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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 570/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Badinotti Giacomo e Maiocchi Emilio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Lodi (LO), via Nino Dall'Oro n.4, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE - Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 04.11.2024 e ritualmente notificato a controparte, premettendo di Parte_1 aver prestato la propria prestazione lavorativa, per la società convenuta nel periodo intercorrente tra il 06.11.2023 e il Controparte_1
05.09.2024 (data del licenziamento per g.m.o.)(doc. 2), con sede di lavoro era presso la convenuta in Piacenza, v.le Dante Alighieri n. 32 (doc.
1. Pag. 1), inquadramento nel 2° livello del CCNL Trasporto Merci e Logistica, riferiva di non aver ricevuto le spettanze dovute per la mensilità di luglio, agosto, settembre 2024, nonché l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, i permessi retribuiti e le spettanze di fine rapporto. Dava atto di agire in questa sede per le sole spettanze retributive del mese di settembre 2024, per l'indennità sostitutiva del preavviso e per il T.F.R. e pertanto, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“condannare la soc. in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente la somma complessiva di lordi euro 5.150,36 per le voci di credito di cui ricorso ovvero l'altra diversa, maggiore o minore, somma accertata come dovuta in causa, anche con riguardo a ogni voce di credito;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle scadenze dei singoli crediti al saldo effettivo;
2. con vittoria di spese di lite. Con sentenza esecutiva per legge.”
pur regolarmente invocata in giudizio, non si è CP_1 costituita, tanto che ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente. All'udienza del 03.07.2025, il giudice ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Occorre premettere che secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal
2 caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010). In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Il ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma complessiva di euro 5.150,36, relativa alla retribuzione del mese di settembre 2024, all'indennità sostitutiva di preavviso, nonché alle competenze di fine rapporto (TFR), il tutto come meglio specificato alle pag.ne 2-3 del ricorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte ricorrente hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti, tra cui, le buste paga da gennaio a luglio 2024 (doc.ti 3-4 e 6-7), la certificazione unica relativa all' anno 2024 (doc. 5) e il CCNL Trasporto, Merci e Logistica (doc. 12).
La società alla quale spettava di dar prova di Controparte_1 eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto, anzi, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto della complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di euro 5.150,36, oltre interessi e rivalutazione per le causali di cui al ricorso;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte CP_1 ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 03/07/2025 il Giudice del Lavoro Dott.ssa Camilla Milani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Badinotti Giacomo e Maiocchi Emilio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Lodi (LO), via Nino Dall'Oro n.4, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE - Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 04.11.2024 e ritualmente notificato a controparte, premettendo di Parte_1 aver prestato la propria prestazione lavorativa, per la società convenuta nel periodo intercorrente tra il 06.11.2023 e il Controparte_1
05.09.2024 (data del licenziamento per g.m.o.)(doc. 2), con sede di lavoro era presso la convenuta in Piacenza, v.le Dante Alighieri n. 32 (doc.
1. Pag. 1), inquadramento nel 2° livello del CCNL Trasporto Merci e Logistica, riferiva di non aver ricevuto le spettanze dovute per la mensilità di luglio, agosto, settembre 2024, nonché l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, i permessi retribuiti e le spettanze di fine rapporto. Dava atto di agire in questa sede per le sole spettanze retributive del mese di settembre 2024, per l'indennità sostitutiva del preavviso e per il T.F.R. e pertanto, chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“condannare la soc. in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente la somma complessiva di lordi euro 5.150,36 per le voci di credito di cui ricorso ovvero l'altra diversa, maggiore o minore, somma accertata come dovuta in causa, anche con riguardo a ogni voce di credito;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle scadenze dei singoli crediti al saldo effettivo;
2. con vittoria di spese di lite. Con sentenza esecutiva per legge.”
pur regolarmente invocata in giudizio, non si è CP_1 costituita, tanto che ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente. All'udienza del 03.07.2025, il giudice ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo, indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Occorre premettere che secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal
2 caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010). In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Il ricorrente ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma complessiva di euro 5.150,36, relativa alla retribuzione del mese di settembre 2024, all'indennità sostitutiva di preavviso, nonché alle competenze di fine rapporto (TFR), il tutto come meglio specificato alle pag.ne 2-3 del ricorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte ricorrente hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti, tra cui, le buste paga da gennaio a luglio 2024 (doc.ti 3-4 e 6-7), la certificazione unica relativa all' anno 2024 (doc. 5) e il CCNL Trasporto, Merci e Logistica (doc. 12).
La società alla quale spettava di dar prova di Controparte_1 eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto, anzi, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto della complessità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di euro 5.150,36, oltre interessi e rivalutazione per le causali di cui al ricorso;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte CP_1 ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 03/07/2025 il Giudice del Lavoro Dott.ssa Camilla Milani
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