Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02383/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2383 del 2024, proposto da
Tomasello Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Patti, non costituito in giudizio;
nei confronti
Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Spa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del 28.10.2024, trasmessa mediante pec in data 29.10.2024, a mezzo della quale l’Amministrazione ha opposto diniego parziale a due istanze di compensazione inoltrate dalla ricorrente, con note prot. nn. 46438 del 16.9.2024 e 49313 dell’8.10.2024, ai fini dell’emissione dei certificati di pagamento Sal bis n. 1 e Sal bis n. 2, ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 relativamente all’appalto di lavori avente ad oggetto i “Lavori di rigenerazione ed il completamento dell'impianto sportivo “Gepy Faranda” mediante l’adeguamento e messa in sicurezza della pista di atletica leggera, dell'impianto di illuminazione e dei locali spogliatoi - I° Stralcio. CUP: D42H17000050001 - CIG: 98403208F2”;
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Agnese Anna Barone;
Visto il ricorso indicato in epigrafe con il quale parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota del 28.10.2024, recante diniego parziale di due istanze di compensazione ai fini dell’emissione dei certificati di pagamento.
Preso atto del contenuto dell’atto depositato il 23 aprile 2025, con il quale parte ricorrente ha comunicato di non aver più interesse alla definizione del ricorso.
Considerato, pertanto, che non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel processo amministrativo, infatti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256; T.A.R. Sicilia - NI, sez. I, 2 dicembre 2022, n. 3147 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ritenuto, infine, che nessuna statuizione è dovuta sulle spese in mancanza di costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO