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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 957/2024 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale della Spezia, in data 12.03.2024, n.255/24, pubblicata in pari data, all'esito del procedimento civile n. 1204/23 r.g. promossa da:
( o ) , Marocco 1.1.81, CF. , rappresentato Pt_1 Pt_2 Pt_3 C.F._1
e difeso dall'Avv. Andrea Amati del Foro di La Spezia, presso il cui studio in La Spezia , via Giacomo Doria 3, ha eletto domicilio;
APPELLANTE contro
, Portovenere ( SP) 24.5.57, e , La Spezia 8.4.64, entrambi Controparte_1 CP_2 ivi residenti, rappresentati e difesi dall'Avv. Manuele Micocci del Foro di La Spezia, presso il cui studio, in Sarzana, viale della Pace 40, hanno eletto domicilio;
APPELLATI
avente a oggetto: comodato immobiliare
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE, come da nota 9.5.25:
“ …Insiste per l'accoglimento dell'appello con annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia, n. 255 del 12.03.2024 per vizio del contraddittorio, in quanto il processo si svolse in contumacia del convenuto al quale non erano stati validamente notificati l'atto CP_3 introduttivo ed i successivi, sino all'emissione della sentenza. Atteso che l'avvenuta esecuzione della sentenza impugnata non consente di proseguire nella domanda di sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado, chiede che al ricorrente venga riconosciuto un congruo CP_3 indennizzo per la perdita della propria abitazione, anche per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre al rimborso delle spese di soccombenza del giudizio di primo grado ed al rimborso delle spese legali del presente grado di giudizio, come da separata nota spese.”
PER GLI APPELLATI, come da comparsa di costituzione e risposta:
“…Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori CONCLUDONO Chiedendo che la Corte d'Appello adita voglia: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da in quanto CP_3 infondato in fatto e in diritto;
Confermare integralmente la sentenza n. 255/2024 del Tribunale di La Spezia;
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio,oltre accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 20.6.23, depositato presso il Tribunale di La Spezia, e Controparte_1
deducevano, in particolare, quanto segue: - di essere proprietari di un'unita immobiliare CP_2 situata in La Spezia (SP), via Baracchini 134, piano 3°, come meglio identificata nell'atto; - di aver concesso detto immobile in comodato gratuito a tale ( CF ), CP_3 C.F._1 in data 20 dicembre 2020, e per un periodo di 15 giorni, termine scaduto il quale, tuttavia, l'immobile medesimo non era stato riconsegnato, nonostante le loro richieste;
- che lo continuava, CP_3 dunque, ad occupare l'immobile utilizzando le utenze intestate ad essi ricorrenti, senza saldare i consumi, come da fatture prodotte, con conseguenti debiti accumulatisi;
- che il comodatario neppure aveva saldato le spese condominiali, come allegate al ricorso;
- che la detenzione dell'immobile da parte del resistente, con uso anche dei servizi comuni, senza saldare alcunchè, durava da oltre 30 mesi;
- che, pertanto, era loro dovuta, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo e per non aver potuto locare l'immobile a terzi o altrimenti utilizzare l'immobile, l'importo di € 12.000,00 pari a 30 mensilità di € 400,00 ciascuna, calcolate come da allegati;
- di avere, peraltro, bisogno urgente di rientrare nel possesso dell'immobile “ de quo”, per ragioni di lavoro. Gli allora ricorrenti, pertanto, chiedevano: - di accertare e dichiarare che CP_3 occupava senza titolo alcuno l'unità immobiliare di loro proprietà; - di condannare, per l'effetto, lo all'immediato rilascio e sgombero dell'immobile in questione;
- di condannare sempre lo CP_3 al pagamento alle somme segnatamente indicate, a titolo di rimborso delle spese CP_3 condominiali e di indennità di occupazione, con vittoria di spese e competenze di lite. Fissata udienza per la discussione, in data 26.10.23 il Giudice , dato atto dell'avvenuta notifica ex art.140 c.p.c. , dichiarava la contumacia del resistente ed ammetteva alcune delle prove dedotte per interrogatorio e testi, disponendo la notifica dell'ordinanza al contumace per l'udienza di prove del 23.1.24, data in cui, all'esito della prova per testi, dando atto Parti ricorrenti che non era ancora tornata la cartolina di ricevimento della notifica al contumace, veniva fissata udienza di discussione al 12.3.24, riservandosi la Difesa dei ricorrenti medesimi di depositare quanto mancante appena possibile. Con sentenza in detta data, il Tribunale statuiva quanto segue:
“”…
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, visti gli artt. 429, 447 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1204/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: COMODATO IMMOBILIARE così provvede: Visto l'art. 1810 c.c. Dichiara cessato il contrato di comodato immobiliare intercorso tra le parti e per l'effetto Ordina a l'immediato rilascio a e dell'immobile ad uso CP_3 CP_1 CP_2 abitativo sito in La Spezia, in Via Baracchini, 136 int. 7 - 3°piano, libero da cose o persone;
Condanna al pagamento a favore di manca dell'importo di € 154,87 a CP_3 CP_2 titolo di rimborso spese di utenze;
Rigetta le ulteriori domande dei ricorrenti;
Dichiara compensate per metà le spese del presente giudizio;
Condanna il convenuto al pagamento della restante metà delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, liquidate in € 132,00 per spese ed € 1910,00 per compenso professionale, otre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge…””
In particolare, il primo Giudice motivava la propria decisione come segue: - a fronte delle deduzioni di cui al ricorso e della contumacia del resistente, il teste escusso aveva confermato che l'immobile in questione era stato dato in comodato allo e che questi ancora vi permaneva, CP_3
a far data almeno dai primi giorni di dicembre 2020, come desumibile dalla sottoscrizione del contratto di fornitura gas a nome in data 14-15/12/2020, prodotto in atti;
- non era CP_3 stata, tuttavia, raggiunta la prova della pattuizione di un preciso termine di scadenza del comodato azionato, sì che la fattispecie era, dunque, riconducibile all'ipotesi normativa di cui all'art. 1810 c.c., in forza della quale sussisteva l'obbligo del comodatario di restituire la cosa a semplice richiesta del comodante, trattandosi di un cosiddetto “comodato precario”; - non era stata, inoltre, raggiunta la prova di una richiesta di restituzione, anche solo verbale, prima del deposito del ricorso di fronte all'A.G. , non sussistendo atti equipollenti;
- il ricorso era stato notificato al convenuto a luglio 2023, tale notifica costituendo la necessaria richiesta di rilascio;
- ai sensi dell'art. 1810 c.c. doveva, dunque, essere ordinato il rilascio immediato dell'immobile oggetto di comodato, non ricorrendo motivi di dilazione, tenuto conto del tempo trascorso dall'introduzione del giudizio e del comportamento del convenuto, rimasto, anzi, contumace;
- in merito al rimborso delle spese per le utenze e per gli oneri condominiali, la prova offerta dai ricorrenti era insufficiente, salvo che con riferimento al rimborso dell'importo di € 154.87, trattandosi di pagamento comprovato per l'utenza dell'acqua, in punto spese condominiali, poi, neppure potendosi trarre argomenti dalla mancata comparizione del resistente per rendere interrogatorio, atteso che non vi era la prova del perfezionamento della notifica dell'ordinanza che aveva ammesso detto incombente;
- che insufficienti , ancora, erano gli elementi di prova dedotti, circa il danno prodotto, in tesi, dal comodatario, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte a SS.UU. in materia, quanto alle fattispecie di occupazione senza titolo di immobili, sussistendo un difetto di allegazione;
- la parziale soccombenza dei ricorrenti giustificava la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà, il restante 50% dovendo essere posto a carico del resistente, in rapporto all'attività svolta e con riferimento al DM 55/14. Avverso tale sentenza ha proposto appello tardivo, con ricorso 23-24.10.24, ( o Pt_1
, CF , contestualmente chiedendo di essere rimesso in Controparte_3 C.F._1 termini per il gravame, deducendo e chiedendo, nello specifico, quanto segue:
- con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e avevano chiesto al Tribunale di CP_1 CP_2
La Spezia la condanna di esso appellante al rilascio dell'appartamento in La Spezia Via Baracchini n. 136 int. 7, piano 3;
- il ricorso introduttivo era stato notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , come da allegato 1 al gravame, così come, nelle stesse forme, era stato notificato anche il successivo verbale del 26.10.2023, sempre a cura dei ricorrenti, come da allegato 2;
- il processo si era svolto in contumacia, esitando nella sentenza n. 255 del 25.03.2024, con il dispositivo già sopra riportato;
- gli originari ricorrenti avevano, peraltro, proposto istanza di correzione della sentenza il 29.03.2024, laddove erroneamente era stato indicato l'indirizzo dell'immobile per il quale era stato disposto il rilascio in Via Baracchini n. 136 int. 7 piano 3, anziché al civico corretto n. 134, come da allegato 4 al ricorso;
- il Tribunale, con provvedimento del 05.04.2024, aveva provveduto in conformità, come da allegato 5 al gravame.
- a fronte di quanto sopra risultava, in realtà, come la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di La Spezia, nonché quella del verbale d'udienza del 26.10.2023 fossero state effettuate, ai sensi dell'art.140 c.p.c., ad un numero civico diverso da quello dell'effettiva abitazione di esso appellante (n.136 anziché n.134);
- a fronte di un processo svoltosi in contumacia, dunque, in ragione delle modalità di notifica di cui sopra, sussisteva in capo ad esso l diritto ad essere rimesso nel termine per proporre Pt_1 appello avverso la sentenza citata, non avendo esso appellante medesimo ricevuto alcuna valida notifica del procedimento di primo grado. In ragione di quanto sopra, pertanto, l'appellante ha chiesto: - in via d'urgenza di disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, atteso il gravissimo danno derivante al deducente dalla perdita della propria abitazione;
- di dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto il procedimento di primo grado si era svolto in contumacia, senza che fosse stata validamente notificato al resistente l'atto di comparizione in giudizio, il tutto concludendo come in epigrafe. Con comparsa di costituzione e risposta 24.4.25, gli appellati , nel precisare l'oggetto del giudizio, afferente ad un contratto di comodato ex art.1810 c.c., hanno contestato le avversarie deduzioni, evidenziando come il giudizio in primo grado si fosse svolto ritualmente, con declaratoria di contumacia del a seguito di notifica ex art.140 c.p.c., secondo quanto indicato nella CP_3 sentenza medesima. Circa le doglianze avversarie, nello specifico, e hanno Controparte_1 CP_2 evidenziato quanto segue. In primo luogo, la notifica del ricorso introduttivo era stata effettuata mediante consegna a mani, poi divenuta notifica ex art. 140 c.p.c., presso l'interno 7 dell'immobile occupato dall'appellante, sito al civico 134, nonostante nella cartolina fosse indicato il n. 136, il che era dimostrato da quanto riportato dall'Ufficiale Giudiziario e dall'Agente Postale, come rinvenibile anche nelle produzioni avversarie, presenti nel fascicolo di primo grado. A tal riguardo, ancora, in tesi risultava: - che, in prima battuta, l'Ufficiale Giudiziario Per_1 si fosse recato presso l'immobile e, accertata l'assenza del destinatario, avesse proceduto secondo la disciplina dell'art. 140 c.p.c., sì da affiggere l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'interno 7, per, dunque, inviare la raccomandata di cortesia allo stesso indirizzo;
- che tale operazione era, pertanto, di per sé idonea a perfezionare validamente la notifica, rendendo irrilevante l'indicazione, eventualmente difforme, del civico (136 anziché 134), atteso che l'immobile era quello occupato dall'appellante ( considerato che , in caso contrario, l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto attestare l'inesistenza dell'indirizzo, il che non era avvenuto); - che, peraltro, anche l'Agente postale incaricato della consegna della raccomandata aveva agito secondo la normativa, atteso che la missiva era stata depositata in cassetta postale e successivamente restituita al mittente, quale esito di compiuta giacenza. Gli appellati hanno, pertanto, sottolineato che quanto sopra integrava la prova del perfezionamento della notifica “de qua” secondo il dettato dell'art. 140 c.p.c., come risultante dalla relata, così come, peraltro, accertato in udienza e ripetuto nel corpo della sentenza appellata.
e hanno anche contestato quanto lamentato ex adverso circa la nullità CP_2 CP_1 notifica del verbale di interrogatorio formale dell'allora resistente contumace, mezzo istruttorio ammesso in relazione ai capitoli 2, 3, 4 e 7 del ricorso, con relativa nuova notifica al CP_3 deducendo quanto segue: -quest'ultima era stata effettuata a mani del destinatario presso il civico n. 134 (anziché il civico n. 136); - che anche in questo caso l'Ufficiale Giudiziario giunto Per_1 dinanzi alla porta d'ingresso del convenuto, non trovando alcuno, aveva proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., lasciando l'avviso sulla porta dell'immobile e inviando contestualmente la raccomandata al medesimo indirizzo;
- in esito a ciò, l'Agente Postale, nei giorni successivi, si era recato presso il predetto indirizzo per il recapito, ma , inspiegabilmente, aveva dichiarato che l'indirizzo era inesistente e il destinatario sconosciuto, senza tener conto di quanto già accertato e documentato dall'Ufficiale Giudiziario, come da attestazione ex art.140 c.p.c., il quale aveva già regolarmente perfezionato la notifica nei modi di legge. A fronte di quanto sopra, Parti appellate hanno, inoltre, posto in risalto: - che tale secondo tentativo, successivo alla notifica dell'atto introduttivo e alla successiva notifica dell'Ufficiale Giudiziario, consentiva di presumere che l'appellante odierno avesse scientemente ostacolato le notifiche, rimuovendo ogni riferimento utile al suo rintraccio ( cassetta postale, tastiera del citofono e porta dell'interno n. 7 ), al fine di rendere impossibile, nel caso specifico, all'Agente postale la consegna della raccomandata inviata dall'Ufficiale Giudiziario, il quale aveva, invece, individuato correttamente l'appartamento ove lo imorava;
- che tale condotta trovava conferma anche CP_3 nella cartolina del secondo avviso di ricevimento, nella quale, mediante l'apposizione di un adesivo mod. 24 b mod. 01406A, l'Agente postale annotava, come detto, l'indirizzo come “inesistente” e il destinatario come “sconosciuto”. Gli appellati, pertanto, richiamando la condotta assunta dall'allora resistente durante il contratto di comodato, posto a fondamento del giudizio esitato nella sentenza appellata, financo richiamando l'esito dell'istruttoria svolta di fronte al Tribunale di La Spezia, hanno, poi, rilevato la regolarità della notifica della sentenza con condanna al rilascio dell'immobile, assumendo che tale notifica era stata ritualmente compiuta ex art.140 c.p.c., salva la compiuta giacenza, salvo poi attivarsi l'attuale appellante una volta ricevuto l'avviso di rilascio, con opposizione ex art.615 c.p.c., con rigetto della sospensione da parte del G.E., così da assumere: “ L'istanza di rimessione in termini presentata dall'appellante è del tutto inammissibile, atteso che la sentenza era stata regolarmente notificata e il ritardo è imputabile a colpevole inerzia della Parte”. In merito, ancora, alla notifica ex art.140 c.p.c. oggetto di contestazione, la Difesa degli appellati ripercorreva i passaggi normativi della stessa, che risultavano compiuti e perfezionati anche in forza delle produzioni avversarie, sì da rendere irrilevante il fatto che, nel caso concreto, il ricorso introduttivo ex art. 447-bis c.p.c. recasse erroneamente il civico 136 anziché 134 (prod. 1), trattandosi di un mero errore materiale, alla luce del fatto che, d'altra parte, ove l'Ufficiale Giudiziario non si fosse recato all'indirizzo giusto, ma a quello inesistente, avrebbe dovuto di ciò dare atto, il che non era avvenuto. Richiamato, dunque, il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “L'erronea indicazione del numero civico non comporta la nullità della notifica se l'atto è comunque recapitato nel corretto luogo di residenza del destinatario” (Cass. 29176/23), la Difesa appellata: - ha segnatamente eccepito come le due notifiche oggetto di contestazione fossero state fatte regolarmente;
- ha richiamato il principio per cui, come da costante giurisprudenza: “La relata di notifica fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze ivi attestate dall'Ufficiale Giudiziario” (Cass. civ., n. 23402/2004; Cass. civ., n.2341/2003): - ha, altresì, rammentato l'ordinanza di correzione di errore materiale resa dal Tribunale della Spezia in data 5 aprile 2024, circa l'indicazione del numero civico dell'immobile oggetto della condanna di rilascio, assumendo come tale errore non avesse inciso in alcun modo sui diritti sostanziali e processuali delle parti, né sulla validità della decisione, il tutto attesa la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale;
- ha, peraltro, eccepito come l'appellante non avesse mai efficacemente contestato l'effettività della notifica, né dedotto mezzi idonei a dimostrarne la nullità, limitandosi a censurare meri elementi formali, del tutto inidonei a compromettere la validità della procedura notificatoria regolarmente eseguita, il tutto così da concludere come in epigrafe. Ciò detto, fissata la prima udienza di discussione del ricorso al 6.5.25, il Collegio, con ordinanza 7.5.25, preso atto del fatto che , nelle more, l'immobile era stato rilasciato, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla sospensiva ed ha fissato udienza cartolare per la discussione al 17.6.25, dando termine per note finali, udienza in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che l'appello in esame attiene esclusivamente ad una questione di rito, afferendo alla nullità, in particolare, della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, oltre che di quella ex art.292 c.p.c., afferente al verbale per rendere interrogatorio formale, notifica quest'ultima parimenti contestata. Ciò detto, osserva, in primo luogo, la Corte come l'appellante abbia contestualmente chiesto di essere rimesso in termini per proporre l'impugnazione, sul presupposto evidente di essere decaduto da tale facoltà. Orbene, su tale specifica prodromica istanza, tuttavia, lo ( o non vi è Pt_1 CP_3 contestazione sull'identità, anche a fronte del C,F.) nulla ha allegato e ancor meno prodotto, neppure contestando specificamente l'avversaria deduzione per cui, comunque, la notifica della sentenza, poi oggetto di opposizione ex art.615 c.p.c., senza esito favorevole, era avvenuta regolarmente, in rapporto alla data del 27.6.24, come da pag.1 della comparsa di risposta di e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Le note scritte successive alla costituzione degli appellati confermano quanto sopra, le difese di cui alla memoria 2.5.25, sub punto 5, in forza delle quali lo arebbe venuto a conoscenza Pt_1 della sentenza solo con la notifica dell'avviso di rilascio, notifica non allegata, né collocata nel tempo, essendo un fatto di per sé neutro, con riferimento alla dedotta rituale notifica della sentenza in data 27.6.24, sebbene ex art.140 c.p.c., notifica, quest'ultima, neppure oggetto del gravame: il tenore delle difese ulteriori svolte in tale atto difensivo, richiamato nelle conclusioni in data 14.6.25, confermano, nella sostanza, come le doglianze siano state tutte centrate solo sulle notifiche dell'atto introduttivo e del verbale per interrogatorio formale, senza considerare la necessità di motivare e provare le ragioni per ottenere la rimessione in termini. A fronte di tale approdo, per cui devesi ritenere pacifico che la sentenza ora appellata venne notificata, comunque, il 27.6.24, va rammentato il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza circa il fatto che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, al di là dei motivi dedotti, nel caso afferenti, in primis, alla nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, grava sull'impugnante dimostrare anche le ragioni per cui non ha potuto far valere tale vizio nel termine previsto per il gravame ( vedasi sul punto Cass. sez. 2, n. 8, 3.1.19, secondo cui, sebbene in relazione ai termini per impugnare ante modifica, ha affermato: “ In tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione”. Ciò corrisponde, d'altra parte, alla necessità di stabilizzare comunque le situazioni giuridiche, imponendo alla Parte interessata di assumere tempestivamente le iniziative a sua tutela, non appena sia venuto a conoscenza della pretesa lesione dei propri diritti, come ancora recentemente confermato dalla Suprema Corte con la pronuncia Cass. sez. 6-3, n.36387, 24.11.21, secondo cui:
“Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza.”, potendosi leggere nella parte motiva: “ …Ciò per più ragioni. La prima ragione è che la parte incolpevolmente decaduta dal compimento di un atto processuale ha diritto di essere rimessa in termini, ex art. 153 c.p.c.: ma anche la rimessione in termini non può essere domandata sine die, ma va richiesta entro i termini e con le forme previsti dall'ordinamento processuale. Calato nella materia delle impugnazioni, tale principio comporta che la parte incolpevolmente decaduta dal diritto di impugnare resta pur sempre soggetta al termine di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal momento in cui abbia avuto conoscenza di fatto del provvedimento ad essa sfavorevole (ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 532 del 15/01/2020, Rv. 656583 - 02; Sez. 5, Sentenza n. 17236 del 12/07/2013, Rv. 627273 - 01; Sez. 6 - 5, Sentenza n. 6048 del 11/03/2013, RV. 625941 - 01; Sez. U, Sentenza n. 4196 del 15/05/1990, Rv. 467178 - 01). La seconda ragione è che resterebbe frustrata la certezza del diritto, se il termine per proporre l'appello da parte di chi ne sia incolpevolmente decaduto si facesse decorrere dalla maggiore o minore solerzia con cui l'appellante o l'autorità inquirente penale raccogliessero le prove necessarie a giustificare la rimessione in termini. La terza ragione è che qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 153 c.p.c. non sarebbe coerente col principio di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 cost. (cfr., ex aliis Sez. 5, Sentenza n. 9114 del 06/06/2012, Rv. 622946 - 01, ove si afferma che quando il compimento di un atto processuale deve avvenire in un termine perentorio che non sia stato possibile rispettare per cause non imputabili alla parte onerata, questa "ha l'onere di attivarsi tempestivamente, entro un termine rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, per evitare decadenze")…”.
Nel caso di specie, pertanto, a fronte di una notifica della sentenza, incontestatamente valida come sopra, entro 30 gg. lo avrebbe dovuto proporre appello, il che non è avvenuto, e, Pt_1 ancora, nulla è stato dedotto circa la ragione per cui l'appellante sia venuto incolpevolmente a conoscenza di tale notifica solo con l'avviso di rilascio, la cui datazione, peraltro, neppure egli ha indicato, dovendosi solo prendere atto di un'ordinanza del G.E., in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. in data 10.10.24, anteriore al deposito del ricorso per appello tardivo, il che ben spiega il
“silenzio”, anche documentale, a riguardo, dell'appellante, in ordine a ripensamenti sulle strategie difensive, che, certamente, non legittimano qualsivoglia rimessione in termini. Se si considera, inoltre, che , nel caso in esame, tardiva è l'impugnazione financo rispetto al termine di cui all'art.327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza 12.3.24, a fronte dell'inconsistenza delle allegazioni e prove dedotte dallo rispetto alla pretesa prima Pt_1 conoscenza di fatto della sentenza, circostanza non segnatamente allegata, sotto il profilo temporale, né provata, ai fini della rimessione in termini, non può che pervenirsi alla stessa conclusione. Osserva, pertanto, la Corte, mancano in radice i presupposti per esaminare nel merito l'appello proposto in relazione ai motivi dedotti, il gravame dovendosi ritenere inevitabilmente tardivo e, dunque, inammissibile, non emergendo, come detto, i presupposti per rimettere in termini l'appellante. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno contenute nei minimi, in rapporto al limitato impegno richiesto, anche in termini di allegazioni documentali, fermo il riparto dell'onere della prova in punto rimessione in termini. Le spese medesime, pertanto, in ragione del DM 55/14, con riferimento allo scaglione di riferimento, relativo alle cause di valore fino ad € 26.000,00, a fronte del ricorso originario,, vanno liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Sussistono, infine, in capo all'appellante, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello 957/24 RG, avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale della Spezia, in data 12.03.2024, n.255/24, pubblicata in pari data, all'esito del procedimento civile n. 1204/23 r.g., notificata il 27.6.24, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA ( o ) , CF. , al Pt_1 CP_3 CP_3 C.F._1 pagamento delle spese di lite del grado in favore di parti appellate, spese che liquida in complessivi
€ 2.906,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono in capo all'appellante CF. Parte_4
, attesa l'inammissibilità del gravame, i presupposti per il pagamento del C.F._1 doppio contributo unificato.
Genova, lì 18.6.2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale della Spezia, in data 12.03.2024, n.255/24, pubblicata in pari data, all'esito del procedimento civile n. 1204/23 r.g. promossa da:
( o ) , Marocco 1.1.81, CF. , rappresentato Pt_1 Pt_2 Pt_3 C.F._1
e difeso dall'Avv. Andrea Amati del Foro di La Spezia, presso il cui studio in La Spezia , via Giacomo Doria 3, ha eletto domicilio;
APPELLANTE contro
, Portovenere ( SP) 24.5.57, e , La Spezia 8.4.64, entrambi Controparte_1 CP_2 ivi residenti, rappresentati e difesi dall'Avv. Manuele Micocci del Foro di La Spezia, presso il cui studio, in Sarzana, viale della Pace 40, hanno eletto domicilio;
APPELLATI
avente a oggetto: comodato immobiliare
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE, come da nota 9.5.25:
“ …Insiste per l'accoglimento dell'appello con annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia, n. 255 del 12.03.2024 per vizio del contraddittorio, in quanto il processo si svolse in contumacia del convenuto al quale non erano stati validamente notificati l'atto CP_3 introduttivo ed i successivi, sino all'emissione della sentenza. Atteso che l'avvenuta esecuzione della sentenza impugnata non consente di proseguire nella domanda di sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado, chiede che al ricorrente venga riconosciuto un congruo CP_3 indennizzo per la perdita della propria abitazione, anche per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre al rimborso delle spese di soccombenza del giudizio di primo grado ed al rimborso delle spese legali del presente grado di giudizio, come da separata nota spese.”
PER GLI APPELLATI, come da comparsa di costituzione e risposta:
“…Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori CONCLUDONO Chiedendo che la Corte d'Appello adita voglia: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da in quanto CP_3 infondato in fatto e in diritto;
Confermare integralmente la sentenza n. 255/2024 del Tribunale di La Spezia;
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio,oltre accessori come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 20.6.23, depositato presso il Tribunale di La Spezia, e Controparte_1
deducevano, in particolare, quanto segue: - di essere proprietari di un'unita immobiliare CP_2 situata in La Spezia (SP), via Baracchini 134, piano 3°, come meglio identificata nell'atto; - di aver concesso detto immobile in comodato gratuito a tale ( CF ), CP_3 C.F._1 in data 20 dicembre 2020, e per un periodo di 15 giorni, termine scaduto il quale, tuttavia, l'immobile medesimo non era stato riconsegnato, nonostante le loro richieste;
- che lo continuava, CP_3 dunque, ad occupare l'immobile utilizzando le utenze intestate ad essi ricorrenti, senza saldare i consumi, come da fatture prodotte, con conseguenti debiti accumulatisi;
- che il comodatario neppure aveva saldato le spese condominiali, come allegate al ricorso;
- che la detenzione dell'immobile da parte del resistente, con uso anche dei servizi comuni, senza saldare alcunchè, durava da oltre 30 mesi;
- che, pertanto, era loro dovuta, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo e per non aver potuto locare l'immobile a terzi o altrimenti utilizzare l'immobile, l'importo di € 12.000,00 pari a 30 mensilità di € 400,00 ciascuna, calcolate come da allegati;
- di avere, peraltro, bisogno urgente di rientrare nel possesso dell'immobile “ de quo”, per ragioni di lavoro. Gli allora ricorrenti, pertanto, chiedevano: - di accertare e dichiarare che CP_3 occupava senza titolo alcuno l'unità immobiliare di loro proprietà; - di condannare, per l'effetto, lo all'immediato rilascio e sgombero dell'immobile in questione;
- di condannare sempre lo CP_3 al pagamento alle somme segnatamente indicate, a titolo di rimborso delle spese CP_3 condominiali e di indennità di occupazione, con vittoria di spese e competenze di lite. Fissata udienza per la discussione, in data 26.10.23 il Giudice , dato atto dell'avvenuta notifica ex art.140 c.p.c. , dichiarava la contumacia del resistente ed ammetteva alcune delle prove dedotte per interrogatorio e testi, disponendo la notifica dell'ordinanza al contumace per l'udienza di prove del 23.1.24, data in cui, all'esito della prova per testi, dando atto Parti ricorrenti che non era ancora tornata la cartolina di ricevimento della notifica al contumace, veniva fissata udienza di discussione al 12.3.24, riservandosi la Difesa dei ricorrenti medesimi di depositare quanto mancante appena possibile. Con sentenza in detta data, il Tribunale statuiva quanto segue:
“”…
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, visti gli artt. 429, 447 bis c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1204/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: COMODATO IMMOBILIARE così provvede: Visto l'art. 1810 c.c. Dichiara cessato il contrato di comodato immobiliare intercorso tra le parti e per l'effetto Ordina a l'immediato rilascio a e dell'immobile ad uso CP_3 CP_1 CP_2 abitativo sito in La Spezia, in Via Baracchini, 136 int. 7 - 3°piano, libero da cose o persone;
Condanna al pagamento a favore di manca dell'importo di € 154,87 a CP_3 CP_2 titolo di rimborso spese di utenze;
Rigetta le ulteriori domande dei ricorrenti;
Dichiara compensate per metà le spese del presente giudizio;
Condanna il convenuto al pagamento della restante metà delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, liquidate in € 132,00 per spese ed € 1910,00 per compenso professionale, otre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge…””
In particolare, il primo Giudice motivava la propria decisione come segue: - a fronte delle deduzioni di cui al ricorso e della contumacia del resistente, il teste escusso aveva confermato che l'immobile in questione era stato dato in comodato allo e che questi ancora vi permaneva, CP_3
a far data almeno dai primi giorni di dicembre 2020, come desumibile dalla sottoscrizione del contratto di fornitura gas a nome in data 14-15/12/2020, prodotto in atti;
- non era CP_3 stata, tuttavia, raggiunta la prova della pattuizione di un preciso termine di scadenza del comodato azionato, sì che la fattispecie era, dunque, riconducibile all'ipotesi normativa di cui all'art. 1810 c.c., in forza della quale sussisteva l'obbligo del comodatario di restituire la cosa a semplice richiesta del comodante, trattandosi di un cosiddetto “comodato precario”; - non era stata, inoltre, raggiunta la prova di una richiesta di restituzione, anche solo verbale, prima del deposito del ricorso di fronte all'A.G. , non sussistendo atti equipollenti;
- il ricorso era stato notificato al convenuto a luglio 2023, tale notifica costituendo la necessaria richiesta di rilascio;
- ai sensi dell'art. 1810 c.c. doveva, dunque, essere ordinato il rilascio immediato dell'immobile oggetto di comodato, non ricorrendo motivi di dilazione, tenuto conto del tempo trascorso dall'introduzione del giudizio e del comportamento del convenuto, rimasto, anzi, contumace;
- in merito al rimborso delle spese per le utenze e per gli oneri condominiali, la prova offerta dai ricorrenti era insufficiente, salvo che con riferimento al rimborso dell'importo di € 154.87, trattandosi di pagamento comprovato per l'utenza dell'acqua, in punto spese condominiali, poi, neppure potendosi trarre argomenti dalla mancata comparizione del resistente per rendere interrogatorio, atteso che non vi era la prova del perfezionamento della notifica dell'ordinanza che aveva ammesso detto incombente;
- che insufficienti , ancora, erano gli elementi di prova dedotti, circa il danno prodotto, in tesi, dal comodatario, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte a SS.UU. in materia, quanto alle fattispecie di occupazione senza titolo di immobili, sussistendo un difetto di allegazione;
- la parziale soccombenza dei ricorrenti giustificava la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura della metà, il restante 50% dovendo essere posto a carico del resistente, in rapporto all'attività svolta e con riferimento al DM 55/14. Avverso tale sentenza ha proposto appello tardivo, con ricorso 23-24.10.24, ( o Pt_1
, CF , contestualmente chiedendo di essere rimesso in Controparte_3 C.F._1 termini per il gravame, deducendo e chiedendo, nello specifico, quanto segue:
- con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e avevano chiesto al Tribunale di CP_1 CP_2
La Spezia la condanna di esso appellante al rilascio dell'appartamento in La Spezia Via Baracchini n. 136 int. 7, piano 3;
- il ricorso introduttivo era stato notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , come da allegato 1 al gravame, così come, nelle stesse forme, era stato notificato anche il successivo verbale del 26.10.2023, sempre a cura dei ricorrenti, come da allegato 2;
- il processo si era svolto in contumacia, esitando nella sentenza n. 255 del 25.03.2024, con il dispositivo già sopra riportato;
- gli originari ricorrenti avevano, peraltro, proposto istanza di correzione della sentenza il 29.03.2024, laddove erroneamente era stato indicato l'indirizzo dell'immobile per il quale era stato disposto il rilascio in Via Baracchini n. 136 int. 7 piano 3, anziché al civico corretto n. 134, come da allegato 4 al ricorso;
- il Tribunale, con provvedimento del 05.04.2024, aveva provveduto in conformità, come da allegato 5 al gravame.
- a fronte di quanto sopra risultava, in realtà, come la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di La Spezia, nonché quella del verbale d'udienza del 26.10.2023 fossero state effettuate, ai sensi dell'art.140 c.p.c., ad un numero civico diverso da quello dell'effettiva abitazione di esso appellante (n.136 anziché n.134);
- a fronte di un processo svoltosi in contumacia, dunque, in ragione delle modalità di notifica di cui sopra, sussisteva in capo ad esso l diritto ad essere rimesso nel termine per proporre Pt_1 appello avverso la sentenza citata, non avendo esso appellante medesimo ricevuto alcuna valida notifica del procedimento di primo grado. In ragione di quanto sopra, pertanto, l'appellante ha chiesto: - in via d'urgenza di disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, atteso il gravissimo danno derivante al deducente dalla perdita della propria abitazione;
- di dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto il procedimento di primo grado si era svolto in contumacia, senza che fosse stata validamente notificato al resistente l'atto di comparizione in giudizio, il tutto concludendo come in epigrafe. Con comparsa di costituzione e risposta 24.4.25, gli appellati , nel precisare l'oggetto del giudizio, afferente ad un contratto di comodato ex art.1810 c.c., hanno contestato le avversarie deduzioni, evidenziando come il giudizio in primo grado si fosse svolto ritualmente, con declaratoria di contumacia del a seguito di notifica ex art.140 c.p.c., secondo quanto indicato nella CP_3 sentenza medesima. Circa le doglianze avversarie, nello specifico, e hanno Controparte_1 CP_2 evidenziato quanto segue. In primo luogo, la notifica del ricorso introduttivo era stata effettuata mediante consegna a mani, poi divenuta notifica ex art. 140 c.p.c., presso l'interno 7 dell'immobile occupato dall'appellante, sito al civico 134, nonostante nella cartolina fosse indicato il n. 136, il che era dimostrato da quanto riportato dall'Ufficiale Giudiziario e dall'Agente Postale, come rinvenibile anche nelle produzioni avversarie, presenti nel fascicolo di primo grado. A tal riguardo, ancora, in tesi risultava: - che, in prima battuta, l'Ufficiale Giudiziario Per_1 si fosse recato presso l'immobile e, accertata l'assenza del destinatario, avesse proceduto secondo la disciplina dell'art. 140 c.p.c., sì da affiggere l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'interno 7, per, dunque, inviare la raccomandata di cortesia allo stesso indirizzo;
- che tale operazione era, pertanto, di per sé idonea a perfezionare validamente la notifica, rendendo irrilevante l'indicazione, eventualmente difforme, del civico (136 anziché 134), atteso che l'immobile era quello occupato dall'appellante ( considerato che , in caso contrario, l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto attestare l'inesistenza dell'indirizzo, il che non era avvenuto); - che, peraltro, anche l'Agente postale incaricato della consegna della raccomandata aveva agito secondo la normativa, atteso che la missiva era stata depositata in cassetta postale e successivamente restituita al mittente, quale esito di compiuta giacenza. Gli appellati hanno, pertanto, sottolineato che quanto sopra integrava la prova del perfezionamento della notifica “de qua” secondo il dettato dell'art. 140 c.p.c., come risultante dalla relata, così come, peraltro, accertato in udienza e ripetuto nel corpo della sentenza appellata.
e hanno anche contestato quanto lamentato ex adverso circa la nullità CP_2 CP_1 notifica del verbale di interrogatorio formale dell'allora resistente contumace, mezzo istruttorio ammesso in relazione ai capitoli 2, 3, 4 e 7 del ricorso, con relativa nuova notifica al CP_3 deducendo quanto segue: -quest'ultima era stata effettuata a mani del destinatario presso il civico n. 134 (anziché il civico n. 136); - che anche in questo caso l'Ufficiale Giudiziario giunto Per_1 dinanzi alla porta d'ingresso del convenuto, non trovando alcuno, aveva proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., lasciando l'avviso sulla porta dell'immobile e inviando contestualmente la raccomandata al medesimo indirizzo;
- in esito a ciò, l'Agente Postale, nei giorni successivi, si era recato presso il predetto indirizzo per il recapito, ma , inspiegabilmente, aveva dichiarato che l'indirizzo era inesistente e il destinatario sconosciuto, senza tener conto di quanto già accertato e documentato dall'Ufficiale Giudiziario, come da attestazione ex art.140 c.p.c., il quale aveva già regolarmente perfezionato la notifica nei modi di legge. A fronte di quanto sopra, Parti appellate hanno, inoltre, posto in risalto: - che tale secondo tentativo, successivo alla notifica dell'atto introduttivo e alla successiva notifica dell'Ufficiale Giudiziario, consentiva di presumere che l'appellante odierno avesse scientemente ostacolato le notifiche, rimuovendo ogni riferimento utile al suo rintraccio ( cassetta postale, tastiera del citofono e porta dell'interno n. 7 ), al fine di rendere impossibile, nel caso specifico, all'Agente postale la consegna della raccomandata inviata dall'Ufficiale Giudiziario, il quale aveva, invece, individuato correttamente l'appartamento ove lo imorava;
- che tale condotta trovava conferma anche CP_3 nella cartolina del secondo avviso di ricevimento, nella quale, mediante l'apposizione di un adesivo mod. 24 b mod. 01406A, l'Agente postale annotava, come detto, l'indirizzo come “inesistente” e il destinatario come “sconosciuto”. Gli appellati, pertanto, richiamando la condotta assunta dall'allora resistente durante il contratto di comodato, posto a fondamento del giudizio esitato nella sentenza appellata, financo richiamando l'esito dell'istruttoria svolta di fronte al Tribunale di La Spezia, hanno, poi, rilevato la regolarità della notifica della sentenza con condanna al rilascio dell'immobile, assumendo che tale notifica era stata ritualmente compiuta ex art.140 c.p.c., salva la compiuta giacenza, salvo poi attivarsi l'attuale appellante una volta ricevuto l'avviso di rilascio, con opposizione ex art.615 c.p.c., con rigetto della sospensione da parte del G.E., così da assumere: “ L'istanza di rimessione in termini presentata dall'appellante è del tutto inammissibile, atteso che la sentenza era stata regolarmente notificata e il ritardo è imputabile a colpevole inerzia della Parte”. In merito, ancora, alla notifica ex art.140 c.p.c. oggetto di contestazione, la Difesa degli appellati ripercorreva i passaggi normativi della stessa, che risultavano compiuti e perfezionati anche in forza delle produzioni avversarie, sì da rendere irrilevante il fatto che, nel caso concreto, il ricorso introduttivo ex art. 447-bis c.p.c. recasse erroneamente il civico 136 anziché 134 (prod. 1), trattandosi di un mero errore materiale, alla luce del fatto che, d'altra parte, ove l'Ufficiale Giudiziario non si fosse recato all'indirizzo giusto, ma a quello inesistente, avrebbe dovuto di ciò dare atto, il che non era avvenuto. Richiamato, dunque, il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “L'erronea indicazione del numero civico non comporta la nullità della notifica se l'atto è comunque recapitato nel corretto luogo di residenza del destinatario” (Cass. 29176/23), la Difesa appellata: - ha segnatamente eccepito come le due notifiche oggetto di contestazione fossero state fatte regolarmente;
- ha richiamato il principio per cui, come da costante giurisprudenza: “La relata di notifica fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze ivi attestate dall'Ufficiale Giudiziario” (Cass. civ., n. 23402/2004; Cass. civ., n.2341/2003): - ha, altresì, rammentato l'ordinanza di correzione di errore materiale resa dal Tribunale della Spezia in data 5 aprile 2024, circa l'indicazione del numero civico dell'immobile oggetto della condanna di rilascio, assumendo come tale errore non avesse inciso in alcun modo sui diritti sostanziali e processuali delle parti, né sulla validità della decisione, il tutto attesa la natura amministrativa del procedimento di correzione di errore materiale;
- ha, peraltro, eccepito come l'appellante non avesse mai efficacemente contestato l'effettività della notifica, né dedotto mezzi idonei a dimostrarne la nullità, limitandosi a censurare meri elementi formali, del tutto inidonei a compromettere la validità della procedura notificatoria regolarmente eseguita, il tutto così da concludere come in epigrafe. Ciò detto, fissata la prima udienza di discussione del ricorso al 6.5.25, il Collegio, con ordinanza 7.5.25, preso atto del fatto che , nelle more, l'immobile era stato rilasciato, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla sospensiva ed ha fissato udienza cartolare per la discussione al 17.6.25, dando termine per note finali, udienza in esito alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che l'appello in esame attiene esclusivamente ad una questione di rito, afferendo alla nullità, in particolare, della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, oltre che di quella ex art.292 c.p.c., afferente al verbale per rendere interrogatorio formale, notifica quest'ultima parimenti contestata. Ciò detto, osserva, in primo luogo, la Corte come l'appellante abbia contestualmente chiesto di essere rimesso in termini per proporre l'impugnazione, sul presupposto evidente di essere decaduto da tale facoltà. Orbene, su tale specifica prodromica istanza, tuttavia, lo ( o non vi è Pt_1 CP_3 contestazione sull'identità, anche a fronte del C,F.) nulla ha allegato e ancor meno prodotto, neppure contestando specificamente l'avversaria deduzione per cui, comunque, la notifica della sentenza, poi oggetto di opposizione ex art.615 c.p.c., senza esito favorevole, era avvenuta regolarmente, in rapporto alla data del 27.6.24, come da pag.1 della comparsa di risposta di e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Le note scritte successive alla costituzione degli appellati confermano quanto sopra, le difese di cui alla memoria 2.5.25, sub punto 5, in forza delle quali lo arebbe venuto a conoscenza Pt_1 della sentenza solo con la notifica dell'avviso di rilascio, notifica non allegata, né collocata nel tempo, essendo un fatto di per sé neutro, con riferimento alla dedotta rituale notifica della sentenza in data 27.6.24, sebbene ex art.140 c.p.c., notifica, quest'ultima, neppure oggetto del gravame: il tenore delle difese ulteriori svolte in tale atto difensivo, richiamato nelle conclusioni in data 14.6.25, confermano, nella sostanza, come le doglianze siano state tutte centrate solo sulle notifiche dell'atto introduttivo e del verbale per interrogatorio formale, senza considerare la necessità di motivare e provare le ragioni per ottenere la rimessione in termini. A fronte di tale approdo, per cui devesi ritenere pacifico che la sentenza ora appellata venne notificata, comunque, il 27.6.24, va rammentato il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza circa il fatto che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, al di là dei motivi dedotti, nel caso afferenti, in primis, alla nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, grava sull'impugnante dimostrare anche le ragioni per cui non ha potuto far valere tale vizio nel termine previsto per il gravame ( vedasi sul punto Cass. sez. 2, n. 8, 3.1.19, secondo cui, sebbene in relazione ai termini per impugnare ante modifica, ha affermato: “ In tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione”. Ciò corrisponde, d'altra parte, alla necessità di stabilizzare comunque le situazioni giuridiche, imponendo alla Parte interessata di assumere tempestivamente le iniziative a sua tutela, non appena sia venuto a conoscenza della pretesa lesione dei propri diritti, come ancora recentemente confermato dalla Suprema Corte con la pronuncia Cass. sez. 6-3, n.36387, 24.11.21, secondo cui:
“Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza.”, potendosi leggere nella parte motiva: “ …Ciò per più ragioni. La prima ragione è che la parte incolpevolmente decaduta dal compimento di un atto processuale ha diritto di essere rimessa in termini, ex art. 153 c.p.c.: ma anche la rimessione in termini non può essere domandata sine die, ma va richiesta entro i termini e con le forme previsti dall'ordinamento processuale. Calato nella materia delle impugnazioni, tale principio comporta che la parte incolpevolmente decaduta dal diritto di impugnare resta pur sempre soggetta al termine di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal momento in cui abbia avuto conoscenza di fatto del provvedimento ad essa sfavorevole (ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 532 del 15/01/2020, Rv. 656583 - 02; Sez. 5, Sentenza n. 17236 del 12/07/2013, Rv. 627273 - 01; Sez. 6 - 5, Sentenza n. 6048 del 11/03/2013, RV. 625941 - 01; Sez. U, Sentenza n. 4196 del 15/05/1990, Rv. 467178 - 01). La seconda ragione è che resterebbe frustrata la certezza del diritto, se il termine per proporre l'appello da parte di chi ne sia incolpevolmente decaduto si facesse decorrere dalla maggiore o minore solerzia con cui l'appellante o l'autorità inquirente penale raccogliessero le prove necessarie a giustificare la rimessione in termini. La terza ragione è che qualsiasi diversa interpretazione dell'art. 153 c.p.c. non sarebbe coerente col principio di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 cost. (cfr., ex aliis Sez. 5, Sentenza n. 9114 del 06/06/2012, Rv. 622946 - 01, ove si afferma che quando il compimento di un atto processuale deve avvenire in un termine perentorio che non sia stato possibile rispettare per cause non imputabili alla parte onerata, questa "ha l'onere di attivarsi tempestivamente, entro un termine rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, per evitare decadenze")…”.
Nel caso di specie, pertanto, a fronte di una notifica della sentenza, incontestatamente valida come sopra, entro 30 gg. lo avrebbe dovuto proporre appello, il che non è avvenuto, e, Pt_1 ancora, nulla è stato dedotto circa la ragione per cui l'appellante sia venuto incolpevolmente a conoscenza di tale notifica solo con l'avviso di rilascio, la cui datazione, peraltro, neppure egli ha indicato, dovendosi solo prendere atto di un'ordinanza del G.E., in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. in data 10.10.24, anteriore al deposito del ricorso per appello tardivo, il che ben spiega il
“silenzio”, anche documentale, a riguardo, dell'appellante, in ordine a ripensamenti sulle strategie difensive, che, certamente, non legittimano qualsivoglia rimessione in termini. Se si considera, inoltre, che , nel caso in esame, tardiva è l'impugnazione financo rispetto al termine di cui all'art.327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza 12.3.24, a fronte dell'inconsistenza delle allegazioni e prove dedotte dallo rispetto alla pretesa prima Pt_1 conoscenza di fatto della sentenza, circostanza non segnatamente allegata, sotto il profilo temporale, né provata, ai fini della rimessione in termini, non può che pervenirsi alla stessa conclusione. Osserva, pertanto, la Corte, mancano in radice i presupposti per esaminare nel merito l'appello proposto in relazione ai motivi dedotti, il gravame dovendosi ritenere inevitabilmente tardivo e, dunque, inammissibile, non emergendo, come detto, i presupposti per rimettere in termini l'appellante. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno contenute nei minimi, in rapporto al limitato impegno richiesto, anche in termini di allegazioni documentali, fermo il riparto dell'onere della prova in punto rimessione in termini. Le spese medesime, pertanto, in ragione del DM 55/14, con riferimento allo scaglione di riferimento, relativo alle cause di valore fino ad € 26.000,00, a fronte del ricorso originario,, vanno liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge. Sussistono, infine, in capo all'appellante, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello 957/24 RG, avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale della Spezia, in data 12.03.2024, n.255/24, pubblicata in pari data, all'esito del procedimento civile n. 1204/23 r.g., notificata il 27.6.24, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA ( o ) , CF. , al Pt_1 CP_3 CP_3 C.F._1 pagamento delle spese di lite del grado in favore di parti appellate, spese che liquida in complessivi
€ 2.906,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono in capo all'appellante CF. Parte_4
, attesa l'inammissibilità del gravame, i presupposti per il pagamento del C.F._1 doppio contributo unificato.
Genova, lì 18.6.2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno