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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 502 / 2018 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 14.11.2024,
tra
Avv. (c.f. ), rapp.to e difeso da sè Parte_1 C.F._1 stesso ed elett.te domiciliato come in atti, ATTORE
contro
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Giuseppe Serritiello ed elett.te dom.to come in atti, CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso,
Pagina 1 sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzi tutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo quarto del libro primo, tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art.99 cpc dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art.2907, 1° comma cc secondo cui: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte”.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può, come fatto nella presente lite, non contestare la verità di certi fatti allegati da parte degli attori a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art.115 cpc pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il "thema decidendum" ed il "thema probandum".
Il giudice deve giudicare secundum alligata et probata.
Dall'esame della documentazione allegata da parte attorea sembra proprio che esista in capo alla stessa un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a coloro i quali hanno chiesto la tutela.
Nel caso in ispecie, parte attorea ex art.2697 cc ha dimostrato e fornito la prova della sussistenza delle relative circostanze di fatto indicate nella citazione.
La domanda attorea quindi, si palesa fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, avendo parte attrice depositato (cfr. produzione di parte attrice), a sostegno della propria legittimazione ad agire, copia della delibera d'incarico (verbale n. 1116 del
21.12.1993) e della memoria difensiva depositata innanzi al TAR Salerno per conto del Controparte_1
Pagina 2 La legittimazione passiva, peraltro non contestata, risulta in atti dalla documentazione depositata da parte convenuta.
Sussiste quindi la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire, così come pure la sussistenza del rapporto professionale tra l'avv. ed il Parte_1
e lo svolgimento dell'incarico non risultano contestati e ciò, Controparte_1 sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Il convenuto contesta l'avvenuta prescrizione del diritto ad Controparte_1 agire ed della esigibilità del credito azionato in assenza di un congruo impegno di spesa ed all'ammontare della parcella richiesta.
Esaminando l'eccezione di prescrizione del diritto ad agire, si ritiene che la stessa sia infondata.
Ed invero, il diritto al compenso da parte dell'avvocato può essere fatto valere dal momento in cui il giudizio và considerato esaurito e nell'ambito del processo amministrativo il giudizio va ritenuto pendente fino a quando non interviene una pronuncia definitiva in rito o nel merito, come la pronuncia di perenzione. E' dal momento del deposito della sentenza che inizia a decorrere il termine prescrizionale.
Tenuto conto che il giudizio si è concluso con sentenza n. 839 del 07.05.2012 che ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che la richiesta di pagamento è del 11.05.2012, il diritto di credito al pagamento della prestazione professionale non è prescritto.
Anche la eccezione relativa all'inesigibilità del credito per assenza di un sufficiente impegno di spesa va disatteso.
Ed invero, la delibera di conferimento incarico è valida ed indica anche la relativa spesa presuntiva (cfr. delibera n. 1116 del 21.12.1993). In buona sostanza l'insufficienza dell'impegno di spesa a suo tempo assunto non può ricadere sul privato determinando l'inesigibilità del proprio credito.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che a fronte della domanda di pagamento del proprio compenso, parte attrice ha fornito al Giudice una prova che confermasse quanto da essa dedotta.
Va altresì evidenziato che nel corso del processo il precedente Giudice, dott.ssa
Galasso, con Ordinanza del 14.02.2024 formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “ ALL'AVV. Parte_2
D'ANTONIO LA SOMMA DI €. 12.920,04 PER L' ATTIVITA' DIFENSIVA ESPLETATA. SPESE DI
LITE COMPENSATE” precisando che il rifiuto della proposta del Giudice espone la
Pagina 3 parte alla condanna per responsabilità processuale aggravata ex officio, ai sensi dell'art. 96, comma III cpc.
Ebbene, parte attrice, avv. , accettava la proposta conciliativa Parte_1 del Giudice, e vista la NON accettazione di parte convenuta, chiedeva, altresì, la condanna del x art. 96, comma III cpc. Controparte_1
Alla stregua, quindi, di quanto domandato, e tenuto conto del comportamento del convenuto di rifiuto della proposta conciliativa del Giudice, va altresì evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'esame della nota specifica depositata, è emerso il diritto della parte attrice ad ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze con l'applicazione della tariffa nello scaglione indeterminabile e precisamente alla somma di € 12.920,04.
Pertanto, tenuto conto che il ha versato l'importo in acconto di Controparte_1
€ 516,46, questi va condannato al pagamento della residua somma ancora dovuta pari ad € 12.403,58.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, giustificando altresì la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma III c.p.c., per non aver l'Ente convenuto accettato la proposta conciliativa come disposta dal Giudice nell'Ordinanza del 14.02.2024.
Pagina 4
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. contro il nel procedimento n. Parte_1 Controparte_1
502/2018 , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, condanna il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di €
12.403,58 oltre interessi legali maturati a decorrere dal 11.05.2012, data in cui è stata inoltrata al a nota specifica e fino al soddisfo effettivo;
Controparte_1
2. condanna il in persona del Sindaco pt., ed a favore Controparte_1 dell'avv. delle spese di lite che si liquidano in € 3.235,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge, nonché delle spese vive per contributo unificato e diritti versati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 01/04/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio LA RANA)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 502 / 2018 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 14.11.2024,
tra
Avv. (c.f. ), rapp.to e difeso da sè Parte_1 C.F._1 stesso ed elett.te domiciliato come in atti, ATTORE
contro
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Giuseppe Serritiello ed elett.te dom.to come in atti, CONVENUTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso,
Pagina 1 sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzi tutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo quarto del libro primo, tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art.99 cpc dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art.2907, 1° comma cc secondo cui: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte”.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può, come fatto nella presente lite, non contestare la verità di certi fatti allegati da parte degli attori a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art.115 cpc pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il "thema decidendum" ed il "thema probandum".
Il giudice deve giudicare secundum alligata et probata.
Dall'esame della documentazione allegata da parte attorea sembra proprio che esista in capo alla stessa un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a coloro i quali hanno chiesto la tutela.
Nel caso in ispecie, parte attorea ex art.2697 cc ha dimostrato e fornito la prova della sussistenza delle relative circostanze di fatto indicate nella citazione.
La domanda attorea quindi, si palesa fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, avendo parte attrice depositato (cfr. produzione di parte attrice), a sostegno della propria legittimazione ad agire, copia della delibera d'incarico (verbale n. 1116 del
21.12.1993) e della memoria difensiva depositata innanzi al TAR Salerno per conto del Controparte_1
Pagina 2 La legittimazione passiva, peraltro non contestata, risulta in atti dalla documentazione depositata da parte convenuta.
Sussiste quindi la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire, così come pure la sussistenza del rapporto professionale tra l'avv. ed il Parte_1
e lo svolgimento dell'incarico non risultano contestati e ciò, Controparte_1 sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Il convenuto contesta l'avvenuta prescrizione del diritto ad Controparte_1 agire ed della esigibilità del credito azionato in assenza di un congruo impegno di spesa ed all'ammontare della parcella richiesta.
Esaminando l'eccezione di prescrizione del diritto ad agire, si ritiene che la stessa sia infondata.
Ed invero, il diritto al compenso da parte dell'avvocato può essere fatto valere dal momento in cui il giudizio và considerato esaurito e nell'ambito del processo amministrativo il giudizio va ritenuto pendente fino a quando non interviene una pronuncia definitiva in rito o nel merito, come la pronuncia di perenzione. E' dal momento del deposito della sentenza che inizia a decorrere il termine prescrizionale.
Tenuto conto che il giudizio si è concluso con sentenza n. 839 del 07.05.2012 che ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che la richiesta di pagamento è del 11.05.2012, il diritto di credito al pagamento della prestazione professionale non è prescritto.
Anche la eccezione relativa all'inesigibilità del credito per assenza di un sufficiente impegno di spesa va disatteso.
Ed invero, la delibera di conferimento incarico è valida ed indica anche la relativa spesa presuntiva (cfr. delibera n. 1116 del 21.12.1993). In buona sostanza l'insufficienza dell'impegno di spesa a suo tempo assunto non può ricadere sul privato determinando l'inesigibilità del proprio credito.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che a fronte della domanda di pagamento del proprio compenso, parte attrice ha fornito al Giudice una prova che confermasse quanto da essa dedotta.
Va altresì evidenziato che nel corso del processo il precedente Giudice, dott.ssa
Galasso, con Ordinanza del 14.02.2024 formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “ ALL'AVV. Parte_2
D'ANTONIO LA SOMMA DI €. 12.920,04 PER L' ATTIVITA' DIFENSIVA ESPLETATA. SPESE DI
LITE COMPENSATE” precisando che il rifiuto della proposta del Giudice espone la
Pagina 3 parte alla condanna per responsabilità processuale aggravata ex officio, ai sensi dell'art. 96, comma III cpc.
Ebbene, parte attrice, avv. , accettava la proposta conciliativa Parte_1 del Giudice, e vista la NON accettazione di parte convenuta, chiedeva, altresì, la condanna del x art. 96, comma III cpc. Controparte_1
Alla stregua, quindi, di quanto domandato, e tenuto conto del comportamento del convenuto di rifiuto della proposta conciliativa del Giudice, va altresì evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'esame della nota specifica depositata, è emerso il diritto della parte attrice ad ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze con l'applicazione della tariffa nello scaglione indeterminabile e precisamente alla somma di € 12.920,04.
Pertanto, tenuto conto che il ha versato l'importo in acconto di Controparte_1
€ 516,46, questi va condannato al pagamento della residua somma ancora dovuta pari ad € 12.403,58.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
In merito alla liquidazione delle spese giudiziali, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, giustificando altresì la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma III c.p.c., per non aver l'Ente convenuto accettato la proposta conciliativa come disposta dal Giudice nell'Ordinanza del 14.02.2024.
Pagina 4
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. contro il nel procedimento n. Parte_1 Controparte_1
502/2018 , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, condanna il in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di €
12.403,58 oltre interessi legali maturati a decorrere dal 11.05.2012, data in cui è stata inoltrata al a nota specifica e fino al soddisfo effettivo;
Controparte_1
2. condanna il in persona del Sindaco pt., ed a favore Controparte_1 dell'avv. delle spese di lite che si liquidano in € 3.235,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge, nonché delle spese vive per contributo unificato e diritti versati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 01/04/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio LA RANA)
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