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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Francesca Pastore, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2632 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: mutuo
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea D'Agosto, giusta procura in atti-----------------------------------------------attore
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Grieco, giusta procura in atti-----------------------------convenuta
***
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 per far accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del
16.2.2006 in quanto v'era pattuizione di interesse corrispettivo sopra la soglia ex l.108/1996 e perché v'era pattuizione dell'ammortamento cd. alla francese. La società, quindi, chiedeva anche il risarcimento del danno.
La banca si costituiva tempestivamente e, eccepita la prescrizione di ogni domanda attorea, contestava le allegazioni della società allegando che il tasso pattuito era perfettamente legittimo e al di pagina 1 di 6 sotto della predetta soglia, laddove l'attrice aveva errato nell'operare la sommatoria fra il tasso d'interesse corrispettivo pattuito e la commissione prevista per l'ipotesi di estinzione anticipata;
la banca, inoltre, rappresentava che il contratto prevedeva in modo chiaro e determinato l'oggetto della prestazione di restituzione e le modalità della stessa.
In occasione della prima udienza a trattazione scritta, l'attore invocava altresì la nullità del mutuo per non essere determinato e determinabile l'oggetto della prestazione sempre in relazione all'ammortamento alla francese e quindi per violazione dell'art.117
t.u.b. La banca eccepiva la tardività e quindi l'inammissibilità di queste domande.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni con rigetto delle istanze istruttorie dell'attrice (prova per testi,
c.t.u.) ed era poi assunta in decisione con i termini ex art.190
c.p.c.
2. La domanda è infondata e non merita accoglimento per i motivi seguenti.
Quanto alla questione della emendatio o mutatio libelli sulla quale v'è contrasto tra le parti, è sufficiente osservare che l'attrice ha meramente modificato la propria domanda come esposto al punto 1 della motivazione, laddove il fondamento allegativo della modifica è lo stesso già sottoposto al contraddittorio con la citazione: tutto si fonda sull'allegazione dell'usurarietà e sull'anatocismo che dovrebbe derivare dall'ammortamento alla francese insito nel mutuo.
Sul tema delle modifiche della domanda va richiamato l'orientamento della Suprema Corte quanto agli ampi spazi di modifica delle domande ove esse si fondino sulla medesima prospettazione in fatto (v.
SS.UU.n.12310/2015 e n.22404/2018).
Nel merito, l'art.1815, co.2, c.c., come ormai da tempo novellato ex l.108/1996, determina la sanzione della non debenza degli interessi quando la stessa pattuizione degli interessi (e, detto per inciso, non la concreta applicazione che l'istituto ne faccia) sia non conforme alla soglia antiusura.
pagina 2 di 6 Il contratto di mutuo in oggetto del 16.2.2006 prevede la concessione della somma di € 250.000,00 con obbligo di restituzione con rate semestrali e con applicazione di un tasso d'interesse corrispettivo variabile (fatta salva l'indicazione fissa del tasso di cd. preammortamento).
La tesi della usurarietà del tasso d'interesse corrispettivo pattuito è sostenuta dall'attrice sulla base dell'errato e non provato assunto che il tasso da raffrontare alla soglia ex l.108/1996 temporalmente applicabile non sia quello pattuito in contratto per la prima fase di ammortamento (tasso nominale del
4,139% e indicatore sintetico di costo pari al 4,22%), bensì quello che la parte calcola, con modalità che non sono chiarite dalla consulenza tecnica di parte non giurata in atti, inserendo altri costi previsti nel contratto a vario titolo e per diverse prestazioni.
La commissione per l'estinzione anticipata del mutuo, indicata in misura dell'un per cento del capitale eventualmente restituito, costituisce un costo per un evento il cui verificarsi è del tutto ipotetico ed incerto, quindi non può rientrare nei costi del mutuo da considerarsi ai fini del tasso.
Sul punto, è intervenuta altresì la Suprema Corte riaffermando il principio di simmetria e qualificando la predetta commissione quale
“clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”. Si tratta, pertanto,
“di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito
(Cfr. Cass. n.7352/2022).
Del pari, l'attore pare includere in questo personale computo anche il costo dell'assicurazione sull'immobile dato in ipoteca alla banca contestualmente alla stipula del mutuo.
pagina 3 di 6 Al riguardo il Tribunale deve osservare che, anche ove si possa ritenere che la stipula dell'assicurazione sia da ricollegarsi in via diretta e immediata alla stipula del mutuo e quindi che il suo costo rientri nel computo del tasso da paragonare al tasso soglia, nel caso di specie non v'è prova alcuna del costo dell'assicurazione e, soprattutto, dell'esborso; tant'è vero che sia nella citazione (a pag.2), che nella consulenza tecnica di parte (a pag.3) si dice
“quietanza non disponibile” e non si indica quale sia questo esborso e come esso sarebbe stato computato dal consulente di parte.
Né sul punto v'è stata richiesta di prova alcuna.
Pertanto, anche sotto questo profilo, atteso che era onere della parte attrice provare il dato fattuale sul quale si fonda la sua domanda, la tesi attorea non trova fondamento.
2.1 Quanto al tema dell'ammortamento alla francese, in virtù di quanto stabilito dall'art.118 disp.att. c.p.c. in tema di sinteticità dei provvedimenti, il Tribunale deve fare aperto richiamo ai princìpi condivisibili espressi dalla Suprema Corte per cui il maggior carico di interessi derivante dal metodo alla francese non deriva dalla moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata dei contraenti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente (v. SS.UU.
n.15340/2024).
Quindi, fermo che la Suprema Corte si è espressa sul tema del mutuo a tasso fisso, mentre quello in questione è un mutuo a tasso variabile, la pronuncia è certamente chiara nell'affermare che il meccanismo dell'ammortamento cd. alla francese non esprime ex se alcuna formula anatocistica e che, una volta che il contratto sottoscritto, chiarisca la misura del tasso, la sua modalità di applicazione e le caratteristiche dell'obbligo di restituzione, non v'è spazio alcuno per una indeterminatezza dell'oggetto.
pagina 4 di 6 In nessun modo può condividersi il ragionamento a contrario che parte attrice pare suggerire con le proprie conclusioni del
10.6.2024: essa sostiene che proprio dal fatto che la Corte si sia espressa, escludendo anatocismo e indeterminatezza, per l'ammortamento alla francese nel mutuo a tasso fisso dovrebbe indurre a ravvisarli nel mutuo a tasso variabile perché in quest'ultimo non vi sarebbe un piano di ammortamento allegato con indicazione della quota capitale e interessi per ciascuna rata.
Questa osservazione, a parere del Tribunale, non ha alcun fondamento logico: il contraente che sceglie il tasso variabile lo fa evidentemente valutando nella propria autonomia decisionale che l'oscillazione dei tassi nel tempo a venire possa per lui rivelarsi favorevole;
questo fenomeno, ben noto alla pratica commerciale, è del tutto legittimo e, naturalmente, comporta che la previsione circa la specifica composizione e misura delle rate non possa esservi come nel mutuo a tasso fisso, giacché la libera scelta del tasso variabile si fonda solo su una previsione e non sulla indicazione certa di un numero concordato tra le parti. Sicchè è del tutto naturale e consequenziale alle scelte contrattuali delle parti che il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo a tasso variabile sia solo indicativo e non possa, come nel tasso fisso, indicare con certezza sin dall'inizio l'esatta composizione delle rate.
Ciò posto, da una tale scelta non può tout court trarsi che non vi sia determinatezza e determinabilità dell'oggetto, laddove sono le stesse parti, a monte, a spostare la loro attenzione e l'oggetto della prestazione dalla misura fissa del tasso e della rata alla misura variabile dello stesso e della consequenziale rata.
E per questo profilo risultano parimenti utili gli argomenti svolti dalla Corte di Cassazione sul rispetto pieno delle regole di determinatezza dell'oggetto del contratto allorchè in esso vi sia chiara indicazione del tasso e delle condizioni economiche della restituzione.
Va da sé che, a fronte di questi argomenti in diritto dirimenti per pagina 5 di 6 decidere la controversia, i mezzi di prova richiesti dall'attrice erano evidentemente inammissibili, essendo peraltro le richieste di prova orale incentrate su circostanze del tutto ininfluenti quali la modalità di stesura della bozza del contratto e l'affermata mancata consapevolezza dell'ammortamento.
Ne deriva il rigetto delle domande.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014 in base all'attività svolta per tutte le fasi e al valore della domanda, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 7.616,00 oltre iva, e c.p.a. se e come dovute e spese generali al 15%.
Così deciso in Trani in data 8/2/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Francesca Pastore, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2632 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: mutuo
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea D'Agosto, giusta procura in atti-----------------------------------------------attore
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
Grieco, giusta procura in atti-----------------------------convenuta
***
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 per far accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del
16.2.2006 in quanto v'era pattuizione di interesse corrispettivo sopra la soglia ex l.108/1996 e perché v'era pattuizione dell'ammortamento cd. alla francese. La società, quindi, chiedeva anche il risarcimento del danno.
La banca si costituiva tempestivamente e, eccepita la prescrizione di ogni domanda attorea, contestava le allegazioni della società allegando che il tasso pattuito era perfettamente legittimo e al di pagina 1 di 6 sotto della predetta soglia, laddove l'attrice aveva errato nell'operare la sommatoria fra il tasso d'interesse corrispettivo pattuito e la commissione prevista per l'ipotesi di estinzione anticipata;
la banca, inoltre, rappresentava che il contratto prevedeva in modo chiaro e determinato l'oggetto della prestazione di restituzione e le modalità della stessa.
In occasione della prima udienza a trattazione scritta, l'attore invocava altresì la nullità del mutuo per non essere determinato e determinabile l'oggetto della prestazione sempre in relazione all'ammortamento alla francese e quindi per violazione dell'art.117
t.u.b. La banca eccepiva la tardività e quindi l'inammissibilità di queste domande.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni con rigetto delle istanze istruttorie dell'attrice (prova per testi,
c.t.u.) ed era poi assunta in decisione con i termini ex art.190
c.p.c.
2. La domanda è infondata e non merita accoglimento per i motivi seguenti.
Quanto alla questione della emendatio o mutatio libelli sulla quale v'è contrasto tra le parti, è sufficiente osservare che l'attrice ha meramente modificato la propria domanda come esposto al punto 1 della motivazione, laddove il fondamento allegativo della modifica è lo stesso già sottoposto al contraddittorio con la citazione: tutto si fonda sull'allegazione dell'usurarietà e sull'anatocismo che dovrebbe derivare dall'ammortamento alla francese insito nel mutuo.
Sul tema delle modifiche della domanda va richiamato l'orientamento della Suprema Corte quanto agli ampi spazi di modifica delle domande ove esse si fondino sulla medesima prospettazione in fatto (v.
SS.UU.n.12310/2015 e n.22404/2018).
Nel merito, l'art.1815, co.2, c.c., come ormai da tempo novellato ex l.108/1996, determina la sanzione della non debenza degli interessi quando la stessa pattuizione degli interessi (e, detto per inciso, non la concreta applicazione che l'istituto ne faccia) sia non conforme alla soglia antiusura.
pagina 2 di 6 Il contratto di mutuo in oggetto del 16.2.2006 prevede la concessione della somma di € 250.000,00 con obbligo di restituzione con rate semestrali e con applicazione di un tasso d'interesse corrispettivo variabile (fatta salva l'indicazione fissa del tasso di cd. preammortamento).
La tesi della usurarietà del tasso d'interesse corrispettivo pattuito è sostenuta dall'attrice sulla base dell'errato e non provato assunto che il tasso da raffrontare alla soglia ex l.108/1996 temporalmente applicabile non sia quello pattuito in contratto per la prima fase di ammortamento (tasso nominale del
4,139% e indicatore sintetico di costo pari al 4,22%), bensì quello che la parte calcola, con modalità che non sono chiarite dalla consulenza tecnica di parte non giurata in atti, inserendo altri costi previsti nel contratto a vario titolo e per diverse prestazioni.
La commissione per l'estinzione anticipata del mutuo, indicata in misura dell'un per cento del capitale eventualmente restituito, costituisce un costo per un evento il cui verificarsi è del tutto ipotetico ed incerto, quindi non può rientrare nei costi del mutuo da considerarsi ai fini del tasso.
Sul punto, è intervenuta altresì la Suprema Corte riaffermando il principio di simmetria e qualificando la predetta commissione quale
“clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”. Si tratta, pertanto,
“di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito
(Cfr. Cass. n.7352/2022).
Del pari, l'attore pare includere in questo personale computo anche il costo dell'assicurazione sull'immobile dato in ipoteca alla banca contestualmente alla stipula del mutuo.
pagina 3 di 6 Al riguardo il Tribunale deve osservare che, anche ove si possa ritenere che la stipula dell'assicurazione sia da ricollegarsi in via diretta e immediata alla stipula del mutuo e quindi che il suo costo rientri nel computo del tasso da paragonare al tasso soglia, nel caso di specie non v'è prova alcuna del costo dell'assicurazione e, soprattutto, dell'esborso; tant'è vero che sia nella citazione (a pag.2), che nella consulenza tecnica di parte (a pag.3) si dice
“quietanza non disponibile” e non si indica quale sia questo esborso e come esso sarebbe stato computato dal consulente di parte.
Né sul punto v'è stata richiesta di prova alcuna.
Pertanto, anche sotto questo profilo, atteso che era onere della parte attrice provare il dato fattuale sul quale si fonda la sua domanda, la tesi attorea non trova fondamento.
2.1 Quanto al tema dell'ammortamento alla francese, in virtù di quanto stabilito dall'art.118 disp.att. c.p.c. in tema di sinteticità dei provvedimenti, il Tribunale deve fare aperto richiamo ai princìpi condivisibili espressi dalla Suprema Corte per cui il maggior carico di interessi derivante dal metodo alla francese non deriva dalla moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi, e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata dei contraenti di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente (v. SS.UU.
n.15340/2024).
Quindi, fermo che la Suprema Corte si è espressa sul tema del mutuo a tasso fisso, mentre quello in questione è un mutuo a tasso variabile, la pronuncia è certamente chiara nell'affermare che il meccanismo dell'ammortamento cd. alla francese non esprime ex se alcuna formula anatocistica e che, una volta che il contratto sottoscritto, chiarisca la misura del tasso, la sua modalità di applicazione e le caratteristiche dell'obbligo di restituzione, non v'è spazio alcuno per una indeterminatezza dell'oggetto.
pagina 4 di 6 In nessun modo può condividersi il ragionamento a contrario che parte attrice pare suggerire con le proprie conclusioni del
10.6.2024: essa sostiene che proprio dal fatto che la Corte si sia espressa, escludendo anatocismo e indeterminatezza, per l'ammortamento alla francese nel mutuo a tasso fisso dovrebbe indurre a ravvisarli nel mutuo a tasso variabile perché in quest'ultimo non vi sarebbe un piano di ammortamento allegato con indicazione della quota capitale e interessi per ciascuna rata.
Questa osservazione, a parere del Tribunale, non ha alcun fondamento logico: il contraente che sceglie il tasso variabile lo fa evidentemente valutando nella propria autonomia decisionale che l'oscillazione dei tassi nel tempo a venire possa per lui rivelarsi favorevole;
questo fenomeno, ben noto alla pratica commerciale, è del tutto legittimo e, naturalmente, comporta che la previsione circa la specifica composizione e misura delle rate non possa esservi come nel mutuo a tasso fisso, giacché la libera scelta del tasso variabile si fonda solo su una previsione e non sulla indicazione certa di un numero concordato tra le parti. Sicchè è del tutto naturale e consequenziale alle scelte contrattuali delle parti che il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo a tasso variabile sia solo indicativo e non possa, come nel tasso fisso, indicare con certezza sin dall'inizio l'esatta composizione delle rate.
Ciò posto, da una tale scelta non può tout court trarsi che non vi sia determinatezza e determinabilità dell'oggetto, laddove sono le stesse parti, a monte, a spostare la loro attenzione e l'oggetto della prestazione dalla misura fissa del tasso e della rata alla misura variabile dello stesso e della consequenziale rata.
E per questo profilo risultano parimenti utili gli argomenti svolti dalla Corte di Cassazione sul rispetto pieno delle regole di determinatezza dell'oggetto del contratto allorchè in esso vi sia chiara indicazione del tasso e delle condizioni economiche della restituzione.
Va da sé che, a fronte di questi argomenti in diritto dirimenti per pagina 5 di 6 decidere la controversia, i mezzi di prova richiesti dall'attrice erano evidentemente inammissibili, essendo peraltro le richieste di prova orale incentrate su circostanze del tutto ininfluenti quali la modalità di stesura della bozza del contratto e l'affermata mancata consapevolezza dell'ammortamento.
Ne deriva il rigetto delle domande.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014 in base all'attività svolta per tutte le fasi e al valore della domanda, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande;
b) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 7.616,00 oltre iva, e c.p.a. se e come dovute e spese generali al 15%.
Così deciso in Trani in data 8/2/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore
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