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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6546/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza re- sa all'esito dell'udienza cartolare del 22.09.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 24.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 24.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6546/2024 avente ad oggetto: opposizione a d.i. - contratti assicurazione contro i danni vertente
tra
(Cod. Fisc/P.IVA con unico socio, soggetta Parte_1 P.IVA_1 all'attività di direzione e coordinamento di ed ap- Controparte_1 partenente al con sede legale in Trieste alla Via Machiavelli n. Controparte_2
4, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti del 07.07.2023 per Notaio Dott.
Notaio in Milano Repertorio n. 59.239/27.889, dall'avv. Giuseppe Persona_1
IT (Cod. Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 98
Attri- ce/Opponente
e avv. Gerardo RI (Cod. Fisc. ), quale procuratore C.F._2 di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Caserta alla via Paolo Emilio Santorio n. 10
Convenuto/Opposto
CONCLUSIONI Con Per la compagnia assicurativa opponente: come da atto di opposizione a e note relative all' udienza del 24.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per il convenuto opposto: come da comparsa di costituzione e risposta e note re- lative all' udienza del 24.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione notificato tempestivamente, la compagnia assicurativa opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1301/2024 del 04.09.2024 con cui le era stato ingiunto dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere il pagamento dell'importo di euro 90.000,00 oltre interessi, spese processuali nonché oneri di legge in favore dell'opposto avv. CP_4
, in virtù di un credito vantato da quest'ultimo e costituito da una quietanza
[...] di accettazione di somme per compensi professionali in ordine ad una posizione
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di danno da sinistro stradale n. 24/1558/3473534/5 transatta con la compagnia ass.va opponente.
La compagnia opponente ha, anzitutto, premesso che con il legale opposto avv.
RI interveniva accordo transattivo in ordine alla posizione di danno dei sigg.ri , Maria, e per l'importo Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 concordato pari ad € 90.000,00, comprensivo della ritenuta di acconto e che veni- va accettato, sottoscritto ed inviato in data 01.07.2024.
La ha precisato che con l'opposto in data 15.07.2024 seguiva cor- Parte_1 rispondenza mail del liquidatore incaricato (dott.ssa ) inerente la predi- Per_2 sposizione imminente del pagamento dell'importo concordato.
Tuttavia, ha dedotto la compagnia ass.va, in data 19.07.2024 depositava ricorso per d.i. cui faceva seguito in data 04.09.2024 il d.i. n. 1301/2024 avente ad ogget- to somme poi incassate in data 26.07.2024.
In aggiunta, la ha dedotto che l'opposto in data 03.10.2024 le noti- Parte_1 ficava anche intimazione di pagamento per la complessiva somma di cui al decre- to ingiuntivo opposto.
La compagnia assicurativa opponente ha, perciò, censurato il contegno dell'opposto per un evidente abuso del processo e per aver agito in mala fede contrattuale ex art. 1175 c.c. e, dunque, per aver “gravato con il procedimento monitorio la giustizia di un processo del tutto inutile”.
Ha concluso, dunque, per la revoca del d.i. opposto con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Si è costituito l'avv. RI il quale ha contestato l'infondatezza e assoluta pre- testuosità dell'opposizione chiedendone, pertanto, il rigetto.
In particolare, l'opposto legale ha rappresentato, in via del tutto preliminare, che la compagnia assicurativa avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle somme concordate a tacitazione della posizione di danno entro i 15 gg successivi alla sot- toscrizione della quietanza inviata con mail del 01.07.2024 e, dunque, entro il
15.07.2024. Invero, il pagamento risultava accreditato solo in data 26.07.2024 e, pertanto, assolutamente legittima risultava l'azione monitoria proposta in data
19.07.2024.
Così, ha dedotto l'opposto legale che, a causa del mancato pagamento, lo stesso si era visto costretto a rivolgersi al Tribunale onde ottenere l'ingiunzione di paga- mento delle somme concordate con la compagnia assicurativa opponente.
Pertanto, sulla scorta di tutta la documentazione allegata, l'opposto aveva ottenu-
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to dall'adito Tribunale il d.i. n. 1301/2024, per cui veniva ingiunto alla Parte_1 il pagamento di € 90.000,00, oltre interessi e spese di procedura.
[...]
Dunque, l'avv. RI ha respinto tutte le contestazioni mosse dalla compagnia assicurativa opponente ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione poiché del tutto infondata e pretestuosa, previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. n. 1301/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.
Questo giudice, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 22.09.2025 ha aggiornato l'udienza al 24.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il merito
In primo luogo, va evidenziato che l'opposizione risulta tempestiva, in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Infatti, la notifica dell'opposizione risulta partita in data 31.10.2024 ed il decreto ingiuntivo è stato notificato il 03.10.2024.
Ciò posto, occorre evidenziare che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassa- zione (ex multis Cass., Sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3908), l'opposizione a decre- to ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, so- vrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giu- dice del potere/dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
In particolare, va evidenziato, in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, che “per effetto dell'opposizione non si veri- fica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio conten- zioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conse- guenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legit- timità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei pre-
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supposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. (Tribunale di
Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015).
Pertanto, oggetto del presente procedimento è la valutazione in merito alla fonda- tezza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio.
Ciò posto, va detto che la pretesa azionata dall'opposto è risultata infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, va anzitutto osservato che entrambe le parti, opponente e opposto, hanno confermato la sussistenza di un accordo transattivo in virtù del quale l'opposto ha restituito in data 01.07.2024 quietanza di accettazione dell'importo offerto dalla compagnia opponente pari ad € 90.000,00 da pagarsi entro 15 gg - a tacitazione tombale della posizione di risarcimento del danno n. 24/1558/3473534/5 vantata dal legale nei confronti della - e, dunque, tale circostanza è risulta Parte_1 incontestata tra le parti e perciò pacifica.
Del resto, la stessa opponente ha allegato corrispondenza mail relativa alla predi- sposizione di pagamento delle somme che, tuttavia, venivano accreditate in data
26.07.2024.
Ciò chiarito, va detto che nel corso del giudizio l'opponente ha confermato e al- legato la circostanza dell'accredito in favore dell'avv. RI dell'importo pari ad € 75.813,37 effettuato solo in data 26.07.2024, a fronte dell'accordo del
01.07.2024 con cui le parti pattuivano il pagamento delle somme concordate nel termine di 15 gg.
Per altro verso, l'opposto ha allegato la circostanza per cui ha provveduto al de- posito del ricorso per d.i. (per il pagamento delle somme concordate) in data
18.07.2024 e, dunque, decorso il termine di 15 gg previsto per il pagamento dal
01.07.2024, ovvero il 15.07.2024.
Del resto, il termine di 15 gg del pagamento dell'offerta risarcitoria è proprio quello previsto dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni private comma 6 che espressamente disciplina che “Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione”.
Per tutto quanto detto, considerato che risulta provato l'accredito da parte della solo dell'importo pari ad € 75.813,37 in favore dell'opposto avv. Parte_1
RI, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendo cessata la materia del contendere.
Deve infatti affermarsi che è stata versata all'odierno opposto la somma dovuta in
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base agli accordi, tenendo conto della ritenuta d'acconto, espressamente richia- mata nell'accordo stesso. Tra l'altro, le contestazioni della parte opposta sul pun- to risultano di carattere estremamente generico.
Sul punto, va evidenziato che la cessazione della materia del contendere è sorta e si è consolidata nella prassi giudiziaria come istituto a carattere generale, che si ricollega al sopravvenire, nel corso del processo, di fatti o eventi, che, modifican- do dal punto di vista oggettivo e/o soggettivo la situazione sostanziale controver- sa, comportano il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad alcuno scopo pratico.
A tale riguardo, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurispru- denziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragio- ne del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a con- traddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprez- zabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo ri- guardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” (Cass. civ., sez.
III, n. 2567/07).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la cessazione della mate- ria del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del so- pravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisi- no al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del di- ritto azionato, e quindi il difetto dell'interesse ad agire, lo dichiara (Cass. n.
16150 dell'8.7.2010).
Orbene, nel caso in esame, in base agli atti prodotti in giudizio dalle parti, deve affermarsi, come già sopra evidenziato, che sia stato versato all'opposto quanto dovuto in base alla transazione posta a fondamento della domanda monitoria.
Le spese di lite
Occorre infine aggiungere che la dichiarazione in ordine alla cessazione della ma- teria del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo
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decidere secondo il principio della soccombenza virtuale (Cassazione civile, sez.
II, 27 maggio 1996, n. 4884).
Orbene, nel caso di specie, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite, tenendo conto del fatto che, pochissimi giorni dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento, è intervenuto il pagamento dell'importo dovuto all'opposto da parte della opponente.
Tale condotta costituisce a parere di questo giudice motivo adeguato per compen- sare integralmente le spese di lite, alla luce del principio di correttezza e buona fede, che non può non guidare le considerazioni in ordine al comportamento delle parti nell'ambito dei rapporti contrattuali.
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta, va detto che la stessa deve essere respinta per mancan- za di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di do- lo ovvero colpa grave in capo all'attrice.
A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto de- sumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte convenuta abbia assolto a nessu- no di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
In ogni caso, detta domanda non potrebbe in ogni caso essere accolta, in quanto risulta che effettivamente la somma oggetto di causa sia stata versata con alcuni giorni di ritardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1301/2024 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 27.11.2025
Il Giudice
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dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza re- sa all'esito dell'udienza cartolare del 22.09.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 24.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 24.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6546/2024 avente ad oggetto: opposizione a d.i. - contratti assicurazione contro i danni vertente
tra
(Cod. Fisc/P.IVA con unico socio, soggetta Parte_1 P.IVA_1 all'attività di direzione e coordinamento di ed ap- Controparte_1 partenente al con sede legale in Trieste alla Via Machiavelli n. Controparte_2
4, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti del 07.07.2023 per Notaio Dott.
Notaio in Milano Repertorio n. 59.239/27.889, dall'avv. Giuseppe Persona_1
IT (Cod. Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliata in Caserta al Corso Trieste n. 98
Attri- ce/Opponente
e avv. Gerardo RI (Cod. Fisc. ), quale procuratore C.F._2 di sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Caserta alla via Paolo Emilio Santorio n. 10
Convenuto/Opposto
CONCLUSIONI Con Per la compagnia assicurativa opponente: come da atto di opposizione a e note relative all' udienza del 24.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per il convenuto opposto: come da comparsa di costituzione e risposta e note re- lative all' udienza del 24.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione notificato tempestivamente, la compagnia assicurativa opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1301/2024 del 04.09.2024 con cui le era stato ingiunto dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere il pagamento dell'importo di euro 90.000,00 oltre interessi, spese processuali nonché oneri di legge in favore dell'opposto avv. CP_4
, in virtù di un credito vantato da quest'ultimo e costituito da una quietanza
[...] di accettazione di somme per compensi professionali in ordine ad una posizione
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di danno da sinistro stradale n. 24/1558/3473534/5 transatta con la compagnia ass.va opponente.
La compagnia opponente ha, anzitutto, premesso che con il legale opposto avv.
RI interveniva accordo transattivo in ordine alla posizione di danno dei sigg.ri , Maria, e per l'importo Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5 concordato pari ad € 90.000,00, comprensivo della ritenuta di acconto e che veni- va accettato, sottoscritto ed inviato in data 01.07.2024.
La ha precisato che con l'opposto in data 15.07.2024 seguiva cor- Parte_1 rispondenza mail del liquidatore incaricato (dott.ssa ) inerente la predi- Per_2 sposizione imminente del pagamento dell'importo concordato.
Tuttavia, ha dedotto la compagnia ass.va, in data 19.07.2024 depositava ricorso per d.i. cui faceva seguito in data 04.09.2024 il d.i. n. 1301/2024 avente ad ogget- to somme poi incassate in data 26.07.2024.
In aggiunta, la ha dedotto che l'opposto in data 03.10.2024 le noti- Parte_1 ficava anche intimazione di pagamento per la complessiva somma di cui al decre- to ingiuntivo opposto.
La compagnia assicurativa opponente ha, perciò, censurato il contegno dell'opposto per un evidente abuso del processo e per aver agito in mala fede contrattuale ex art. 1175 c.c. e, dunque, per aver “gravato con il procedimento monitorio la giustizia di un processo del tutto inutile”.
Ha concluso, dunque, per la revoca del d.i. opposto con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Si è costituito l'avv. RI il quale ha contestato l'infondatezza e assoluta pre- testuosità dell'opposizione chiedendone, pertanto, il rigetto.
In particolare, l'opposto legale ha rappresentato, in via del tutto preliminare, che la compagnia assicurativa avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle somme concordate a tacitazione della posizione di danno entro i 15 gg successivi alla sot- toscrizione della quietanza inviata con mail del 01.07.2024 e, dunque, entro il
15.07.2024. Invero, il pagamento risultava accreditato solo in data 26.07.2024 e, pertanto, assolutamente legittima risultava l'azione monitoria proposta in data
19.07.2024.
Così, ha dedotto l'opposto legale che, a causa del mancato pagamento, lo stesso si era visto costretto a rivolgersi al Tribunale onde ottenere l'ingiunzione di paga- mento delle somme concordate con la compagnia assicurativa opponente.
Pertanto, sulla scorta di tutta la documentazione allegata, l'opposto aveva ottenu-
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to dall'adito Tribunale il d.i. n. 1301/2024, per cui veniva ingiunto alla Parte_1 il pagamento di € 90.000,00, oltre interessi e spese di procedura.
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Dunque, l'avv. RI ha respinto tutte le contestazioni mosse dalla compagnia assicurativa opponente ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione poiché del tutto infondata e pretestuosa, previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. n. 1301/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.
Questo giudice, con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare del 22.09.2025 ha aggiornato l'udienza al 24.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il merito
In primo luogo, va evidenziato che l'opposizione risulta tempestiva, in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Infatti, la notifica dell'opposizione risulta partita in data 31.10.2024 ed il decreto ingiuntivo è stato notificato il 03.10.2024.
Ciò posto, occorre evidenziare che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassa- zione (ex multis Cass., Sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3908), l'opposizione a decre- to ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, so- vrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giu- dice del potere/dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
In particolare, va evidenziato, in materia di onere della prova in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, che “per effetto dell'opposizione non si veri- fica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio conten- zioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conse- guenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legit- timità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei pre-
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supposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. (Tribunale di
Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015).
Pertanto, oggetto del presente procedimento è la valutazione in merito alla fonda- tezza della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio.
Ciò posto, va detto che la pretesa azionata dall'opposto è risultata infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, va anzitutto osservato che entrambe le parti, opponente e opposto, hanno confermato la sussistenza di un accordo transattivo in virtù del quale l'opposto ha restituito in data 01.07.2024 quietanza di accettazione dell'importo offerto dalla compagnia opponente pari ad € 90.000,00 da pagarsi entro 15 gg - a tacitazione tombale della posizione di risarcimento del danno n. 24/1558/3473534/5 vantata dal legale nei confronti della - e, dunque, tale circostanza è risulta Parte_1 incontestata tra le parti e perciò pacifica.
Del resto, la stessa opponente ha allegato corrispondenza mail relativa alla predi- sposizione di pagamento delle somme che, tuttavia, venivano accreditate in data
26.07.2024.
Ciò chiarito, va detto che nel corso del giudizio l'opponente ha confermato e al- legato la circostanza dell'accredito in favore dell'avv. RI dell'importo pari ad € 75.813,37 effettuato solo in data 26.07.2024, a fronte dell'accordo del
01.07.2024 con cui le parti pattuivano il pagamento delle somme concordate nel termine di 15 gg.
Per altro verso, l'opposto ha allegato la circostanza per cui ha provveduto al de- posito del ricorso per d.i. (per il pagamento delle somme concordate) in data
18.07.2024 e, dunque, decorso il termine di 15 gg previsto per il pagamento dal
01.07.2024, ovvero il 15.07.2024.
Del resto, il termine di 15 gg del pagamento dell'offerta risarcitoria è proprio quello previsto dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni private comma 6 che espressamente disciplina che “Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione”.
Per tutto quanto detto, considerato che risulta provato l'accredito da parte della solo dell'importo pari ad € 75.813,37 in favore dell'opposto avv. Parte_1
RI, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendo cessata la materia del contendere.
Deve infatti affermarsi che è stata versata all'odierno opposto la somma dovuta in
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base agli accordi, tenendo conto della ritenuta d'acconto, espressamente richia- mata nell'accordo stesso. Tra l'altro, le contestazioni della parte opposta sul pun- to risultano di carattere estremamente generico.
Sul punto, va evidenziato che la cessazione della materia del contendere è sorta e si è consolidata nella prassi giudiziaria come istituto a carattere generale, che si ricollega al sopravvenire, nel corso del processo, di fatti o eventi, che, modifican- do dal punto di vista oggettivo e/o soggettivo la situazione sostanziale controver- sa, comportano il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad alcuno scopo pratico.
A tale riguardo, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurispru- denziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragio- ne del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a con- traddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprez- zabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo ri- guardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.” (Cass. civ., sez.
III, n. 2567/07).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la cessazione della mate- ria del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del so- pravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisi- no al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del di- ritto azionato, e quindi il difetto dell'interesse ad agire, lo dichiara (Cass. n.
16150 dell'8.7.2010).
Orbene, nel caso in esame, in base agli atti prodotti in giudizio dalle parti, deve affermarsi, come già sopra evidenziato, che sia stato versato all'opposto quanto dovuto in base alla transazione posta a fondamento della domanda monitoria.
Le spese di lite
Occorre infine aggiungere che la dichiarazione in ordine alla cessazione della ma- teria del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo
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decidere secondo il principio della soccombenza virtuale (Cassazione civile, sez.
II, 27 maggio 1996, n. 4884).
Orbene, nel caso di specie, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite, tenendo conto del fatto che, pochissimi giorni dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento, è intervenuto il pagamento dell'importo dovuto all'opposto da parte della opponente.
Tale condotta costituisce a parere di questo giudice motivo adeguato per compen- sare integralmente le spese di lite, alla luce del principio di correttezza e buona fede, che non può non guidare le considerazioni in ordine al comportamento delle parti nell'ambito dei rapporti contrattuali.
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta, va detto che la stessa deve essere respinta per mancan- za di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di do- lo ovvero colpa grave in capo all'attrice.
A tale riguardo, infatti, va detto che “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto de- sumibili dagli atti di causa” (Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che parte convenuta abbia assolto a nessu- no di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
In ogni caso, detta domanda non potrebbe in ogni caso essere accolta, in quanto risulta che effettivamente la somma oggetto di causa sia stata versata con alcuni giorni di ritardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1301/2024 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 27.11.2025
Il Giudice
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dott.ssa Maria Del Prete
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