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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/09/2024, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1694 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unico, nella persona della giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2018 promossa da:
(C.F./ PIVA: ), con il patrocinio dell'avv. Luigi Croce, presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 del quale in Codogno (LO), via F. Cavallotti n. 18, è elettivamente domiciliata,
- attrice opponente-
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Michele Fiorella e dall'avv. Diego Fiorella, con questi elettivamente domiciliata in Lodi, via Garibaldi n. 4, presso lo studio dell'avv. Silvio Duse,
-convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
“Nel merito: ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 346/2018 – 825 R.G., Tribunale Civile di Lodi – Giudice Dott. Damiano Dazzi, rigettando ogni e qualunque domanda proposta dalla nei confronti dell'opponente perché infondata in fatto ed CP_1 in diritto. In ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio, IVA e CNAP come per legge. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che i mezzi ed attrezzature di cui ai doc. 5 e 6 attore (che si esibiscono al teste) sono stati noleggiati dalla per l'impiego Parte_1 presso il cantiere Snam di MA nel periodo agosto – dicembre 2017? Si indica a teste: Testimone_1 via Cherchi 1, Gragnano Trebbiense (PC) Si ribadisce la produzione del documento 12 a prova contraria nella denegata ipotesi di acquisizione delle tardive produzioni documentali avversarie effettuate con le note di trattazione scritta dell'udienza 23 gennaio 2024”.
Conclusioni di parte convenuta opposta
“preliminarmente, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
rigettare l'opposizione; confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando l'intervenuto nolo a freddo dei mezzi indicati in premessa e per l'effetto condannando la al pagamento del corrispettivo del Parte_1 contratto di nolo, pari a €118.874,00 oltre interessi e rivalutazione e/o a quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa;
condannare la al pagamento delle spese tutte del presente giudizio di opposizione, oltre spese Pt_1 generali (15%), CPA e IVA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 346/2018 del 4.04.2018, con il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare in favore di la somma di € 111.874,00, oltre agli interessi come da domanda e alle spese di ingiunzione. CP_1
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che: Parte_1
- nel periodo agosto – dicembre 2017 (ed ancora per alcuni mesi del 2018) era Parte_1
impegnata, in qualità di stazione appaltante di Snam TE Gas per dei lavori di potenziamento della rete di MA.
- si metteva in contatto con alla quale intendeva subappaltare una parte di Parte_1 CP_1
alcune lavorazioni (sabbiatura e fasciatura).
- in data 11 agosto 2017 trasmetteva propria fattura n. 18 per “lavori eseguiti presso Vs. CP_1 cantiere di MA potenziamento allacciamento comune di MA anticipo”.
- Con mail del 12 agosto 2017 con riferimento alla predetta fattura, chiedeva a . Parte_1 CP_1
la trasmissione del DURC e certificazione attestante la regolarità dei versamenti iva ed, in attesa Pt_1
di riceverla, provvedeva al pagamento il 16 agosto 2017.
- Successivamente, ossia in data 05 settembre 2017, trasmetteva a un'altra fattura CP_1 Parte_1
n. 18 con la medesima data della precedente modificandone unilateralmente l'oggetto indicando
“contratto di nolo a freddo” in realtà mai concluso ne stipulato tra le parti ed accompagnata da una mail che diceva “in allegato la fattura corretta”.
- Controparte afferma (pag. 2/3 del ricorso) che pagando la fattura implicitamente Pt_1 riconosceva l'esistenza di un contratto di nolo ma, in realtà, effettuò il pagamento di Parte_1
una fattura (poi unilateralmente modificata da ) che faceva riferimento ad un acconto per i CP_1
“lavori eseguiti”.
- Nei mesi successivi, poi, veniva integralmente saldata per le lavorazioni eseguite e CP_1
concordate.
2 - Nessun contratto di noleggio è mai stato concluso tra le parti. I contratti di nolo prodotti dalla CP_1
non sono mai stati ricevuti (né tantomeno accettati) dalla e, infatti, non riportano la sua Pt_1
sottoscrizione.
- In ogni caso, poi, gli automezzi elencati nei contratti mai sono stati posti nella disponibilità di come risulta dall'assenza di bolle o verbali di consegna. Parte_1
- fra l'altro, sul cantiere utilizzava mezzi propri e mezzi noleggiati presso ditte di Parte_1
noleggio autorizzate (vedasi allegate fatture noleggio Morini per automezzi ed escavatori e fattura Per_
macchine per la saldatrice.
Nel giudizio così radicato si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione perché CP_1 infondata in fatto e in diritto, e deducendo in particolare che su richiesta di era stato concluso Pt_1 un contratto di nolo a freddo, avente ad oggetto i seguenti automezzi per il cantiere di MA:
- un trattore Scania Tg. CE490EC;
- un autocarro cassonato Tg. CE356TB;
- un autocarro cassonato Tg. BB720ES;
- una motosaldatrice matricola 917609007; Pt_2
- una motosaldatrice matricola C000021665; Pt_2
- una motosaldatrice Genset matricola 2402215;
- un impianto di sabbiatrice completo Tg. SA004884;
- una Panda 4x4 Tg. DF841CH;
- un autocarro Gru Tg. DB393SF;
- un mini escavatore modello TAKEUCHITB175, matricola 17516388.
aveva richiesto altresì la presenza di personale qualificato presso detto cantiere, che veniva Pt_1 pertanto mandato da , e poi assunto dall'odierna opponente. CP_1
Tali circostanze sono provate dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, relativa appunto alla messa a disposizione di personale e mezzi per presso il cantiere di MA, oltre che dai documenti della Pt_1 stazione appaltante Snam TE Gas e dai dischi del cronotachigrafo di uno degli automezzi (trattore
Scania), da cui risulta la sua presenza presso il cantiere nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017.
3. Con ordinanza in data 11.01.2019 il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ha assegnato alle parti termine per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
All'esito, la causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prova orale.
All'udienza del 13.02.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice
3 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
4.1. Con consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/2001, la Suprema Corte di Cassazione ha risolto la questione del riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, nel senso di gravare il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento a fornire la mera prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento della controparte, ponendo, di contro, in capo a quest'ultima (parte debitrice) la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che si caratterizza per un'inversione – solo processuale – della posizione delle parti: l'instaurazione del procedimento grava sul debitore opponente (convenuto sostanziale), mentre spetta al creditore opposto l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo da cui deriva la pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione di pagamento.
Facendo applicazione della regola sopra menzionata al caso di specie, l'opposizione va ritenuta meritevole di accoglimento, non avendo il creditore - convenuto opposto – dato prova della CP_1 fattispecie costitutiva del diritto di credito azionato in sede monitoria.
4.3. In particolare, parte opponente ha dedotto, quale fatto estintivo, la mancata conclusione di alcun contratto o accordo di nolo a freddo per il cantiere di MA (nel periodo tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2017), e comunque, la consegna di automezzi presso lo stesso, contestando specificamente la fondatezza della pretesa creditoria di controparte, basata sulla fattura n. 2 del 7.02.2018 per il complessivo ammontare di €111.874,00, portati dal decreto ingiuntivo n. 346/2018 oggetto di opposizione.
Come detto, applicando al caso di specie i principi sopra enunciati in merito al riparto dell'onere probatorio, spettava al convenuto opposto fornire la prova della propria richiesta di pagamento e quindi,
a monte, della sussistenza di un accordo tra e per il nolo a freddo di automezzi da Pt_1 CP_1 utilizzare presso il cantiere di MA e la loro fornitura.
Tale prova non è stata fornita dall'opposta.
In particolare, la convenuta ha prodotto la corrispondenza relativa ai presunti accordi intervenuti tra le parti (docc. 1 – 30 ) circa la presenza di personale e mezzi presso il cantiere di MA, trasmessa a CP_1 mezzo email a , che tuttavia nulla riporta in merito ad un eventuale accordo per il nolo a freddo Pt_1 di determinati automezzi in favore dell'attrice opponente. Allo stesso modo, i contratti di nolo a freddo prodotti sub docc. 5, 6, 7, in sede monitoria, trasmessi con email a – che da parte sua ha Pt_1
4 contestato di averli mai ricevuti – non recano alcuna sottoscrizione di quest'ultima. Di tal chè, sotto tale profilo, non vi è prova che vi sia stato un incontro di volontà tra le parti volto a definire modalità e termini di una fornitura di automezzi da parte di in favore di per il cantiere di MA, a titolo di CP_1 Pt_1 nolo a freddo.
Analogamente, le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso della lunga istruttoria orale (che ha richiesto molteplici rinvii di udienza a causa dell'irreperibilità e del trasferimento all'estero di molti dei testi citati), non consentono di ritenere provata la circostanza relativa agli accordi intercorsi tra le parti in merito al nolo a freddo.
Tutti i testi sentiti, infatti, si sono limitati a confermare di essere stati presenti sul cantiere di
[...] in determinati periodi compresi tra luglio e dicembre 2017, e di essere stati assunti da CP_2 quest'ultima in forza di accordi con il sig. legale rappresentante di con il quale erano Per_2 CP_1 direttamente in contatto, nonché di avere utilizzato alcuni automezzi, a in taluni casi riconosciuti come di proprietà di , presenti nel cantiere. CP_1
Tuttavia, nessuno di loro ha saputo riferire specificamente di quali automezzi si trattasse e se, in particolare, vi fossero stati degli accordi tra i titolari delle due imprese in merito al predetto utilizzo.
Non solo, nessun teste ha saputo identificare con certezza gli automezzi di presenti nel cantiere di CP_1
MA, in modo da poter operare un confronto con quelli indicati dalla convenuta opposta nella fattura in contestazione e oggetto del preteso contratto di nolo a freddo.
Si riportano al riguardo le dichiarazioni del teste (udienza del 5.03.2021) “… non avevo contatti Tes_2 con , ma facevo riferimento al sig. ricordo che abbiamo scaricato saldatrice, sabbiatrice Pt_1 Per_2
e varia attrezzatura per fare i lavori … sono stato varie volte al cantiere di MA, anche se non ero fisso lì, mi aveva chiamato per fare alcuni interventi di mia competenza;
ADR: non ho avuto Per_2 rapporti di lavoro con , solo una volta sono andato a prendere un caffè con lui e il sig. Pt_1 Per_2 ma poi mi sono allontanato perché parlavano di lavoro;
… mi ricordo di aver preso parte al trasporto dell'attrezzatura presso il cantiere di MA, poi quando sono stato chiamato presso il cantiere erano lì … i mezzi di sera erano parcheggiati presso una cascina vicino al cantiere. Non ricordo ii preciso le date ma siccome nel 2017 ero presso il cantiere di Caponago e in quel periodo mi chiamavano per interventi su MA, posso dire che più o meno il periodo è quello … mi ricordo di Per_2 Persona_3
Cont e , oltre a me. ADR: ero assunto con presso il cantiere di Caponago. ADR: andavo Parte_3 al cantiere di MA alla sera quando avevo finito a Caponago o quando potevo”.
Il teste (udienza 2.12.2022) ha dichiarato “… lavoravo per , agosto 2017 per Tes_3 Parte_1 circa una settimana, poi mi sono dimesso io, sono stato messo n contatto con loro da … per CP_1 quanto mi riguarda le cose sono andate così: sono stato assunto da , io non lo conoscevo Pt_1
5 personalmente. Mi è stato dato il numero di telefono dicendomi di chiamarli perché mi avrebbero dovuto assumere loro. ADR: mi è stato detto di fare così da . ADR: sono quindi stato assunto da Parte_4
e ho lavorato nel cantiere di MA. ADR: nel cantiere mi occupavo di saldare i tubi. … Posso Pt_1 dire di avere usato le saldatrici nel cantiere, la panda 4x4 c'era, l'escavatore e l'autocarro Pt_2 cassonato. Non ricordo la motosaldatrice Genset. Io ho usato una motosaldatrice e funzionava. Il Pt_2 camion rosso portava la scritta , ricordo che stava sullo sportelo della motrice, aveva anche il CP_1 rimorchio. Gli altri non saprei dire, erano coperti di polvere, non ho fatto caso alla targa o ai nomi riprodotti … io sono stato sul cantiere una settimana, in agosto, e c'erano i mezzi che ho indicato prima.
Non so se ci fossero anche da prima …”. Tes_ Ancora, il teste (udienza 24.07.2023) ha riferito: “… preciso di essere arrivato verso la fine del lavoro, ho lavorato solo gli ultimi due mesi del cantiere, loro erano lì già da circa 4 mesi. Non so nulla degli accordi intercorsi tra e , anche perché il mio lavoro è di saldatore e non mi Pt_1 CP_1 occupavo di amministrazione … confermo di essere stato assunto a tempo determinato da . Pt_1
All'epoca non lavoravo per , che però mi ha contattato proponendomi di andare presso il cantiere CP_1 di MA a lavorare per . Io la conoscevo per altre ragioni legate al mio lavoro. Ricordo Pt_1 CP_1 di essere stato contattato dal sig. … nulla so sui loro accordi e sulle necessità di;
… non Per_2 Pt_1 saprei rispondere: nel cantiere i mezzi c'erano, appunto per consentirci di lavorare, ma non sapevo chi ne fosse il proprietario. Io ho usato la saldatrice, ma non l'escavatore e il camion perché non ho la Per_ patente. ADR: la motosaldatrice che ho usato io era marca . ADR: ricordo che c'erano un escavatore e di un camion, ma non di più, perché il cantiere era piccolo …”.
Allo stesso modo, la documentazione acquisita in originale dalla società appaltatrice Snam TE Gas in seguito all'ordine di esibizione, relativa ai documenti di trasporto e/o di rapporti di lavoro e/o dei giornali di lavoro e/o dei rapporti di cantiere e/o di relazioni di cantiere, non consente di determinare con sufficiente grado di certezza se e in quale periodo gli automezzi ivi riportati fossero presenti nel cantiere di MA, per quanto tempo e a che titolo.
Al contrario, dall'esame di tali documenti, risulta che nessuno dei mezzi indicati da [trattore CP_1
Scania Tg. CE490EC; autocarro cassonato Tg. CE356TB; autocarro cassonato Tg. BB720ES;
matricola 917609007; matricola C000021665; motosaldatrice Parte_5 Parte_5
Genset matricola 2402215; impianto di sabbiatrice completo Tg. SA004884; Panda 4x4 Tg. DF841CH; autocarro Gru Tg. DB393SF; mini escavatore modello TAKEUCHITB175, matricola 17516388] sia stato presente nel cantiere di MA nel periodo in questione (luglio – dicembre 2017).
Dalla tale documentazione, ed in particolare dai DDT datati 24.07.2017, 25.07.2017 e 6.10.2017, risulta esclusivamente che aveva trasportato merce presso il cantiere mediante l'autocarro GRU Tg. Pt_1
6 DB393SF di proprietà di . CP_1
Tale circostanza, tuttavia, non può ritenersi per sé sola idonea a dimostrare che tra le parti fosse intercorso un contratto di nolo a freddo con riguardo a tale automezzo, e a tutti gli altri indicati dalla convenuta opposta, tale da fondare la pretesa creditoria della stessa, per un importo di oltre €100.000,00.
Da ultimo, deve dichiararsi l'inammissibilità della documentazione prodotta da con note scritte in CP_1 sostituzione di udienza del 17.01.2024 (permessi di lavoro) in quanto tardiva, e rispetto alla quale la parte non ha chiesto di essere rimessa in termini, oltre che comunque irrilevante ai fini della decisione non essendo in contestazione la presenza di personale presso il cantiere di MA.
Da tutto quanto sopra esposto discende l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da , CP_4 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono dunque poste integralmente a carico di parte convenuta opposta, e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri medi di cui al
DM 55/2014 (fasi di studio e introduttiva) e 147/2022 (fasi istruttoria/trattazione e decisionale, esauritesi successivamente alla sua entrata in vigore), applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra €52.001,00 e €260.000,00).
PQM
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così decide:
1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
346/2018 emesso dal Tribunale di Lodi;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in CP_1 Parte_1
€406,50 esborsi, €13.903,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Lodi, 30.08.2024.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unico, nella persona della giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1694/2018 promossa da:
(C.F./ PIVA: ), con il patrocinio dell'avv. Luigi Croce, presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 del quale in Codogno (LO), via F. Cavallotti n. 18, è elettivamente domiciliata,
- attrice opponente-
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Michele Fiorella e dall'avv. Diego Fiorella, con questi elettivamente domiciliata in Lodi, via Garibaldi n. 4, presso lo studio dell'avv. Silvio Duse,
-convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
“Nel merito: ritenere e dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 346/2018 – 825 R.G., Tribunale Civile di Lodi – Giudice Dott. Damiano Dazzi, rigettando ogni e qualunque domanda proposta dalla nei confronti dell'opponente perché infondata in fatto ed CP_1 in diritto. In ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio, IVA e CNAP come per legge. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che i mezzi ed attrezzature di cui ai doc. 5 e 6 attore (che si esibiscono al teste) sono stati noleggiati dalla per l'impiego Parte_1 presso il cantiere Snam di MA nel periodo agosto – dicembre 2017? Si indica a teste: Testimone_1 via Cherchi 1, Gragnano Trebbiense (PC) Si ribadisce la produzione del documento 12 a prova contraria nella denegata ipotesi di acquisizione delle tardive produzioni documentali avversarie effettuate con le note di trattazione scritta dell'udienza 23 gennaio 2024”.
Conclusioni di parte convenuta opposta
“preliminarmente, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
rigettare l'opposizione; confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando l'intervenuto nolo a freddo dei mezzi indicati in premessa e per l'effetto condannando la al pagamento del corrispettivo del Parte_1 contratto di nolo, pari a €118.874,00 oltre interessi e rivalutazione e/o a quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa;
condannare la al pagamento delle spese tutte del presente giudizio di opposizione, oltre spese Pt_1 generali (15%), CPA e IVA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 346/2018 del 4.04.2018, con il quale questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare in favore di la somma di € 111.874,00, oltre agli interessi come da domanda e alle spese di ingiunzione. CP_1
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che: Parte_1
- nel periodo agosto – dicembre 2017 (ed ancora per alcuni mesi del 2018) era Parte_1
impegnata, in qualità di stazione appaltante di Snam TE Gas per dei lavori di potenziamento della rete di MA.
- si metteva in contatto con alla quale intendeva subappaltare una parte di Parte_1 CP_1
alcune lavorazioni (sabbiatura e fasciatura).
- in data 11 agosto 2017 trasmetteva propria fattura n. 18 per “lavori eseguiti presso Vs. CP_1 cantiere di MA potenziamento allacciamento comune di MA anticipo”.
- Con mail del 12 agosto 2017 con riferimento alla predetta fattura, chiedeva a . Parte_1 CP_1
la trasmissione del DURC e certificazione attestante la regolarità dei versamenti iva ed, in attesa Pt_1
di riceverla, provvedeva al pagamento il 16 agosto 2017.
- Successivamente, ossia in data 05 settembre 2017, trasmetteva a un'altra fattura CP_1 Parte_1
n. 18 con la medesima data della precedente modificandone unilateralmente l'oggetto indicando
“contratto di nolo a freddo” in realtà mai concluso ne stipulato tra le parti ed accompagnata da una mail che diceva “in allegato la fattura corretta”.
- Controparte afferma (pag. 2/3 del ricorso) che pagando la fattura implicitamente Pt_1 riconosceva l'esistenza di un contratto di nolo ma, in realtà, effettuò il pagamento di Parte_1
una fattura (poi unilateralmente modificata da ) che faceva riferimento ad un acconto per i CP_1
“lavori eseguiti”.
- Nei mesi successivi, poi, veniva integralmente saldata per le lavorazioni eseguite e CP_1
concordate.
2 - Nessun contratto di noleggio è mai stato concluso tra le parti. I contratti di nolo prodotti dalla CP_1
non sono mai stati ricevuti (né tantomeno accettati) dalla e, infatti, non riportano la sua Pt_1
sottoscrizione.
- In ogni caso, poi, gli automezzi elencati nei contratti mai sono stati posti nella disponibilità di come risulta dall'assenza di bolle o verbali di consegna. Parte_1
- fra l'altro, sul cantiere utilizzava mezzi propri e mezzi noleggiati presso ditte di Parte_1
noleggio autorizzate (vedasi allegate fatture noleggio Morini per automezzi ed escavatori e fattura Per_
macchine per la saldatrice.
Nel giudizio così radicato si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione perché CP_1 infondata in fatto e in diritto, e deducendo in particolare che su richiesta di era stato concluso Pt_1 un contratto di nolo a freddo, avente ad oggetto i seguenti automezzi per il cantiere di MA:
- un trattore Scania Tg. CE490EC;
- un autocarro cassonato Tg. CE356TB;
- un autocarro cassonato Tg. BB720ES;
- una motosaldatrice matricola 917609007; Pt_2
- una motosaldatrice matricola C000021665; Pt_2
- una motosaldatrice Genset matricola 2402215;
- un impianto di sabbiatrice completo Tg. SA004884;
- una Panda 4x4 Tg. DF841CH;
- un autocarro Gru Tg. DB393SF;
- un mini escavatore modello TAKEUCHITB175, matricola 17516388.
aveva richiesto altresì la presenza di personale qualificato presso detto cantiere, che veniva Pt_1 pertanto mandato da , e poi assunto dall'odierna opponente. CP_1
Tali circostanze sono provate dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, relativa appunto alla messa a disposizione di personale e mezzi per presso il cantiere di MA, oltre che dai documenti della Pt_1 stazione appaltante Snam TE Gas e dai dischi del cronotachigrafo di uno degli automezzi (trattore
Scania), da cui risulta la sua presenza presso il cantiere nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017.
3. Con ordinanza in data 11.01.2019 il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ha assegnato alle parti termine per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
All'esito, la causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prova orale.
All'udienza del 13.02.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice
3 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
4.1. Con consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/2001, la Suprema Corte di Cassazione ha risolto la questione del riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, nel senso di gravare il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento a fornire la mera prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento della controparte, ponendo, di contro, in capo a quest'ultima (parte debitrice) la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che si caratterizza per un'inversione – solo processuale – della posizione delle parti: l'instaurazione del procedimento grava sul debitore opponente (convenuto sostanziale), mentre spetta al creditore opposto l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo da cui deriva la pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione di pagamento.
Facendo applicazione della regola sopra menzionata al caso di specie, l'opposizione va ritenuta meritevole di accoglimento, non avendo il creditore - convenuto opposto – dato prova della CP_1 fattispecie costitutiva del diritto di credito azionato in sede monitoria.
4.3. In particolare, parte opponente ha dedotto, quale fatto estintivo, la mancata conclusione di alcun contratto o accordo di nolo a freddo per il cantiere di MA (nel periodo tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2017), e comunque, la consegna di automezzi presso lo stesso, contestando specificamente la fondatezza della pretesa creditoria di controparte, basata sulla fattura n. 2 del 7.02.2018 per il complessivo ammontare di €111.874,00, portati dal decreto ingiuntivo n. 346/2018 oggetto di opposizione.
Come detto, applicando al caso di specie i principi sopra enunciati in merito al riparto dell'onere probatorio, spettava al convenuto opposto fornire la prova della propria richiesta di pagamento e quindi,
a monte, della sussistenza di un accordo tra e per il nolo a freddo di automezzi da Pt_1 CP_1 utilizzare presso il cantiere di MA e la loro fornitura.
Tale prova non è stata fornita dall'opposta.
In particolare, la convenuta ha prodotto la corrispondenza relativa ai presunti accordi intervenuti tra le parti (docc. 1 – 30 ) circa la presenza di personale e mezzi presso il cantiere di MA, trasmessa a CP_1 mezzo email a , che tuttavia nulla riporta in merito ad un eventuale accordo per il nolo a freddo Pt_1 di determinati automezzi in favore dell'attrice opponente. Allo stesso modo, i contratti di nolo a freddo prodotti sub docc. 5, 6, 7, in sede monitoria, trasmessi con email a – che da parte sua ha Pt_1
4 contestato di averli mai ricevuti – non recano alcuna sottoscrizione di quest'ultima. Di tal chè, sotto tale profilo, non vi è prova che vi sia stato un incontro di volontà tra le parti volto a definire modalità e termini di una fornitura di automezzi da parte di in favore di per il cantiere di MA, a titolo di CP_1 Pt_1 nolo a freddo.
Analogamente, le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso della lunga istruttoria orale (che ha richiesto molteplici rinvii di udienza a causa dell'irreperibilità e del trasferimento all'estero di molti dei testi citati), non consentono di ritenere provata la circostanza relativa agli accordi intercorsi tra le parti in merito al nolo a freddo.
Tutti i testi sentiti, infatti, si sono limitati a confermare di essere stati presenti sul cantiere di
[...] in determinati periodi compresi tra luglio e dicembre 2017, e di essere stati assunti da CP_2 quest'ultima in forza di accordi con il sig. legale rappresentante di con il quale erano Per_2 CP_1 direttamente in contatto, nonché di avere utilizzato alcuni automezzi, a in taluni casi riconosciuti come di proprietà di , presenti nel cantiere. CP_1
Tuttavia, nessuno di loro ha saputo riferire specificamente di quali automezzi si trattasse e se, in particolare, vi fossero stati degli accordi tra i titolari delle due imprese in merito al predetto utilizzo.
Non solo, nessun teste ha saputo identificare con certezza gli automezzi di presenti nel cantiere di CP_1
MA, in modo da poter operare un confronto con quelli indicati dalla convenuta opposta nella fattura in contestazione e oggetto del preteso contratto di nolo a freddo.
Si riportano al riguardo le dichiarazioni del teste (udienza del 5.03.2021) “… non avevo contatti Tes_2 con , ma facevo riferimento al sig. ricordo che abbiamo scaricato saldatrice, sabbiatrice Pt_1 Per_2
e varia attrezzatura per fare i lavori … sono stato varie volte al cantiere di MA, anche se non ero fisso lì, mi aveva chiamato per fare alcuni interventi di mia competenza;
ADR: non ho avuto Per_2 rapporti di lavoro con , solo una volta sono andato a prendere un caffè con lui e il sig. Pt_1 Per_2 ma poi mi sono allontanato perché parlavano di lavoro;
… mi ricordo di aver preso parte al trasporto dell'attrezzatura presso il cantiere di MA, poi quando sono stato chiamato presso il cantiere erano lì … i mezzi di sera erano parcheggiati presso una cascina vicino al cantiere. Non ricordo ii preciso le date ma siccome nel 2017 ero presso il cantiere di Caponago e in quel periodo mi chiamavano per interventi su MA, posso dire che più o meno il periodo è quello … mi ricordo di Per_2 Persona_3
Cont e , oltre a me. ADR: ero assunto con presso il cantiere di Caponago. ADR: andavo Parte_3 al cantiere di MA alla sera quando avevo finito a Caponago o quando potevo”.
Il teste (udienza 2.12.2022) ha dichiarato “… lavoravo per , agosto 2017 per Tes_3 Parte_1 circa una settimana, poi mi sono dimesso io, sono stato messo n contatto con loro da … per CP_1 quanto mi riguarda le cose sono andate così: sono stato assunto da , io non lo conoscevo Pt_1
5 personalmente. Mi è stato dato il numero di telefono dicendomi di chiamarli perché mi avrebbero dovuto assumere loro. ADR: mi è stato detto di fare così da . ADR: sono quindi stato assunto da Parte_4
e ho lavorato nel cantiere di MA. ADR: nel cantiere mi occupavo di saldare i tubi. … Posso Pt_1 dire di avere usato le saldatrici nel cantiere, la panda 4x4 c'era, l'escavatore e l'autocarro Pt_2 cassonato. Non ricordo la motosaldatrice Genset. Io ho usato una motosaldatrice e funzionava. Il Pt_2 camion rosso portava la scritta , ricordo che stava sullo sportelo della motrice, aveva anche il CP_1 rimorchio. Gli altri non saprei dire, erano coperti di polvere, non ho fatto caso alla targa o ai nomi riprodotti … io sono stato sul cantiere una settimana, in agosto, e c'erano i mezzi che ho indicato prima.
Non so se ci fossero anche da prima …”. Tes_ Ancora, il teste (udienza 24.07.2023) ha riferito: “… preciso di essere arrivato verso la fine del lavoro, ho lavorato solo gli ultimi due mesi del cantiere, loro erano lì già da circa 4 mesi. Non so nulla degli accordi intercorsi tra e , anche perché il mio lavoro è di saldatore e non mi Pt_1 CP_1 occupavo di amministrazione … confermo di essere stato assunto a tempo determinato da . Pt_1
All'epoca non lavoravo per , che però mi ha contattato proponendomi di andare presso il cantiere CP_1 di MA a lavorare per . Io la conoscevo per altre ragioni legate al mio lavoro. Ricordo Pt_1 CP_1 di essere stato contattato dal sig. … nulla so sui loro accordi e sulle necessità di;
… non Per_2 Pt_1 saprei rispondere: nel cantiere i mezzi c'erano, appunto per consentirci di lavorare, ma non sapevo chi ne fosse il proprietario. Io ho usato la saldatrice, ma non l'escavatore e il camion perché non ho la Per_ patente. ADR: la motosaldatrice che ho usato io era marca . ADR: ricordo che c'erano un escavatore e di un camion, ma non di più, perché il cantiere era piccolo …”.
Allo stesso modo, la documentazione acquisita in originale dalla società appaltatrice Snam TE Gas in seguito all'ordine di esibizione, relativa ai documenti di trasporto e/o di rapporti di lavoro e/o dei giornali di lavoro e/o dei rapporti di cantiere e/o di relazioni di cantiere, non consente di determinare con sufficiente grado di certezza se e in quale periodo gli automezzi ivi riportati fossero presenti nel cantiere di MA, per quanto tempo e a che titolo.
Al contrario, dall'esame di tali documenti, risulta che nessuno dei mezzi indicati da [trattore CP_1
Scania Tg. CE490EC; autocarro cassonato Tg. CE356TB; autocarro cassonato Tg. BB720ES;
matricola 917609007; matricola C000021665; motosaldatrice Parte_5 Parte_5
Genset matricola 2402215; impianto di sabbiatrice completo Tg. SA004884; Panda 4x4 Tg. DF841CH; autocarro Gru Tg. DB393SF; mini escavatore modello TAKEUCHITB175, matricola 17516388] sia stato presente nel cantiere di MA nel periodo in questione (luglio – dicembre 2017).
Dalla tale documentazione, ed in particolare dai DDT datati 24.07.2017, 25.07.2017 e 6.10.2017, risulta esclusivamente che aveva trasportato merce presso il cantiere mediante l'autocarro GRU Tg. Pt_1
6 DB393SF di proprietà di . CP_1
Tale circostanza, tuttavia, non può ritenersi per sé sola idonea a dimostrare che tra le parti fosse intercorso un contratto di nolo a freddo con riguardo a tale automezzo, e a tutti gli altri indicati dalla convenuta opposta, tale da fondare la pretesa creditoria della stessa, per un importo di oltre €100.000,00.
Da ultimo, deve dichiararsi l'inammissibilità della documentazione prodotta da con note scritte in CP_1 sostituzione di udienza del 17.01.2024 (permessi di lavoro) in quanto tardiva, e rispetto alla quale la parte non ha chiesto di essere rimessa in termini, oltre che comunque irrilevante ai fini della decisione non essendo in contestazione la presenza di personale presso il cantiere di MA.
Da tutto quanto sopra esposto discende l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da , CP_4 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono dunque poste integralmente a carico di parte convenuta opposta, e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri medi di cui al
DM 55/2014 (fasi di studio e introduttiva) e 147/2022 (fasi istruttoria/trattazione e decisionale, esauritesi successivamente alla sua entrata in vigore), applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra €52.001,00 e €260.000,00).
PQM
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così decide:
1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
346/2018 emesso dal Tribunale di Lodi;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in CP_1 Parte_1
€406,50 esborsi, €13.903,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Lodi, 30.08.2024.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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