Pt_1
redatto un documento che è frutto dell'elaborazione dell'ing. di concerto con l'odierno Parte_5
deducente. Neppure spettano all'attore le competenze e le spese per i solleciti di pagamento, anche questi pretesi peraltro forfettariamente.
B) Violazione dell'art. 754 c.c. Nella non creduta ipotesi in cui il convenuto venga Parte_2
riconosciuto erede di e che la stessa fosse debitrice dell'Avv. della metà Parte_5 Pt_1
(perché anche la non è erede del marito, per la rinuncia in atti) di quanto eventualmente Parte_5
liquidato, v'è da evidenziare che le conclusioni rassegnate in atti dall'attore si appalesano contrarie al disposto di cui all'art. 754 c.c. (Pagamento dei debiti e rivalsa) a mente del quale gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria. In tema di pagamento di debiti ereditari (sempre che per assurdo nella specie fosse accertata la qualità di erede o un credito dell'attore) nei rapporti interni tra coeredi trova applicazione la regola contenuta nell'articolo 752 del cc, per il quale i coeredi rispondono del pagamento dei debiti già esistenti in capo al defunto in proporzione delle loro quote ereditarie;
nei rapporti con i creditori, invece, vige la regola posta dall'articolo 754 del cc, della divisibilità del debito secondo la consistenza della quota attribuita, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà
tra le rispettive obbligazioni. E' ius receptum che ciascun coerede è tenuto verso i creditori dell'eredità al pagamento dei debiti e pesi in proporzione alla quota a lui spettante e,
conseguentemente, i creditori possono agire nei confronti di ciascun coerede non per l'intero ma solo per la parte proporzionale alla quota. Nella specie, in spregio ai principi sopra richiamati,
l'attore chiede la condanna dei convenuti in solido fra loro al pagamento del totale della somma che si assume dovuta o da accertarsi in corso di causa. Pacifico duqnue, come dedotto anche dall'attore, che i convenuti sono i quattro figli della sig.ra alla morte di quest'ultima senza Parte_5
lasciare testamento, essi sono chiamati all'eredità nella misura di 1/4 ciascuno. A norma infatti dell'art. 566 c.c., al padre ed alla madre succedono infatti i figli in parti uguali. La quota ereditaria
18 così calcolata costituisce ex art. 754 co. 1 c.c. il limite e la misura della responsabilità personale di ciascuno dei convenuti per il debito, se ed in quanto accertato, che dovesse aver contratto la defunta sig.ra nei confronti dell'attore. III. Sulla richiesta degli interessi Nelle conclusioni Parte_5
rassegnate l'attore chiede gli interessi sulle somme pretese dal giorno del dovuto. Ferme le superiori eccezioni, giova evidenziare che nella denegata e non creduta ipotesi di liquidazione di una qualche somma gli interessi non potranno che decorrere dalla pronuncia di liquidazione o gradatamente dalla proposizione della domanda giudiziale. Tanto in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di liquidazione delle competenze a favore dell'avvocato. In
particolare, sotto la vigenza del D.M. 238/1992 vigeva una norma secondo cui gli interessi di mora decorrevano dal terzo mese successivo all'invio della parcella. Tale disposizione non operava nel caso di controversia tra cliente e avvocato, dal momento che il cliente non poteva considerarsi in mora anteriormente alla liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento di cui all'art. 28 legge 794/1942 (ora regolato dall'art. 14 d.lgs. 150/2011). La
giurisprudenza in tal senso è copiosa (Cass. 5240/1999; Cass. 11777/2005; Cass. 2431/2011; Cass.
13586/1991, Cass. 3995/1988). In un precedente (Cass. 20806/2011), è stato affermato che la spedizione della parcella da parte dell'avvocato non costituisce atto idoneo da cui far decorrere gli interessi. Infatti, ai fini della configurabilità del colpevole ritardo nel pagamento del debito, occorre che vi sia una “sufficiente certezza” del suo ammontare. Pertanto, nell'ipotesi in cui la determinazione del quantum dell'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, la costituzione in mora avviene unicamente con la domanda giudiziale (Cass. 4561/1993). La regola di cui sopra è
stata precisata nel senso che, in caso di liquidazione effettuata con decreto ingiuntivo, gli interessi decorrono (Cass. 2954/2016; Cass. 17655/2018): • dal momento della notifica del provvedimento monitorio, • e non dalla pubblicazione del provvedimento che definisce l'opposizione. Tale differente decorrenza a seconda del procedimento adottato (procedimento speciale o ricorso per decreto ingiuntivo) si giustifica in quanto il decreto ingiuntivo su notule professionali contiene già la liquidazione del credito che è frutto della valutazione del giudice, la quale diviene definitiva in mancanza di opposizione. Pertanto, la notifica del provvedimento monitorio riveste la funzione di domanda giudiziale e costituisce il primo atto di messa in mora. Al contrario, nel procedimento
19 speciale, come in quello ordinario che oggi ci occupa, la mora decorre solo dalla liquidazione.]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_3
[1) In via principale, per le causali in narrativa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. ; 2) In subordine nel merito, per le causali in narrativa, rigettare la Parte_3
domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria delle spese e compensi del giudizio, I.V.A., C.A.P. e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.]
Così argomentava le proprie richieste processuali : Parte_3
[Con il presente atto si costituisce il sig. , come innanzi rappresentato e difeso, che Parte_3
impugna, contesta e disconosce tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, in quanto infondato in fatto e in diritto. La ricostruzione degli accadimenti operata dall'attore, infatti appare fuorviante e sprovvista del benché minimo corredo probatorio in relazione alla posizione dell'odierno convenuto, rendendo necessario ricostruire la vicenda nei suoi esatti e corretti svolgimenti in FATTO
1) Nel novembre 2003, il sig. veniva contattato telefonicamente presso la sua Parte_3
abitazione dall'avv. il quale, nel qualificarsi, riferiva all'odierno deducente di aver Parte_1
ricevuto incarico dal di lui padre, sig. , finalizzato alla sistemazione del complessivo Parte_4
assetto economico patrimoniale e finanziario della propria famiglia;
2) Nel predetto colloquio telefonico, l'avv. invitava il sig. a considerare l'opportunità di Parte_1 Parte_3
formalizzare un accordo in tal senso a cui avrebbero partecipato sia i genitori che i germani;
3) Il sig.
, dapprima rifiutava l'invito, poiché in astio con i germani;
successivamente su Parte_3
insistenza dell'avv. si convinceva dell'opportunità di ascoltare le volontà del padre, Parte_1
il quale, come espressamente riferito dall'odierno attore, avrebbe assolto al pagamento della sua opera professionale;
4) La stima del patrimonio immobiliare e la quantificazione delle partite di dare-
avere, veniva effettuata dall'ing. nipote del sig. , su indicazione Persona_3 Parte_4
delle parti in causa;
5) Gli accordi così raggiunti, venivano formalizzati negli atti di donazione del 25 maggio 2004 e del 2 luglio 2004, nonché nella scrittura privata del 27 novembre 2004, tutti redatti dal dott. Notaio con studio in Massafra e sottoscritti dinanzi al medesimo. Persona_2
20 Ricostruiti i fatti come innanzi, si osserva in DIRITTO Preliminarmente si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del sig. . Ed invero l'odierno deducente non ha mai conferito Parte_3
alcun tipo di incariprofessionale all'avv. , il quale nell'atto di citazione al punto I.01.1 Parte_1
riferisce espressamente di aver accettato, in data 4 settembre 2003, l'incarico conferito dai coniugi e finalizzato “alla totale sistemazione del complessivo assetto Parte_4 Parte_5
economico, patrimoniale e finanziario, della propria “famiglia””. Nessun incontro, infatti, vi è mai stato tra l'avv. e il sig. finalizzato al conferimento dell'incarico, né Parte_1 Parte_3
tantomeno esiste alcun documento comprovante qualsiasi tipo di prestazione professionale effettuata nei confronti dell'odierno deducente. Il sig. infatti, nella fattispecie di Parte_3
cui trattasi, si è limitato a ratificare la sistemazione dell'asset familiare, così come elaborato e prospettato dall'ing. successivamente trasfuso e formalizzato negli atti pubblici Persona_3
di donazione, prodotti da parte attrice nonchè nella scrittura privata del 24/11/2004, con la quale le parti hanno regolato le ulteriori partite di dare avere. Tutti gli atti richiamati portano la firma del dott. , Notaio in Massafra con studio in Piazza Vittorio Emanuele, iscritto presso Persona_2
il collegio notarile di Taranto, e per la loro redazione è stato regolarmente pagato il compenso. Sul
punto ogni altra considerazione appare ultronea! Se è vero che il sig. nulla deve in Parte_3
proprio all'odierno attore, lo stesso non è neppure tenuto al pagamento di alcunchè in quanto erede.
In data 26/11/2013 infatti, con atto n. 4639, registrato in Taranto il 3/12/2013, a firma del Notaio
, che si allega, il sig. ha puramente e semplicemente per ogni Persona_1 Parte_3
effetto di legge, rinunciato all'eredità del padre sig. deceduto in data 11/10/2009. Parte_4
Val la pena ricordare che ai sensi dell'articolo 521, primo comma, del codice civile, “Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. L'effetto principale di dichiarare la rinuncia, pertanto, è la perdita della qualità di erede fin dall'inizio, in quanto la stessa opera retroattivamente con la conseguenza che il chiamato all'eredità che vi abbia validamente rinunciato non risponde dei debiti del "de cuius". Per quanto concerne la posizione dell'odierno deducente nei confronti della madre sig.ra , deceduta in data 1/07/2022, va precisato in primis che Parte_5
contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la stessa non ha partecipato a nessun incontro con l'avv. né tantomeno era presente nel momento in cui il marito, sig. Parte_1 Pt_4
21 ha conferito l'incarico all'odierno attore, essendosi la stessa limitata ad accettare e ratificare Pt_3
quanto stabilito dal marito. Ma v'è di più! Anche la sig.ra , con il medesimo atto Parte_5
sottoscritto dai di lei figli, già richiamato, aveva rinunciato all'eredità del marito, con i conseguenti effetti di legge. Per tuziorismo difensivo si evidenzia inoltre che l'odierno deducente, ad oggi,riveste la qualità di mero chiamato all'eredità della madre, e non è in possesso di beni ereditari appartenenti alla stessa. In tal senso, appare opportuno ricordare che ai sensi e per gli effetti dell'artt. 480 c.c., il chiamato all'eredità ai sensi dell'art. 457 c.c., ha dieci anni di tempo per esercitare il proprio diritto,
e che pertanto giuridicamente non può assumere la qualità di erede fino a quando non vi sia accettazione espressa o esercizio di comportamenti dai quali possa desumersi un'accettazione tacita dell'eredità. L'odierno convenuto, pertanto, non avendo accettato espressamente l'eredità e non avendo assunto comportamenti qualificabili ai sensi dell'art. 476 c.c., non può considerarsi erede della madre e chiamato a rispondere di eventuali, quanto presunti, debiti contratti dalla stessa. In
ordine al quantum debeatur preteso, si osserva preliminarmente che il valore della pratica di Euro
550.000,00, attribuito per difetto dall'attore per la sua prestazione professionale, appare del tutto sproporzionato al reale valore di tutti i beni oggetto delle donazioni ai germani il quale Pt_3
risulta essere pari ad Euro 158.200,00. A tanto si aggiunga, che sulla base del valore attribuito dall'avv. per la sua presunta opera stragiudiziale, le componenti prestazionali dallo Parte_1
stesso valorizzate risultano essere non in linea con i parametri della tabella D del richiamato D.M.
127/04, che si allega. Ed invero, sulla base della predetta tabella, nonché sulle singole partite parcellizzate dall'attore, si evidenzia sinteticamente quanto segue: - 2C) Esame e studio della pratica min. 1.130,00 - max 2.530,00, a fronte di una richiesta di Euro 4.000,00; - 2D.1) Conf.
trattazione, in studio anche telefoniche min. Euro 35,00 – max 60,00, a fronte di un importo richiesto per 15 presunte prestazioni di Euro 1.500,00; - 2D.2) Conf. trattazione, collegiali e con altri professionisti min. Euro 65,00 - max 125,00, a fronte di un importo richiesto per 15 presunte prestazioni di Euro 3.500,00; - 2E) Red. Diffida e relazioni min. Euro 460,00 - max 1.020,00, a fronte di un importo richiesto per 2 presunte prestazioni di Euro 3.000,00; - 2F) Redazioni contratti e assistenza alla stipula sul valore presunto della pratica di Euro 550.000,00 dallo 0,75% al 3%, che anche a voler prendere come valore di riferimento quello massimo è pari ad Euro 16.500,00, a fronte
22 di un importo richiesto di Euro 38.116,50. Inoltre le spese imponibili, la corrispondenza epistolare e telefonica non risultano in alcun modo documentati. Appare evidente pertanto che l'onorario preteso da parte dell'avv. è calcolato sulla base di valori che superano di gran lunga Parte_1
i massimi consentiti e per l'adozione dei quali sarebbe stato necessario il preventivo parere del
Consiglio dell'Ordine di appartenenza così come richiesto dal D.M. 127/2004. Il tutto senza considerare, che l'odierno attore non può pretendere e fare propri compensi riguardanti atti che il deducente ha concluso dinanzi al notaio e per i quali ha provveduto regolarmente a pagarne il compenso al notaio. Ad ogni buon conto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento in capo all'odierno convenuto di qualsivoglia debenza nei confronti dell'avv. , lo stesso Parte_1
non potrebbe essere gravato di alcun vincolo solidale con i propri germani, atteso che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 8 aprile 2004 n. 127, richiamato da controparte ed usato per la determinazione del compenso oggetto di contestazione nel presente giudizio, il capitolo III del medesimo, all'art.
5.4 statuisce che “per l'assistenza di pratiche di successione, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”. Ne consegue che il sig. , qualora all'esito Parte_3
del presente giudizio risultasse assistito dell'avv. , ai sensi e per gli effetti della norma Parte_1
richiamata, dovrebbe rispondere solo ed esclusivamente dell'opera professionale svolta nei suoi confronti, che sulla base del cespite ricevuto in donazione con atto del 2 luglio 2004, ha un valore pari ad Euro 46.800,00.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . CP_2
II.- Nella scrittura privata datata 27 novembre 2004 compaiono sia l'Avv. sia l' Ing. Parte_1
a cui gli scritti difensivi delle parti convenute attribuiscono un ruolo di primo Persona_3
piano della predisposizione dei patti che sarebbero divenuti oggetto del negozio contenuto nel documento de quo, senza tuttavia che siano state allegate fatture o altra documentazione comprovante il compenso attribuito al professionista.
La circostanza che fosse nipote di , allegata pure dai convenuti, non elide la natura Parte_4
onerosa del rapporto professionale instauratosi tra l' Ing. e gli odierni convenuti, anch'essi Parte_5
23 del primo parenti, in conformità con le regole contenute negli artt. 2225 cc per il lavoratore autonomo, 2233 cc per il lavoratore autonomo con qualifica di professionista intellettuale ( quale
è tanto l'Avvocato quanto l' Ingegnere ) e 2094 cc per il lavoratore subordinato.
Deve pertanto presumersi che l'intervento dell'Avv. fosse avvenuto a titolo Parte_1
professionale ed oneroso, in assenza di una specifica prova contraria che sarebbe potuta avvenire solo in forma scritta.
Il già menzionato articolo 2233 cc, sotto la rubrica [compenso], così dispone nel suo comma 3:
[Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono compensi professionali].
Poiché l'intervento dell'Avvocato nella scrittura del 27 novembre 2004 deve presumersi Pt_1
avvenuto a titolo oneroso, occorreva una pattuizione scritta ai sensi del menzionato art. 2233
comma 3 cc per affermare la gratuità dell'opera o l'attribuzione di un compenso in misura inferiore ai minimi tariffari.
Siffatta prova non sembra essere mai stata allegata dalle parti convenute e, pertanto, la domanda dell'Avv. deve ritenersi fondata. Parte_1
II.- Nella Tabella allegata al DM 37/18, applicabile alle liquidazioni effettuate successivamente senza distinzione tra sede giudiziale e sede convenzionale [DM 55/14 Art. 28 Disposizione temporale 1.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Art. 29 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.] , la tariffa per le prestazioni di assistenza stragiudiziale [25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE valore da
€ 260.000,01 a € 520.000,00 compenso € 5.870,00] reca per il valore sino ad euro 520.000,00 la somma di euro 5870,00.
L'art. 19 del predetto D.M. non prevede incrementi per il caso in cui l'assistenza sia prestata in favore di più soggetti quali, ad esempio, più comproprietari o più condividenti.
24 Ne consegue che all'Avv. deve essere riconosciuto il compenso in misura pari ad Parte_1
euro 5870,00 a carico di tutti i convenuti in solido, tutti parte della scrittura privata del 27 novembre
2004.
Sulla predetta somma decorreranno gli interessi computati al saggio legale vigente protempore ex art. 1284 cc dalla data di costituzione in mora e sino all'effettivo soddisfo.
III.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro 5870,00 oltre Parte_1
rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CNA come per legge, oltre interessi computati al saggio legale vigente protempore ex art. 1284 cc dalla data di costituzione in mora e sino all'effettivo pagamento;
il tutto previa emissione di regolare fattura da parte dell'Avv. ; Parte_1
3) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'Avv. spese e competenze di lite, liquidandole in euro 9000,00 per compensi Parte_1
professionali, inclusa la maggiorazione per le parti ulteriori rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 08 ottobre 2025;
Il giudice dott.LB MU
25
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
LB MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 02 novembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6102 dell'anno 2022
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Paolo Scaligina Parte_1 C.F._1
( c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di esso procuratore sito in C.F._2
Piazzale Dante Alighieri n. 24 a Taranto, come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
(codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Controparte_1 C.F._3
NO (codice fiscale ) e con lei elettivamente domiciliata in Taranto, via C.F._4
Acclavio 2 a Taranto, come da documentazione in atti;
(C.F: rappresentato e difeso in dagli Avv.ti Pietro G. Parte_2 C.F._5
IC (C.F. e RG IC (C.F.: ) presso il cui C.F._6 C.F._7
studio sito in Massafra alla P.zza Vittorio Emanuele n. 3 è elettivamente domiciliato come da documentazione in atti;
( ) elettivamente domiciliato in Massafra alla via Sandro Parte_3 CodiceFiscale_8
1 Pertini n. 7 presso lo studio degli Avvocati Claudio Currò (C.F. ) e Giovanni Turi C.F._9
(C.F. dai quali è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
C.F._10
Convenuti
( c.f. nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]C.F._11
località San Rocco Palata n. 150;
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 13 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 05
settembre e del 25 settembre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto
2 dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 3 convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 4 decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio evocava innanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
, , e , chiedendo che nei loro Controparte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2
confronti venissero accolte le seguenti conclusioni:
[ Così argomentava le proprie richieste processuali l'Avv. : 1) di aver ricevuto in data Parte_1
04 novembre 2003 nel proprio studio professionale un incarico professionale dai sigg.ri Pt_4
e avente ad oggetto la definizione di una complessa situazione debitoria
[...] Parte_5
dell'intero gruppo familiare;
2) che l'ambito soggettivo dei paciscenti comprendeva, oltre i conferenti l'incarico, i sigg.ri , , e;
3) CP_2 Parte_3 Parte_2 Controparte_1
che l'incarico si concludeva con scrittura privata redatta in data 27 novembre 2004; 3) che nessun compenso veniva corrisposto dagli interessati sebbene richiesti con più raccomandate aa.rr..
6 Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[preliminarmente:
a) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le ragioni Controparte_1
esposte in narrativa;
b) nel merito:
b) Respingere tutte le domande proposte contro in quanto totalmente infondate in Controparte_1
fatto e in diritti e sprovviste di prova per le ragioni esposte in narrativa;
c) In ogni caso con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario. ]
Così argomentava le proprie richieste processuali : Controparte_1
[1. Carenza di legittimazione passiva –
L'attore ha convenuto in giudizio unitamente ai fratelli, in proprio e in qualità di Controparte_1
eredi dei genitori, chiedendo il pagamento di competenze professionali per un'asserita prestazione professionale resa a favore dei suddetti genitori e per la sistemazione Parte_4 Parte_5
“dell'assetto degli interessi patrimoniali della famiglia”.
Vi è, tuttavia, che : a) non ha mai conferito alcun incarico professionale all'attore Controparte_1
del quale, del resto, non vi è alcuna prova;
b) unitamente ai fratelli ed alla madre , ha Parte_5
rinunciato all'eredità di , deceduto in data 11/10/09, a mezzo di scrittura privata Parte_4
autenticata dal Notaio in data 26/11/13, rep. 4639, racc. 3473; c) allo stato è Persona_1
semplice chiamata all'eredità della madre , deceduta in data 01/07/2022, non Parte_5
avendo ancora dichiarato se accetta o rinunzia all'eredità della stessa, pertanto, allo stato non è
erede della stessa.
La disciplina del pagamento dei debiti ereditari è contenuta nel codice civile a norma del quale dei debiti e pesi ereditari rispondono esclusivamente gli eredi, ovvero, coloro che hanno accettato l'eredità, e non i semplici chiamati all'eredità o chi ha rinunciato all'eredità, come previsto dall'art. 521 c.c. “chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato” e dall'art. 7 754 c.c. “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria”.
La deducente avendo rinunciato all'eredità del padre e non avendo accettato l'eredità della madre, non può essere chiamata a rispondere di eventuali debiti contratti dai genitori. Inoltre, in mancanza di prova del conferimento diretto dell'incarico professionale in favore dell'attore, è priva di legittimazione passiva.
2. Mancato assolvimento dell'onere della prova – Ex art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. La domanda giudiziale è
inammissibile in quanto non è sorretta da alcuna prova.
2.1. Mancanza di prova della qualità di erede in capo ai convenuti - L'attore non ha provato la qualità di erede in capo ai convenuti. L'odierna istante, da parte sua, eccepisce di aver rinunciato all'eredità di e di non aver né accettato né rifiutato l'eredità di . In Parte_4 Parte_5
giurisprudenza: “spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c,c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.” Cassazione civile
29/04/2022, n. 13550
2.2 Mancanza di prova del conferimento e dello svolgimento dell'incarico professionale -
L'attore non ha provato in alcun modo né il conferimento dell'incarico professionale da parte della deducente e dei fratelli, o dei genitori, nè di aver svolto alcuna attività professionali in favore degli stessi soggetti. , infatti, si è limitato a depositare in giudizio copia di atti pubblici di Parte_1
donazione redatti dal Notaio , copia di una scrittura privata del 27/11/04 di Persona_2
regolamentazione dei rapporti di dare/avere tra i componenti del nucleo familiare, redatta dal
Notaio , e copia di richieste di pagamento indirizzate dall'attore stesso nei Persona_2
8 confronti dei convenuti. Gli atti pubblici e la scrittura privata di regolamentazione dei rapporti tra le parti, redatti dal Notaio , sono idonei a provare l'espletamento di un'attività Persona_2
professionale da parte del suddetto Notaio e giammai da parte di alcun altro professionista, mentre la scrittura privata redatta dal Notaio anche alla presenza di , prova solo la presenza Parte_1
di quest'ultimo al momento della redazione della scrittura privata e non le attività eventualmente svolte dallo stesso che non sono elencate in nessun documento. Né è possibile supplire alla carenza di prova a mezzo della richiesta prova testimoniale in quanto diretta a provare l'esistenza di un contratto di opera professionale che, a detta dell'attore, è di valore superiore ad Euro 50.000,00 e,
dunque, inammissibile ex art. 2721 c.c. a norma del quale “la prova per testimoni dei contratti non
è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58”. La domanda, pertanto, non è provata per la mancanza di documentazione attestante il conferimento dell'incarico e le attività
eventualmente svolte.
3. L'obbligazione di pagamento del compenso per prestazione di opera professionale –
Il presente giudizio è stato instaurato per il pagamento di una presunta prestazione d'opera intellettuale e stragiudiziale che avrebbe svolto, in qualità di avvocato, per il de cuius Parte_1
e che, a detta dello stesso attore, avrebbe avuto ad oggetto la sistemazione Parte_2
“dell'assetto degli interessi patrimoniali della famiglia”. La prestazione, pertanto, sarebbe stata resa nell'interesse di tutto il nucleo familiare di il quale, al termine del presunto incarico, Parte_4
avrebbe invitato verbalmente l'attore a rivolgersi ai figli per il pagamento delle competenze. La
normativa applicabile, pertanto, è quella relativa alla stipulazione di contratto a favore del terzo ed alla promessa dell'obbligazione del terzo. Ex art. 1411 c. c. “è valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse”. Ex art. 1381 c. c. “colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”.
In giurisprudenza: “nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi
9 presti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso” Cassazione civile,
sentenza n. 22233/04 “nel contratto di prestazione d'opera professionale un soggetto può
legittimamente conferire l'incarico in favore di un terzo senza che quest'ultimo assuma necessariamente la qualità di cliente, qualità che, pertanto, non assume rilievo ai fini del pagamento del compenso, di cui rimane onerato il committente” Cassazione Civile, Ordinanza n. 19970/2020
“è erroneo presupporre che vi debba essere coincidenza tra soggetto che conferisce l'incarico di prestazione d'opera intellettuale all'avvocato e soggetto nel cui interesse la prestazione assunta dal professionista viene svolta. I due profili devono, invece, essere tenuti distinti, ben potendo essere eseguita la prestazione in favore di un terzo, diverso dal contraente, secondo lo schema di cui agli articoli 1411 c.c. e seguenti” Cassazione Civile, ordinanza n. 12433/2022
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice non vi è traccia di attività professionale svolta dall'attore nei confronti di o del suo nucleo familiare né del conferimento dell'incarico Parte_4
essendo stato unicamente provata la stipulazione di atti pubblici e di una scrittura privata di regolamentazione dei rapporti di dare/avere da parte del Notaio a beneficio di Persona_2
. Nel caso, non creduto, in cui il Giudice dovesse ritenere l'esistenza di una prestazione Parte_4
d'opera intellettuale svolta da a beneficio del nucleo familiare de cuius Parte_1 Pt_4
, si eccepisce che l'incarico è stato conferito dai soli coniugi e ,
[...] Parte_4 Parte_5
ovvero, da parte degli unici soggetti che hanno incontrato l'attore come dichiarato dallo stesso a pagina 2 dell'atto di citazione nel quale si legge che “in data 04 settembre 2003 i coniugi Pt_4
e si incontrarono con l'avvocato presso il suo studio in
[...] Parte_5 Parte_1
Massafra, e gli proposero l'incarico di giungere, in via stragiudiziale, alla totale sistemazione del complessivo assetto economico, patrimoniale e finanziario, (…) l'avvocato , in quella stessa Pt_1
data, accettò l'incarico” I convenuti non hanno mai affidato alcun incarico di prestazione d'opera intellettuale a e non possono essere chiamati a rispondere dell'eventuale Parte_1
obbligazione contratta da altri soggetti della quale possano, in astratto, aver beneficiato. La
domanda è, dunque, infondata e deve essere rigettata.
10 4. Il quantum della pretesa – La domanda è infondata anche nel quantum per violazione degli artt.
566, 752 e 754 c.c. e per l'errata applicazione del sistema tariffario di cui ai decreti del Ministero della Giustizia 05/10/1994 n.585, vigente dal 01/04/1995 al 01/06/2004 e 08/04/2004 n.127,
vigente dal 02/06/2004 al 02/04/2014. Ex art. 752 c.c. “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”. Ex art. 754 comma 1 c.c. “gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero”. Ex art. 566 c. c. “al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali”. Nella non creduta ipotesi in cui venga considerata erede di Controparte_1 Parte_5
e che la stessa fosse debitrice di della metà del presunto credito (perché anche la Parte_1
stessa non era erede del marito, avendo, come i figli, rinunciato al'eredità dello stesso), la stessa, in mancanza di un testamento della madre, dovrebbe rispondere solo della quota di debito di ¼ della metà del debito eventualmente contratto dalla madre stessa e non solidalmente dell'intero. Per
quanto riguarda la quantificazione del credito, si eccepisce l'errata applicazione del sistema tariffario di cui ai decreti del Ministero della Giustizia 05/10/1994 n.585, vigente dal 01/04/1995 al
01/06/2004 e 08/04/2004 n.127, vigente dal 02/06/2004 al 02/04/2014. In particolare si evidenzia come, in relazione ai punti 1.05.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione, le prestazioni che si assumono rese e le ore che si dicono impiegate, le somme pretese e le spese, per un totale di Euro 1.100,00,
non siano sorrette da alcun elemento probatorio che attesti la veridicità delle stesse.
Anche gli onorari richiesti ai punti 6 e 7 del suddetto capo sono errati. In particolare al n. 6 viene indicata la voce onorari per Euro 3.000,00 per la redazione di diffide e relazioni per n. 2 prestazioni inesistenti, non prodotte e neppure dedotte;
al punto 7 viene indicata la voce onorari per Euro
38.116,50 per la redazione contratti e assistenza alla stipula. Tale somma è del tutto sproporzionata rispetto all'opera che si assume prestata. Dal tariffario del suddetto decreto, infatti, si evince che per una pratica di valore fino a 1.032.913,80, come affermato dall'attore, l'onorario oscillerebbe da un minimo dello 0,75% ad un massimo del 3% sul maggior valore. Anche nel caso in cui si volesse considerare il valore massimo liquidabile, l'importo spettante non potrebbe superare gli Euro
30.987,41. Neppure spettano all'attore le competenze e le spese per i solleciti di pagamento, anche
11 questi pretesi peraltro forfettariamente.
5. La richiesta degli interessi - L'attore chiede gli interessi sulle somme pretese dal giorno del dovuto.
Nella denegata e non creduta ipotesi di liquidazione di una qualche somma, gli interessi non potranno che decorrere dalla pronuncia di liquidazione o gradatamente dalla proposizione della domanda giudiziale. Come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1766/2018, infatti,
“in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel Dm n. 238 del 1992, applicabile "ratione temporis", per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942 (oggi art. 14 del Dlgs n. 150/2011; conf. Cass. n. 2954/2016 che ribadisce che è dalla data dell'adozione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi che decorrono sugli importi riconosciuti). In ragione di tale principio doveva quindi escludersi che sulla somma vantata al momento della proposizione del ricorso potessero essere riconosciuti gli interessi, la cui data di maturazione andava individuata in quella dell'adozione del provvedimento di liquidazione”.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata anche in relazione ai richiesti interessi di mora che dovranno decorrere dalla data di liquidazione giudiziale o, in subordine, dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. ]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
[1. IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del Sig.
per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
2. IN VIA PRINCIPALE, NEL Parte_2
MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
3. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
]
12 Così argomentava le proprie richieste processuali: Parte_2
[La ricostruzione dei fatti operata ad usum delphini dalla controparte si appalesa lacunosa sotto certi profili e non corrispondente al reale svolgimento dei fatti per altri. Diciamo subito che tanto la sig.ra quanto – per quel che rileva nel presente atto – il deducente non hanno mai conferito Parte_5
alcun incarico all'Avvocato o hanno assunto in proprio l'obbligo di corrispondergli alcunché. Pt_1
La sig.ra non ha partecipato ad alcun incontro con l'attore e men che mai era Parte_5
presente il 4 settembre 2003 presso lo studio dell'Avv. per il conferimento dell'incarico, Pt_1
essendosi limitata ad acconsentire, a cose fatte, alla sottoscrizione (02/07/2004) degli atti pubblici di donazione in atti, redatti dal Notaio, e della scrittura privata (del 24/11/2004) con la quale le parti hanno regolamentato quelli che sono stati definiti i “rapporti di dare ed avere”. Se pertanto l'odierno deducente non deve alcunché in proprio, lo stesso non è neppure tenuto ad alcun pagamento in qualità di erede, come meglio diremo nel prosieguo, per l'assorbente ragione che ha rinunciato (come da documento che si produce) all'eredità del padre, sig. ed è mero Parte_4
chiamato all'eredità (e non già erede) della madre, deceduta in data 01/07/2022. Parte_5
Sempre in punto di fatto si evidenzia ulteriormente che – la stima degli immobili è stata eseguita dall'ing. – il progetto di divisione ed il conseguente progetto di ristrutturazione Persona_3
dei debiti sono stato effettuati dallo stesso ingegnere e dal deducente Persona_3
personalmente, per cui si nega che sia stato l'attore ad individuare i beneficiari del trasferimento dei beni immobili e complessi aziendali ed a disciplinare i rapporti reciproci di dare e avere fra i germani;
senza dire – peraltro – che la divisione non è stata altro che la formalizzazione di una situazione di fatto che si protraeva da anni, per cui ciascun germano ben sapeva quello che gli sarebbe spettato;
– l'opera svolta dalla parte attrice si riduce dunque alla mera redazione, sulla scorta dei progetti del deducente e del tecnico, del documento relativo alla regolamentazione del dare e avere.
Con il presente atto si costituisce in giudizio il sig. a mezzo dell'antescritto Parte_2
patrocinio, il quale impugna, contesta e disconosce punto per punto l'intero contenuto dell'avverso atto di citazione poiché infondato in fatto ed in diritto. MOTIVI La domanda è palesemente
13 infondata, pretestuosa e persino temeraria, atteso il difetto di legittimazione passiva del deducente e l'infondatezza, anche nel quantum, dell'avversa presa. I. Difetto di legittimazione passiva In via preliminare si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del sig. in tutte le Parte_2
qualità in cui è convenuto. Questi infatti non è erede del sig. deceduto in data Parte_4
11/10/2009, per aver rinunciato, puramente e semplicemente per ogni effetto di legge, all'eredità
paterna in data 26/11/2013 con atto per AR , n. 4639 di repertorio e 3473 di Persona_1
fascicolo, registrato in Taranto il 03/12/2013 (doc. 2), insieme ai suoi germani ed alla madre
[...]
successivamente pure deceduta. Nel medesimo atto il deducente dichiarava altresì di non Parte_5
essere mai stato nel possesso di beni ereditari appartenenti al defunto.
E' opportuno ricordare brevemente che l'apertura della successione determina la delazione ereditaria, ovverosia la chiamata all'eredità (457 c.c.). Sino a quando l'eredità non venga accettata secondo le modalità previste dagli artt. 470 e ss. c.c., i successibili mantengono la qualità di
"chiamati" e non sono giuridicamente qualificabili come "eredi". La rinunzia all'eredità, come è noto,
è il negozio unilaterale mediante il quale il chiamato dismette il suo diritto di accettare l'eredità.
L'effetto della rinunzia è dunque la perdita del diritto all'eredità. Peraltro in forza dell'art. 521 c.c. il chiamato all'eredità, una volta effettuata la rinuncia, è considerato come se non fosse stato chiamato affatto. Il che equivale a dire che la rinuncia all'eredità produce effetti retroattivi (ex tunc).
Ciò detto, il chiamato che non abbia accettato l'eredità ovvero che vi abbia rinunciato non risponde delle obbligazioni riferibili al de cuius. Del pari l'odierno deducente non è erede della madre, sig.ra deceduta in data 01/07/2022, ma mero chiamato all'eredità. Vale la Parte_5
pena ricordare che il chiamato ha dieci anni di tempo per esercitare la facoltà di scegliere se subentrare o meno al de cuius ( giova ripeterlo, è deceduta il 01/07/2022), con il solo Parte_5
limite rappresentato dalla possibilità concessa a chi abbia interesse, di ridurre, con specifica domanda giudiziaria, il detto lasso temporale. Peraltro v'è da dire non solo la prova della qualità di erede è un onere di chi fa valere tale qualità nei confronti dei terzi, ma anche che nella specie non v'è stata neppure accettazione tacita (questa si configura come un "comportamento concludente del chiamato all'eredità": Cass. n. 21902/2011). Deve ritenersi che ai fini della tacita accettazione
14 possono essere significative le attività di concreta gestione dei beni del de cuius che esplicitino il chiaro interesse dell'erede a subentrare nell'asse ereditario, mentre attesta un contrario atteggiamento il disinteresse, come nella specie, manifestato dal chiamato all'eredità rispetto ad azioni di terzi dirette a rivendicare il pagamento di debiti del de cuius. Ad ulteriore sostegno della tesi appena sostenuta gli IN hanno statuito che: “Spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c,c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità
non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede.” (Cassazione civile 29/04/2022, n. 13550).
Il deducente dunque allo stato risulta privo della legittimazione passiva, in quanto non riveste la qualità di erede della sig.ra non avendo manifestato la sua scelta in tal senso e non essendo Parte_5
neppure intervenuti comportamenti qualificabili come concludenti nel senso sopra descritto. In
giurisprudenza, ex multis, è stato ripetutamente affermato che “La delazione, che segue all'apertura della successione ereditaria, non è di per sè sufficiente a determinare l'acquisto della qualità di erede,
occorrendo a tal fine che il chiamato proceda all'accettazione, o mediante una precisa dichiarazione di volontà od assunzione del titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, ovvero mediante atti e comportamenti che presuppongano necessariamente la volontà di accettare.
Pertanto, colui che deduca l'avvenuta acquisizione della qualità di erede da parte dell'avversario,
come fatto posto a fondamento della domanda, è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a provare che vi sia stata l'accettazione dell'eredità, senza che siffatto onere comporti una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l'art. 481 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l'accettazione o meno dell'eredità da parte del chiamato” (Cassazione civile sez. II, 07/01/1983, n. 125). Ed ancora: “in tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato,
15 mediante “aditio” o per effetto di una “pro herede gestio”, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del
“de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.,
l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. Nella specie, la
Suprema Corte di Cassazione ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità” (Corte
di Cassazione, Sez. Civile, Sentenza 21436/2018). Merita ancora di essere ricordato, ad abundantiam, che la sig.ra non è neppure debitrice dell'attore perché anch'ella ha Parte_5
rinunciato all'eredità del defunto marito, e non ha conferito alcun incarico Parte_4
professionale al ridetto professionista. Ci pare opportuno ricordare che obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta è colui (nella specie il solo
) che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio (anche se altri abbiano ad Parte_4
esempio conferito la procura ed anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo): valgono in altri termini le regole del mandato e segnatamente quella di cui all'art. 1720 c.c.
in ordine al pagamento del compenso in capo al mandante.
Tanto rileva anche e sopratutto in merito alla posizione del convenuto, evocato in causa pure in proprio. Esclusa infatti la sua legittimazione come erede, resta da analizzare la questione proprio sotto tale profilo. Si giunge dunque pacificamente (e, come diremo, per espressa ammissione dell'attore) ad escludere che il deducente sia debitore, atteso che, ammesso e non concesso che all'incontro del 04/09/2003 per il conferimento e l'accettazione dell'incarico, ci fosse anche la sig.ra con il marito cionondimeno la conclusione sarebbe che nella specie il Parte_5 Parte_4
mandato professionale non sia stato conferito all'avv. dal deducente , con Pt_1 Parte_2
tutte le conseguenze che ne derivano sul piano dell'obbligo di corrispondergli dei compensi. In
proposito si diceva che è la stessa ricostruzione attorea ad escludere alcun contatto fra il convenuto
16 e l'avv. ; questi, infatti, candidamente riferisce (vds. punto I.01.5) che sia Parte_2 Pt_1
stato ad invitare l'avvocato e l'ing. a rivolgersi ai suoi figli per il compenso Parte_4 Parte_5
(e di portare pazienza). Questo invito non può rappresentare la fonte del mandato di patrocinio conferito all'attore, rimanendo nient'altro che un personale auspicio o al più una mera promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ex art. 1381 c.c.. La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo si realizza quando il promittente si impegna nei confronti del promissario in ordine al fatto che un terzo soggetto si obblighi o compia una certa prestazione. L'accodo così raggiunto ha efficacia obbligatoria tra le parti e non fa sorgere alcun obbligo con riguardo al terzo (id est, il deducente),
libero in quanto estraneo alla promessa di compiere o non compiere il fatto promesso.
II. Sul quantum della pretesa La domanda è infondata anche nel quantum sotto due ordini di profili.
A) Si eccepisce l'erronea applicazione del sistema tariffario di cui ai decreti del Ministero della
Giustizia 05/10/1994 n.585, vigente dal 01/04/1995 al 01/06/2004 e 08/04/2004 n.127, vigente dal
02/06/2004 al 02/04/2014. In particolare, in relazione al punto 1.05.1, dell'atto di citazione, si contestano le prestazioni e le somme pretese, anche per le spese, addirittura fantasiose. Ed invero in merito ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del capo suddetto, le spese asseritamente pretese dalla parte attrice, per un totale di Euro 1.100,00, sono prive di fondamento e/o qualsivoglia minimo supporto probatorio che attesti la veridicità delle stesse;
del pari sfornite di prova sono le prestazioni che si assumono rese e le ore che si dicono impiegate. Prova ne èanche la circostanza che per tutte le voci relative alle prestazioni asseritamente svolte, controparte si premuri di specificare che l'indicazione,
non potendo dire fantasiosa, è forfettaria. Anche i pretesi onorari sono erronei. Ci riferiamo nel dettaglio ai punti 6 e 7 del suddetto capo Al n. 6 viene indicata la voce onorari per Euro 3.000,00 per la redazione di diffide e relazioni per n. 2 prestazioni inesistenti, non prodotte e neppure dedotte;
al punto 7, per la redazione contratti e assistenza alla stipula, si indicano onorari per ben Euro
38.116,50. La somma è del tutto priva di fondamento e sproporzionata rispetto all'opera che si assume prestata.
Dal tariffario del suddetto decreto si evince che per una pratica di valore fino a 1.032.913,80, come affermato dall'attore, l'onorario oscillerebbe da un minimo dello 0,75 ad un massimo del 3% sul
17 maggior valore. Ebbene, pur volendo per assurdo applicare alla fattispecie il valore massimo (ma non si vede come in considerazione che la mera redazione di un contratto di regolamentazione di dare e avere non può fondatamente ritenersi di “particolare importanza”), l'importo liquidabile non potrà eccedere gli Euro 30.987,41. Ricordiamo in proposito che l'Avvocato ha materialmente Pt_1
redatto un documento che è frutto dell'elaborazione dell'ing. di concerto con l'odierno Parte_5
deducente. Neppure spettano all'attore le competenze e le spese per i solleciti di pagamento, anche questi pretesi peraltro forfettariamente.
B) Violazione dell'art. 754 c.c. Nella non creduta ipotesi in cui il convenuto venga Parte_2
riconosciuto erede di e che la stessa fosse debitrice dell'Avv. della metà Parte_5 Pt_1
(perché anche la non è erede del marito, per la rinuncia in atti) di quanto eventualmente Parte_5
liquidato, v'è da evidenziare che le conclusioni rassegnate in atti dall'attore si appalesano contrarie al disposto di cui all'art. 754 c.c. (Pagamento dei debiti e rivalsa) a mente del quale gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria. In tema di pagamento di debiti ereditari (sempre che per assurdo nella specie fosse accertata la qualità di erede o un credito dell'attore) nei rapporti interni tra coeredi trova applicazione la regola contenuta nell'articolo 752 del cc, per il quale i coeredi rispondono del pagamento dei debiti già esistenti in capo al defunto in proporzione delle loro quote ereditarie;
nei rapporti con i creditori, invece, vige la regola posta dall'articolo 754 del cc, della divisibilità del debito secondo la consistenza della quota attribuita, con esclusione di qualsivoglia relazione di solidarietà
tra le rispettive obbligazioni. E' ius receptum che ciascun coerede è tenuto verso i creditori dell'eredità al pagamento dei debiti e pesi in proporzione alla quota a lui spettante e,
conseguentemente, i creditori possono agire nei confronti di ciascun coerede non per l'intero ma solo per la parte proporzionale alla quota. Nella specie, in spregio ai principi sopra richiamati,
l'attore chiede la condanna dei convenuti in solido fra loro al pagamento del totale della somma che si assume dovuta o da accertarsi in corso di causa. Pacifico duqnue, come dedotto anche dall'attore, che i convenuti sono i quattro figli della sig.ra alla morte di quest'ultima senza Parte_5
lasciare testamento, essi sono chiamati all'eredità nella misura di 1/4 ciascuno. A norma infatti dell'art. 566 c.c., al padre ed alla madre succedono infatti i figli in parti uguali. La quota ereditaria
18 così calcolata costituisce ex art. 754 co. 1 c.c. il limite e la misura della responsabilità personale di ciascuno dei convenuti per il debito, se ed in quanto accertato, che dovesse aver contratto la defunta sig.ra nei confronti dell'attore. III. Sulla richiesta degli interessi Nelle conclusioni Parte_5
rassegnate l'attore chiede gli interessi sulle somme pretese dal giorno del dovuto. Ferme le superiori eccezioni, giova evidenziare che nella denegata e non creduta ipotesi di liquidazione di una qualche somma gli interessi non potranno che decorrere dalla pronuncia di liquidazione o gradatamente dalla proposizione della domanda giudiziale. Tanto in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di liquidazione delle competenze a favore dell'avvocato. In
particolare, sotto la vigenza del D.M. 238/1992 vigeva una norma secondo cui gli interessi di mora decorrevano dal terzo mese successivo all'invio della parcella. Tale disposizione non operava nel caso di controversia tra cliente e avvocato, dal momento che il cliente non poteva considerarsi in mora anteriormente alla liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento di cui all'art. 28 legge 794/1942 (ora regolato dall'art. 14 d.lgs. 150/2011). La
giurisprudenza in tal senso è copiosa (Cass. 5240/1999; Cass. 11777/2005; Cass. 2431/2011; Cass.
13586/1991, Cass. 3995/1988). In un precedente (Cass. 20806/2011), è stato affermato che la spedizione della parcella da parte dell'avvocato non costituisce atto idoneo da cui far decorrere gli interessi. Infatti, ai fini della configurabilità del colpevole ritardo nel pagamento del debito, occorre che vi sia una “sufficiente certezza” del suo ammontare. Pertanto, nell'ipotesi in cui la determinazione del quantum dell'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, la costituzione in mora avviene unicamente con la domanda giudiziale (Cass. 4561/1993). La regola di cui sopra è
stata precisata nel senso che, in caso di liquidazione effettuata con decreto ingiuntivo, gli interessi decorrono (Cass. 2954/2016; Cass. 17655/2018): • dal momento della notifica del provvedimento monitorio, • e non dalla pubblicazione del provvedimento che definisce l'opposizione. Tale differente decorrenza a seconda del procedimento adottato (procedimento speciale o ricorso per decreto ingiuntivo) si giustifica in quanto il decreto ingiuntivo su notule professionali contiene già la liquidazione del credito che è frutto della valutazione del giudice, la quale diviene definitiva in mancanza di opposizione. Pertanto, la notifica del provvedimento monitorio riveste la funzione di domanda giudiziale e costituisce il primo atto di messa in mora. Al contrario, nel procedimento
19 speciale, come in quello ordinario che oggi ci occupa, la mora decorre solo dalla liquidazione.]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_3
[1) In via principale, per le causali in narrativa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. ; 2) In subordine nel merito, per le causali in narrativa, rigettare la Parte_3
domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria delle spese e compensi del giudizio, I.V.A., C.A.P. e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.]
Così argomentava le proprie richieste processuali : Parte_3
[Con il presente atto si costituisce il sig. , come innanzi rappresentato e difeso, che Parte_3
impugna, contesta e disconosce tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, in quanto infondato in fatto e in diritto. La ricostruzione degli accadimenti operata dall'attore, infatti appare fuorviante e sprovvista del benché minimo corredo probatorio in relazione alla posizione dell'odierno convenuto, rendendo necessario ricostruire la vicenda nei suoi esatti e corretti svolgimenti in FATTO
1) Nel novembre 2003, il sig. veniva contattato telefonicamente presso la sua Parte_3
abitazione dall'avv. il quale, nel qualificarsi, riferiva all'odierno deducente di aver Parte_1
ricevuto incarico dal di lui padre, sig. , finalizzato alla sistemazione del complessivo Parte_4
assetto economico patrimoniale e finanziario della propria famiglia;
2) Nel predetto colloquio telefonico, l'avv. invitava il sig. a considerare l'opportunità di Parte_1 Parte_3
formalizzare un accordo in tal senso a cui avrebbero partecipato sia i genitori che i germani;
3) Il sig.
, dapprima rifiutava l'invito, poiché in astio con i germani;
successivamente su Parte_3
insistenza dell'avv. si convinceva dell'opportunità di ascoltare le volontà del padre, Parte_1
il quale, come espressamente riferito dall'odierno attore, avrebbe assolto al pagamento della sua opera professionale;
4) La stima del patrimonio immobiliare e la quantificazione delle partite di dare-
avere, veniva effettuata dall'ing. nipote del sig. , su indicazione Persona_3 Parte_4
delle parti in causa;
5) Gli accordi così raggiunti, venivano formalizzati negli atti di donazione del 25 maggio 2004 e del 2 luglio 2004, nonché nella scrittura privata del 27 novembre 2004, tutti redatti dal dott. Notaio con studio in Massafra e sottoscritti dinanzi al medesimo. Persona_2
20 Ricostruiti i fatti come innanzi, si osserva in DIRITTO Preliminarmente si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del sig. . Ed invero l'odierno deducente non ha mai conferito Parte_3
alcun tipo di incariprofessionale all'avv. , il quale nell'atto di citazione al punto I.01.1 Parte_1
riferisce espressamente di aver accettato, in data 4 settembre 2003, l'incarico conferito dai coniugi e finalizzato “alla totale sistemazione del complessivo assetto Parte_4 Parte_5
economico, patrimoniale e finanziario, della propria “famiglia””. Nessun incontro, infatti, vi è mai stato tra l'avv. e il sig. finalizzato al conferimento dell'incarico, né Parte_1 Parte_3
tantomeno esiste alcun documento comprovante qualsiasi tipo di prestazione professionale effettuata nei confronti dell'odierno deducente. Il sig. infatti, nella fattispecie di Parte_3
cui trattasi, si è limitato a ratificare la sistemazione dell'asset familiare, così come elaborato e prospettato dall'ing. successivamente trasfuso e formalizzato negli atti pubblici Persona_3
di donazione, prodotti da parte attrice nonchè nella scrittura privata del 24/11/2004, con la quale le parti hanno regolato le ulteriori partite di dare avere. Tutti gli atti richiamati portano la firma del dott. , Notaio in Massafra con studio in Piazza Vittorio Emanuele, iscritto presso Persona_2
il collegio notarile di Taranto, e per la loro redazione è stato regolarmente pagato il compenso. Sul
punto ogni altra considerazione appare ultronea! Se è vero che il sig. nulla deve in Parte_3
proprio all'odierno attore, lo stesso non è neppure tenuto al pagamento di alcunchè in quanto erede.
In data 26/11/2013 infatti, con atto n. 4639, registrato in Taranto il 3/12/2013, a firma del Notaio
, che si allega, il sig. ha puramente e semplicemente per ogni Persona_1 Parte_3
effetto di legge, rinunciato all'eredità del padre sig. deceduto in data 11/10/2009. Parte_4
Val la pena ricordare che ai sensi dell'articolo 521, primo comma, del codice civile, “Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. L'effetto principale di dichiarare la rinuncia, pertanto, è la perdita della qualità di erede fin dall'inizio, in quanto la stessa opera retroattivamente con la conseguenza che il chiamato all'eredità che vi abbia validamente rinunciato non risponde dei debiti del "de cuius". Per quanto concerne la posizione dell'odierno deducente nei confronti della madre sig.ra , deceduta in data 1/07/2022, va precisato in primis che Parte_5
contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la stessa non ha partecipato a nessun incontro con l'avv. né tantomeno era presente nel momento in cui il marito, sig. Parte_1 Pt_4
21 ha conferito l'incarico all'odierno attore, essendosi la stessa limitata ad accettare e ratificare Pt_3
quanto stabilito dal marito. Ma v'è di più! Anche la sig.ra , con il medesimo atto Parte_5
sottoscritto dai di lei figli, già richiamato, aveva rinunciato all'eredità del marito, con i conseguenti effetti di legge. Per tuziorismo difensivo si evidenzia inoltre che l'odierno deducente, ad oggi,riveste la qualità di mero chiamato all'eredità della madre, e non è in possesso di beni ereditari appartenenti alla stessa. In tal senso, appare opportuno ricordare che ai sensi e per gli effetti dell'artt. 480 c.c., il chiamato all'eredità ai sensi dell'art. 457 c.c., ha dieci anni di tempo per esercitare il proprio diritto,
e che pertanto giuridicamente non può assumere la qualità di erede fino a quando non vi sia accettazione espressa o esercizio di comportamenti dai quali possa desumersi un'accettazione tacita dell'eredità. L'odierno convenuto, pertanto, non avendo accettato espressamente l'eredità e non avendo assunto comportamenti qualificabili ai sensi dell'art. 476 c.c., non può considerarsi erede della madre e chiamato a rispondere di eventuali, quanto presunti, debiti contratti dalla stessa. In
ordine al quantum debeatur preteso, si osserva preliminarmente che il valore della pratica di Euro
550.000,00, attribuito per difetto dall'attore per la sua prestazione professionale, appare del tutto sproporzionato al reale valore di tutti i beni oggetto delle donazioni ai germani il quale Pt_3
risulta essere pari ad Euro 158.200,00. A tanto si aggiunga, che sulla base del valore attribuito dall'avv. per la sua presunta opera stragiudiziale, le componenti prestazionali dallo Parte_1
stesso valorizzate risultano essere non in linea con i parametri della tabella D del richiamato D.M.
127/04, che si allega. Ed invero, sulla base della predetta tabella, nonché sulle singole partite parcellizzate dall'attore, si evidenzia sinteticamente quanto segue: - 2C) Esame e studio della pratica min. 1.130,00 - max 2.530,00, a fronte di una richiesta di Euro 4.000,00; - 2D.1) Conf.
trattazione, in studio anche telefoniche min. Euro 35,00 – max 60,00, a fronte di un importo richiesto per 15 presunte prestazioni di Euro 1.500,00; - 2D.2) Conf. trattazione, collegiali e con altri professionisti min. Euro 65,00 - max 125,00, a fronte di un importo richiesto per 15 presunte prestazioni di Euro 3.500,00; - 2E) Red. Diffida e relazioni min. Euro 460,00 - max 1.020,00, a fronte di un importo richiesto per 2 presunte prestazioni di Euro 3.000,00; - 2F) Redazioni contratti e assistenza alla stipula sul valore presunto della pratica di Euro 550.000,00 dallo 0,75% al 3%, che anche a voler prendere come valore di riferimento quello massimo è pari ad Euro 16.500,00, a fronte
22 di un importo richiesto di Euro 38.116,50. Inoltre le spese imponibili, la corrispondenza epistolare e telefonica non risultano in alcun modo documentati. Appare evidente pertanto che l'onorario preteso da parte dell'avv. è calcolato sulla base di valori che superano di gran lunga Parte_1
i massimi consentiti e per l'adozione dei quali sarebbe stato necessario il preventivo parere del
Consiglio dell'Ordine di appartenenza così come richiesto dal D.M. 127/2004. Il tutto senza considerare, che l'odierno attore non può pretendere e fare propri compensi riguardanti atti che il deducente ha concluso dinanzi al notaio e per i quali ha provveduto regolarmente a pagarne il compenso al notaio. Ad ogni buon conto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento in capo all'odierno convenuto di qualsivoglia debenza nei confronti dell'avv. , lo stesso Parte_1
non potrebbe essere gravato di alcun vincolo solidale con i propri germani, atteso che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 8 aprile 2004 n. 127, richiamato da controparte ed usato per la determinazione del compenso oggetto di contestazione nel presente giudizio, il capitolo III del medesimo, all'art.
5.4 statuisce che “per l'assistenza di pratiche di successione, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente”. Ne consegue che il sig. , qualora all'esito Parte_3
del presente giudizio risultasse assistito dell'avv. , ai sensi e per gli effetti della norma Parte_1
richiamata, dovrebbe rispondere solo ed esclusivamente dell'opera professionale svolta nei suoi confronti, che sulla base del cespite ricevuto in donazione con atto del 2 luglio 2004, ha un valore pari ad Euro 46.800,00.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . CP_2
II.- Nella scrittura privata datata 27 novembre 2004 compaiono sia l'Avv. sia l' Ing. Parte_1
a cui gli scritti difensivi delle parti convenute attribuiscono un ruolo di primo Persona_3
piano della predisposizione dei patti che sarebbero divenuti oggetto del negozio contenuto nel documento de quo, senza tuttavia che siano state allegate fatture o altra documentazione comprovante il compenso attribuito al professionista.
La circostanza che fosse nipote di , allegata pure dai convenuti, non elide la natura Parte_4
onerosa del rapporto professionale instauratosi tra l' Ing. e gli odierni convenuti, anch'essi Parte_5
23 del primo parenti, in conformità con le regole contenute negli artt. 2225 cc per il lavoratore autonomo, 2233 cc per il lavoratore autonomo con qualifica di professionista intellettuale ( quale
è tanto l'Avvocato quanto l' Ingegnere ) e 2094 cc per il lavoratore subordinato.
Deve pertanto presumersi che l'intervento dell'Avv. fosse avvenuto a titolo Parte_1
professionale ed oneroso, in assenza di una specifica prova contraria che sarebbe potuta avvenire solo in forma scritta.
Il già menzionato articolo 2233 cc, sotto la rubrica [compenso], così dispone nel suo comma 3:
[Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono compensi professionali].
Poiché l'intervento dell'Avvocato nella scrittura del 27 novembre 2004 deve presumersi Pt_1
avvenuto a titolo oneroso, occorreva una pattuizione scritta ai sensi del menzionato art. 2233
comma 3 cc per affermare la gratuità dell'opera o l'attribuzione di un compenso in misura inferiore ai minimi tariffari.
Siffatta prova non sembra essere mai stata allegata dalle parti convenute e, pertanto, la domanda dell'Avv. deve ritenersi fondata. Parte_1
II.- Nella Tabella allegata al DM 37/18, applicabile alle liquidazioni effettuate successivamente senza distinzione tra sede giudiziale e sede convenzionale [DM 55/14 Art. 28 Disposizione temporale 1.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Art. 29 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.] , la tariffa per le prestazioni di assistenza stragiudiziale [25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE valore da
€ 260.000,01 a € 520.000,00 compenso € 5.870,00] reca per il valore sino ad euro 520.000,00 la somma di euro 5870,00.
L'art. 19 del predetto D.M. non prevede incrementi per il caso in cui l'assistenza sia prestata in favore di più soggetti quali, ad esempio, più comproprietari o più condividenti.
24 Ne consegue che all'Avv. deve essere riconosciuto il compenso in misura pari ad Parte_1
euro 5870,00 a carico di tutti i convenuti in solido, tutti parte della scrittura privata del 27 novembre
2004.
Sulla predetta somma decorreranno gli interessi computati al saggio legale vigente protempore ex art. 1284 cc dalla data di costituzione in mora e sino all'effettivo soddisfo.
III.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola di cui all'art. 91 cpc e sono poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro 5870,00 oltre Parte_1
rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CNA come per legge, oltre interessi computati al saggio legale vigente protempore ex art. 1284 cc dalla data di costituzione in mora e sino all'effettivo pagamento;
il tutto previa emissione di regolare fattura da parte dell'Avv. ; Parte_1
3) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'Avv. spese e competenze di lite, liquidandole in euro 9000,00 per compensi Parte_1
professionali, inclusa la maggiorazione per le parti ulteriori rispetto alla prima, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 08 ottobre 2025;
Il giudice dott.LB MU
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26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 5