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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/09/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1837 /2024
Oggi 16/09/2025 alle ore 9,25 avanti a me, giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli,
compare l'Avv.ta Nunzia Basile, per la parte ricorrente, che discute la causa riportandosi ai propri atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato,
contestato, richiesto e concluso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avv.ta
Basile si rimette a giustizi, chiedendo la distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. e di essere esonerata dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto,
autorizza quanto richiesto e previa camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 9,52
alle ore 11,58 per cause R.G. 338/25, 2356/24, 282/13 e 547/25, ancora sospesa dalle ore 14,24 alle ore 14,29 per causa R.G. 1875/23) decide la causa come da sentenza di seguito estesa a verbale venendo a costituirne parte integrante, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Il giudice alle ore 16,26, anche in assenza delle parti, dà lettura del dispositivo in pubblica udienza. Verbale chiuso alle ore 16,27
Il giudice o.p.
(dott.ssa Chiara Flavia Scarselli)
T
Tribunale Ordinario di Siena
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE RITO LAVORO nella causa civile iscritta al n° 1837 /2024 R.G.A.C., Oggetto: Comodato di immobile urbano
promossa da:
, (cod.fisc. ) residente in [...]d'Elsa Parte_1 C.F._1
(SI), rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzia Basile ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in viale Marconi n. 20, Poggibonsi (SI), per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
contro
((C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: in via preliminare: accertato e dichiarato che il signor occupa senza Controparte_1
titolo alcuno a decorrere dalla data di scadenza del termine 31.07.2024 l'unità immobiliare di proprietà di , sito in Poggibonsi (SI), Via Piave n. 23, per l'effetto condannare Parte_1 [...]
il 02/06/1992 a. MZ SA (MAR) Controparte_2
(C.F: ), residente in [...] C.F._2
rilasciare libero e sgombero da sé persone e cose l'immobile in Poggibonsi (SI), Via Piave n. 23,
2 rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di fissando contestualmente la data di Parte_1
esecuzione per il rilascio. Con riserva di domandare con separato giudizio i danni subiti e subendi derivanti dall'inadempimento del per la mancata restituzione del bene nel Controparte_1
termine pattuito. Con vittoria di spese Cu (€. 145,50), spese di mediazione (€. 190,32), compenso professionale oltre accessori di legge . Con sentenza esecutiva ex lege.”.
Nessuno si è costituito per il resistente.
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale e ritenuta pronta e matura per la decisione è stata fissata udienza per la discussione e decisione,
assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini di detta discussione.
All'udienza del 16 settembre 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
ha introdotto il presente giudizio assumendo di aver Parte_1
concesso in comodato gratuito a tempo determinato (dal 1.03.2024 al 31.07.2024) a con contratto debitamente registrato l'immobile sito in Controparte_1
Poggibonsi (SI), Via Piave n. 23, censito a catasto fabbricati come immobile ad uso civile abitazione al foglio 20 part. 166 sub. 1 categoria catastale A/4. Prima della scadenza del detto contratto ha richiesto il rilascio dello stesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ma alla data odierna vani sono stati i tentativi di rientrare in possesso dello stesso, pertanto si è rivolto al Tribunale per ottenere il provvedimento di rilascio e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
è rimasto contumace. Controparte_1
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
3 Sull'onere della prova ed il diritto al rilascio
Emerge dalla documentazione versata in atti che il ricorrente ha concesso in comodato gratuito al resistente dal 1.03.2024 al 31.07.2024 l'immobile sito in
Poggibonsi (SI), Via Piave n. 23, censito a catasto fabbricati come immobile ad uso civile abitazione al foglio 20 part. 166 sub. 1 categoria catastale A/4. Detto contratto
è stato debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Poggibonsi in data
12.03.2024 (doc. 2). Nel luglio del 2024 prima della scadenza il ricorrente ha chiesto il rilascio dell'immobile per il 31.07.2024, successivamente ha notificato a
[...]
l'invito alla mediazione obbligatoria, cui non il resistente non ha Parte_2
partecipato ed infine il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Prima di procedere alla decisione va evidenziato che con riferimento all'onere probatorio va richiamato quanto già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533 del 30.10.2001, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento
di una obbligazione, il creditore che agisca deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il
debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.”. Tale principio è stato confermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva, ormai granitica sul punto (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del
19/04/2007).
Nel caso di specie, risulta comprovato per tabulas il possesso della res immobiliare da parte del resistente, il quale ha in loco ritirato a mani proprie la notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento (ricorso e decreto di
4 fissazione della prima udienza) in data 22 ottobre 2024 (quindi ben oltre la scadenza contrattuale prevista e la richiesta di rilascio già inviata bonariamente dal ricorrente).
Ne consegue che non sussistono dubbi in ordine all'occupazione fattuale della res immobiliare da parte del resistente ben oltre la scadenza pattuita.
La norma di cui all'art. 1809 c.c. prevede che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto, parte resistente, non costituendosi, non ha assolto all'onere probatorio di adempimento dell'obbligazione di riconsegna del bene che su di lui gravava. Ne consegue che la domanda di restituzione ex art. 1810 c.c. deve trovare accoglimento, così come la conseguente domanda di condanna al rilascio della res immobiliare.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri introdotti di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione previsti, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria e nemmeno la redazione di note conclusive, ma solo la discussione orale, con ciò
giustificando la liquidazione ai minimi di detta ultima fase previsti, quindi, in complessivi €. 3.882,82 di cui €. 2.547,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti ivi comprese quelle della mediazione obbligatoria, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2 D.M. 55/44, IVA e CAP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie la domanda del ricorrente e quindi accerta e dichiara, per le motivazioni suesposte, che il signor occupa senza Controparte_1
5 titolo alcuno a decorrere dalla data di scadenza del termine 31.07.2024
l'unità immobiliare di proprietà di , sito in Poggibonsi Parte_1
(SI), Via Piave n. 23, per l'effetto condanna nato il Controparte_1
02/06/1992 a. MZ SA (MAR) (C.F ), C.F._2
residente in [...] a rilasciare immediatamente e senza dilazione alcuna libero e sgombero da sé
persone e cose l'immobile in Poggibonsi (SI), Via Piave n. 23,
rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di;
Parte_1
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
€. 3.882,82 di cui €. 2.547,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, ivi comprese quelle relative alla fase della mediazione obbligatoria, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP
come per legge, se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 16 settembre 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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