Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2310/2023
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Consigliere Dott.ssa Giulia Conte
Consigliere Estensore Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2310/2023 promossa da:
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv.
MATTEUCCI SILVIA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
CP 1 P.IVA 1 con il patrocinio dell'avv. BENIAMINO (c.f.
,
CARNEVALE e dell'avv. ALFREDO DE FILIPPIS, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
Causa sottoposta al nuovo rito “Cartabia”, trattenuta in decisione dopo l'assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., con ordinanza del Cons.istr. del 7.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Corinna Beconi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 127/2022, depositata in cancelleria in data
23/10/2023, notificata il 25/10/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: "Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Pisa, contrariis rejectis, per le causali di cui in premessa, accertare la responsabilità della compagnia di navigazione CP 1 nella causazione dell'infortunio occorso in data 10.08.2020 alla sig.ra Parte 1 e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno biologico dalla medesima patito nella misura di € 16.016,00 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al rimborso spese mediche per € 427,00. Con vittoria di spese e competenze di giudizio", e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atto di citazione in appello.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie domandate e non ammesse in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello, e specificatamente la prova per testi sulle circostanze dedotte in atto di citazione nelle persone di Parte_2 residenti CP 2 e in Pontedera via Brigate Partigiane n. 51, l'ammissione di CTU medico-legale per la quantificazione del danno patito dall'attrice, insistendo per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. non concessi in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio".
Per parte appellata: “Voglia l''Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, così disporre:
- rigettare le domande avanzate dalla Sig.ra Parte 1 con l'atto di citazione in appello notificato in data 23.11.2023 perché inammissibili, illegittime nonché infondate in fatto ed in diritto per le causali esposte in atti e per l'effetto confermare la sentenza n. 1305/2023 resa dal Tribunale di Pisa;
- con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/14 e successive modifiche.
- in via di estremo subordine, previo rigetto delle richieste istruttorie formulate da controparte anche in questo grado di giudizio ammettere quelle articolate al 7 della memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECI
1. I fatti di causa e le domande proposte. Con atto di citazione ritualmente notificato Pt 3 ha interposto appello avverso la sentenza n. 1305/2023 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 23.10.2023 e notificata il
25.10.2023 che ha respinto la sua domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di CP 1 per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, compensando le spese di lite.
L'attrice, a fondamento delle sue istanze risarcitorie di primo grado, deduceva che in data 10 Agosto 2020 si trovava imbarcata come passeggera sul traghetto Moby "NIKI” in servizio sulla linea Portoferraio - Piombino con partenza alle ore 18.40, quando, una volta attraccato nel porto di Piombino, alle ore 19.40 circa, seguendo le indicazioni impartite dal personale di bordo, recatasi nel garage della motonave per le operazioni di sbarco dei passeggeri con moto al seguito, inciampava, cadendo rovinosamente a terra, su uno dei bulbi con taglio a croce (definiti anche “margherite” utilizzati per assicurare le autovetture alla struttura della nave ed impedirne il movimento in navigazione in caso di avverse condizioni marittime) sporgente dal pavimento del garage, costituente insidia, assolutamente non segnalato e non visibile anche in ragione della medesima colorazione rispetto al pavimento del garage, l'assenza di illuminazione e la presenza di numerose autovetture stivate in modo ravvicinato. Nell'immediato della caduta accusava dolorabilità
al ginocchio destro e al gomito sinistro, ritenuta compatibile con una normale contusione,
e pertanto, dovendo procedere con le operazioni di sbarco, veniva aiutata dal marito e dai sig.ri CP 2 e Parte 2 Controparte_3 passeggeri presenti al
,
fatto, a rialzarsi ed a salire sulla moto condotta dal marito per uscire dal garage. Durante il viaggio di ritorno verso la propria residenza in Pontedera (PI), l'attrice accusava dolore acuto al ginocchio destro ed al gomito sinistro, tanto che, una volta giunta a Pontedera, si rendeva necessario l'accesso immediato al Pronto Soccorso dell'ospedale Lotti, con ingresso alle ore 21.45 ove veniva sottoposta a visita ortopedica ed esame radiografico dei segmenti scheletrici interessati dal trauma, con conseguente accertamento di “frattura composta del collo del capitello radiale del gomito sinistro e frattura poliframmentaria composta della rotula del ginocchio destro e sospetta frattura della settima vertebra dorsale". L'attrice, chiedeva quindi accertarsi la responsabilità contrattuale ex art. 1681
c.c. o extracontrattuale ex art. 2051 c.c. della compagnia di navigazione CP_1 S.p.A. nella causazione del sinistro e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno biologico dalla medesima patito nella misura di € 16.016,00 -o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa- oltre al rimborso spese mediche per € 427,00.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, in via preliminare, eccepiva la nullità della citazione per omesso avvertimento ex art. 38 c.p.c., l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, la prescrizione contrattuale della domanda azionata ai sensi dell'art. 418 cod. nav., contestando poi nel merito l'an ed il quantum debeatur..
La causa, istruita solo documentalmente e senza assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c, era definita con sentenza n. 1305/2023 con cui il Tribunale di Pisa respingeva le eccezioni preliminari di rito di nullità della citazione e di incompetenza territoriale sollevate dalla convenuta e quella di merito di prescrizione del diritto osservando sul punto che “le stesse condizioni generali di trasporto richiamano, oltre agli artt. 396 e ss cod.nav., il regolamento CE/392/2009, ma la lettura della disciplina comunitaria relativa “alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente” non lascia adito a dubbi: al terzo considerando precisa che “nel mercato interno è stata eliminata la distinzione tra trasporto nazionale e trasporto internazionale e, all'interno della Comunità, è pertanto opportuno disporre dello stesso livello e tipo di responsabilità sia nel caso del trasporto internazionale sia in quello del trasporto nazionale”; all'articolo 2 (ambito di applicazione) dispone che "il presente regolamento si applica a qualsiasi trasporto internazionale e al trasporto
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via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro a bordo di navi. se: a) la nave batte
...
bandiera di uno Stato membro o è registrata in uno stato membro;
b) il contratto di trasporto è stato concluso in uno Stato membro;
o c) il luogo di partenza o di destinazione, in base al contratto di trasporto, è situato in uno Stato membro"; quindi nell'Allegato I "Disposizioni della Convenzione di
Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio pertinenti per l'applicazione del presente regolamento" (testo consolidato) all'art. 16 (prescrizione dell'azione risarcitoria) prevede che "1.L'azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero o dalla perdita o dal danneggiamento dei bagagli si prescrive nel termine di due anni.
2. Il termine di prescrizione decorre: a) in caso di lesioni personali, dalla data dello sbarco del passeggero;
...”. Trattandosi di norma sovranazionale dotata di diretta applicabilità ai sensi dell'art. 288 TFUE (oltre che dal combinato disposto degli art. 11 e 117, co.1, Cost.), deve essere disapplicata la norma nazionale in conflitto, oltre a osservare che il citato regolamento è lex specialis rispeto all'art. 1681 cc".
Con riferimento poi alla omessa assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c il
Tribunale da una parte rilevava l'istanza non era stata reiterata nelle conclusioni assunte da parte attrice, pur avendo essa formulato conclusioni anche in via istruttoria, dall'altra affermava che la richiesta della parte di concessione dei termini non impediva al giudice, fatte precisare le conclusioni, di assegnare la causa in decisione giusta il combinato disposto dell'art. 187, co.1, cpc e dell'art. 80-bis disp.att.cpc e secondo il principio della ragionevole durata del processo (cfr. Cass. 17685/2022).
Nel merito il primo giudice rilevava che “parte attrice chiedeva la prova per testimoni delle circostanze dedotte in atto di citazione, cioè che Pt 1 era inciampata nel garage del traghetto in uno dei bulbi di rizzaggio collocati a terra, affermando che fossero non visibili e non segnalati, procurandosi lesioni;
sul punto parte convenuta, con la comparsa di costituzione, ha prodotto foto ritraenti le cd
"margherite" di rizzaggio dei veicoli a bordo della motonave "Moby Niki", foto nelle quali sono visibili le
"margherite" di colore giallo risaltanti sul pavimento di colore blu. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'attrice né nella prima difesa utile, all'udienza di comparizione, né per vero neppure in comparsa conclusionale, di talché può ritenersi provato ex art. 115 cpc che sulla m/n "Moby
Niky" i bulbi siano di colore giallo ben visibili sul pavimento di colore blu. Quindi, data per ammessa la circostanza che Pt 1 sia effettivamente caduta, nel corso delle operazioni di sbarco dalla m/n "Moby
Niki", inciampando su un bulbo di rizzaggio nel garage, non sarebbe ancora data la prova della riferibilità del sinistro a responsabilità del vettore, sia che si esamini la fattispecie come responsabilità contrattuale sia che la si valuti come responsabilità extracontrattuale. Infatti, l'art. 3
(responsabilità del vettore) del Reg. CE/392/2009 distingue i casi in cui i danni siano derivati da lesioni subite da un passeggero a causa di un incidente marittimo (naufragio, capovolgimento, collisione o incaglio della nave, incendio a bordo o difetto della nave) con presunzione di colpa o di negligenza del vettore, da quelli in cui l'evento dannoso deriva da cause diverse dall'incidente marittimo, per le quali il vettore risponde se l'evento è imputabile a sua colpa o negligenza, ma l'onere di provare la colpa o la negligenza del vettore spetta a chi promuove l'azione risarcitoria.
La distinzione è analoga a quella di elaborazione giurisprudenziale circa i danni derivati “a causa” del trasporto (quando il sinistro è posto in diretta e non occasionale derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) da quelli accaduti “in occasione" del trasporto ma non eziologicamente legati all'attività del vettore, distinzione in base alla quale si afferma che "la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 cc a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore" (Cass.
4482/2009) Parte attrice ha agito nel presente giudizio richiamando in diritto gli artt. 1681 e 2051 cc ponendo a base della domanda, in fatto, la presenza di bulbi di rizzaggio sul pavimento del garage.
In entrambi i casi di responsabilità è necessario che colui che lamenta un danno dia prova non solo di esso ma anche della derivazione causale con il trasporto o con la "cosa" in custodia, in relazione alla presenza di fattori di pericolo originariamente non inseriti e/o connaturati nella "cosa", ma aggiuntivi da fattori esterni. Nel caso di specie, è possibile escludere, dalle stesse allegazioni attrici, che l'evento sia accaduto a causa del trasporto, mentre è rimasta sfornita di prova la circostanza della colpa o negligenza del vettore in relazione alla presenza, necessaria, dei bulbi di rizzaggio nel garage, questo dove si valuti la fattispecie applicando il Reg. CE/392/2009; ma dove si valuti il caso come ipotesi di responsabilità extracontrattuale, derivante dalla protezione dei diritti all'incolumità personale nei riguardi di tutti i terzi, deve rilevarsi che l'attrice non ha dedotto la presenza di anomalie del bene cioè di fattori di pericolo ulteriori a quelli insiti nella qualità propria della “cosa", l'essere cioè un garage di una motonave con dispositivi necessari a bloccare le auto nel corso della navigazione e che richiede da parte del passeggero che vi transiti una particolare e aumentata soglia di attenzione;
mentre la circostanza che detti bulbi non fossero visibili è stata smentita dalle foto prodotte dalla convenuta e non contestate da parte attrice.'
Avverso siffatta decisione l'attrice ha proposto appello formulando i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli art. 112, 183, 187, 188 e 189 c.p.c., per non aver il giudice di prime cure provveduto alla dovuta istruzione della causa ed alla concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., mediante rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria;
-violazione e falsa applicazione degli artt. 186, 187 e 80-bis disp. att. c.p.c., per avere il
Tribunale deciso la causa nel merito, senza concessione dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c., prima ancora che le parti avessero definito il thema decidendum ed il thema probandum;
-violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per avere erroneamente il giudice di prime cure posto a fondamento della propria decisione fatti ritenuti non specificamente contestati.
-violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per avere erroneamente il giudice di prime cure ritenuto che non sarebbe stata data la prova della riferibilità del sinistro a responsabilità del vettore sia che si esamini la fattispecie come responsabilità contrattuale sia che la si valuti come responsabilità extracontrattuale;
-Vizio di motivazione per omessa ammissione dei mezzi istruttori richiesti da parte attrice e omessa istruzione del giudizio su un punto decisivo della controversia.
Ritualmente costituitasi, parte appellata ha chiesto la reiezione dell'appello, in quanto infondato, con conferma delle sentenza impugnata
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa sottoposta al nuovo rito Cartabia, dopo l'assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del Cons.istr. del 7.4.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
2.Il perimetro della decisione
In limine va dato atto della formazione del giudicato in ordine alla statuizione sulla competenza territoriale e sul rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto, in relazione alle quali la convenuta appellata ha manifestato acquiescenza. Anche l'accertamento di alcuni dei fatti costitutivi della domanda ovvero che l'attrice sia caduta all'interno del garage della motonave, durante le operazioni di sbarco, inciampando sui uno dei bulbi di rizzaggio presenti sulla pavimentazione per bloccare le autovetture nel corso della navigazione, è divenuta definitiva, in assenza di impugnazione incidentale.
3.L'appello
3.1 Sulla omessa concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c e sulla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta nell'atto di citazione
Il primo, il secondo ed il quinto motivo di gravame meritano una trattazione congiunta in quanto con essi l'appellante lamenta l'omessa istruzione della causa, sotto un duplice profilo : mancata assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c ed erroneo rigetto della prova testimoniale articolata in atto di citazione.
Le doglianze sono infondate. Dai verbali di causa risulta che il difensore di parte attrice alla prima udienza del
16.6.2022 ha formulato richiesta di termini ex art. 183 comma VI c.p.c; il primo giudice, a scioglimento della riserva assunta sulle eccezioni preliminari processuali e di merito sollevate dalla convenuta, ha emesso ordinanza con cui, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 6.4.2023, udienza nel corso della quale parte attrice non ha reiterato la richiesta dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c correttamente intesa come rinunciata dal primo giudice. La censura inoltre si IL
,
come inammissibile in quanto l' appellante non ha indicato i fatti che avrebbe potuto allegare e le prove che avrebbe voluto richiedere e/o i documenti che avrebbe inteso produrre nel pregresso giudizio con le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., in violazione di un principio di diritto ormai pacifico in base al quale "Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità non può limitarsi a dedurre detta violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare, ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c., e quali prove sarebbero state dedotte, con l'evidenziazione del concreto pregiudizio derivato dalla loro mancata ammissione" (Cassazione civile, sez. II,
02/09/2019, n. 21953; Cassazione civile, sez. II, 04/10/2018, n. 24402). L'appellante infatti si è limitata a chiedere la concessione dei predetti termini in appello, istanza anche questa inammissibile, in quanto i predetti termini processuali non sono contemplati dal rito applicabile al giudizio di secondo grado.
Per quanto attiene poi alla mancata ammissione della prova per testi sulle circostanze indicate nella premessa dell'atto di citazione, nonostante le conclusioni anche in via istruttoria rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 aprile 2023, in verità il primo giudice ha ritenuto i fatti allegati dall'attrice come ammessi, così argomentando: "Nello specifico, parte attrice chiedeva la prova per testimoni delle circostanze dedotte in atto di citazione, cioè che Pt 1 era inciampata nel garage del traghetto in uno dei bulbi di rizzaggio collocati a terra, affermando che fossero non visibili e non segnalati, procurandosi lesioni;
sul punto parte convenuta, con la comparsa di costituzione, ha prodotto foto ritraenti le cd “margherite” di rizzaggio dei veicoli a bordo della motonave "Moby Niki", foto nelle quali sono visibili le "margherite" di colore giallo risaltanti sul pavimento di colore blu. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dall'attrice né nella prima difesa utile, all'udienza di comparizione, né per vero neppure in comparsa conclusionale, di talché può ritenersi provato ex art. 115 cpc che sulla m/n "Moby Niky" i bulbi siano di colore giallo ben visibili sul pavimento di colore blu.", considerando dunque come accertata la circostanza che l'attrice fosse effettivamente caduta, nel corso delle operazioni di sbarco dalla m/n “Moby
Niki", inciampando su un bulbo di rizzaggio nel garage, pertanto implicitamente superflua la prova per testi su tali circostanze.
Il punto centrale della decisione è rappresentato dall'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. circa lo stato dei luoghi,ovvero che i bulbi fossero di colore giallo ben visibili sul pavimento di colore blu, come da documentazione fotografica prodotta dalla convenuta in allegato all'atto di citazione, oggetti di specifica censura da parte dell'appellante, che sarà di seguito esaminata.
3.2. Sulla responsabilità del vettore
Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che essa non abbia contestato che i bulbi di rizzaggio su cui è inciampata, fossero di colore giallo, distinguendosi in tal modo dal colore blu della pavimentazione (come da foto prodotte dalla compagnia di navigazione convenuta in allegato alla comparsa di costituzione), e che pertanto fossero visibili e non costituissero alcuna insidia, non facendo peraltro corretta applicazione dell'art. 2051 c.c.
Entrambe le censure sono infondate.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice non ha affatto qualificato la domanda risarcitoria attorea, proposta sia a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1681 c.c. che extracontrattuale ex art. 2051 c.c., anzi si è ben guardato dall'individuazione della esatta disciplina giuridica applicabile, escludendo la riferibilità del sinistro a responsabilità del vettore, sia ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE/392/2009 (che disciplina una fattispecie di responsabilità contrattuale) in combinato disposto con l'art. 1681 c.c. che,, in via residuale ex art. 2051 c.c., così argomentando: Nel caso di specie, è possibile escludere, dalle stesse allegazioni attrici, che l'evento sia accaduto a causa del trasporto, mentre è rimastasfornita di prova la circostanza della colpa o negligenza del vettore in relazione alla presenza, necessaria, dei bulbi di rizzaggio nel garage, questo dove si valuti la fattispecie applicando il Reg.
CE/392/2009; ma dove si valuti il caso come ipotesi di responsabilità extracontrattuale, derivante dalla protezione dei diritti all'incolumità personale nei riguardi di tutti i terzi, deve rilevarsi che l'attrice non ha dedotto la presenza di anomalie del bene cioè di fattori di pericolo ulteriori a quelli insiti nella qualità propria della "cosa”, l'essere cioè un garage di una motonave con dispositivi necessari a bloccare le auto nel corso della navigazione e che richiede da parte del passeggero che vi transiti una particolare e aumentata soglia di attenzione;
mentre la circostanza che detti bulbi non fossero visibili è stata smentita dalle foto prodotte dalla convenuta e non contestate da parte attrice. "
A parere della Corte la fattispecie si inquadra nell'ambito della responsabilità contrattuale del vettore, come di recente affermato in caso similare dalla pronuncia n. 1751/2023 dalla
Corte di Cassazione nella quale si ribadisce, in continuità con l'orientamento nomofilattico consolidato, che “l'art. 1681 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto." (Cass. 7423/ 1999). Il danneggiato deve dunque dimostrare il nesso di causa, spettando al vettore la dimostrazione della causa a lui non imputabile (Cass. 13635/ 2001; Cass. 3285/ 2006; Cass. 9593/ 2011).
In sintesi, una volta che il danneggiato abbia dimostrato di essere caduto per un oggettivo fatto del vettore (Cass. 7423/1999), che nel caso in esame è rappresentato dalla presenza sulla pavimentazione del garage della motonave dei bulbi di rizzaggio, non deve dimostrare che è caduto per un'anomalia tale da dover esse segnalata, essendo sufficiente la prova che l'incidente sia avvenuto durante il trasporto, posto che “la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio
(comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto" (Cass.
9503/2011). Compete poi al vettore la prova liberatoria, che può consistere anche nella mancanza di diligenza del danneggiato., la cui condotta si ponga ex art. 1227 c.c quale causa esclusiva dell'evento lesivo, non imputabile dunque a colpa del medesimo vettore.
L'applicazione dei richiamati principi di diritto al caso in esame, induce a ritenere che l'attrice abbia assolto all'onere della prova sulla medesima incombente, essendosi formato il giudicato sul fatto che la caduta sia avvenuta nel corso del trasporto sulla motonave ove si trovava come passeggera, al momento delle operazioni di sbarco, all'interno del garage ove aveva parcheggiato il proprio ciclomotore imbarcato, inciampando su uno dei bulbi con taglio a croce, utilizzati per assicurare le autovetture alla struttura della nave ed impedirne il movimento in navigazione, disseminati sulla pavimentazione. Si tratta dunque di valutare se l'appellata, in qualità di vettore, abbia fornito elementi tali da poter escludere una sua colpa e vincere la presunzione di responsabilità a suo carico.
Va in primis osservato che i bulbi a croce ( cd margherite) sono strutture indispensabili all'interno di un garage di una nave, perché necessarie a bloccare i veicoli per evitarne lo spostamento nel corso della navigazione, quindi essi non rappresentano un' insidia in sé ma anzi costituiscono misure di protezione volte ad impedire proprio la verificazione di sinistri e garantire la sicurezza del trasporto. Per quanto attiene poi alla loro effettiva visibilità, l'attrice in atto di citazione si è limitata ad allegare che i bulbi non avessero un colore diverso da quello della pavimentazione, senza specificare quale fosse la loro effettiva colorazione né fornire una descrizione dettagliata dei luoghi. La convenuta ha prodotto in allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado la fotografia che segue, a dimostrazione di quale fosse l'effettivo stato del garage al momento del sinistro, da cui si può facilmente notare come i bulbi siano di colore giallo, suscettibile di maggiore rifrazione delle luci dei veicoli e il pavimento invece di coloro blu, dunque più scuro, destinato pertanto a far risaltare le cd “margherite”. HARD
a E' vero altresì che né in sede di prima udienza di trattazione né in quella di precisazione delle conclusioni, né infine in comparsa conclusionale, l'attrice ha contestato la corrispondenza dello stato dei luoghi al momento della caduta a quello rappresentato nella documentazione fotografica ritualmente depositata dalla convenuta, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto con il terzo motivo di gravame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c, considerata anche la genericità della descrizione contenuta in atto di citazione. La presenza poi di numerose autovetture stivate in modo ravvicinato nel garage, che avrebbero reso maggiormente non visibili i bulbi in oggetto, costituisce circostanza neutra, che semmai impone una condotta di maggiore prudenza da parte del passeggero nel muoversi a piedi all'interno del garage, non certo una condotta colposa imputabile al vettore;
infine si osserva come la pavimentazione fosse disseminata dei predetti dispositivi di bloccaggio, pertanto non si trattava di una
"anomalia" della stessa.
In definitiva considerato che i bulbi di rizzaggio costituivano elementi propri di conformazione del garage della motonave, presenti per tutta la lunghezza della pavimentazione rispetto alla quale avevano una colorazione diversa che li rendeva visibili, deve ritenersi che la condotta poco accorta della attrice sia stata causa assorbente della sua caduta, posto che la situazione di possibile pericolo di inciampo, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, improntato a comuni canoni di diligenza e prudenza, esigibile da un passeggero nella medesime circostanze, dovendosi d'altro canto escludere che alla convenuta-appellata possano essere ascritti profili di colpa nello svolgimento delle operazioni di trasporto dei passeggeri.
4. Le spese di lite
Dalla reiezione del gravame discende la condanna dell'appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, ex
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia ( scaglione fra € 5201 ed euro 26.000), considerato un impegno difensivo medio, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non espletata. Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 da parte dell' comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1305/2023 del Tribunale di Pisa, ogni altraParte 1 domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025
La Presidente Il Consigliere estensore
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.