Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.02.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 9974/2024
TRA
c.f.: in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore , con sede in via F. Cappiello, 117 – Parte_1
80046 – SAN GIORGIO A CREMANO (NA), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa
Jessica Vitagliano, CF: presso cui elettivamente domicilia in C.F._1
Afragola (NA) alla via Della Resistenza n. 42, in virtù di procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_2 P.IVA_3 con l'Avv. Anna di Stefano ( ), che lo rappresenta e difende , in virtù C.F._2 di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 Persona_1 E del 22/03/2024 domicilio digitale e p.e.c. , Email_1 elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c. CP_1
t. Email_1
Convenuto E
(quale successore a titolo universale nei rapporti Controparte_2 giuridici e processuali delle società del Gruppo : art.1, c.3, DL n.193/16, conv. CP_3 nella legge n.225/16), in persona del suo procuratore dott. (in virtù dei Controparte_4 poteri a lui conferiti giusta procura speciale autenticata dal notaio con Persona_2 studio in Roma, repertorio repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Marianna Brandi (C.F: ), del Foro di Napoli, presso il cui studio è C.F._3 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Aquila n.144, Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
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07120249017907854000, avvenuta in data 25.3.23 (rectius: 25.3.24). L' e l' , rilevata la rituale notifica dell'avviso di CP_1 Controparte_2 addebito in data 28.9.22, eccepivano la inammissibilità nonché la infondatezza dell'opposizione. 2 La lite va decisa alla luce dell'art. 3 bis del Decreto-Legge 146 / 2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 che, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilita' del ruolo”, dispone:
“1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Con la suddetta norma, quindi, risulta qualificato il pregiudizio, specificato dal legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione. La fattispecie e' proprio quella della possibile tutela giurisdizionale "anticipata", che, prima della novella legislativa, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo.
Con la novella, l'intento del legislatore è volto, dunque, a limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico;
b) pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di importi superiori ad Euro 5.000
(dal 1 gennaio 2018, prima Euro 10.000,00); c) pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Tale norma si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. La condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione (cfr. Cass. SU 26283/2022 del 6.9.2022). Avendo l'istante dichiarato di non avere ricevuto regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato, conosciuto solo tramite l'intimazione di pagamento emessa da
[...]
e notificata il 25.3.24, in difetto di un interesse qualificato, Controparte_5 l'opposizione è inammissibile, con assorbimento delle ulteriori censure. Deve, infatti, rilevarsi che l'istante non ha allegato né fornito prova che sia stato impedito a partecipare ad una procedura di appalto o che abbia avuto pregiudizio per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici, per il pagamento di determinati importi o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Per la decisione in rito si ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
NAPOLI, 20.02.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante