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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1071/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1071/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDARA Parte_1 C.F._1
ALFONSO, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Scioglimento della comunione – accoglimento
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................... 1
2. La sussistenza dei presupposti per la divisione ......................................................................... 2
3. Le spese di lite ........................................................................................................................... 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
L'attore ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, preso atto della accertata conformità edilizia dell'immobile e del valore di stima in € 110.000,00 da parte del CTU rispetto all'originario valore attribuito di € 171.600,00: “voglia il Tribunale adito disporre l'attribuzione al ricorrente della casa coniugale ovvero villetta a schiera composta da un vano e accessori al
1 piano terra, due vani ed accessori al primo piano con soffitta di circa 23 mq al secondo piano con annessa corte pertinenziale di circa mq 110, confinante con via Trattati di Roma, con villetta sub.
2 e con proprietà Società Cavalieri o aventi causa salvo altri e migliori confini;
riportato nell'Agenzia del Territorio del Comune di Lagosanto al foglio 16, p.lla 1155, sub 4, via Trattati di
Roma n. sn, piano T-1-2-, cat A3, cl. 2, vani 5, R.C. euro 232,41 sito in Lagosanto (Ferrara) in via
Trattati di Roma n. 7/B con conguaglio in favore della resistente della somma di € 1.478,59, importo così determinato: € 55.000,00 (pari al 50% del valore di stima dell'immobile accertato dal CTU in € 110.000,00) detratti € 53.521,40 (pari al 50% della quota che la resistente avrebbe dovuto versare per l'estinzione del mutuo di € 107.042,81, versamento effettuato per intero dal ricorrente). Inoltre essendo il ricorrente attributario della somma di € 4.030,09 a titolo di spese legali di cui alla sentenza di separazione personale n. 396/2018, ne consegue che nessun conguaglio è allo stato dovuto alla resistente contrariamente a quanto dedotto con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, essendo il ricorrente allo stato creditore della somma di €
3.448,50, importo del quale si chiede la condanna, il tutto con vittoria dispese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La convenuta , ritualmente citata, è rimasta contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita con le produzioni documentali di parte attrice ed una c.t.u. ed è stata trattenuta in decisione in data 30/012025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
2. La sussistenza dei presupposti per la divisione
La domanda può trovare accoglimento.
Occorre ancora osservare che, a norma dell'art. 785 c.p.c., laddove non sorgano contestazioni sul diritto alla divisione questa è disposta con ordinanza, dovendosi altrimenti pronunciare sentenza, con la precisazione che, giusta il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., danno luogo alla non contestazione il silenzio o la contestazione generica ma non la contumacia.
L'unità immobiliare oggetto della domanda è identificata, come verificato dal c.t.u. nominato geom. al “Catasto Fabbricati del Comune di Lagosanto, Foglio 16 mapp. 1155 sub. CP_2
4 ubicato in via Trattati di Roma 7b (catastalmente s.n.) cat. cl. consistenza R.C. A/2 3a vani 6,0- mq.119-escl.aree scoperte mq.103 €.573,27. Abitazione e corte esclusiva in un sol corpo
2 confinante: a nord con Via Trattati di Roma, a est con mapp.1155 sub.3, a sud e ovest con mapp.1155 sub. 2“.
Trattasi di una civile abitazione libera su due lati, con accesso indipendente dalla corte esclusiva, facente parte di un edificio quadrifamiliare a due piani fuori terra oltre sottotetto.
Il compendio risulta di proprietà di , per la quota di 1/2, e di Parte_1 [...]
per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita a ministero Notaio Controparte_1
di PO del 01.03.2012 rep.328/200 registrato a PO 2 il 05.03.2012 al Persona_1
n.2662 e trascritto a Ferrara il 09.03.2012 ai nn.4375/3132 per acquisto fattone da Immobiliare
Cavalieri d'Oro s.r.l.
Non vi sono creditori iscritti, risultando cancellate le ipoteche a garanzia dei mutui.
Va poi precisato che non sussistono ragioni ostative allo scioglimento della comunione (che sarebbe stato comunque onere della convenuta eccepire): l'immobile è stato infatti acquistato dai signori e in regime di comunione legale Parte_1 Controparte_1
dei beni ma la comunione legale è ormai sciolta per effetto della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Ferrara in data 18/05/2018, essendo successivamente intervenuto anche lo scioglimento del matrimonio in data 20/1/2022 (doc. 6 decreto di omologa della separazione;
doc. 7 sentenza di divorzio).
È noto che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. Civ., Sez. Un.
Sentenza n. 25021 del 07/10/2019).
Rilevate le irregolarità all'esito di un primo accertamento tecnico, parte attrice ha provveduto,
3 in corso di causa, a sanare le irregolarità riscontrate dal c.t.u.
Nella relazione integrativa depositata in data 15/11/2024, il c.t.u. ha dato atto di aver reperito nuova documentazione in sede di nuovo accesso agli atti (una pratica prot.9188 del 18.12.2011) nonché la nuova pratica edilizia depositata presso il Comune di Lagosanto dal Tecnico incaricato da avente prot.2068 del 11.03.2024 e successiva integrazione volontaria Parte_1
prot.2109 del 12.03.2024 in cui le difformità dal titolo precedente sono state asseverate quali tolleranze ai sensi dell'art.19 bis L.R.23 del 21.10.2004.
Il c.t.u. ha spiegato che “la pratica edilizia (1) visionata all'ultimo accesso (prima non reperita) reca elaborati grafici che rappresentano nella sostanza lo stato attuale dell'abitazione pur con alcune contenute difformità. E con la pratica edilizia (2) depositata il tecnico ha accertato le difformità attestando che sono riconducibili alle tolleranze di cui all'art.19bis della Legge
Regionale 23/2004”.
Dunque, può dirsi accertato che parte attrice, per il tramite del tecnico geom. ha Tes_1
provveduto a sanare le irregolarità riscontrate sia sotto il profilo della conformità edilizia che catastale.
Sulla base della c.t.u., i cui risultati vanno richiamati e condivisi in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla documentazione tecnica in atti ed ai sopralluoghi svolti presso i luoghi di causa, il valore attuale di mercato dell'immobile, tenuto conto dello stato di fatto e di diritto dello stesso, sia pari ad euro 110.000,00 dato dal valore attuale di mercato.
Individuato il valore di mercato dell'immobile, il valore della quota di comproprietà dell'immobile in capo alla convenuta è di euro 55.000,00 Controparte_1
(ovvero 1/2 del valore complessivo dell'immobile, con diritto di a detrarre le Parte_1
spese di regolarizzazione.
L'attore ha chiesto l'assegnazione dell'immobile ex art. 720 c.c., chiedendo di ritenere il conguaglio già versato.
ha documentato di avere estinto con denaro proprio il mutuo ottenuto per Parte_1
l'acquisto dell'immobile (doc. 4), per euro 107.042,81, in data 11.07.2018 come attestato dalla
Banca Popolare di Bari con documento del 24.02.2021 (doc. 5) e confermato anche in ragione della mancata comparizione della convenuta, ritualmente citata, a rendere l'interrogatorio
4 formale.
Il bene va quindi assegnato a (al quale dovrà essere rilasciato). Alla Parte_1
convenuta non sarà dovuto alcun conguaglio. Individuata CP_1 Controparte_1
infatti la quota in euro 55.000,00, va detratto l'importo di euro 53.521,40 (pari al 50% della somma di euro quota che la resistente avrebbe dovuto versare per l'estinzione del mutuo di euro 107.042,81) nonché la somma di euro 4.030,09, quale ulteriore credito dell'attore, documentato dal doc. 6 allegato all'atto di citazione.
Nelle conclusioni, l'attore chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore importo di euro 3.448,50: la domanda va respinta;
a parte che il residuo ammonta ad euro
2.281,49, trattasi di un importo per il quale il titolo già esiste e dunque non può esservi alcuna ulteriore statuizione di condanna.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 1656 del 23/01/2017).
La presente statuizione costituisce titolo idoneo ex art. 2646 c.c. per procedere alla trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II.
3. Le spese di lite
Con riguardo alle spese di lite, occorre richiamare la giurisprudenza per cui le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti: “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza
e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n.
1635 del 24/01/2020).
Le spese di giudizio vanno poste dunque a carico della massa con proporzionale incidenza sui singoli condividenti in ragione delle quote di ciascuno, in quanto necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse dei condividenti e si liquidano come da dispositivo in applicazione
5 dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00, valore indeterminato basso, valori minimi tenuto conto della contumacia della convenuta).
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste, in via definitiva, a carico delle parti in quote uguali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra , nato PO (Na) il Parte_1
18/09/1979 (c.f. e , nata in C.F._1 Controparte_1
Paraguay (EE) il 22/07/1971 (c.f. ) sul bene immobile individuato al C.F._2
Catasto Fabbricati del Comune di Lagosanto, Foglio 16 mapp. 1155 sub. 4 ubicato in via
Trattati di Roma 7b (catastalmente s.n.) cat. cl. consistenza R.C. A/2 3a vani 6,0-mq.119- escl.aree scoperte mq.103 €.573,27 (Abitazione e corte esclusiva in un sol corpo confinante: a nord con Via Trattati di Roma, a est con mapp.1155 sub.3, a sud e ovest con mapp.1155 sub. 2);
2) assegna il bene sopra descritto in piena proprietà a già titolare della Parte_1
quota di 500/1000;
3) determina l'importo a conguaglio in euro 55.000,00, dato atto dell'intervenuto integrale versamento dello stesso da parte dell'attore;
4) rigetta le restanti domande;
5) dà atto che la presente statuizione costituisce titolo idoneo ex art. 2646 c.c. per la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
6) pone le spese di lite a carico della massa pro quota, liquidandole in favore di
[...]
e, conseguentemente, dichiara tenuta e condanna Parte_1 Controparte_1
alla rifusione in favore dell'attore della quota di metà di esse, che liquida in
[...]
euro 272,50 per esborsi ed euro 1.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute, da
6 distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
7) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di in pari quota tra loro. Controparte_1
Ferrara, 31/03/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
7
e Parte_1 [...]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1071/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDARA Parte_1 C.F._1
ALFONSO, elettivamente domiciliato presso il difensore ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Scioglimento della comunione – accoglimento
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni ............................... 1
2. La sussistenza dei presupposti per la divisione ......................................................................... 2
3. Le spese di lite ........................................................................................................................... 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
L'attore ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, preso atto della accertata conformità edilizia dell'immobile e del valore di stima in € 110.000,00 da parte del CTU rispetto all'originario valore attribuito di € 171.600,00: “voglia il Tribunale adito disporre l'attribuzione al ricorrente della casa coniugale ovvero villetta a schiera composta da un vano e accessori al
1 piano terra, due vani ed accessori al primo piano con soffitta di circa 23 mq al secondo piano con annessa corte pertinenziale di circa mq 110, confinante con via Trattati di Roma, con villetta sub.
2 e con proprietà Società Cavalieri o aventi causa salvo altri e migliori confini;
riportato nell'Agenzia del Territorio del Comune di Lagosanto al foglio 16, p.lla 1155, sub 4, via Trattati di
Roma n. sn, piano T-1-2-, cat A3, cl. 2, vani 5, R.C. euro 232,41 sito in Lagosanto (Ferrara) in via
Trattati di Roma n. 7/B con conguaglio in favore della resistente della somma di € 1.478,59, importo così determinato: € 55.000,00 (pari al 50% del valore di stima dell'immobile accertato dal CTU in € 110.000,00) detratti € 53.521,40 (pari al 50% della quota che la resistente avrebbe dovuto versare per l'estinzione del mutuo di € 107.042,81, versamento effettuato per intero dal ricorrente). Inoltre essendo il ricorrente attributario della somma di € 4.030,09 a titolo di spese legali di cui alla sentenza di separazione personale n. 396/2018, ne consegue che nessun conguaglio è allo stato dovuto alla resistente contrariamente a quanto dedotto con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, essendo il ricorrente allo stato creditore della somma di €
3.448,50, importo del quale si chiede la condanna, il tutto con vittoria dispese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La convenuta , ritualmente citata, è rimasta contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita con le produzioni documentali di parte attrice ed una c.t.u. ed è stata trattenuta in decisione in data 30/012025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
2. La sussistenza dei presupposti per la divisione
La domanda può trovare accoglimento.
Occorre ancora osservare che, a norma dell'art. 785 c.p.c., laddove non sorgano contestazioni sul diritto alla divisione questa è disposta con ordinanza, dovendosi altrimenti pronunciare sentenza, con la precisazione che, giusta il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., danno luogo alla non contestazione il silenzio o la contestazione generica ma non la contumacia.
L'unità immobiliare oggetto della domanda è identificata, come verificato dal c.t.u. nominato geom. al “Catasto Fabbricati del Comune di Lagosanto, Foglio 16 mapp. 1155 sub. CP_2
4 ubicato in via Trattati di Roma 7b (catastalmente s.n.) cat. cl. consistenza R.C. A/2 3a vani 6,0- mq.119-escl.aree scoperte mq.103 €.573,27. Abitazione e corte esclusiva in un sol corpo
2 confinante: a nord con Via Trattati di Roma, a est con mapp.1155 sub.3, a sud e ovest con mapp.1155 sub. 2“.
Trattasi di una civile abitazione libera su due lati, con accesso indipendente dalla corte esclusiva, facente parte di un edificio quadrifamiliare a due piani fuori terra oltre sottotetto.
Il compendio risulta di proprietà di , per la quota di 1/2, e di Parte_1 [...]
per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita a ministero Notaio Controparte_1
di PO del 01.03.2012 rep.328/200 registrato a PO 2 il 05.03.2012 al Persona_1
n.2662 e trascritto a Ferrara il 09.03.2012 ai nn.4375/3132 per acquisto fattone da Immobiliare
Cavalieri d'Oro s.r.l.
Non vi sono creditori iscritti, risultando cancellate le ipoteche a garanzia dei mutui.
Va poi precisato che non sussistono ragioni ostative allo scioglimento della comunione (che sarebbe stato comunque onere della convenuta eccepire): l'immobile è stato infatti acquistato dai signori e in regime di comunione legale Parte_1 Controparte_1
dei beni ma la comunione legale è ormai sciolta per effetto della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Ferrara in data 18/05/2018, essendo successivamente intervenuto anche lo scioglimento del matrimonio in data 20/1/2022 (doc. 6 decreto di omologa della separazione;
doc. 7 sentenza di divorzio).
È noto che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. Civ., Sez. Un.
Sentenza n. 25021 del 07/10/2019).
Rilevate le irregolarità all'esito di un primo accertamento tecnico, parte attrice ha provveduto,
3 in corso di causa, a sanare le irregolarità riscontrate dal c.t.u.
Nella relazione integrativa depositata in data 15/11/2024, il c.t.u. ha dato atto di aver reperito nuova documentazione in sede di nuovo accesso agli atti (una pratica prot.9188 del 18.12.2011) nonché la nuova pratica edilizia depositata presso il Comune di Lagosanto dal Tecnico incaricato da avente prot.2068 del 11.03.2024 e successiva integrazione volontaria Parte_1
prot.2109 del 12.03.2024 in cui le difformità dal titolo precedente sono state asseverate quali tolleranze ai sensi dell'art.19 bis L.R.23 del 21.10.2004.
Il c.t.u. ha spiegato che “la pratica edilizia (1) visionata all'ultimo accesso (prima non reperita) reca elaborati grafici che rappresentano nella sostanza lo stato attuale dell'abitazione pur con alcune contenute difformità. E con la pratica edilizia (2) depositata il tecnico ha accertato le difformità attestando che sono riconducibili alle tolleranze di cui all'art.19bis della Legge
Regionale 23/2004”.
Dunque, può dirsi accertato che parte attrice, per il tramite del tecnico geom. ha Tes_1
provveduto a sanare le irregolarità riscontrate sia sotto il profilo della conformità edilizia che catastale.
Sulla base della c.t.u., i cui risultati vanno richiamati e condivisi in quanto immuni da vizi logici e suffragati da opportuni richiami alla documentazione tecnica in atti ed ai sopralluoghi svolti presso i luoghi di causa, il valore attuale di mercato dell'immobile, tenuto conto dello stato di fatto e di diritto dello stesso, sia pari ad euro 110.000,00 dato dal valore attuale di mercato.
Individuato il valore di mercato dell'immobile, il valore della quota di comproprietà dell'immobile in capo alla convenuta è di euro 55.000,00 Controparte_1
(ovvero 1/2 del valore complessivo dell'immobile, con diritto di a detrarre le Parte_1
spese di regolarizzazione.
L'attore ha chiesto l'assegnazione dell'immobile ex art. 720 c.c., chiedendo di ritenere il conguaglio già versato.
ha documentato di avere estinto con denaro proprio il mutuo ottenuto per Parte_1
l'acquisto dell'immobile (doc. 4), per euro 107.042,81, in data 11.07.2018 come attestato dalla
Banca Popolare di Bari con documento del 24.02.2021 (doc. 5) e confermato anche in ragione della mancata comparizione della convenuta, ritualmente citata, a rendere l'interrogatorio
4 formale.
Il bene va quindi assegnato a (al quale dovrà essere rilasciato). Alla Parte_1
convenuta non sarà dovuto alcun conguaglio. Individuata CP_1 Controparte_1
infatti la quota in euro 55.000,00, va detratto l'importo di euro 53.521,40 (pari al 50% della somma di euro quota che la resistente avrebbe dovuto versare per l'estinzione del mutuo di euro 107.042,81) nonché la somma di euro 4.030,09, quale ulteriore credito dell'attore, documentato dal doc. 6 allegato all'atto di citazione.
Nelle conclusioni, l'attore chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore importo di euro 3.448,50: la domanda va respinta;
a parte che il residuo ammonta ad euro
2.281,49, trattasi di un importo per il quale il titolo già esiste e dunque non può esservi alcuna ulteriore statuizione di condanna.
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione
(cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 1656 del 23/01/2017).
La presente statuizione costituisce titolo idoneo ex art. 2646 c.c. per procedere alla trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II.
3. Le spese di lite
Con riguardo alle spese di lite, occorre richiamare la giurisprudenza per cui le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti: “nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza
e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n.
1635 del 24/01/2020).
Le spese di giudizio vanno poste dunque a carico della massa con proporzionale incidenza sui singoli condividenti in ragione delle quote di ciascuno, in quanto necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse dei condividenti e si liquidano come da dispositivo in applicazione
5 dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 26.000,00 ad euro
52.000,00, valore indeterminato basso, valori minimi tenuto conto della contumacia della convenuta).
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste, in via definitiva, a carico delle parti in quote uguali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1
assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra , nato PO (Na) il Parte_1
18/09/1979 (c.f. e , nata in C.F._1 Controparte_1
Paraguay (EE) il 22/07/1971 (c.f. ) sul bene immobile individuato al C.F._2
Catasto Fabbricati del Comune di Lagosanto, Foglio 16 mapp. 1155 sub. 4 ubicato in via
Trattati di Roma 7b (catastalmente s.n.) cat. cl. consistenza R.C. A/2 3a vani 6,0-mq.119- escl.aree scoperte mq.103 €.573,27 (Abitazione e corte esclusiva in un sol corpo confinante: a nord con Via Trattati di Roma, a est con mapp.1155 sub.3, a sud e ovest con mapp.1155 sub. 2);
2) assegna il bene sopra descritto in piena proprietà a già titolare della Parte_1
quota di 500/1000;
3) determina l'importo a conguaglio in euro 55.000,00, dato atto dell'intervenuto integrale versamento dello stesso da parte dell'attore;
4) rigetta le restanti domande;
5) dà atto che la presente statuizione costituisce titolo idoneo ex art. 2646 c.c. per la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
6) pone le spese di lite a carico della massa pro quota, liquidandole in favore di
[...]
e, conseguentemente, dichiara tenuta e condanna Parte_1 Controparte_1
alla rifusione in favore dell'attore della quota di metà di esse, che liquida in
[...]
euro 272,50 per esborsi ed euro 1.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute, da
6 distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
7) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di in pari quota tra loro. Controparte_1
Ferrara, 31/03/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
7
e Parte_1 [...]