Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 4788/22
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4788/2022, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dagli Avvocati Emilia Parte_1 C.F._1
Grimaldi ed Alfonso Viscardi giusta procura in atti
ATTORE
E
(C.F.: ) già Responsabile dell'Area IV Controparte_1 C.F._2 [...]
e. (C.F.: Parte_2 Controparte_2
), Responsabile del Servizio III del Comune di San Valentino RI (Patrimonio), C.F._3 rappresentati e difesi, dall'Avv. Luigi Tretola, giusta procura in atti
Convenuti
E
, in persona del Sindaco l.r.p.t, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Luigi Tretola, giusta procura in atti
Convenuto
Nonché
(Cod. Fisc. , P.IVA ), in pers. del Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentato e difeso, dall' Avv. Leyla Cirasuolo, presso il cui studio in Salerno alla Piazza Sedile di
Portanova 35, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
- Terza chiamata - pagina 2 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha citato in giudizio, dinanzi Parte_1 all'Intestato Tribunale, il , in persona del Sindaco p.t., nonché l'ex Parte_2
Responsabile dell'Area IV del , Parte_2 Parte_2 sottoscrittore dell'atto di determina di acquisizione al patrimonio comunale n. 320/2020, Ing. CP_1 nonché ancora il Responsabile del Servizio III (Patrimonio) del ,
[...] Parte_2 dott. , rassegnando le seguenti conclusioni “accogliere la domanda di parte attorea diretta a Controparte_2 impugnare la validità della trascrizione e, per l'effetto, dichiarare invalida ed inefficace, in quanto radicalmente nulla, le trascrizioni eseguite dal presso l di Salerno, , Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
Servizio di immobili ubicati nel Comune di San Valentino RI (SA) alla Via Tuoro 41, che Controparte_6 risultano individuati in NCEU del Comune di – foglio 2, particella 2384, sub 1 categoria D8, Parte_2 rendita 5.562,00; - foglio 2, particella 2384, sub 2, categoria D8, rendita 1.610,00; - foglio 2, particella 2384, sub 4 categoria A3 rendita 278,89; - foglio 2, particella 2384, sub 5 (già sub 3) categoria F1, consistenza mq 47; - foglio 1, particella 587, categoria semin irrig, classe 3, consistenza mq 860; - foglio 1, particella 1000, categoria semin irrig, classe 3, consistenza mq 642, rispettivamente nota di trascrizione del 30/06/2022 repertorio n. 11405/2016 e nota di trascrizione del 30/06/2022 repertorio n. 320/2020, nonché, per l'effetto, ordinare al Conservatore, ai sensi degli artt. 2653, 2655,
2665, 2668 e 2675 c.c., di annotare la sentenza a margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto, ovvero, per l'ulteriore effetto, ordinare al Conservatore la cancellazione delle trascrizioni eseguite dal Comune di presso Parte_2
l' di Salerno, Servizio di Pubblicità Immobiliare, subordinandola al passaggio in Controparte_4 Controparte_5 giudicato della sentenza;
in via gradata, dichiarare l'inefficacia delle menzionate note di trascrizione nei confronti di parte attrice per le causali di cui in narrativa;
in via ulteriormente subordinata accertare il comportamento gravemente colposo dell'amministrazione pubblica, nello specifico accertare e dichiarare il comportamento gravemente negligente dei funzionari sottoscrittori dei provvedimenti, ciascuno per quanto di rispettiva responsabilità, accertare e dichiarare, in via ancora subordinata, il diritto dell'attore al risarcimento dei danni, in dipendenza del comportamento dell'amministrazione comunale e dei suoi funzionari, condannandoli in solido o per quanto di ritenuta responsabilità al risarcimento del danno, parametrato al valore commerciale dell'immobile acquisito dall'amministrazione, come analiticamente sarà documentato e provato in corso di causa, in merito al capannone, tettoia, uffici e terreni, per un valore complessivo s.e.o. pari ad € 1.200.000,00, nonché il risarcimento di tutti i danni nessuno escluso, patiti e patendi, che saranno precisati nei termini di legge nel corso del giudizio. in ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Parte_2
Ritualmente instauratosi il contraddittorio , chiedeva di essere autorizzato a chiamare in Controparte_2 causa la per essere garantito e manlevato da ogni eventuale risarcimento Controparte_7 dovuto in favore di parte attrice a titolo di responsabilità professionale in forza di polizza n.
1/21110/511/65/188790871.
pagina 3 di 4 Tutte le parti convenute eccepivano preliminarmente il “difetto di giurisdizione del Tribunale Civile di Nocera
Inferiore ed inammissibilita' per violazione del giudicato amministrativo”.
Autorizzata la richiesta chiamata in causa provvedeva a costituirsi in giudizio la compagnia di
[...]
Chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in subordine il rigetto della domanda di manleva CP_7 contenuta nell'atto di chiamata in causa.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre, scrutinare la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle parti convenute.
La controversia in esame ha ad oggetto atti amministrativi. La contestata trascrizione, infatti, è atto meramente dichiarativo, che non fa altro che certificare (rispetto a terzi) l'avvenuta legittima ed efficace acquisizione al patrimonio dei beni dell'attore, in particolare tutte le censure formulate dall'attore si riferiscono alla valenza dell'atto presupposto e dunque entrano nel perimetro applicativo dell'art 133 c.p.a.
Pertanto, non può che accogliersi l'eccezione sollevata dalle parti convenute, essendo competente a conoscere la presente controversia il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno.
Assorbita ogni altra questione
Alla definizione in rito del presente giudizio, con declinatoria della competenza giurisdizionale in favore del giudice amministrativo, consegue poi la possibilità per le parti di riassumere la causa avanti a tale giudice, ritenuto competente, nel termine di cui all'art. 59 della Legge n. 69 del 2009 mentre devono regolarsi in questa sede le spese del procedimento svolto dinanzi questo Tribunale.
Ebbene le spese di lite, possono essere integralmente compensate, in ragione della natura della pronuncia e della immediata adesione di parte attrice alla sollevata eccezione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, di fronte al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine di legge;
- compensa le spese.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 16.04.20225
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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