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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 23/04/2025 al n. 391 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 04/11/2025
PROMOSSA DA
, in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
Parte_2 con l'avv. Magrelli Maurizio
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Controparte_1
BO OL e l'avv. Iero Luca
RESISTENTE
OGGETTO: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n.
689/1981, lavoro/previdenza”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE: disporre, per le ragioni su esposte,
l'immediata sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
- NEL
MERITO: In Via Principale annullare e dichiarare inefficace, per le causali di cui in narrativa, l'Ordinanza Ingiunzione n. 01-001836353 relativa ad atto di accertamento n. .8600.13/09/2019.0188880 del 13/09/2019 riferito all'anno 2018, emessa a CP_1 carico del sig. e della società Manna PP Sas di Manna Parte_1
PP e Figli;
In Via Subordinata annullare e dichiarare inefficace il provvedimento opposto per intervenuta prescrizione quinquennale. In ogni caso, con rifusione integrale delle spese, anticipazioni e competenze legali relative al presente procedimento. In via istruttoria: come da ricorso”. Per la parte resistente: “Rigettare il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi. In via istruttoria: come da memoria di difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/04/2025 in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della società Parte_2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001836353 notificata a mezzo posta in data 24.03.2025 con la quale l sulla base dell'asserita CP_1 violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali entro la soglia di € 10.000,00), senza precisare quale fosse l'ammontare delle ritenute asseritamente non versate, ordinava il pagamento della somma di € 6.851,83 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018.
L'ordinanza impugnata richiamava genericamente “…atto di accertamento n.:
.8600.13/09/2019.0188880 del 13/09/2019 riferito all'anno 2018”. CP_1
Non esistevano ulteriori atti “intermedi” fino alla notifica del provvedimento opposto.
La difesa attorea eccepiva la violazione del termine per procedere alla contestazione della violazione di cui all'art. 14 della L. n. 689/81 nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute.
2. Si costituiva in giudizio l sostenendo, invece, la perfetta legittimità CP_1 dell'ordinanza impugnata relativa all'annualità 2018 e prendendo specifica posizione su ciascuna delle eccezioni sollevate da controparte.
3. La causa era istruita solo documentalmente e le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 04/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione sia fondata e meritevole di accoglimento. In primo luogo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n. 642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo, Cass. 10839/2019). Maggiore liquidità della questione quindi significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr.
Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
5. Ciò premesso, appare logicamente pregiudiziale l'esame dell'eccezione di estinzione per tardiva contestazione ai sensi dell'art. 14 legge 689/81 (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione... L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”).
Ora, l'art. 9 D. Lgs. 8/16 dispone: “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 4.
L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina
l'estinzione del procedimento”.
Come si vede, il comma 4 di tale disposizione riproduce sostanzialmente i commi 2
e 3 dell'art. 14 legge n. 689/81, mentre il comma 5 ha un contenuto analogo all'art. 16 comma 1 legge n. 689/81, rispetto al quale modifica la misura del pagamento ridotto, e il comma 6 esplicita che il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento, previsione che in effetti non si rinviene espressamente nell'art. 16 legge n. 689/81, ma che comunque è acquisita in via interpretativa dalla giurisprudenza (si veda, p.e., Cass., 5.11.2021 n, 32006).
L'art. 9 non riproduce, invece, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n.689/81, che prevede espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di mancata notifica nel termine di cui al medesimo art. 14.
Si ritiene di non aderire all'argomentazione secondo cui al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla depenalizzazione prevista dal D. Lgs. n. 8/16 non si applica l'art. 14 della legge n. 689/81. Secondo tale tesi l'art. 9 del decreto costituisce una norma speciale e la specialità del sistema sarebbe dimostrata dalla previsione di una procedura particolare di estinzione dell'illecito in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione (art. 3 comma 6, che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis legge 638/83) e, a norma dell'art. 6, nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo D.Lgs. n. 8/16 si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/81 soltanto “in quanto applicabili”.
Tuttavia se la specialità del sistema normativo fosse di per sé sufficiente a escludere l'applicabilità delle norme della legge n. 689/81, allora queste non sarebbero mai applicabili e l'art. 6 ne riuscirebbe sostanzialmente abrogato. Nel contempo la dedotta specialità della disciplina contenuta nell'art. 2 comma 1 bis
è prospettabile solo sotto il profilo sostanziale, ma non sul piano procedimentale.
La norma in esame non si occupa, infatti, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare, assieme agli artt.7 e 8, il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e di applicazione della sanzione: per questi aspetti è, perciò, inevitabile fare riferimento alla disciplina generale dettata, in questa specifica materia, dalla legge n. 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis depone in questo senso: esso infatti, quando esclude la punibilità del trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza un'espressione che si raccorda perfettamente con l'art.14 della legge n.689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è alcuna incompatibilità.
Peraltro, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “… In ogni caso, in giurisprudenza, non si è mai dubitato dell'applicabilità anche a questo termine del principio generale posto dall'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981 secondo cui se la contestazione non viene notificata nel termine (quale esso sia)
l'obbligazione si estingue” (Cass., 16.4.2018 n. 9254, in motiv.).
Se dunque l'art. 14 ultimo comma pone un principio generale, applicabile a tutti i termini, quali che siano, previsti per la contestazione dell'illecito, ancorché il legislatore non abbia espressamente previsto l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di violazione, è giocoforza concludere che anche alla violazione del termine previsto dall'art. 9 comma 4 in esame consegua analogo effetto, che sia per forza propria, che sia per applicazione diretta dell'art. 14 ultimo comma della legge
689 in forza del rinvio di cui all'art. 6.
6. Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
A questo riguardo si deve osservare che il legislatore si è fatto carico della gravosità dell'onere imposto all' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso CP_1 versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo il legislatore ha, però, escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato).
7. Quanto poi all'individuazione del dies a quo del termine, è evidente che il termine iniziale non può essere anteriore al 6.2.2016, perché non è possibile notificare gli estremi di un illecito amministrativo che ancora non esiste.
È altrettanto vero che il termine non inizia a decorrere se non dal momento in cui l'autorità amministrativa ha acquisito piena notizia dell'illecito, dovendosi valutare anche un congruo termine per la sua elaborazione.
Ciò non toglie, però, che l'autorità amministrativa debba fornire elementi che consentano di comprendere quali attività e quali indagini siano state svolte e a far data da quale momento abbia acquisito una piena conoscenza dell'illecito, tale da consentirle la notificazione (cfr. Cass., 30.5.2006 n. 12830).
Nella fattispecie concreta in esame, l non ha in concreto indicato i tempi e i CP_1 modi delle indagini e tanto meno ha fornito una qualche documentazione di queste eventuali indagini volte ad appurare presso l'agente della riscossione il possibile versamento totale o anche solo parziale delle ritenute e a verificare nuovamente la posizione del ricorrente.
Al contrario dagli atti di notifica dell'illecito amministrativo sembrerebbe che l CP_1 abbia accertato le infrazioni contestate mediante la semplice "verifica" dei propri
"archivi", senza bisogno di altre indagini o particolari approfondimenti;
ne deriva che l'Ente ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere (tramite il flusso telematico e i dati dei modelli F24) il mancato versamento delle ritenute CP_2 subito dopo la scadenza del termine per eseguirlo, in maniera automatica.
Dovendo essere valutato su base annua il superamento o meno della soglia prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83 (ai fini della determinazione della rilevanza penale o amministrativa dell'illecito), si deve concludere che, nel caso in esame, il termine per la contestazione ai sensi dell'art.14 della legge 689/81 ha iniziato a decorrere - se non a partire dai singoli mancati pagamenti - dal 16 gennaio 2019 per le omissioni relative all'anno 2018 (non avendo l allegato l'operatività, nel caso CP_1 in esame, di termini di versamento diversi da quelli ordinari).
Ne deriva che la contestazione effettuata dall' con l'atto di accertamento di CP_1 settembre 2019 deve essere ritenuta tardiva e, trattandosi di un termine di decadenza, ciò comporta l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
7. Le incertezze giurisprudenziali sul punto della natura del termine giustificano una compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI- ; P.IVA_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento
Udine, 04/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 23/04/2025 al n. 391 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 04/11/2025
PROMOSSA DA
, in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
Parte_2 con l'avv. Magrelli Maurizio
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Controparte_1
BO OL e l'avv. Iero Luca
RESISTENTE
OGGETTO: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n.
689/1981, lavoro/previdenza”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE: disporre, per le ragioni su esposte,
l'immediata sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
- NEL
MERITO: In Via Principale annullare e dichiarare inefficace, per le causali di cui in narrativa, l'Ordinanza Ingiunzione n. 01-001836353 relativa ad atto di accertamento n. .8600.13/09/2019.0188880 del 13/09/2019 riferito all'anno 2018, emessa a CP_1 carico del sig. e della società Manna PP Sas di Manna Parte_1
PP e Figli;
In Via Subordinata annullare e dichiarare inefficace il provvedimento opposto per intervenuta prescrizione quinquennale. In ogni caso, con rifusione integrale delle spese, anticipazioni e competenze legali relative al presente procedimento. In via istruttoria: come da ricorso”. Per la parte resistente: “Rigettare il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi. In via istruttoria: come da memoria di difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/04/2025 in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della società Parte_2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001836353 notificata a mezzo posta in data 24.03.2025 con la quale l sulla base dell'asserita CP_1 violazione dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali entro la soglia di € 10.000,00), senza precisare quale fosse l'ammontare delle ritenute asseritamente non versate, ordinava il pagamento della somma di € 6.851,83 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018.
L'ordinanza impugnata richiamava genericamente “…atto di accertamento n.:
.8600.13/09/2019.0188880 del 13/09/2019 riferito all'anno 2018”. CP_1
Non esistevano ulteriori atti “intermedi” fino alla notifica del provvedimento opposto.
La difesa attorea eccepiva la violazione del termine per procedere alla contestazione della violazione di cui all'art. 14 della L. n. 689/81 nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute.
2. Si costituiva in giudizio l sostenendo, invece, la perfetta legittimità CP_1 dell'ordinanza impugnata relativa all'annualità 2018 e prendendo specifica posizione su ciascuna delle eccezioni sollevate da controparte.
3. La causa era istruita solo documentalmente e le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 04/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che l'opposizione sia fondata e meritevole di accoglimento. In primo luogo va rammentato che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a Sezioni Unite il 16 gennaio 2015, n. 642, ha definitivamente sancito la possibilità per il giudicante di fare anche riferimento alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo svolto ed idoneo a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”).
Va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo" (così, da ultimo, Cass. 10839/2019). Maggiore liquidità della questione quindi significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr.
Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
5. Ciò premesso, appare logicamente pregiudiziale l'esame dell'eccezione di estinzione per tardiva contestazione ai sensi dell'art. 14 legge 689/81 (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione... L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”).
Ora, l'art. 9 D. Lgs. 8/16 dispone: “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 4.
L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina
l'estinzione del procedimento”.
Come si vede, il comma 4 di tale disposizione riproduce sostanzialmente i commi 2
e 3 dell'art. 14 legge n. 689/81, mentre il comma 5 ha un contenuto analogo all'art. 16 comma 1 legge n. 689/81, rispetto al quale modifica la misura del pagamento ridotto, e il comma 6 esplicita che il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento, previsione che in effetti non si rinviene espressamente nell'art. 16 legge n. 689/81, ma che comunque è acquisita in via interpretativa dalla giurisprudenza (si veda, p.e., Cass., 5.11.2021 n, 32006).
L'art. 9 non riproduce, invece, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n.689/81, che prevede espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di mancata notifica nel termine di cui al medesimo art. 14.
Si ritiene di non aderire all'argomentazione secondo cui al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla depenalizzazione prevista dal D. Lgs. n. 8/16 non si applica l'art. 14 della legge n. 689/81. Secondo tale tesi l'art. 9 del decreto costituisce una norma speciale e la specialità del sistema sarebbe dimostrata dalla previsione di una procedura particolare di estinzione dell'illecito in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione (art. 3 comma 6, che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis legge 638/83) e, a norma dell'art. 6, nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo D.Lgs. n. 8/16 si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/81 soltanto “in quanto applicabili”.
Tuttavia se la specialità del sistema normativo fosse di per sé sufficiente a escludere l'applicabilità delle norme della legge n. 689/81, allora queste non sarebbero mai applicabili e l'art. 6 ne riuscirebbe sostanzialmente abrogato. Nel contempo la dedotta specialità della disciplina contenuta nell'art. 2 comma 1 bis
è prospettabile solo sotto il profilo sostanziale, ma non sul piano procedimentale.
La norma in esame non si occupa, infatti, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare, assieme agli artt.7 e 8, il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e di applicazione della sanzione: per questi aspetti è, perciò, inevitabile fare riferimento alla disciplina generale dettata, in questa specifica materia, dalla legge n. 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis depone in questo senso: esso infatti, quando esclude la punibilità del trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza un'espressione che si raccorda perfettamente con l'art.14 della legge n.689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è alcuna incompatibilità.
Peraltro, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “… In ogni caso, in giurisprudenza, non si è mai dubitato dell'applicabilità anche a questo termine del principio generale posto dall'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981 secondo cui se la contestazione non viene notificata nel termine (quale esso sia)
l'obbligazione si estingue” (Cass., 16.4.2018 n. 9254, in motiv.).
Se dunque l'art. 14 ultimo comma pone un principio generale, applicabile a tutti i termini, quali che siano, previsti per la contestazione dell'illecito, ancorché il legislatore non abbia espressamente previsto l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di violazione, è giocoforza concludere che anche alla violazione del termine previsto dall'art. 9 comma 4 in esame consegua analogo effetto, che sia per forza propria, che sia per applicazione diretta dell'art. 14 ultimo comma della legge
689 in forza del rinvio di cui all'art. 6.
6. Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
A questo riguardo si deve osservare che il legislatore si è fatto carico della gravosità dell'onere imposto all' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso CP_1 versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo il legislatore ha, però, escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato).
7. Quanto poi all'individuazione del dies a quo del termine, è evidente che il termine iniziale non può essere anteriore al 6.2.2016, perché non è possibile notificare gli estremi di un illecito amministrativo che ancora non esiste.
È altrettanto vero che il termine non inizia a decorrere se non dal momento in cui l'autorità amministrativa ha acquisito piena notizia dell'illecito, dovendosi valutare anche un congruo termine per la sua elaborazione.
Ciò non toglie, però, che l'autorità amministrativa debba fornire elementi che consentano di comprendere quali attività e quali indagini siano state svolte e a far data da quale momento abbia acquisito una piena conoscenza dell'illecito, tale da consentirle la notificazione (cfr. Cass., 30.5.2006 n. 12830).
Nella fattispecie concreta in esame, l non ha in concreto indicato i tempi e i CP_1 modi delle indagini e tanto meno ha fornito una qualche documentazione di queste eventuali indagini volte ad appurare presso l'agente della riscossione il possibile versamento totale o anche solo parziale delle ritenute e a verificare nuovamente la posizione del ricorrente.
Al contrario dagli atti di notifica dell'illecito amministrativo sembrerebbe che l CP_1 abbia accertato le infrazioni contestate mediante la semplice "verifica" dei propri
"archivi", senza bisogno di altre indagini o particolari approfondimenti;
ne deriva che l'Ente ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere (tramite il flusso telematico e i dati dei modelli F24) il mancato versamento delle ritenute CP_2 subito dopo la scadenza del termine per eseguirlo, in maniera automatica.
Dovendo essere valutato su base annua il superamento o meno della soglia prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83 (ai fini della determinazione della rilevanza penale o amministrativa dell'illecito), si deve concludere che, nel caso in esame, il termine per la contestazione ai sensi dell'art.14 della legge 689/81 ha iniziato a decorrere - se non a partire dai singoli mancati pagamenti - dal 16 gennaio 2019 per le omissioni relative all'anno 2018 (non avendo l allegato l'operatività, nel caso CP_1 in esame, di termini di versamento diversi da quelli ordinari).
Ne deriva che la contestazione effettuata dall' con l'atto di accertamento di CP_1 settembre 2019 deve essere ritenuta tardiva e, trattandosi di un termine di decadenza, ciò comporta l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
7. Le incertezze giurisprudenziali sul punto della natura del termine giustificano una compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI- ; P.IVA_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento
Udine, 04/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli