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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) dott. ssa Ginevra Chinè Presidente rel
2) dott. ssa Mariantonietta Naso Consigliere
3) dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note
13/3/2025) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n di Rg 200/23 proposto avverso la sentenza n.
2028/22 del Tribunale di Reggio Calabria vertente tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta C.F._1
Letizia Barrile,
-Appellante-
C.F. ) CP_1 P.IVA_1
(P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
--Appellate contumaci-
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in primo grado,, depositato in data 15.10.2020 l'odierno appellante ha lamentato l'omesso versamento delle Parte_1
quote di TFR presso il Fondo di Previdenza Complementare “Azione di
Previdenza” gestito da da parte del proprio datore Controparte_2
di lavoro, per il periodo da novembre 2016 a maggio 2020.
Il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza appellata n. 2080/2022 ha accolto la domanda così disponendo: <Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna la resistente Avr al versamento in favore del CP_2 [...]
gestito da della Controparte_3 Controparte_2 somma di € 6.753,99, per il periodo dal Novembre 2016 al Maggio 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna al pagamento delle spese CP_1 di lite nella misura di ½ che si liquidano in € 910,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Compensa le spese nella restante metà.
Nulla per le spese nei confronti di > Controparte_2
Il Tribunale, dopo avere accolto integralmente il ricorso ha compensato le spese di lite per metà.
Avverso il solo capo della sentenza relativo alla non motivata compensazione è stato proposto appello dal Parte_1 eccependone l'illegittimità e chiedendo la condanna all'integrale del compenso per come quantificato in primo grado.
Non si sono costituiti gli appellati.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e le parti hanno depositato note nel termine fissato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
***
L'appellante dopo avere contestato l'irragionevolezza della compensazione-
a fronte dell'accoglimento totale del ricorso- ha chiesto la condanna al pagamento integrale delle spese di lite per l'intero ammontare ad €.1.820,00 per come quantificate in primo grado. Il gravame è fondato perché la compensazione è immotivata, atteso che il
Tribunale ha accolto integralmente e non ha motivato sulle ragioni della compensazione.
Le anzidette spese vanno, pertanto, riliquidate in complessivi € 1820,00 oltre accessori di legge come chiesto con l'atto di appello.
Quanto al presente grado, va precisato che il valore della causa è dato dall'importo differenziale ( € 910,00) fra le spese liquidate in primo grado €
1820,00 e quelle invece correttamente rideterminate in appello, che determina l'applicazione del primo scaglione della tabella 12 del DM 147/2022 con la liquidazione delle spese del grado in euro 337,00 ( corrispondente ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale).
Vi è distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro Parte_1 [...]
(C.F. e (P.IVA e CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
avverso la sentenza n. . 2028/22 del Tribunale di Reggio Calabria ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) in accoglimento dell' appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali sostenute dall' appellante in primo grado - già poste a carico di in CP_1 complessivi € 1820,00 oltre spese generali al 15%, IVA e contributi di legge, che distrae in favore dell'Avv. Benedetta Letizia Barrile;
2) condanna contro al pagamento in favore dell' appellante delle CP_1
spese processuali di questo grado, liquidate in € 337.00 oltre spese generali al 15% , IVA e contributi di legge che distrae in favore dell' Avv. Benedetta
Letizia Barrile;
Reggio Calabria, così deciso in esito all'udienza cartolare del 13/3/2025
Il presidente rel (dott.ssa Ginevra Chinè)