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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 15/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 13950/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Carmelo BUTTICÈ, anche in sostituzione dell'Avv. Claudia
SPOTORNO, per parte ricorrente e l'Avv. Salvatore CACIOPPO, per l' . CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.12 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
13950 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in SPOTORNO e Carmelo BUTTICÈ, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv. ______________________ elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali;
______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_2
, rappresentato e
[...] difeso dall'Avv. Marcella CAMARDA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo viale Del
Fante 58/D;
- Resistente -
OGGETTO: RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO
FUNERARIO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno Parte_1 funerario, in conseguenza del decesso del proprio coniuge , Persona_1 eziologicamente riconducibile a malattia professionale e condanna l' a CP_1 corrisponderle le suddette prestazioni, nei limiti della quota spettantele, con decorrenza e interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli
Avv.ti Claudia SPOTORNO e Carmelo BUTTICÈ.
Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica, già liquidate con CP_1 separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 1°/10/2024, , n. q. di vedova ed erede di Parte_1 [...]
, premesso che il coniuge defunto aveva lavorato alle dirette dipendenze Per_1
della società “ , dal 1957 al 1997, presso il Controparte_3
Cantiere Navale di Palermo, disimpegnando mansioni di elettricista, tornitore, gruista e
saldatore, con esposizione ad amianto e agli agenti chimici tipici del settore navalmeccanico presenti
sia nei materiali di lavoro che nei luoghi di lavoro, (come documentato da certificazione di esposizione a rischio amianto rilasciata dall' e Curriculum lavorativo , CP_1 CP_3
convenne in giudizio, innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della
Previdenza l' e chiese l'accertamento della riconducibilità della morte del coniuge CP_1
a malattia professionale, al fine di ottenere la condanna dell' a corrisponderle la CP_2
rendita a favore del coniuge superstite, a far data dal decesso, nonché al pagamento
3 dell'assegno funerario e degli altri emolumenti di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Precisò, altresì, che la richiesta di tali prestazioni era stata rigettata dall'Istituto
assicuratore con la motivazione che la morte del dante causa non fosse riconducibile alla malattia professionale.
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda CP_1
avversaria, per mancanza di prova circa l'esposizione ad amianto e non essendovi, a suo avviso, alcuna relazione causale tra la patologia che aveva determinato l'exitus e le esposizioni professionali e ne invocava, quindi, il rigetto.
Alla prima udienza il procuratore dell' , precisa, tuttavia, di prendere atto CP_2
della presenza, in atti, della certificazione di esposizione ad amianto, riconosciuta al ricorrente per i periodi 1/05/1973 - 31/01/1977 e 1/04/1979 – 31/12/1990, rilasciata per il conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 L. 257/92.
Espletata c.t.u. medico-legale, al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia che aveva determinato il decesso del dante causa e l'attività lavorativa svolta,
all'udienza del 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato, Dott. ha accertato, sulla base della Persona_2
documentazione in atti e sull'anamnesi acquisita con l'erede, che la causa del decesso del
[...]
Per_
“è innegabilmente riconducibile al carcinoma polmonare in fase metastatica (stadio IV)” e ha precisato che “la documentazione sanitaria disponibile è quella relativa al periodo 17/04/2023 –
21/06/2023”, nonché il certificato necroscopico del 21/06/2023 che attesta che il decesso è
cagionato da “dispnea e febbre, in soggetto con neoformazione polmonare e metastasi, colpito da
collasso cardio-circolatorio.”
Il c.t.u., dopo un'accurata premessa sull'incidenza di fattori di rischio coesistenti, ha affermato che ”sussiste il nesso causale tra la patologia di natura professionale e il decesso del de
cuius” e ha dichiarato che “la causa di morte del sig. è riconducibile al carcinoma Persona_1
4 del polmone, in stadio avanzato (cachessia neoplastica), tra le cui cause eziologiche va riconosciuta
l'esposizione ad amianto”, precisando che “l'esposizione ad amianto, certificata, è da ritenere causa
determinante nell'eziologia del tumore polmonare di cui era affetto il sig. ”. Per_1
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che ”la causa del decesso è innegabilmente riconducibile al
carcinoma polmonare in fase metastatica (stadio IV)”.
In merito alle note controdeduttive del CTP ove si contesta: CP_1
“che va dimostrata l'esposizione ad amianto del sig. , Per_1
che lo stesso non ha mai avuto il riconoscimento dei benefici amianto,
che il sig. , in vita, non ha mai presentato denuncia di malattia asbesto correlata, Per_1
che la documentazione sanitaria in atti non rivela la presenza di segni tipici di esposizione ad
amianto (placche o ispessimenti pleurici),
che il era un fumatore fino a 15 anni addietro”, Per_1
il c.t.u. ha precisato che “il rischio espositivo ad amianto è palese viste le mansioni lavorative
svolte dal de cuius, in un lasso di tempo in cui le norme non proibivano l'uso di asbesto;
solo con la
L. 257 del 1992 ne veniva statuito il divieto di impiego dell'amianto. Rischio espositivo
riconosciuto, peraltro, da stesso con la certificazione (presente in atti) del CP_1
12/06/2024.
Non aver presentato, in vita, denuncia di malattia asbesto correlata non ha rilevanza nella definizione
del nesso causale tra la patologia (cancro del polmone) e l'attività professionale del de cuius.
È noto che non rilevare, in un soggetto sicuramente esposto, i segni della pneumoconiosi da
asbesto, non esclude la possibile correlazione etiologica tra cancro del polmone e amianto.
- Il tumore polmonare è tra quelle affezioni per le quali vige il criterio della presunzione legale
dell'origine professionale, quando colpisce un soggetto esposto a rischio specifico e, pertanto, è da
considerare come Malattia Professionale anche in soggetti che abbiano altri fattori di rischio (fumo di
sigaretta).
Non si ritiene siano state addotte controdeduzioni che possano far modificare il parere già
espresso nelle conclusioni”.
Le suddette conclusioni, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
5 Conseguentemente, la domanda proposta da va accolta, Parte_1
dichiarando che il decesso di è eziologicamente riconducibile alla Persona_1
malattia professionale da cui era affetto e condannando l' a corrispondere alla CP_1
ricorrente, nei limiti della propria quota, la rendita ai superstiti e l'assegno funerario, con
gli accessori come per legge.
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Claudia
SPOTORNO e Carmelo BUTTICÈ, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.
civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15/05/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 15/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 13950/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Carmelo BUTTICÈ, anche in sostituzione dell'Avv. Claudia
SPOTORNO, per parte ricorrente e l'Avv. Salvatore CACIOPPO, per l' . CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.12 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
13950 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in SPOTORNO e Carmelo BUTTICÈ, giusta procura in atti, ed forma esecutiva all'Avv. ______________________ elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali;
______________________ per ___________________
- Ricorrente - ______________________ ______________________
CONTRO Il Cancelliere
Controparte_2
, rappresentato e
[...] difeso dall'Avv. Marcella CAMARDA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo viale Del
Fante 58/D;
- Resistente -
OGGETTO: RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO
FUNERARIO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno Parte_1 funerario, in conseguenza del decesso del proprio coniuge , Persona_1 eziologicamente riconducibile a malattia professionale e condanna l' a CP_1 corrisponderle le suddette prestazioni, nei limiti della quota spettantele, con decorrenza e interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.300,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli
Avv.ti Claudia SPOTORNO e Carmelo BUTTICÈ.
Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica, già liquidate con CP_1 separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 1°/10/2024, , n. q. di vedova ed erede di Parte_1 [...]
, premesso che il coniuge defunto aveva lavorato alle dirette dipendenze Per_1
della società “ , dal 1957 al 1997, presso il Controparte_3
Cantiere Navale di Palermo, disimpegnando mansioni di elettricista, tornitore, gruista e
saldatore, con esposizione ad amianto e agli agenti chimici tipici del settore navalmeccanico presenti
sia nei materiali di lavoro che nei luoghi di lavoro, (come documentato da certificazione di esposizione a rischio amianto rilasciata dall' e Curriculum lavorativo , CP_1 CP_3
convenne in giudizio, innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della
Previdenza l' e chiese l'accertamento della riconducibilità della morte del coniuge CP_1
a malattia professionale, al fine di ottenere la condanna dell' a corrisponderle la CP_2
rendita a favore del coniuge superstite, a far data dal decesso, nonché al pagamento
3 dell'assegno funerario e degli altri emolumenti di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Precisò, altresì, che la richiesta di tali prestazioni era stata rigettata dall'Istituto
assicuratore con la motivazione che la morte del dante causa non fosse riconducibile alla malattia professionale.
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda CP_1
avversaria, per mancanza di prova circa l'esposizione ad amianto e non essendovi, a suo avviso, alcuna relazione causale tra la patologia che aveva determinato l'exitus e le esposizioni professionali e ne invocava, quindi, il rigetto.
Alla prima udienza il procuratore dell' , precisa, tuttavia, di prendere atto CP_2
della presenza, in atti, della certificazione di esposizione ad amianto, riconosciuta al ricorrente per i periodi 1/05/1973 - 31/01/1977 e 1/04/1979 – 31/12/1990, rilasciata per il conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 L. 257/92.
Espletata c.t.u. medico-legale, al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia che aveva determinato il decesso del dante causa e l'attività lavorativa svolta,
all'udienza del 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato, Dott. ha accertato, sulla base della Persona_2
documentazione in atti e sull'anamnesi acquisita con l'erede, che la causa del decesso del
[...]
Per_
“è innegabilmente riconducibile al carcinoma polmonare in fase metastatica (stadio IV)” e ha precisato che “la documentazione sanitaria disponibile è quella relativa al periodo 17/04/2023 –
21/06/2023”, nonché il certificato necroscopico del 21/06/2023 che attesta che il decesso è
cagionato da “dispnea e febbre, in soggetto con neoformazione polmonare e metastasi, colpito da
collasso cardio-circolatorio.”
Il c.t.u., dopo un'accurata premessa sull'incidenza di fattori di rischio coesistenti, ha affermato che ”sussiste il nesso causale tra la patologia di natura professionale e il decesso del de
cuius” e ha dichiarato che “la causa di morte del sig. è riconducibile al carcinoma Persona_1
4 del polmone, in stadio avanzato (cachessia neoplastica), tra le cui cause eziologiche va riconosciuta
l'esposizione ad amianto”, precisando che “l'esposizione ad amianto, certificata, è da ritenere causa
determinante nell'eziologia del tumore polmonare di cui era affetto il sig. ”. Per_1
Il c.t.u. ha, dunque, concluso che ”la causa del decesso è innegabilmente riconducibile al
carcinoma polmonare in fase metastatica (stadio IV)”.
In merito alle note controdeduttive del CTP ove si contesta: CP_1
“che va dimostrata l'esposizione ad amianto del sig. , Per_1
che lo stesso non ha mai avuto il riconoscimento dei benefici amianto,
che il sig. , in vita, non ha mai presentato denuncia di malattia asbesto correlata, Per_1
che la documentazione sanitaria in atti non rivela la presenza di segni tipici di esposizione ad
amianto (placche o ispessimenti pleurici),
che il era un fumatore fino a 15 anni addietro”, Per_1
il c.t.u. ha precisato che “il rischio espositivo ad amianto è palese viste le mansioni lavorative
svolte dal de cuius, in un lasso di tempo in cui le norme non proibivano l'uso di asbesto;
solo con la
L. 257 del 1992 ne veniva statuito il divieto di impiego dell'amianto. Rischio espositivo
riconosciuto, peraltro, da stesso con la certificazione (presente in atti) del CP_1
12/06/2024.
Non aver presentato, in vita, denuncia di malattia asbesto correlata non ha rilevanza nella definizione
del nesso causale tra la patologia (cancro del polmone) e l'attività professionale del de cuius.
È noto che non rilevare, in un soggetto sicuramente esposto, i segni della pneumoconiosi da
asbesto, non esclude la possibile correlazione etiologica tra cancro del polmone e amianto.
- Il tumore polmonare è tra quelle affezioni per le quali vige il criterio della presunzione legale
dell'origine professionale, quando colpisce un soggetto esposto a rischio specifico e, pertanto, è da
considerare come Malattia Professionale anche in soggetti che abbiano altri fattori di rischio (fumo di
sigaretta).
Non si ritiene siano state addotte controdeduzioni che possano far modificare il parere già
espresso nelle conclusioni”.
Le suddette conclusioni, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
5 Conseguentemente, la domanda proposta da va accolta, Parte_1
dichiarando che il decesso di è eziologicamente riconducibile alla Persona_1
malattia professionale da cui era affetto e condannando l' a corrispondere alla CP_1
ricorrente, nei limiti della propria quota, la rendita ai superstiti e l'assegno funerario, con
gli accessori come per legge.
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese CP_1
processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Claudia
SPOTORNO e Carmelo BUTTICÈ, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.
civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 15/05/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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