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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22060/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LAURA MARIA MARINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. LAURA MARIA MARINI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa familiare sita a Quinzano d'Oglio (BS) Via Galileo Galilei, n.10/B, di proprietà della madre del Sig. , rimarrà nella disponibilità della proprietaria, senza alcuna rivendica di sorta CP_1 da parte dei coniugi che hanno vissuto presso la casa coniugale in regime di comodato d'uso gratuito.
Pertanto, la proprietaria ritornerà nel possesso dell'immobile e potrà disporne in piena libertà, avendo cura di concedere ai coniugi di ritirare i propri beni personali presenti nell'abitazione;
- le parti convengono che gli arredi custoditi nella casa coniugale rimarranno nella disponibilità del
Sig. e resteranno di proprietà esclusiva dello stesso;
CP_1 - i coniugi danno atto di aver estinto il conto corrente intestato ad entrambi presso Intesa Sanpaolo;
- il finanziamento chirografario in essere presso la società Compass Srl intestato al Sig.
[...]
, nel quale la sig.ra risulta essere garante, verrà regolarmente pagato dal CP_1 Parte_1
debitore e, nel caso in cui non potesse farvi fronte, le rate di finanziamento anticipate dalla garante verranno prontamente e mensilmente rimborsate in favore della garante, che conserva il diritto di rivalsa, sino al saldo dello stesso;
- i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano sin da ora alla richiesta di qualsivoglia contributo reciproco;
- i coniugi si danno reciproco consenso al cambio di residenza sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, in ragione del fatto che la casa coniugale è stata lasciata da entrambi i coniugi nella disponibilità della proprietaria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di QUINZANO D'OGLIO, BS (atto n. 15, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 22060/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LAURA MARIA MARINI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. LAURA MARIA MARINI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa familiare sita a Quinzano d'Oglio (BS) Via Galileo Galilei, n.10/B, di proprietà della madre del Sig. , rimarrà nella disponibilità della proprietaria, senza alcuna rivendica di sorta CP_1 da parte dei coniugi che hanno vissuto presso la casa coniugale in regime di comodato d'uso gratuito.
Pertanto, la proprietaria ritornerà nel possesso dell'immobile e potrà disporne in piena libertà, avendo cura di concedere ai coniugi di ritirare i propri beni personali presenti nell'abitazione;
- le parti convengono che gli arredi custoditi nella casa coniugale rimarranno nella disponibilità del
Sig. e resteranno di proprietà esclusiva dello stesso;
CP_1 - i coniugi danno atto di aver estinto il conto corrente intestato ad entrambi presso Intesa Sanpaolo;
- il finanziamento chirografario in essere presso la società Compass Srl intestato al Sig.
[...]
, nel quale la sig.ra risulta essere garante, verrà regolarmente pagato dal CP_1 Parte_1
debitore e, nel caso in cui non potesse farvi fronte, le rate di finanziamento anticipate dalla garante verranno prontamente e mensilmente rimborsate in favore della garante, che conserva il diritto di rivalsa, sino al saldo dello stesso;
- i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano sin da ora alla richiesta di qualsivoglia contributo reciproco;
- i coniugi si danno reciproco consenso al cambio di residenza sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, in ragione del fatto che la casa coniugale è stata lasciata da entrambi i coniugi nella disponibilità della proprietaria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di QUINZANO D'OGLIO, BS (atto n. 15, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio