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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4467/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4467/2015 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Capacchione Parte_1
Benedetta e dell'avv. Di Ciaula Domenico, giusta procura in atti;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Galantino Antonio, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e il notaio per ivi sentire accertare la Controparte_1 Persona_1 nullità del contratto pubblico di compravendita immobiliare stipulato in data
31/07/2009 per l'inadempimento dei convenuti e, per l'effetto, sentirli condannare al ristoro dei danni patiti, allegando la persistenza dell'ipoteca gravante sull'immobile a garanzia di un residuo mutuo contratto in occasione pagina 1 di 6 della costruzione del complesso immobiliare e alla cui cancellazione la società convenuta si era impegnata a provvedere in sede di rogito notarile.
All'udienza del 14/07/2016, parte attrice e la convenuta hanno Per_1 dato atto della intervenuta transazione del 20/11/2015 e dell'adempimento delle obbligazioni in essa previste, rinunciando alle rispettive pretese.
Il Tribunale, con sentenza contestualmente emessa, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione della convenuta . Per_1
Il giudizio è proseguito nei soli confronti della convenuta
[...]
e, in difetto di attività istruttoria, è pervenuto all'udienza del Controparte_1
18/12/2024 (la prima celebrata dinanzi a questo giudice), all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
****
Deve preliminarmente darsi atto che in data 20/11/2015 e dunque nel corso del giudizio le parti hanno concluso un contratto di transazione diretto a porre termine a contenziosi tra esse pendenti, ivi inclusa la presente controversia.
Stante l'intervenuto accordo transattivo, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti.
Va invero respinta la tesi dell'attore secondo la quale essendo rimaste inadempiute le relative obbligazioni a carico della convenuta permarrebbero ragioni per la prosecuzione del giudizio.
Ora, è pacifico, oltre che documentalmente provato dalla produzione acquisita al giudizio, l'atto di “transazione” stipulato inter partes il 20/11/2015
(posto già alla base della sentenza parziale emessa nei confronti dell'altra convenuta ), con cui l'odierno attore e la convenuta Per_1 [...]
dando atto della promozione dell'odierno giudizio, hanno Controparte_1 inteso comporre bonariamente la lite, facendosi reciproche concessioni e convenendo, con la conclusione del negozio, la rinuncia, ad opera di parte attrice,
“ad ogni e qualsivoglia pretesa derivante dalle proposte azioni (…) e di non aver
pagina 2 di 6 più nulla a pretendere per le stesse, dichiarando di rinunciare espressamente ai giudizi ordinari pendenti innanzi al Tribunale di Bari (…) r.g. 4467/2015”.
Ora, incontestati il contenuto e la rilevanza dell'accordo in questione, non vi
è dubbio che il negozio transattivo concluso dalle parti in corso di causa si configuri come novativo, alla luce del principio secondo cui “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni“ (Cass. 21371/2020); “in materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto” (Cass.
7194/19).
Nel caso in esame, la natura novativa della transazione emerge dalla circostanza che le parti non si sono limitate a porre fine alla controversia, facendosi reciproche concessioni, ma hanno configurato un nuovo assetto di impegni, diversi da quelli inizialmente pretesi, tanto che le parti si sono rispettivamente obbligate a compartecipare all'estinzione della debitoria maturata nei confronti di un terzo, l'istituto di credito mutuante che aveva nelle more attivato la procedura esecutiva aggredendo l'immobile compravenduto.
pagina 3 di 6 Si aggiunga, inoltre, che la parte attrice, con la scrittura in questione ha manifestato una sopravvenuta perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio giungendo ad un accordo i cui termini sono totalmente diversi da quelli di cui alle rispettive domande.
Le obbligazioni che derivano dalla transazione sono, quindi, diverse e nuove;
per l'effetto, il mancato assolvimento degli impegni non può trovare ingresso in questa sede ma va fatto valere separatamente, tanto più che la verifica delle rispettive ragioni richiederebbe un'attività istruttoria non più consentita.
Infatti, è di tutta evidenza che il “venir meno” dell'accordo transattivo per effetto del suo inadempimento è un risultato conseguibile solo mediante la risoluzione dell'accordo stesso, in difetto della quale resta fermo ed efficace tra le parti il nuovo rapporto derivante dalla transazione.
D'altro canto, la parte interessata all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal rapporto transatto ben potrà conseguire tale scopo ma dovrà a tal fine previamente ottenere una pronuncia di risoluzione della transazione – pronuncia che non ha formato oggetto di domanda nella presente controversia neppure in sede di precisazione della pagina conclusioni (domanda che peraltro sarebbe stata tardivamente proposta) – in nuovo giudizio. Ed invero, fino a quando la transazione non sarà risolta giudizialmente con pronuncia di natura costitutiva i rapporti tra le parti resteranno regolati dall'accordo transattivo che sostituisce quello originario. Giova a tale proposito ribadire che anche una pronuncia meramente dichiarativa della risoluzione implicherebbe un accertamento dell'inadempimento e, pertanto, un'inammissibile valutazione di nuovi fatti controversi e un indebito allargamento del thema decidendum.
Ne deriva che, alla luce di quanto appena evidenziato e venendo in rilievo nella fattispecie in esame una transazione novativa, le evenienze successive, in ordine all'inadempimento della suddetta scrittura privata, appaiono del tutto ininfluenti ai fini che qui interessano.
Né, nel caso di specie, le parti hanno espressamente stipulato il diritto alla risoluzione, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c.
pagina 4 di 6 Invero, a norma dell'art. 1976 c.c., “la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”; infatti, “se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione”, la transazione è novativa, elide il rapporto originario e quindi “la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta”.
Con la clausola di chiusura “salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”, il legislatore ha inteso tuttavia precisare che l'inadempimento della transazione novativa “non può far rivivere rapporti definitivamente estinti se non quando la volontà di entrambe le parti abbia subordinato all'effettivo adempimento l'estinzione medesima” (Relazione cod. civ., n. 773); in dottrina, il patto di risolubilità della transazione novativa è inteso come un accordo di «quiescenza», diretto a tenere in sospeso il rapporto originario, sino all'effettivo adempimento della transazione novativa, quiescenza che si correla ad una condizione sospensiva, giacché il rapporto originario si estingue solo se, e quando, la transazione novativa è adempiuta.
Nondimeno, nel caso in esame, nessun patto di risolubilità – che, come sopra veduto, ha l'effetto di tenere quiescente il rapporto originario, impedendone l'estinzione immediata – è stato negozialmente previsto.
Invero, le parti non hanno previsto alcun meccanismo risolutorio della transazione, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi definitivamente regolamentato dalla richiamata scrittura privata transattiva.
La transazione, proprio per la sua natura di contratto consensuale con cui due o più parti pongono fine a una controversia o ne prevengono l'insorgere, si è allora perfezionata con la semplice manifestazione del consenso nel momento in cui il proponente è a conoscenza dell'accettazione e, una volta conclusa, non consente alle parti di rivolgersi al giudice e rimettere in discussione la lite.
Ciò detto, la transazione novativa, stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, appunto per l'effetto estintivo che essa ordinariamente pagina 5 di 6 dispiega sul rapporto originario (Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950; Cass. 17 febbraio 2017, n. 4257).
In linea generale, entrambe le forme di transazione, novativa e non novativa, eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venir meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. II,
03/05/2017, n.10728; Cass., Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1048).
Giova, in ultima analisi, precisare che la transazione novativa conclusa nelle more del giudizio non costituisce un'eccezione in senso stretto, perché introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l'allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono (Cass.18195/12).
Analoghe conclusioni devono rassegnarsi anche se si riconoscesse la natura non novativa della transazione sottoscritta dalle parti.
Per tali ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate, con conseguente assorbimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-spese compensate.
Bari, 18 marzo 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4467/2015 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Capacchione Parte_1
Benedetta e dell'avv. Di Ciaula Domenico, giusta procura in atti;
ATTORE contro in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Galantino Antonio, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e il notaio per ivi sentire accertare la Controparte_1 Persona_1 nullità del contratto pubblico di compravendita immobiliare stipulato in data
31/07/2009 per l'inadempimento dei convenuti e, per l'effetto, sentirli condannare al ristoro dei danni patiti, allegando la persistenza dell'ipoteca gravante sull'immobile a garanzia di un residuo mutuo contratto in occasione pagina 1 di 6 della costruzione del complesso immobiliare e alla cui cancellazione la società convenuta si era impegnata a provvedere in sede di rogito notarile.
All'udienza del 14/07/2016, parte attrice e la convenuta hanno Per_1 dato atto della intervenuta transazione del 20/11/2015 e dell'adempimento delle obbligazioni in essa previste, rinunciando alle rispettive pretese.
Il Tribunale, con sentenza contestualmente emessa, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione della convenuta . Per_1
Il giudizio è proseguito nei soli confronti della convenuta
[...]
e, in difetto di attività istruttoria, è pervenuto all'udienza del Controparte_1
18/12/2024 (la prima celebrata dinanzi a questo giudice), all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
****
Deve preliminarmente darsi atto che in data 20/11/2015 e dunque nel corso del giudizio le parti hanno concluso un contratto di transazione diretto a porre termine a contenziosi tra esse pendenti, ivi inclusa la presente controversia.
Stante l'intervenuto accordo transattivo, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti.
Va invero respinta la tesi dell'attore secondo la quale essendo rimaste inadempiute le relative obbligazioni a carico della convenuta permarrebbero ragioni per la prosecuzione del giudizio.
Ora, è pacifico, oltre che documentalmente provato dalla produzione acquisita al giudizio, l'atto di “transazione” stipulato inter partes il 20/11/2015
(posto già alla base della sentenza parziale emessa nei confronti dell'altra convenuta ), con cui l'odierno attore e la convenuta Per_1 [...]
dando atto della promozione dell'odierno giudizio, hanno Controparte_1 inteso comporre bonariamente la lite, facendosi reciproche concessioni e convenendo, con la conclusione del negozio, la rinuncia, ad opera di parte attrice,
“ad ogni e qualsivoglia pretesa derivante dalle proposte azioni (…) e di non aver
pagina 2 di 6 più nulla a pretendere per le stesse, dichiarando di rinunciare espressamente ai giudizi ordinari pendenti innanzi al Tribunale di Bari (…) r.g. 4467/2015”.
Ora, incontestati il contenuto e la rilevanza dell'accordo in questione, non vi
è dubbio che il negozio transattivo concluso dalle parti in corso di causa si configuri come novativo, alla luce del principio secondo cui “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni“ (Cass. 21371/2020); “in materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto” (Cass.
7194/19).
Nel caso in esame, la natura novativa della transazione emerge dalla circostanza che le parti non si sono limitate a porre fine alla controversia, facendosi reciproche concessioni, ma hanno configurato un nuovo assetto di impegni, diversi da quelli inizialmente pretesi, tanto che le parti si sono rispettivamente obbligate a compartecipare all'estinzione della debitoria maturata nei confronti di un terzo, l'istituto di credito mutuante che aveva nelle more attivato la procedura esecutiva aggredendo l'immobile compravenduto.
pagina 3 di 6 Si aggiunga, inoltre, che la parte attrice, con la scrittura in questione ha manifestato una sopravvenuta perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio giungendo ad un accordo i cui termini sono totalmente diversi da quelli di cui alle rispettive domande.
Le obbligazioni che derivano dalla transazione sono, quindi, diverse e nuove;
per l'effetto, il mancato assolvimento degli impegni non può trovare ingresso in questa sede ma va fatto valere separatamente, tanto più che la verifica delle rispettive ragioni richiederebbe un'attività istruttoria non più consentita.
Infatti, è di tutta evidenza che il “venir meno” dell'accordo transattivo per effetto del suo inadempimento è un risultato conseguibile solo mediante la risoluzione dell'accordo stesso, in difetto della quale resta fermo ed efficace tra le parti il nuovo rapporto derivante dalla transazione.
D'altro canto, la parte interessata all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal rapporto transatto ben potrà conseguire tale scopo ma dovrà a tal fine previamente ottenere una pronuncia di risoluzione della transazione – pronuncia che non ha formato oggetto di domanda nella presente controversia neppure in sede di precisazione della pagina conclusioni (domanda che peraltro sarebbe stata tardivamente proposta) – in nuovo giudizio. Ed invero, fino a quando la transazione non sarà risolta giudizialmente con pronuncia di natura costitutiva i rapporti tra le parti resteranno regolati dall'accordo transattivo che sostituisce quello originario. Giova a tale proposito ribadire che anche una pronuncia meramente dichiarativa della risoluzione implicherebbe un accertamento dell'inadempimento e, pertanto, un'inammissibile valutazione di nuovi fatti controversi e un indebito allargamento del thema decidendum.
Ne deriva che, alla luce di quanto appena evidenziato e venendo in rilievo nella fattispecie in esame una transazione novativa, le evenienze successive, in ordine all'inadempimento della suddetta scrittura privata, appaiono del tutto ininfluenti ai fini che qui interessano.
Né, nel caso di specie, le parti hanno espressamente stipulato il diritto alla risoluzione, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c.
pagina 4 di 6 Invero, a norma dell'art. 1976 c.c., “la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”; infatti, “se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione”, la transazione è novativa, elide il rapporto originario e quindi “la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta”.
Con la clausola di chiusura “salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”, il legislatore ha inteso tuttavia precisare che l'inadempimento della transazione novativa “non può far rivivere rapporti definitivamente estinti se non quando la volontà di entrambe le parti abbia subordinato all'effettivo adempimento l'estinzione medesima” (Relazione cod. civ., n. 773); in dottrina, il patto di risolubilità della transazione novativa è inteso come un accordo di «quiescenza», diretto a tenere in sospeso il rapporto originario, sino all'effettivo adempimento della transazione novativa, quiescenza che si correla ad una condizione sospensiva, giacché il rapporto originario si estingue solo se, e quando, la transazione novativa è adempiuta.
Nondimeno, nel caso in esame, nessun patto di risolubilità – che, come sopra veduto, ha l'effetto di tenere quiescente il rapporto originario, impedendone l'estinzione immediata – è stato negozialmente previsto.
Invero, le parti non hanno previsto alcun meccanismo risolutorio della transazione, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi definitivamente regolamentato dalla richiamata scrittura privata transattiva.
La transazione, proprio per la sua natura di contratto consensuale con cui due o più parti pongono fine a una controversia o ne prevengono l'insorgere, si è allora perfezionata con la semplice manifestazione del consenso nel momento in cui il proponente è a conoscenza dell'accettazione e, una volta conclusa, non consente alle parti di rivolgersi al giudice e rimettere in discussione la lite.
Ciò detto, la transazione novativa, stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, appunto per l'effetto estintivo che essa ordinariamente pagina 5 di 6 dispiega sul rapporto originario (Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950; Cass. 17 febbraio 2017, n. 4257).
In linea generale, entrambe le forme di transazione, novativa e non novativa, eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venir meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. II,
03/05/2017, n.10728; Cass., Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1048).
Giova, in ultima analisi, precisare che la transazione novativa conclusa nelle more del giudizio non costituisce un'eccezione in senso stretto, perché introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l'allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono (Cass.18195/12).
Analoghe conclusioni devono rassegnarsi anche se si riconoscesse la natura non novativa della transazione sottoscritta dalle parti.
Per tali ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate, con conseguente assorbimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-spese compensate.
Bari, 18 marzo 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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