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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/10/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 151/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 151/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.92/2023 del Tribunale civile di
Larino in composizione monocratica pubblicata il 15.02.2023 a conclusione del giudizio n.1336/2018 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”, vertente tra
, c.f. ; , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
; , c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Parte_1 CodiceFiscale_3
AN Zio, unitamente al quale eleggono domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: per mandato in calce all'atto di citazione in Email_1
opposizione a decreto ingiuntivo del 19.12.2018.
-APPELLANTI-
e c.f. , in qualità di cessionaria dei crediti di , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata, per procura notarile in atti, da c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Nura Khalifh Iannucci ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, scaduti i termini ex artt. 190 e 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del
18.09.2025
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”1.
[...]
[...
[recte: ] , [recte: ] e Pt_3 Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_1 Pt_2
[recte: hanno spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_3 Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 316/2018, emesso dal Tribunale di Larino in data 8.11.2018 su
ricorso della banca per il pagamento dell'importo di euro 290.000,00, Controparte_2
oltre interessi e spese del monitorio, in forza di fideiussioni da loro prestate in favore della
società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Larino n. 11 del CP_4
23.06.2015. I , a fondamento della loro opposizione, hanno dedotto: a) nullità della Parte_1
sottoscrizione delle certificazioni ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993; b) mancato perfezionamento
delle fideiussioni per difetto di sottoscrizione da parte della BA;
c) nullità della
fideiussione per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990; d) nullità degli artt. 5 e 6 della
fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 1287/1990 e conseguente decadenza dalla garanzia
fideiussoria ex art. 1957 c.c.; e) illegittima capitalizzazione degli interessi, spese e cms con riguardo ai rapporti da cui è scaturito il credito garantito nonché applicazione di interessi
usurari.
2. Si è costituita , la quale ha contestato ogni avversa eccezione, sia con Controparte_2
riguardo alla certificazione ex art. 50 TUB che con riguardo alla nullità delle fideiussioni per
contrasto all'art. 2 L. n. 287/1990, assumendone l'assenza di prova, anche sotto il profilo
dell'applicazione uniforme del modello ABI;
quanto poi alle eccezioni spiegate nel merito, ne
ha evidenziato la genericità, oltre che l'infondatezza, chiedendo il rigetto dell'opposizione e,
per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Respinta la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita a mezzo della
documentazione versata in atti e con l'ausilio di consulenza tecnica contabile, è stata
trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con la sentenza n.92/2023 l'adito Tribunale di Larino ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, ponendo a carico degli stessi anche le spese di c.t.u.
Con citazione notificata il 20.04.2023 i soccombenti hanno interposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato ai due motivi di seguito precisati, e precisato le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza n.
92/2023 del 14.02.2023, emessa dal Tribunale di Larino, pubblicata il successivo 15.02.2023
e notificata a mezzo p.e.c. all'indirizzo il 22 marzo 2023: a) Email_1
accogliere integralmente il presente atto d'appello, riformando la sentenza impugnata per le
motivazioni dedotte in narrativa apportando le modifiche ed istanze articolate in narrativa,
unitamente alle richieste spiegate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che qui
abbiansi interamente riportate e trascritte in ogni loro parte, con conseguente dichiarazioni
di nullità delle clausole di cui agli artt. 2,6 ed 8 delle fideiussioni del 30/31.05.2011, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n° 316/2018 dell'8 novembre 2018, notificato
il 21 novembre 2018; b) fatto e diritto dichiarare legittima l'opposizione a decreto ingiuntivo
proposta dai sigg.ri , e e Parte_1 Parte_1 Parte_2
conseguentemente accogliere le conclusioni ivi spiegate e di seguito riportate: 1- in
accoglimento delle eccezioni preliminari:
1.a) dichiarare, per tutte le eccezioni e deduzioni
esposte in narrativa che qui abbiansi riportate e trascritte, la nullità delle fideiussioni del 30
maggio 2011 prodotte da parte di essa e per l'effetto revocare il Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto nei confronti di essi fideiussori;
2- nel merito:
2.a) in accoglimento
della presente opposizione, accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n° 316/2028
dell'8 novembre 2018, notificato il 21 novembre 2018, nullo e di nessun effetto, attesa
l'illegittimità e, comunque l'infondatezza, delle domande spiegate dalla Controparte_2
2.b) per tutte le motivazioni, concorrenti e subordinate, esposte in narrativa, rigettare
[...]
la domanda di pagamento proposta dall' nei confronti dei sigg.ri Controparte_2
, e;
2.c) in Parte_1 Parte_1 Parte_2
accoglimento della presente opposizione, dichiarare la banca opposta decaduta a norma
dell'art. 1957 c.c. dai diritti derivanti dalle fideiussioni rilasciate il 30 maggio 2011 e, per
l'effetto, rigettare la domanda di pagamento proposta da nei confronti Controparte_2
dei sigg.ri , e;
2.d) dichiarare Parte_1 Parte_1 Parte_2
nullo, altresì, il decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché
art. 50 T.U.B. e per l'effetto revocare lo stesso con tutte le conseguenze di legge;
2.e)
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, previa revoca, del decreto ingiuntivo opposto
per violazione degli artt. 1283 e 1346 cod. civ. in relazione alla capitalizzazione degli
interessi, agli addebiti per
2.f) accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo Pt_4
contabile, che nulla è dovuto da parte degli opponenti ad in ogni caso Controparte_2
dichiarare l'esatto dare – avere tra le parti in forza di quanto sarà accertato in corso di
causa, anche mediante nomina di C.T.U. contabile;
3 – condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giustizia, oltre IVA e CPA come per legge, nonché
rimborso forfettario del 15% ex T.P., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.
In via istruttoria, si reiterano tutte quante le richieste spiegate nel giudizio di primo grado
e nello stesso non accolte”.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienze del 25 giugno e del 17 settembre 2025, gli appellanti hanno dedotto che l'appellata non ha dato prova della titolarità del rapporto controverso, così
violando l'art. 2967 c.c.
Con comparsa del 13.10.2023 si è costituita la e, per essa, quale Controparte_1
mandataria, la per contestare in rito e nel merito l'appello avversario, Controparte_3
rassegnando le seguenti conclusioni: “ – In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità
dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 e 348 c.p.c. bis;
- sempre in via preliminare,
dichiarare l'inammissibilità delle domande relative alle eccezioni non riproposte in appello;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
in quanto nullo, improponibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per i motivi
esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Larino n.
92/2023 pubblicata in data 15.02.2023; condannare gli appellanti al pagamento delle spese
processuali del doppio grado di giudizio, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., atteso che i due motivi di impugnazione proposti sono aderenti alle prescrizioni della citata disposizione codicistica in quanto ciascuno di essi indica, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Va osservato, al riguardo, che l'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c., come da ultimo modificato ex d.lgs 10.10.2022, n. 149 (art. 3, co.26), non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite
2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294; Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n.
22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto introduttivo.
Non v'è spazio, poi, per l'applicazione degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c., essendo la causa passata in decisione secondo il modello ordinario.
Ancora in premessa, va vagliata, per ragioni di ordine logico – giuridico, la questione sollevata dagli appellanti, della asserita, omessa dimostrazione, da parte della banca appellata, della titolarità del rapporto controverso e, dunque della carenza di titolarità soggettiva del credito azionato, sull'assunto che nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco - come nel caso che occupa, intervenuta tra l'originaria ingiungente cedente, e l'attuale appellata, cessionaria - non Controparte_2
sarebbe sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione il solo richiamo della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, ma occorrerebbe la produzione del contratto di cessione;
e concludono affermando che,
nella vicenda in esame, non vi è prova dell'esistenza e dell'effettivo perfezionamento della cessione del credito oggetto di causa di cui controparte assume di essere titolare.
Ciò detto, si rileva, in primo luogo che, diversamente da quanto ritiene l'appellata, l'eccezione in esame non è tardiva, trattandosi di mere difese, proponibili in ogni tempo e apprezzabili a iniziativa officiosa, se emergenti dagli atti di causa (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11.06.2021, n. 16560, sulla distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese nel processo civile).
Di vero, mentre le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi,
modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le mere difese si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa,
avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio (salvo che siano riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Sulla natura di mera difesa dell'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva come di quella attiva, vedasi la condividibile sentenza Corte appello Milano, sez. III, 3.05.2023, n. 1410, per cui le contestazioni sulla legittimatio ad processum – attiva o passiva – come anche sulla titolarità – attiva o passiva – del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del processo e, pertanto, il difetto di legittimazione e parimenti la carenza di titolarità del rapporto,
sebbene non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio ove risultanti dagli atti di causa.
Dunque, l'eccezione in esame è ammissibile, ma infondata.
Infatti, all'atto della costituzione in giudizio ha provato l'avvenuta cessione CP_1
del credito e l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione pubblicata con avviso in G.U. allegando l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 19.04.2022
al nr. 45, contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e l'indicazione del link internet www.intesasanpaolo.com con i crediti ceduti.
Orbene, in materia di cessione di crediti l'art. 58 TUB, al secondo comma, prevede che: ”La
banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna. La BA d'AL
può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone,
di fatto, il medesimo effetto di pubblicità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multiis, Corte Appello Firenze, Sez. spec.
Impresa, 15.04.2024, n. 720), nel caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca,
la titolarità del credito in capo al cessionario può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti;
in questo caso la titolarità del credito in capo al creditore cessionario si ritiene provata senza che occorra un specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorchè gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
La S.C., con sentenza n. 13289 del 14.05.2024 ha ribadito come in tema di cessione in blocco di crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Il Supremo Collegio, con pronuncia n. 21821 del 20.07.2023, aveva precisato che, in caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicchè, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), anche in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'AL, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio,
la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.
In particolare, la sentenza emessa dalla Cassazione civile, sez. III, 22.06.2023, n. 17944, ha ricordato che la prova della cessione di un credito (e, quindi, l'inclusione del credito intimato tra i crediti ceduti) non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, e che dunque la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche attraverso presunzioni, sul presupposto che la cessione di credito è atto a forma libera e che opera il principio di non contestazione.
Nel caso di specie, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale reca l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e consente pacificamente l'individuazione dei rapporti oggetto della cessione.
Secondo gli appellanti, invece, per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione e la titolarità del credito andrebbe prodotto il contratto di cessione;
ma così non è.
Fermo quanto innanzi esposto in ordine al valore probatorio dell'avviso di pubblicazione sulla
G.U., in caso di contestazione la giurisprudenza di legittimità afferma che “qualora sia
contestata la riconducibilità dell'operazione dello specifico credito controverso a quelli
oggetto di cessione, potranno essere prese in considerazione le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso,
tale legittimazione potrà essere affermata se il credito controverso sia riconducibile con
certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre,
se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione
nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (cfr. Cass. civ n.
17944/2023 cit.)
Ne deriva che la titolarità del credito (e, quindi, l'inclusione del credito intimato tra i crediti ceduti) può essere provata con ogni mezzo - sul presupposto che la cessione di un credito è a forma libera - anche attraverso testimonianze, presunzioni ed elementi indiziari tra i quali,
appunto, lo stesso avviso in Gazzetta dell'avvenuta cessione, la disponibilità della documentazione afferente il credito, la produzione in giudizio della dichiarazione ricognitiva della cessione rilasciata da parte del cedente - che costituisce elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo -, in definitiva valorizzando tutti gli elementi che facciano effettivamente presumere l'avvenuta cessione del contratto (cfr. in tal senso, Cass.n.
22268/2018 e Cass. n. 4453/2018, nonché Cass. 9768/2016).
In particolare, la giurisprudenza richiamata attribuisce alla dichiarazione sottoscritta dal cedente, in uno con l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, piena valenza fidefacente in ordine alla titolarità del credito azionato dal cessionario.
Nel caso che occupa, ha provato la propria legittimazione sostanziale CP_1
dimostrando la titolarità del credito: a) con l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ALna del 19.04.2022 al nr. 45, da cui risulta il contratto di cessione e nel quale il credito è
stato individuato per categorie;
b) con l'indicazione del link della pagina web www.intesasanpaolo.com, da cui è rinvenibile l'elenco dei crediti ceduti con l'identificativo della posizione ndg 6767951896000; c) con la visura camerale storica della società CP_4
a dimostrazione dell'avvenuta iscrizione della cessione del Registro delle CP_1 Imprese;
d) con la dichiarazione della cessione del credito a firma della cedente
[...]
che ha confermato che essa, in data 19.04.2022 ha effettuato nei confronti di CP_2
un'operazione di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 CP_1
della legge n. 130 del 30.04.1999 che include, tra gli altri, i crediti indicati con riferimento a tutti i rapporti della , società garantita dai , pubblicata in GU in data CP_4 Parte_1
19.04.2022 al n. 45 parte II;
e) con la disponibilità in capo a dell'originale CP_1
del titolo esecutivo e di tutta la documentazione relativa alla posizione;
f) con la circostanza che le parti ( e si sono avvalse del medesimo Controparte_2 CP_1
patrocinatore.
Prima di passare in disamina i singoli motivi di impugnazione, occorre procedere alla delimitazione del thema decidendum, e rilevare, a tal fine, che alla domanda di cui al punto
2.d) delle richieste conclusive dell'atto di gravame “dichiarare nullo, altresì, il decreto
ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché art. 50 T.U.B. e per
l'effetto revocare lo stesso con tutte le conseguenze di legge”, non corrisponde, nell'atto stesso, alcun motivo di appello, né generico, né specifico, avverso il capo della sentenza impugnata (pagg. 2 e 3 ), nelle quali il primo giudice, dopo la puntuale analisi di tutti i documenti versati a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, tra cui “l'estratto conto
certificato ai sensi dell'art. 50 TUB e, quanto alla sussistenza dei poteri del dirigente
certificatore, Avv. Urbani, la procura per Notar depositata sempre in fase monitoria Per_1
all'allegato 11”, ha conclusivamente statuito che “il decreto ingiuntivo è stato correttamente
emesso sulla scorta della documentazione versata dall'odierna opposta in fase monitoria”,
statuizione, dunque passata in giudicato (interno) ex art. 324 c.p.c., rilevabile d'ufficio.
Parimenti, la richiesta conclusiva sub
2.e) “accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia,
previa revoca, del decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 1283 e 1346 cod. civ.
in relazione alla capitalizzazione degli interessi, agli addebiti per , non è assistita, Pt_4
nel corpo dell'atto di appello, da alcun correlato motivo di censura avverso la parte della sentenza (in dettaglio le pagg. 8 e 9) nelle quali il Tribunale, per i plurimi motivi ivi esposti,
ha respinto le eccezioni di illegittimità del tasso applicato extralegale in forza della clausola
“uso piazza”, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, altresì, rigettato l'eccezione di invalidità della commissione di massimo scoperto, statuizioni sulle quali pure si è formato il giudicato, in quanto, appunto, non impugnate. Per conseguenza, si palesa inammissibile la richiesta di nomina di un C.T.U. contabile [punto
2.f)] per “accertare e
dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, che nulla è dovuto da parte degli opponenti
ad in ogni caso dichiarare l'esatto dare – avere tra le parti”. Controparte_2
Indi, ma solo in sede di comparsa conclusionale (pag. 9) gli appellanti hanno reiterato l'eccezione afferente “il mancato perfezionamento del contratto”. A parte la tardività
dell'eccezione – non sollevata, come dovuto, nell'atto di appello, atteso che gli scritti conclusionali dono destinati solo a meglio illustrare ed approfondire tematiche comunque già
svolte nell'atto introduttivo - vi è che, anche in questo caso, non è stato oggetto di alcuna censura il capo della sentenza in cui il Tribunale, nel vagliare detta eccezione, l'ha espressamente respinta.
Infine, per il modo in cui sono state formulate, ovverossia: “si reiterano tutte quante le
richieste spiegate nel giudizio di primo grado e nello stesso non accolte”, le richieste istruttorie si palesano oltremodo generiche ed indeterminate, in assenza di qualsivoglia indicazione specifica di quali siano stati, in concreto, i mezzi di prova articolati in primo grado e non accolti.
Ciò posto, nel primo motivo di impugnazione, “CONTRADDITTORIETA' DELLA
MOTIVAZIONE – ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE – ERRATA
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI LEGGE IN PARTICOLARE DEGLI ARTT.
115 e 132 c.p.c., 1957 e 2697 c.c., nonché 2 L. n. 287/1990”, le parti appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare in modo approfondito l'intera documentazione prodotta, in particolare il provvedimento della BA d'AL n. 55 del 2.05.2005, così da non avvedersi come le clausole e/o condizioni contrattuali censurate dall'autorità bancaria sono tutte analiticamente riportate sia nell'atto de quo che nei contratti di fideiussione posti dalla banca appellata a fondamento della propri pretesa.
Il motivo è privo di pregio.
Il giudice di prime cure, conformemente alla giurisprudenza unanime, ha affermato che il provvedimento n. 55/2005 reso dalla BA d'AL in funzione antitrust non costituisce prova privilegiata della esistenza dell'illecito concorrenziale riprodottosi nel contratto di fideiussione omnibus, sottoscritto dagli odierni appellanti a distanza di circa otto anni dal periodo di indagine.
In dettaglio il Tribunale, dopo aver correttamente precisato, in ordine al riparto dell'onere della prova che ”…Secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., spetta agli opponenti
che deducono la nullità delle fideiussioni per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, dare
la prova dei fatti costitutivi della pretesa mediante la produzione, oltre che dei contratti di
fideiussione omnibus di cui si assume l'invalidità, del provvedimento della BA d'AL n.
55/2005, del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 nonché
dell'allegazione – e in caso di contestazione, della prova – dell'applicazione uniforme del
modello ABI al tempo della stipula delle fideiussioni di che trattasi concluse successivamente
al provvedimento adottato dalla BA d'AL….”, ha, altrettanto correttamente, evidenziato come gli opponenti non hanno fornito la dimostrazione degli assunti sostenuti: “Nel caso di
specie, tuttavia, gli opponenti si sono limitati alla produzione in giudizio del solo
provvedimento della BA d'AL il quale, come visto, non costituisce prova idonea
dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, invocata a fondamento della dedotta
invalidità dell'atto negoziale, tenuto conto che la stipulazione delle fideiussioni è intervenuta
a distanza di circa otto anni dal provvedimento citato e risale ad un periodo rispetto al quale
nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco
temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005”. Ed in effetti, le fideiussioni omnibus prestate dai il 30.05.2011 sono state stipulate Parte_1
in un periodo di tempo di molto successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento svolto dalla BA d'AL col provvedimento amministrativo n. 55 del 2.05.2005 (ottobre 2002-
maggio 2005), non risultando provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, cui abbia aderito anche la BA cedente tra un ampio cartello di istituto di credito, al momento della stipulazione del contratto di garanzia di cui si predica la nullità.
Non è infatti sostenibile, contrariamente a quanto sembra opinare la parte appellante, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla BA d'AL e la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni rilasciate dai , solo per effetto di una coincidenza tra le Parte_1
fideiussioni di cui si discute e lo schema standardizzato diffuso dall'ABI nel 2003, occorrendo piuttosto che sia provata la sussistenza (o la persistenza), anche dopo il 2005, di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte appellante trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla opposta.
Gli appellanti, pur eccependo la nullità delle fideiussioni, non hanno allegato alcun elemento dal quale si potesse desumere che, in difetto della valida pattuizione di quelle tre cause di cui al modello ABI, il contratto non sarebbe stato stipulato. Infatti, per gli effetti di cui all'art. 1419 c.c. non basta sostenere genericamente la violazione della normativa antistrust, ma occorre dimostrare le conseguenze in termini di vizio che ne sono derivate, e gli appellanti non hanno precisato la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti.
Dunque, l'attore non è esonerato dal fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa l'effettiva e attuale sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale a cui avrebbe aderito la banca convenuta e, quindi, l'uniformità nell'applicazione delle disposizioni contrattuali da parte degli istituti di credito, e dell'ulteriore dimostrazione del pregiudizio subito circa la concreta lesione della facoltà di scelta, conseguente alla citata intesa e, dunque, del nesso di causalità tra danno e condotta illecita. Anche perché, come detto, il mero riscontro delle clausole indicate dalla BA d'AL, pur se riprodotte nel contratto di fideiussione, non determinano la nullità automatica del contratto.
L'onere della prova grava sulla parte interessata a caducare l'intero contratto, o parte di esso,
dovendo dimostrare il collegamento funzionale tra il contratto e la clausola nulla, senza la quale lo stesso non sarebbe sorto, non essendo possibile sostenere genericamente che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione in assenza delle clausole ritenute contrarie alla legge antitrust.
Dunque, ribadito che il provvedimento IT n. 55/2005 non costituisce “prova privilegiata”
dell'esistenza di intese anticoncorrenziali, peraltro limitatamente al periodo oggetto di indagine;
considerato che
gli appellanti non hanno provato puntualmente e compiutamente l'esistenza di intese vietate a monte della fideiussione oggetto di censura, la domanda è stata legittimamente respinta dal primo giudice.
Infine, in ordine alle clausole ritenute nulle dagli appellanti, si evidenzia come le stesse, nel caso di specie, comunque non hanno rilevanza, in quanto la garanzia è stata azionata al di fuori del loro ambito di applicazione.
Nella fideiussione sottoscritta dai sig. , infatti, è stabilito che il fideiussore è tenuto Parte_1
a pagare immediatamente alla BA a semplice richiesta scritta di questa ed anche in caso di opposizione del debitore principale: tale convenzione – come ripetutamente chiarito anche dalla Suprema Corte - rappresenta una deroga pattizia alla forma con cui deve essere proposta la richiesta ex art. 1957 c.c. (cfr. sentenza n. 890 della Corte di Appello di Milano del
18.03.2021).
Nel secondo motivo di appello la sentenza di primo grado viene criticata per
CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE – ERRATA VALUTAZIONE DEGLI
ATTI ED EMERGENZE ISTRUTTORIE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 115 c.p.c., 1341, co.1, 1957 e 2697 c.c., nonché 33 e 34
co. 5, D.LGS. N. 206/2005
Gli appellanti affermano che il Tribunale avrebbe trascurato di approfondire l'intera documentazione versata in atti dalle parti, così da pervenire ad una conclusione errata e ciò in quanto la diffida inviata ad essi dalla BA sarebbe stata recapitata oltre il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza del debito.
Ciò posto, gli appellanti, nel richiamare la sentenza n. 41994/2021 delle SS.UU., e la presunta nullità delle clausole nn. 2,6, e 8 della fideiussione, vorrebbero far discendere da tale principio la nullità dell'art. 6 del contratto di garanzia in argomento, posto che la rinunzia ai termini dell'art. 1957 c.c. è la copia pedissequa della clausola dichiarata contraria alla disciplina antitrust del citato provvedimento IT (in uno con le clausole di reviviscenza e sopravvivenza).
Ora, in ordine alla clausola n. 6 che deroga l'art. 1957 c.c., si è affermato il principio secondo il quale in caso di fideiussione “ a prima richiesta” o “a semplice richiesta”, l'onere di proporre “istanze” entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. può essere efficacemente assolto tramite una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che sia proposta domanda giudiziale.
In presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta” e di rinvio pattizio alla previsione di decadenza ex art. 1957 c.c., la S.C. si è da tempo pronunciata nel senso che “… deve
ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta
stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la
proposizione di una domanda giudiziale…diversamente interpretando, vi sarebbe
contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richesta”
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio“ (Cass. n. 22346/2017); -
“…[va interpretata quale una] deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare richiesta
entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato…..l'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata
dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così
Cass. n. 7345/95)” (cfr. anche Cass. n. 13078/2008)
Quindi, per impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., mentre in assenza della clausola “a prima richiesta”, va proposta azione giudiziale, in situazioni come la fattispecie in esame, ove la clausola è pattuita, è sufficiente la mera richiesta stragiudiziale di pagamento, da proporsi entro il medesimo termine decadenziale, ciò che, nel caso, è in effetti avvenuto, con revoca degli affidamenti, decadenza dal beneficio del termine e intimazione di pagamento comunicati tempestivamente al debitore principale e ai garanti.
Pertanto, nel caso di specie, anche se si fosse ritenuta nulla la clausola che deroga all'art. 1957
c.c., la fideiussione resterebbe comunque valida ed efficace, considerato che la banca, come da produzione documentale, si è adoperata correttamente e tempestivamente nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, intimando contemporaneamente il pagamento di quanto dovuto.
Le diffide di pagamento relative alle rate scadute dei finanziamenti (nel maggio 2013), sono state inviate dall'istituto di credito e ricevute dai fideiussori nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale (ottobre 2013), come emerge dalle diffide allegate al fascicolo di parte e contrariamente a quanto asserito dagli appellanti.
Conseguentemente, è infondata l'eccezione di decadenza della BA dall'azione per mancata proposizione delle proprie istanze nei confronti del debitore principale, ex art. 1957 c.c. entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
La sentenza di primo grado anche sotto questo profilo è immune da vizi.
Il Tribunale di Larino si è uniformato all'ordinamento prevalente ed ha correttamente rilevato che: “A ciò deve aggiungersi che l'interesse alla declaratoria della nullità con riguardo
soprattutto all'art. 1957 c.c. viene sensibilmente a perdersi, tenuto conto che resta invece
valida ed efficace, in quanto non colpita dalla nullità parziale, la previsione contrattuale di cui all'art. 7, secondo cui <<il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, < i>
semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi. spese, tasse ed ogni altro
accessorio>>. Al riguardo, infatti, la BA d'AL (allora quale Autorità Garante
concorrenza), nel provvedimento n. 55 del 2005 ha ritenuto tale previsione del tutto
legittima….La previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di<
immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta>> deve ragionevolmente essere
interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c. e conseguente
possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una
richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato
mediante la proposizione di una domanda giudiziale…Ove le parti abbiano convenuto che il
pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della
clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine
semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare
la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non
essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda
giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente
interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi
considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in
giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di esercitare la fideiussione,
prevista dall'art. 1957 c.c., quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei
confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta
a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle
parti sia esplicitamente, sia implicitamente, Pertanto, deve intendersi comunque
parzialmente e validamente derogata la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. nel senso che,
nel termine semestrale è necessario e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale. Nel caso di specie,
l'opposta ha depositato in atti diffide ad adempiere, indirizzate al debitore principale e poi
ai fideiussori nel termine semestrale, sicchè alcuna decadenza è maturata”.
Infine, gli appellanti, nelle pagine 20, 21 e 22 dell'atto di impugnazione, propongono una giurisprudenza (Trib. Asti, Sez.I, 12.05.2022, n. 323), in una fattispecie a loro dire “identica”,
che così ha statuito: ”Nel caso di specie, risulta infatti certamente applicabile la disciplina
del Codice del Consumo, non potendo negarsi la natura di consumatore in capo al medesimo
…Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per
effetto, di …sancire a carico del consumatore …limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”.
Osservano, quindi come in materia di fideiussione, le parti possano escludere convenzionalmente la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma quanto il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio,
avendo ad oggetto una clausola da ritenersi vessatoria, deriva l'onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co.5, D.Lgs. 206/2005.
E concludono chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la non operatività della clausola contenuta nell'art. 7 delle fideiussioni del 30/31.05.2011 poste dalla BA a fondamento della propria pretesa.
Trattasi, in primo luogo, di domanda nuova (come non ha mancato di eccepire l'appellata nella comparsa di costituzione e risposta, ma questione, comunque, rilevabile d'ufficio), mai avanzata nel precedente grado di giudizio e quindi inammissibile ex art. 345 , co.1, c.p.c.;
conclusione cui non osta la circostanza dedotta dagli appellanti, secondo i quali essi sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado si erano qualificati consumatori – a dir loro,
senza contestazione della controparte - se, poi, da tale assunta qualifica non hanno fatto discendere espressamente la domanda proposta, appunto, solo in appello. Ad ogni buon conto, la sentenza citata a pag. 20 dell'atto di gravame, dedotta a fondamento della (tardiva) domanda, non è pertinente al caso che qui occupa;
quella pronuncia, infatti,
Con secondo i brani riportati dagli appellanti, riguardava “La clausola con la quale Pi. ha
dispensato il creditore <
inadempienza, nei termini di cui all'art 1957 c.c.>>” che “rientra appieno, ad avviso dello
scrivente giudice, nel disposto di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo n. 206/2005, secondo
cui: <
per effetto, di: ….sancire a carico del consumatore ….limitazioni della facoltà di opporre
eccezioni>> (cfr. comma 2, let.t).
Al riguardo si osserva quindi come, in materia di fideiussione, le parti possano escludere
convenzionalmente la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma
quando, come nel caso di specie, il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione
di tale accordo derogatorio, avendo ad oggetto una clausola da ritenersi vessatoria, deve
necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali, ma
sostanziali, richieste dal Codice del Consumo…”.
Nel caso che occupa invece – ammesso per pura ipotesi che gli appellanti vadano qualificati come consumatori, sebbene la circostanza sia stata recisamente contestata dall'appellata -,
diversamente dal tema affrontato dalla citata sentenza, non si è al cospetto di una esclusione pattizia della decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma solo della previsione dell'obbligo del garante del pagamento “a prima richiesta” – nel senso che si ritiene sufficiente, per evitare che il creditore incorra nella decadenza dalla garanzia, la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento - fermo restando,
comunque, il termine semestrale di decadenza. Dunque una deroga non totale, ma solo parziale dell'art. 1957 c.c., che non sancisce limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, e che non rientra in alcuna delle altre clausole vessatorie enucleate dal legislatore agli effetti di rendere applicabile il Codice del Consumo, o l'art. 1341, co.2, c.c. Per tali ragioni, l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 290.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 151/2023 R.G., sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
, con citazione notificata il 20.04.2023 nei confronti di Parte_1 Controparte_1
rappresentata da avverso la sentenza n.92/2023 del Tribunale civile di Larino in Controparte_3
composizione monocratica pubblicata il 15.02.2023 a conclusione del giudizio n.1336/2018 R.G.,
ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della parte appellata,
delle spese processuali del grado, liquidandole in € 15.239,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 25.09.2025
LA PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 151/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.92/2023 del Tribunale civile di
Larino in composizione monocratica pubblicata il 15.02.2023 a conclusione del giudizio n.1336/2018 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari”, vertente tra
, c.f. ; , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
; , c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Parte_1 CodiceFiscale_3
AN Zio, unitamente al quale eleggono domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: per mandato in calce all'atto di citazione in Email_1
opposizione a decreto ingiuntivo del 19.12.2018.
-APPELLANTI-
e c.f. , in qualità di cessionaria dei crediti di , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata, per procura notarile in atti, da c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Nura Khalifh Iannucci ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, scaduti i termini ex artt. 190 e 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere istruttore del
18.09.2025
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”1.
[...]
[...
[recte: ] , [recte: ] e Pt_3 Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_1 Pt_2
[recte: hanno spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_3 Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 316/2018, emesso dal Tribunale di Larino in data 8.11.2018 su
ricorso della banca per il pagamento dell'importo di euro 290.000,00, Controparte_2
oltre interessi e spese del monitorio, in forza di fideiussioni da loro prestate in favore della
società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Larino n. 11 del CP_4
23.06.2015. I , a fondamento della loro opposizione, hanno dedotto: a) nullità della Parte_1
sottoscrizione delle certificazioni ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993; b) mancato perfezionamento
delle fideiussioni per difetto di sottoscrizione da parte della BA;
c) nullità della
fideiussione per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990; d) nullità degli artt. 5 e 6 della
fideiussione per violazione dell'art. 2 L. 1287/1990 e conseguente decadenza dalla garanzia
fideiussoria ex art. 1957 c.c.; e) illegittima capitalizzazione degli interessi, spese e cms con riguardo ai rapporti da cui è scaturito il credito garantito nonché applicazione di interessi
usurari.
2. Si è costituita , la quale ha contestato ogni avversa eccezione, sia con Controparte_2
riguardo alla certificazione ex art. 50 TUB che con riguardo alla nullità delle fideiussioni per
contrasto all'art. 2 L. n. 287/1990, assumendone l'assenza di prova, anche sotto il profilo
dell'applicazione uniforme del modello ABI;
quanto poi alle eccezioni spiegate nel merito, ne
ha evidenziato la genericità, oltre che l'infondatezza, chiedendo il rigetto dell'opposizione e,
per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Respinta la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo, la causa, istruita a mezzo della
documentazione versata in atti e con l'ausilio di consulenza tecnica contabile, è stata
trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con la sentenza n.92/2023 l'adito Tribunale di Larino ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, ponendo a carico degli stessi anche le spese di c.t.u.
Con citazione notificata il 20.04.2023 i soccombenti hanno interposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato ai due motivi di seguito precisati, e precisato le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza n.
92/2023 del 14.02.2023, emessa dal Tribunale di Larino, pubblicata il successivo 15.02.2023
e notificata a mezzo p.e.c. all'indirizzo il 22 marzo 2023: a) Email_1
accogliere integralmente il presente atto d'appello, riformando la sentenza impugnata per le
motivazioni dedotte in narrativa apportando le modifiche ed istanze articolate in narrativa,
unitamente alle richieste spiegate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che qui
abbiansi interamente riportate e trascritte in ogni loro parte, con conseguente dichiarazioni
di nullità delle clausole di cui agli artt. 2,6 ed 8 delle fideiussioni del 30/31.05.2011, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n° 316/2018 dell'8 novembre 2018, notificato
il 21 novembre 2018; b) fatto e diritto dichiarare legittima l'opposizione a decreto ingiuntivo
proposta dai sigg.ri , e e Parte_1 Parte_1 Parte_2
conseguentemente accogliere le conclusioni ivi spiegate e di seguito riportate: 1- in
accoglimento delle eccezioni preliminari:
1.a) dichiarare, per tutte le eccezioni e deduzioni
esposte in narrativa che qui abbiansi riportate e trascritte, la nullità delle fideiussioni del 30
maggio 2011 prodotte da parte di essa e per l'effetto revocare il Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto nei confronti di essi fideiussori;
2- nel merito:
2.a) in accoglimento
della presente opposizione, accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto n° 316/2028
dell'8 novembre 2018, notificato il 21 novembre 2018, nullo e di nessun effetto, attesa
l'illegittimità e, comunque l'infondatezza, delle domande spiegate dalla Controparte_2
2.b) per tutte le motivazioni, concorrenti e subordinate, esposte in narrativa, rigettare
[...]
la domanda di pagamento proposta dall' nei confronti dei sigg.ri Controparte_2
, e;
2.c) in Parte_1 Parte_1 Parte_2
accoglimento della presente opposizione, dichiarare la banca opposta decaduta a norma
dell'art. 1957 c.c. dai diritti derivanti dalle fideiussioni rilasciate il 30 maggio 2011 e, per
l'effetto, rigettare la domanda di pagamento proposta da nei confronti Controparte_2
dei sigg.ri , e;
2.d) dichiarare Parte_1 Parte_1 Parte_2
nullo, altresì, il decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché
art. 50 T.U.B. e per l'effetto revocare lo stesso con tutte le conseguenze di legge;
2.e)
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, previa revoca, del decreto ingiuntivo opposto
per violazione degli artt. 1283 e 1346 cod. civ. in relazione alla capitalizzazione degli
interessi, agli addebiti per
2.f) accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo Pt_4
contabile, che nulla è dovuto da parte degli opponenti ad in ogni caso Controparte_2
dichiarare l'esatto dare – avere tra le parti in forza di quanto sarà accertato in corso di
causa, anche mediante nomina di C.T.U. contabile;
3 – condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giustizia, oltre IVA e CPA come per legge, nonché
rimborso forfettario del 15% ex T.P., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.
In via istruttoria, si reiterano tutte quante le richieste spiegate nel giudizio di primo grado
e nello stesso non accolte”.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienze del 25 giugno e del 17 settembre 2025, gli appellanti hanno dedotto che l'appellata non ha dato prova della titolarità del rapporto controverso, così
violando l'art. 2967 c.c.
Con comparsa del 13.10.2023 si è costituita la e, per essa, quale Controparte_1
mandataria, la per contestare in rito e nel merito l'appello avversario, Controparte_3
rassegnando le seguenti conclusioni: “ – In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità
dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 e 348 c.p.c. bis;
- sempre in via preliminare,
dichiarare l'inammissibilità delle domande relative alle eccezioni non riproposte in appello;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
in quanto nullo, improponibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per i motivi
esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Larino n.
92/2023 pubblicata in data 15.02.2023; condannare gli appellanti al pagamento delle spese
processuali del doppio grado di giudizio, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., atteso che i due motivi di impugnazione proposti sono aderenti alle prescrizioni della citata disposizione codicistica in quanto ciascuno di essi indica, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Va osservato, al riguardo, che l'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c., come da ultimo modificato ex d.lgs 10.10.2022, n. 149 (art. 3, co.26), non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite
2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294; Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n.
22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto introduttivo.
Non v'è spazio, poi, per l'applicazione degli artt. 348 bis e 350 bis c.p.c., essendo la causa passata in decisione secondo il modello ordinario.
Ancora in premessa, va vagliata, per ragioni di ordine logico – giuridico, la questione sollevata dagli appellanti, della asserita, omessa dimostrazione, da parte della banca appellata, della titolarità del rapporto controverso e, dunque della carenza di titolarità soggettiva del credito azionato, sull'assunto che nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco - come nel caso che occupa, intervenuta tra l'originaria ingiungente cedente, e l'attuale appellata, cessionaria - non Controparte_2
sarebbe sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione il solo richiamo della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, ma occorrerebbe la produzione del contratto di cessione;
e concludono affermando che,
nella vicenda in esame, non vi è prova dell'esistenza e dell'effettivo perfezionamento della cessione del credito oggetto di causa di cui controparte assume di essere titolare.
Ciò detto, si rileva, in primo luogo che, diversamente da quanto ritiene l'appellata, l'eccezione in esame non è tardiva, trattandosi di mere difese, proponibili in ogni tempo e apprezzabili a iniziativa officiosa, se emergenti dagli atti di causa (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11.06.2021, n. 16560, sulla distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese nel processo civile).
Di vero, mentre le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi,
modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le mere difese si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa,
avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio (salvo che siano riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.
Sulla natura di mera difesa dell'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva come di quella attiva, vedasi la condividibile sentenza Corte appello Milano, sez. III, 3.05.2023, n. 1410, per cui le contestazioni sulla legittimatio ad processum – attiva o passiva – come anche sulla titolarità – attiva o passiva – del rapporto controverso, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del processo e, pertanto, il difetto di legittimazione e parimenti la carenza di titolarità del rapporto,
sebbene non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili d'ufficio ove risultanti dagli atti di causa.
Dunque, l'eccezione in esame è ammissibile, ma infondata.
Infatti, all'atto della costituzione in giudizio ha provato l'avvenuta cessione CP_1
del credito e l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione pubblicata con avviso in G.U. allegando l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 19.04.2022
al nr. 45, contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e l'indicazione del link internet www.intesasanpaolo.com con i crediti ceduti.
Orbene, in materia di cessione di crediti l'art. 58 TUB, al secondo comma, prevede che: ”La
banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna. La BA d'AL
può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., realizzandone,
di fatto, il medesimo effetto di pubblicità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multiis, Corte Appello Firenze, Sez. spec.
Impresa, 15.04.2024, n. 720), nel caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca,
la titolarità del credito in capo al cessionario può essere validamente dimostrata attraverso la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti;
in questo caso la titolarità del credito in capo al creditore cessionario si ritiene provata senza che occorra un specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorchè gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
La S.C., con sentenza n. 13289 del 14.05.2024 ha ribadito come in tema di cessione in blocco di crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Il Supremo Collegio, con pronuncia n. 21821 del 20.07.2023, aveva precisato che, in caso di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicchè, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), anche in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'AL, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio,
la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.
In particolare, la sentenza emessa dalla Cassazione civile, sez. III, 22.06.2023, n. 17944, ha ricordato che la prova della cessione di un credito (e, quindi, l'inclusione del credito intimato tra i crediti ceduti) non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, e che dunque la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche attraverso presunzioni, sul presupposto che la cessione di credito è atto a forma libera e che opera il principio di non contestazione.
Nel caso di specie, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale reca l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e consente pacificamente l'individuazione dei rapporti oggetto della cessione.
Secondo gli appellanti, invece, per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione e la titolarità del credito andrebbe prodotto il contratto di cessione;
ma così non è.
Fermo quanto innanzi esposto in ordine al valore probatorio dell'avviso di pubblicazione sulla
G.U., in caso di contestazione la giurisprudenza di legittimità afferma che “qualora sia
contestata la riconducibilità dell'operazione dello specifico credito controverso a quelli
oggetto di cessione, potranno essere prese in considerazione le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso,
tale legittimazione potrà essere affermata se il credito controverso sia riconducibile con
certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre,
se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione
nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (cfr. Cass. civ n.
17944/2023 cit.)
Ne deriva che la titolarità del credito (e, quindi, l'inclusione del credito intimato tra i crediti ceduti) può essere provata con ogni mezzo - sul presupposto che la cessione di un credito è a forma libera - anche attraverso testimonianze, presunzioni ed elementi indiziari tra i quali,
appunto, lo stesso avviso in Gazzetta dell'avvenuta cessione, la disponibilità della documentazione afferente il credito, la produzione in giudizio della dichiarazione ricognitiva della cessione rilasciata da parte del cedente - che costituisce elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo -, in definitiva valorizzando tutti gli elementi che facciano effettivamente presumere l'avvenuta cessione del contratto (cfr. in tal senso, Cass.n.
22268/2018 e Cass. n. 4453/2018, nonché Cass. 9768/2016).
In particolare, la giurisprudenza richiamata attribuisce alla dichiarazione sottoscritta dal cedente, in uno con l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, piena valenza fidefacente in ordine alla titolarità del credito azionato dal cessionario.
Nel caso che occupa, ha provato la propria legittimazione sostanziale CP_1
dimostrando la titolarità del credito: a) con l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ALna del 19.04.2022 al nr. 45, da cui risulta il contratto di cessione e nel quale il credito è
stato individuato per categorie;
b) con l'indicazione del link della pagina web www.intesasanpaolo.com, da cui è rinvenibile l'elenco dei crediti ceduti con l'identificativo della posizione ndg 6767951896000; c) con la visura camerale storica della società CP_4
a dimostrazione dell'avvenuta iscrizione della cessione del Registro delle CP_1 Imprese;
d) con la dichiarazione della cessione del credito a firma della cedente
[...]
che ha confermato che essa, in data 19.04.2022 ha effettuato nei confronti di CP_2
un'operazione di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 CP_1
della legge n. 130 del 30.04.1999 che include, tra gli altri, i crediti indicati con riferimento a tutti i rapporti della , società garantita dai , pubblicata in GU in data CP_4 Parte_1
19.04.2022 al n. 45 parte II;
e) con la disponibilità in capo a dell'originale CP_1
del titolo esecutivo e di tutta la documentazione relativa alla posizione;
f) con la circostanza che le parti ( e si sono avvalse del medesimo Controparte_2 CP_1
patrocinatore.
Prima di passare in disamina i singoli motivi di impugnazione, occorre procedere alla delimitazione del thema decidendum, e rilevare, a tal fine, che alla domanda di cui al punto
2.d) delle richieste conclusive dell'atto di gravame “dichiarare nullo, altresì, il decreto
ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché art. 50 T.U.B. e per
l'effetto revocare lo stesso con tutte le conseguenze di legge”, non corrisponde, nell'atto stesso, alcun motivo di appello, né generico, né specifico, avverso il capo della sentenza impugnata (pagg. 2 e 3 ), nelle quali il primo giudice, dopo la puntuale analisi di tutti i documenti versati a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, tra cui “l'estratto conto
certificato ai sensi dell'art. 50 TUB e, quanto alla sussistenza dei poteri del dirigente
certificatore, Avv. Urbani, la procura per Notar depositata sempre in fase monitoria Per_1
all'allegato 11”, ha conclusivamente statuito che “il decreto ingiuntivo è stato correttamente
emesso sulla scorta della documentazione versata dall'odierna opposta in fase monitoria”,
statuizione, dunque passata in giudicato (interno) ex art. 324 c.p.c., rilevabile d'ufficio.
Parimenti, la richiesta conclusiva sub
2.e) “accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia,
previa revoca, del decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 1283 e 1346 cod. civ.
in relazione alla capitalizzazione degli interessi, agli addebiti per , non è assistita, Pt_4
nel corpo dell'atto di appello, da alcun correlato motivo di censura avverso la parte della sentenza (in dettaglio le pagg. 8 e 9) nelle quali il Tribunale, per i plurimi motivi ivi esposti,
ha respinto le eccezioni di illegittimità del tasso applicato extralegale in forza della clausola
“uso piazza”, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, altresì, rigettato l'eccezione di invalidità della commissione di massimo scoperto, statuizioni sulle quali pure si è formato il giudicato, in quanto, appunto, non impugnate. Per conseguenza, si palesa inammissibile la richiesta di nomina di un C.T.U. contabile [punto
2.f)] per “accertare e
dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, che nulla è dovuto da parte degli opponenti
ad in ogni caso dichiarare l'esatto dare – avere tra le parti”. Controparte_2
Indi, ma solo in sede di comparsa conclusionale (pag. 9) gli appellanti hanno reiterato l'eccezione afferente “il mancato perfezionamento del contratto”. A parte la tardività
dell'eccezione – non sollevata, come dovuto, nell'atto di appello, atteso che gli scritti conclusionali dono destinati solo a meglio illustrare ed approfondire tematiche comunque già
svolte nell'atto introduttivo - vi è che, anche in questo caso, non è stato oggetto di alcuna censura il capo della sentenza in cui il Tribunale, nel vagliare detta eccezione, l'ha espressamente respinta.
Infine, per il modo in cui sono state formulate, ovverossia: “si reiterano tutte quante le
richieste spiegate nel giudizio di primo grado e nello stesso non accolte”, le richieste istruttorie si palesano oltremodo generiche ed indeterminate, in assenza di qualsivoglia indicazione specifica di quali siano stati, in concreto, i mezzi di prova articolati in primo grado e non accolti.
Ciò posto, nel primo motivo di impugnazione, “CONTRADDITTORIETA' DELLA
MOTIVAZIONE – ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE – ERRATA
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI LEGGE IN PARTICOLARE DEGLI ARTT.
115 e 132 c.p.c., 1957 e 2697 c.c., nonché 2 L. n. 287/1990”, le parti appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe trascurato di valutare in modo approfondito l'intera documentazione prodotta, in particolare il provvedimento della BA d'AL n. 55 del 2.05.2005, così da non avvedersi come le clausole e/o condizioni contrattuali censurate dall'autorità bancaria sono tutte analiticamente riportate sia nell'atto de quo che nei contratti di fideiussione posti dalla banca appellata a fondamento della propri pretesa.
Il motivo è privo di pregio.
Il giudice di prime cure, conformemente alla giurisprudenza unanime, ha affermato che il provvedimento n. 55/2005 reso dalla BA d'AL in funzione antitrust non costituisce prova privilegiata della esistenza dell'illecito concorrenziale riprodottosi nel contratto di fideiussione omnibus, sottoscritto dagli odierni appellanti a distanza di circa otto anni dal periodo di indagine.
In dettaglio il Tribunale, dopo aver correttamente precisato, in ordine al riparto dell'onere della prova che ”…Secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., spetta agli opponenti
che deducono la nullità delle fideiussioni per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, dare
la prova dei fatti costitutivi della pretesa mediante la produzione, oltre che dei contratti di
fideiussione omnibus di cui si assume l'invalidità, del provvedimento della BA d'AL n.
55/2005, del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 nonché
dell'allegazione – e in caso di contestazione, della prova – dell'applicazione uniforme del
modello ABI al tempo della stipula delle fideiussioni di che trattasi concluse successivamente
al provvedimento adottato dalla BA d'AL….”, ha, altrettanto correttamente, evidenziato come gli opponenti non hanno fornito la dimostrazione degli assunti sostenuti: “Nel caso di
specie, tuttavia, gli opponenti si sono limitati alla produzione in giudizio del solo
provvedimento della BA d'AL il quale, come visto, non costituisce prova idonea
dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, invocata a fondamento della dedotta
invalidità dell'atto negoziale, tenuto conto che la stipulazione delle fideiussioni è intervenuta
a distanza di circa otto anni dal provvedimento citato e risale ad un periodo rispetto al quale
nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco
temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005”. Ed in effetti, le fideiussioni omnibus prestate dai il 30.05.2011 sono state stipulate Parte_1
in un periodo di tempo di molto successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento svolto dalla BA d'AL col provvedimento amministrativo n. 55 del 2.05.2005 (ottobre 2002-
maggio 2005), non risultando provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale, cui abbia aderito anche la BA cedente tra un ampio cartello di istituto di credito, al momento della stipulazione del contratto di garanzia di cui si predica la nullità.
Non è infatti sostenibile, contrariamente a quanto sembra opinare la parte appellante, una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla BA d'AL e la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni rilasciate dai , solo per effetto di una coincidenza tra le Parte_1
fideiussioni di cui si discute e lo schema standardizzato diffuso dall'ABI nel 2003, occorrendo piuttosto che sia provata la sussistenza (o la persistenza), anche dopo il 2005, di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per la odierna parte appellante trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla opposta.
Gli appellanti, pur eccependo la nullità delle fideiussioni, non hanno allegato alcun elemento dal quale si potesse desumere che, in difetto della valida pattuizione di quelle tre cause di cui al modello ABI, il contratto non sarebbe stato stipulato. Infatti, per gli effetti di cui all'art. 1419 c.c. non basta sostenere genericamente la violazione della normativa antistrust, ma occorre dimostrare le conseguenze in termini di vizio che ne sono derivate, e gli appellanti non hanno precisato la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti.
Dunque, l'attore non è esonerato dal fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa l'effettiva e attuale sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale a cui avrebbe aderito la banca convenuta e, quindi, l'uniformità nell'applicazione delle disposizioni contrattuali da parte degli istituti di credito, e dell'ulteriore dimostrazione del pregiudizio subito circa la concreta lesione della facoltà di scelta, conseguente alla citata intesa e, dunque, del nesso di causalità tra danno e condotta illecita. Anche perché, come detto, il mero riscontro delle clausole indicate dalla BA d'AL, pur se riprodotte nel contratto di fideiussione, non determinano la nullità automatica del contratto.
L'onere della prova grava sulla parte interessata a caducare l'intero contratto, o parte di esso,
dovendo dimostrare il collegamento funzionale tra il contratto e la clausola nulla, senza la quale lo stesso non sarebbe sorto, non essendo possibile sostenere genericamente che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione in assenza delle clausole ritenute contrarie alla legge antitrust.
Dunque, ribadito che il provvedimento IT n. 55/2005 non costituisce “prova privilegiata”
dell'esistenza di intese anticoncorrenziali, peraltro limitatamente al periodo oggetto di indagine;
considerato che
gli appellanti non hanno provato puntualmente e compiutamente l'esistenza di intese vietate a monte della fideiussione oggetto di censura, la domanda è stata legittimamente respinta dal primo giudice.
Infine, in ordine alle clausole ritenute nulle dagli appellanti, si evidenzia come le stesse, nel caso di specie, comunque non hanno rilevanza, in quanto la garanzia è stata azionata al di fuori del loro ambito di applicazione.
Nella fideiussione sottoscritta dai sig. , infatti, è stabilito che il fideiussore è tenuto Parte_1
a pagare immediatamente alla BA a semplice richiesta scritta di questa ed anche in caso di opposizione del debitore principale: tale convenzione – come ripetutamente chiarito anche dalla Suprema Corte - rappresenta una deroga pattizia alla forma con cui deve essere proposta la richiesta ex art. 1957 c.c. (cfr. sentenza n. 890 della Corte di Appello di Milano del
18.03.2021).
Nel secondo motivo di appello la sentenza di primo grado viene criticata per
CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE – ERRATA VALUTAZIONE DEGLI
ATTI ED EMERGENZE ISTRUTTORIE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 115 c.p.c., 1341, co.1, 1957 e 2697 c.c., nonché 33 e 34
co. 5, D.LGS. N. 206/2005
Gli appellanti affermano che il Tribunale avrebbe trascurato di approfondire l'intera documentazione versata in atti dalle parti, così da pervenire ad una conclusione errata e ciò in quanto la diffida inviata ad essi dalla BA sarebbe stata recapitata oltre il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza del debito.
Ciò posto, gli appellanti, nel richiamare la sentenza n. 41994/2021 delle SS.UU., e la presunta nullità delle clausole nn. 2,6, e 8 della fideiussione, vorrebbero far discendere da tale principio la nullità dell'art. 6 del contratto di garanzia in argomento, posto che la rinunzia ai termini dell'art. 1957 c.c. è la copia pedissequa della clausola dichiarata contraria alla disciplina antitrust del citato provvedimento IT (in uno con le clausole di reviviscenza e sopravvivenza).
Ora, in ordine alla clausola n. 6 che deroga l'art. 1957 c.c., si è affermato il principio secondo il quale in caso di fideiussione “ a prima richiesta” o “a semplice richiesta”, l'onere di proporre “istanze” entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. può essere efficacemente assolto tramite una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che sia proposta domanda giudiziale.
In presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta” e di rinvio pattizio alla previsione di decadenza ex art. 1957 c.c., la S.C. si è da tempo pronunciata nel senso che “… deve
ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta
stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la
proposizione di una domanda giudiziale…diversamente interpretando, vi sarebbe
contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richesta”
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio“ (Cass. n. 22346/2017); -
“…[va interpretata quale una] deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare richiesta
entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato…..l'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata
dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così
Cass. n. 7345/95)” (cfr. anche Cass. n. 13078/2008)
Quindi, per impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., mentre in assenza della clausola “a prima richiesta”, va proposta azione giudiziale, in situazioni come la fattispecie in esame, ove la clausola è pattuita, è sufficiente la mera richiesta stragiudiziale di pagamento, da proporsi entro il medesimo termine decadenziale, ciò che, nel caso, è in effetti avvenuto, con revoca degli affidamenti, decadenza dal beneficio del termine e intimazione di pagamento comunicati tempestivamente al debitore principale e ai garanti.
Pertanto, nel caso di specie, anche se si fosse ritenuta nulla la clausola che deroga all'art. 1957
c.c., la fideiussione resterebbe comunque valida ed efficace, considerato che la banca, come da produzione documentale, si è adoperata correttamente e tempestivamente nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, intimando contemporaneamente il pagamento di quanto dovuto.
Le diffide di pagamento relative alle rate scadute dei finanziamenti (nel maggio 2013), sono state inviate dall'istituto di credito e ricevute dai fideiussori nel termine semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale (ottobre 2013), come emerge dalle diffide allegate al fascicolo di parte e contrariamente a quanto asserito dagli appellanti.
Conseguentemente, è infondata l'eccezione di decadenza della BA dall'azione per mancata proposizione delle proprie istanze nei confronti del debitore principale, ex art. 1957 c.c. entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
La sentenza di primo grado anche sotto questo profilo è immune da vizi.
Il Tribunale di Larino si è uniformato all'ordinamento prevalente ed ha correttamente rilevato che: “A ciò deve aggiungersi che l'interesse alla declaratoria della nullità con riguardo
soprattutto all'art. 1957 c.c. viene sensibilmente a perdersi, tenuto conto che resta invece
valida ed efficace, in quanto non colpita dalla nullità parziale, la previsione contrattuale di cui all'art. 7, secondo cui <<il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, < i>
semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi. spese, tasse ed ogni altro
accessorio>>. Al riguardo, infatti, la BA d'AL (allora quale Autorità Garante
concorrenza), nel provvedimento n. 55 del 2005 ha ritenuto tale previsione del tutto
legittima….La previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di<
immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta>> deve ragionevolmente essere
interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c. e conseguente
possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una
richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato
mediante la proposizione di una domanda giudiziale…Ove le parti abbiano convenuto che il
pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della
clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine
semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare
la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non
essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda
giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente
interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi
considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in
giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di esercitare la fideiussione,
prevista dall'art. 1957 c.c., quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei
confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta
a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle
parti sia esplicitamente, sia implicitamente, Pertanto, deve intendersi comunque
parzialmente e validamente derogata la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. nel senso che,
nel termine semestrale è necessario e sufficiente la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale. Nel caso di specie,
l'opposta ha depositato in atti diffide ad adempiere, indirizzate al debitore principale e poi
ai fideiussori nel termine semestrale, sicchè alcuna decadenza è maturata”.
Infine, gli appellanti, nelle pagine 20, 21 e 22 dell'atto di impugnazione, propongono una giurisprudenza (Trib. Asti, Sez.I, 12.05.2022, n. 323), in una fattispecie a loro dire “identica”,
che così ha statuito: ”Nel caso di specie, risulta infatti certamente applicabile la disciplina
del Codice del Consumo, non potendo negarsi la natura di consumatore in capo al medesimo
…Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per
effetto, di …sancire a carico del consumatore …limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”.
Osservano, quindi come in materia di fideiussione, le parti possano escludere convenzionalmente la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma quanto il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio,
avendo ad oggetto una clausola da ritenersi vessatoria, deriva l'onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co.5, D.Lgs. 206/2005.
E concludono chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la non operatività della clausola contenuta nell'art. 7 delle fideiussioni del 30/31.05.2011 poste dalla BA a fondamento della propria pretesa.
Trattasi, in primo luogo, di domanda nuova (come non ha mancato di eccepire l'appellata nella comparsa di costituzione e risposta, ma questione, comunque, rilevabile d'ufficio), mai avanzata nel precedente grado di giudizio e quindi inammissibile ex art. 345 , co.1, c.p.c.;
conclusione cui non osta la circostanza dedotta dagli appellanti, secondo i quali essi sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado si erano qualificati consumatori – a dir loro,
senza contestazione della controparte - se, poi, da tale assunta qualifica non hanno fatto discendere espressamente la domanda proposta, appunto, solo in appello. Ad ogni buon conto, la sentenza citata a pag. 20 dell'atto di gravame, dedotta a fondamento della (tardiva) domanda, non è pertinente al caso che qui occupa;
quella pronuncia, infatti,
Con secondo i brani riportati dagli appellanti, riguardava “La clausola con la quale Pi. ha
dispensato il creditore <
inadempienza, nei termini di cui all'art 1957 c.c.>>” che “rientra appieno, ad avviso dello
scrivente giudice, nel disposto di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo n. 206/2005, secondo
cui: <
per effetto, di: ….sancire a carico del consumatore ….limitazioni della facoltà di opporre
eccezioni>> (cfr. comma 2, let.t).
Al riguardo si osserva quindi come, in materia di fideiussione, le parti possano escludere
convenzionalmente la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma
quando, come nel caso di specie, il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione
di tale accordo derogatorio, avendo ad oggetto una clausola da ritenersi vessatoria, deve
necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali, ma
sostanziali, richieste dal Codice del Consumo…”.
Nel caso che occupa invece – ammesso per pura ipotesi che gli appellanti vadano qualificati come consumatori, sebbene la circostanza sia stata recisamente contestata dall'appellata -,
diversamente dal tema affrontato dalla citata sentenza, non si è al cospetto di una esclusione pattizia della decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma solo della previsione dell'obbligo del garante del pagamento “a prima richiesta” – nel senso che si ritiene sufficiente, per evitare che il creditore incorra nella decadenza dalla garanzia, la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento - fermo restando,
comunque, il termine semestrale di decadenza. Dunque una deroga non totale, ma solo parziale dell'art. 1957 c.c., che non sancisce limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, e che non rientra in alcuna delle altre clausole vessatorie enucleate dal legislatore agli effetti di rendere applicabile il Codice del Consumo, o l'art. 1341, co.2, c.c. Per tali ragioni, l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 290.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 151/2023 R.G., sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 [...]
, con citazione notificata il 20.04.2023 nei confronti di Parte_1 Controparte_1
rappresentata da avverso la sentenza n.92/2023 del Tribunale civile di Larino in Controparte_3
composizione monocratica pubblicata il 15.02.2023 a conclusione del giudizio n.1336/2018 R.G.,
ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della parte appellata,
delle spese processuali del grado, liquidandole in € 15.239,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 25.09.2025
LA PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella