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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7582/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. FRATELLO Parte_1
CARLO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. CERAMI MARIA CP_1
VITTORIA); con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso trasformato)
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 04/02/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che con provvedimento emesso in data 6 dicembre 2024, il Tribunale, su accordo delle parti, a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Palermo con decreto del 12 maggio 2014, ha disposto la revoca del contributo al mantenimento posto a carico di in favore della Parte_1
figlia , ormai maggiorenne. Per_1
Successivamente, all'udienza del 04/02/2025, dopo l'audizione del minore Per_2
le parti hanno raggiunto un accordo per la modifica delle ulteriori condizioni della loro separazione, nei seguenti termini:
“Conferma delle condizioni di separazione con riferimento al collocamento e affidamento del figlio nonché del regime di frequentazione con il genitore Per_2 non collocatario attualmente vigente;
- Onere di di corrispondere in favore di l'importo Parte_1 CP_1
mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del minore da Per_2 versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- Assegno unico corrisposto integralmente in favore della madre;
CP_1
- Spese compensate”(vedi verbale di udienza del 4 febbraio 2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge o all'interesse della prole, sicché la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni di separazione pronunziata dal Tribunale di CP_1
Palermo, con decreto di omologa del 12/05/2014;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 04/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7582/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. FRATELLO Parte_1
CARLO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. CERAMI MARIA CP_1
VITTORIA); con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso trasformato)
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 04/02/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che con provvedimento emesso in data 6 dicembre 2024, il Tribunale, su accordo delle parti, a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Palermo con decreto del 12 maggio 2014, ha disposto la revoca del contributo al mantenimento posto a carico di in favore della Parte_1
figlia , ormai maggiorenne. Per_1
Successivamente, all'udienza del 04/02/2025, dopo l'audizione del minore Per_2
le parti hanno raggiunto un accordo per la modifica delle ulteriori condizioni della loro separazione, nei seguenti termini:
“Conferma delle condizioni di separazione con riferimento al collocamento e affidamento del figlio nonché del regime di frequentazione con il genitore Per_2 non collocatario attualmente vigente;
- Onere di di corrispondere in favore di l'importo Parte_1 CP_1
mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del minore da Per_2 versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- Assegno unico corrisposto integralmente in favore della madre;
CP_1
- Spese compensate”(vedi verbale di udienza del 4 febbraio 2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge o all'interesse della prole, sicché la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni di separazione pronunziata dal Tribunale di CP_1
Palermo, con decreto di omologa del 12/05/2014;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 04/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.