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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1432/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1432/2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO,
[...] giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
Attrici opponenti contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. STURLESE GIORDANO TR e dall'Avv. LUDETTI FRANCESCA, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta mandato per il ricorso monitorio
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 315/2022 - RG n. 647/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice opponente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, A. In via preliminare in prima udienza: rigettare, ove mai proposta, la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto in quanto ne difetta ogni requisito, posto che la presente opposizione è basata su prova scritta (e precisamente per quanto attiene a su referti medico-ospedalieri dotati di grado probatorio CP_2 privilegiato ex art. 2700 c.c., cfr. docc. 12 – 15 e per quanto attiene a sul contratto assicurativo assai RO chiaro nel distinguere i diversi assicuratori e le diverse coperture prestate, cfr. doc. 10) e comunque di pronta soluzione;
per contro non sussiste il fumus boni juris sulla probabile fondatezza della domanda di prestazione assicurativa avanzata in via monitoria dall'odierna opposta;
B. In via principale nel merito: revocare ovvero dichiarare nullo, invalido e/oo inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 315/2022 - R.G. n. 647/2022 Tribunale di La Spezia di € 197.000,00 oltre interessi come da domanda, oltre competenze e spese di procedura cosi liquidate Euro 406.50 per esborsi, Euro 2.135,00 per onorari oltre 15%, per i seguenti motivi:
1) la procedura monitoria non è di per sé compatibile con domande di liquidazione di prestazioni assicurative, difettando qui in particolare ogni requisito di certezza, liquidità ed esigibilità;
2) quanto all'opponente dac: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità passiva in capo Parte_2 alla stessa Compagnia rispetto alle pretese della , non prestando essa la garanzia per il rischio TR
“Morte” e conseguentemente condannare alla rifusione delle spese di lite ingiustamente provocate;
CP_1 3) quanto all'opponente CP_2
pagina 1 di 10 - in considerazione delle dichiarazioni inesatte e reticenti autocertificate e sottoscritte dalla signora in Parte_3 data 22.02.2017 nonché in data 06.03.2017 per aderire alla polizza collettiva dedotta, accertare e dichiarare che la stessa non era soggetto assicurabile ab origine e/o, in ogni caso, dichiarare il diritto di a rifiutare, ai sensi CP_2 dell'art. 1892, III° comma c.c., l'erogazione dell'indennizzo ex adverso richiesto per il decesso, con conseguente rigetto di ogni domanda o condanna di indennizzo eventualmente rivolta all'effettivo Assicuratore;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere mai ravvisato il diritto della società TR ad essere indennizzata per il decesso della signora , revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto in Parte_3 quanto l'importo dell'indennizzo, in applicazione delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Indennizzo per il caso Morte”, non può mai corrispondere all'intera somma inizialmente assicurata (cfr. doc. 10 art. 25). Con ogni più ampia riserva di svolgere ulteriori domande e deduzioni, anche in via istruttoria. Con vittoria in ogni caso nelle spese di lite”.
Parte convenuta opposta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare: 1) disporre l'acquisizione al presente Giudizio di merito del fascicolo d'ufficio del procedimento monitorio assunto al nr.
647/2021 di RG, nonché del fascicolo documentale di parte ricorrente;
nel merito:
2)disporre l'estromissione dal giudizio di con spese giudiziali compensate;
RO
3)respingere l'opposizione di al decreto ingiuntivo telematico nr. 315/2022, emesso in data 01.06.2022 dal CP_2 Tribunale della Spezia, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in questione;
4)condannare, in ogni caso, ”, con sede legale in Dublino Beaux Lane Parte_1 House Mercer Street 21 (Irlanda), Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede secondaria in Milano, Piazza Cavour nr.
2, in persona del pro tempore legale rappresentante, c.f. e n. iscrizione al Registro delle Imprese e p. Iva: , a P.IVA_1 corrispondere a , per i titoli e le ragioni di cui alla presente comparsa di costituzione TR e all'atto introduttivo del Giudizio, la somma di euro 197.000,00, oltre interessi ai sensi del Decreto Legislativo nr. 231/02, delegato dalla Legge nr. 39/02 e successive integrazioni e modificazioni, decorrenti dal 02.08.2020 e fino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma come risultante dalla espletanda istruttoria, sempre oltre interessi ai sensi del Decreto Legislativo nr. 231/02, delegato dalla Legge nr. 39/02 e successive integrazioni e modificazioni, decorrenti dal 02.08.2020 e fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
5)condannare “ ” Parte_1 al pagamento delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, e CP_2 CP_3 svolgevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 315/2022 – R.G. n. 647/2021, con cui era
[...] stato loro ingiunto il pagamento di Euro 197.000,00, oltre interessi e spese del monitorio in favore della società . TR
Le compagnie assicurative deducevano che, in data 6.3.2017, quale legale Parte_3 rappresentante pro-tempore della , aveva aderito alle polizze collettive TR prestate rispettivamente da a copertura del solo rischio “morte” e CP_2 CP_3
a copertura di altri rischi appartenenti al ramo “danni” in relazione ad un contratto di mutuo in
[...] corso con Crédit Agricole.
In data 19.5.2020, intervenuto il decesso della legale rappresentante, la Compagnia aveva rifiutato l'erogazione dell'indennizzo, ritenendo che in sede precontrattuale l'assicurata avesse rilasciato dichiarazioni false e reticenti sul proprio stato di salute.
Parte attrice eccepiva preliminarmente che la procedura monitoria, intrapresa da controparte per ottenere il decreto ingiuntivo, non fosse compatibile con la domanda di liquidazione di prestazione assicurativa, difettando ogni requisito di certezza, liquidità ed esigibilità e contestava la carenza di titolarità e legittimazione passiva in capo a che non aveva offerto alcuna RO copertura per il rischio “Morte”, e chiedeva per la medesima l'estromissione dal pagina 2 di 10 giudizio/l'accertamento del difetto di legittimazione passiva- titolarità rispetto alle domande avanzate da controparte, con rifusione delle spese di lite.
Nel merito, contestava l'assicurabilità della legale rappresentante, avendo quest'ultima dichiarato di non aver mai subito interventi chirurgici, di non avere sofferto né di soffrire di malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie del sangue, malattie dell'apparato gastrointestinale e, infine, di non fare uso di medicinali. Dall'istruttoria successivamente svolta dalla compagnia assicurativa, invece, era emerso che la dichiarante nel 2000 aveva subito un intervento cardiaco per “forame ovale pervio” e, da allora, era in costante terapia farmacologica.
A distanza di dieci anni, la medesima aveva sofferto di reflusso gastroesofageo e di disturbi del visus.
Dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta in istruttoria, la Compagnia riteneva quindi che la non possedesse i requisiti di assicurabilità secondo quanto stabilito all'art. 2 della polizza e, Pt_3 pertanto, ribadiva la legittimità del rifiuto di liquidare l'indennizzo richiesto ai sensi dell'art. 1892 co. 3
c.c.
Parte attrice argomentava inoltre che il sinallagma contrattuale era stato alterato da una errata valutazione del rischio a causa delle dichiarazioni mendaci/reticenti dell'assicurata e tali dichiarazioni, contenute nel “questionario medico – autocertificazione” e nella “dichiarazione di buono stato di salute dell'assicurato”, erano state determinanti del consenso dell'Assicuratore, che non avrebbe mai accettato di assicurare un soggetto affetto e/o colpito da tali gravi patologie e comunque non lo avrebbe assicurato alle stesse condizioni.
A conferma di tale ricostruzione, le stesse clausole contrattuali prevedevano specifiche avvertenze di carattere sanitario all'interno della nota informativa di ciascuna copertura, anche in relazione alla perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa.
In ordine al quantum debeatur, parte opponente rilevava che l'indennizzo per il decesso, se riconosciuto, avrebbe dovuto comunque essere contenuto “in un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di
Adesione ivi riportato e l'importo dovuto al Contraente a tale data”, come prescritto dal punto B della Nota informativa e dall'art. 25 delle Condizioni generali di Assicurazione rubricato “Indennizzo per il caso Morte”.
Sulla base di tali premesse, parte attrice insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, , forniva una diversa ricostruzione TR fattuale dei rapporti tra le parti.
Parte convenuta evidenziava anzitutto che, al momento della morte dell'assicurata, l'indennizzo dovuto era certo, liquido ed esigibile, in forza e per gli effetti della polizza sottoscritta.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva, evidenziava come in sede Parte_2 stragiudiziale, anche a fronte della denuncia di sinistro, non avesse mai eccepito alcunché, essendosi limitata a negare la richiesta indennitaria per ragioni di merito, sicché - ribadita la propria adesione alla richiesta di estromissione dal giudizio- insisteva per la compensazione delle spese di lite, anche in ragione dell'unicità del patrocinio prestato dal medesimo difensore in favore di entrambe le compagnie assicurative.
Nel merito, parte convenuta rilevava che il questionario medico del 22.2.2017 ex adverso prodotto non aveva alcun valore, in quanto riferibile alle trattative precedentemente intercorse tra le parti e finalizzate alla rinegoziazione di un mutuo residuo per un massimale di Euro 400.000,00 e che tuttavia non avevano avuto esito positivo, avendo controparte formulato un preventivo che prevedeva un pagina 3 di 10 premio assicurativo di Euro 20.000,00 e dunque rifiutato dalla società, in quanto ritenuto eccessivo.
Successivamente, nel mese di marzo, le trattative si erano concluse con la stipula della polizza oggetto di causa, con un massimale assicurato di Euro 197.000,00 dietro pagamento di un premio di circa Euro
10.000,00.
In primo luogo veniva quindi contestata la riferibilità del questionario del 22.2.2017 ai fatti oggetto di causa, in quanto non vi era alcun riferimento alle polizze collettive nr. 1061.10.35.139.01 e nr.
1061.10.35.139.02, sottoscritte dalla in data 6.3.2017 e invece espressamente richiamate nella Pt_3 dichiarazione di buono stato di salute, resa contestualmente alla stipula.
In secondo luogo, la convenuta eccepiva che il questionario era stato compilato e vergato dalla mano dell'impiegata della (Crédit Agricole) e le domande in esso contenute erano caratterizzate da Pt_4 assoluta genericità ed indeterminatezza, trattandosi di mere apposizioni di crocette e non di vere e proprie risposte rese dalla dichiarante ed ivi trascritte.
La società , per quanto sopra, impugnava il doc. n. 3 di parte avversa, anche a norma e per gli CP_1 effetti di cui agli artt. 2712 c.c. e ss., eccependone l'inutilizzabilità in giudizio, rilevando che – avendo la rifiutato il preventivo predisposto dalla banca- il questionario avrebbe dovuto essere Pt_3 distrutto.
La convenuta rappresentava in particolare che, in data 6.3.2017, la legale rappresentante pro tempore della società era stata convocata presso l'agenzia di Bolano (SP) di per analizzare la CP_4 nuova proposta, in aderenza alla volontà manifestata in precedenza dalla cliente.
La nuova offerta prevedeva un capitale assicurato di Euro 197.000,00 nonché un premio assicurativo di
Euro 10.638,00, sicché la società aveva aderito alla polizza Multirischi e dunque sottoscritto le due polizze collettive oggetto di causa, rilasciando contestualmente la “dichiarazione di buono stato di salute dell'assicurato” e versando il relativo premio assicurativo. In tale contesto, il questionario medico non sarebbe stato necessario: ai sensi dell'art.
2.2 delle condizioni assicurative, infatti, tale esigenza sarebbe sorta solo in caso di capitale assicurato superiore ad Euro 200.000,00
In particolare, l'assicurato per “le coperture assicurative relative ad importi inferiori o pari a Euro
200.000,00, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, deve godere di buona salute, vale a dire non essere affetto da Malattie o lesioni gravi che necessitino di trattamento medico regolare e continuato e non deve essere stato assente, nei precedenti 12 mesi, dalla Normale Attività
Lavorativa per più di 6 mesi consecutivi a causa di Malattia o Infortunio;
inoltre, l'Assicurato non deve: (a) aver subito negli ultimi 5 anni alcun trapianto di organi, infarto, ictus o colpo apoplettico e né essere stato diagnosticato nello stesso periodo alcun blocco renale, cancro, cirrosi epatica;
(b) essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/o esami per le suddette malattie;
(c) prevedere che tali accertamenti se rendano necessari per il prossimo futuro e (d) essere risultato positivo al test HIV”.
La convenuta confermava che alla data di stipula della polizza, la legale rappresentante versava in un buono stato di salute, cioè non era affetta da malattie o lesioni gravi che necessitassero di trattamento medico (e non meramente farmacologico) regolare e continuo, non essendo rilevanti, secondo la difesa,
l'assunzione della cardio-aspirina, farmaco di uso comune per gli over 50 e l'intervento chirurgico, risalente ad oltre 17 anni antecedenti la sottoscrizione della polizza (e comunque oltre il termine di cinque anni previsto dalla lett. a) cit.), per “forame ovale pervio con shunt destro-sinistro” totalmente e definitivamente risolutivo, senza cure successive, nonché il reflusso gastroesofageo, quale disturbo largamente diffuso. pagina 4 di 10 Parte opposta sosteneva dunque che anche tali patologie avrebbero comunque permesso l'assicurabilità della , non trattandosi di serie problematiche di salute. Pt_3
Quanto alla contestata riduzione del visus, la convenuta collocava tale evento in un momento successivo all'adesione alla polizza assicurativa, essendo collegato alla successiva diagnosi di tumore cerebrale: la era deceduta per un “glioblastoma cerebrale di IV° grado”, diagnosticato nel 2018, Pt_3
a cui erano seguiti successivi ricoveri e vari interventi chirurgici e cicli chemioterapici, nel maggio
2018 e giugno 2019 sino a giungere al decesso dell'assicurata per “collasso cardiorespiratorio”.
In ordine al quantum debeatur - la convenuta evidenziava come controparte non avesse specificato in alcun modo l'entità della minor somma reclamabile, essendosi limitata a rifiutare in toto il pagamento dell'intera somma assicurata pari a Euro 197.000,00, senza indicare i parametri su cui fondare una diversa quantificazione dell'indennizzo.
Sulla base di tali argomentazioni, la società insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 190
c.p.c., era trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve essere analizzata la richiesta di estromissione (rectius di accertamento del difetto di legittimazione passiva) formulata dall'opponente . RO
Ebbene, come è noto, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. n. 355/2008; Cass. n. 11321/2007; Cass. n. 4796/2006).
Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. n. 20819/2006).
La legittimazione ad agire e resistere costituisce infatti una condizione dell'azione, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo invece dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, di cui il giudice- in assenza di prova fornita in giudizio- non può essere a conoscenza.
Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se il convenuto sia effettivamente titolare del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. n.
13467/1999; Cass. n. 916/1997; Cass. n. 377/1995). CP_ Deve quindi rilevarsi come le circostanze allegate da non integrino un'eccezione di difetto di CP_2 legittimazione passiva, in quanto la compagnia assicurativa ha eccepito che la domanda monitoria si fonda sull'indennizzo legato al verificarsi dell'evento “morte” e dunque alla copertura assicurativa prestata da di cui alla polizza assicurativa n. 1061.10.35.139.01, sebbene sia stato CP_2 contestualmente sottoscritto un “pacchetto multirischi” alla data del 6.3.2017, inclusivo della polizza per il ramo “danni”. pagina 5 di 10 Diversamente, non risulterebbe legittimata a resistere esclusivamente in relazione ad CP_2 CP_2 eventuali obbligazioni nascenti dalla polizza assicurativa n. 1061.10.35.139.02, a copertura di rischi diversi rientranti nel ramo danni (cfr. doc. 5 monitorio, punto 1.2 lett. B, doc. 10 fascicolo informativo, pag. 1).
L'eccezione deve senz'altro essere accolta, in quanto documentalmente provata. Devono tuttavia condividersi le perplessità manifestate da in relazione all'affidamento TR generato nella beneficiaria, nella misura in cui la compagnia ha gestito l'apertura del sinistro senza mai contestare tale circostanza, provvedendo invece a rigettare la richiesta di indennizzo per ragioni di merito, all'esito dell'istruttoria sulle cause del decesso e sullo stato di salute dell'assicurata. Tale circostanza, unitamente all'unicità del patrocinio e delle difese qui svolte nell'interesse di entrambe le attrici, giustifica quindi – ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tale compagnia assicurativa- la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ferme tali premesse in rito, nel merito l'opposizione svolta da è solo parzialmente CP_2 fondata, sicché il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato anche confronti di tale compagnia assicurativa.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata da si configura come azione contrattuale TR finalizzata ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte da sulla base della CP_2 polizza n. 1061.10.35.139.01 allegata in sede monitoria.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
In tale contesto, l'eccepito difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e la dedotta incompatibilità del credito con il rito monitorio, è superato dalla natura del presente giudizio che- come anticipato- è finalizzato a verificare, nel pieno contraddittorio tra le parti, l'esistenza e l'entità del pagina 6 di 10 credito in un procedimento a cognizione piena.
L'esistenza e l'entità del credito risultano provati, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e, in particolare, incontestata l'esistenza di una polizza assicurativa per la copertura dal rischio
“morte” stipulata con in relazione al mutuo contratto con Crédit Agricole n. CP_2
05/00343/0012070700000 per un debito residuo in linea capitale pari ad Euro 401.873,37 alla data del
6.3.2017 (docc. 7 monitorio e 9 opponente), tenuto conto delle condizioni generali allegate al doc. 5 del fascicolo monitorio, deve trovare applicazione quanto previsto all'art. 25 al fine di determinare l'entità dell'indennizzo da riconoscere in favore della società convenuta. In base a tale clausola, “in caso di morte dell'assicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la società si impegna a corrispondere al beneficiario un importo pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della dichiarazione di adesione ivi riportato e l'importo dovuto al contraente a tale data ai sensi del piano di ammortamento originario, dal quale sarà dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della polizza convenzione) l'ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse”. Ebbene, al momento della morte dell'assicurata, il debito residuo della società nei confronti di Crédit Agricole ammontava ad Euro 322.944,041 da moltiplicarsi per un coefficiente pari al rapporto tra il capitale assicurato al momento della dichiarazione di adesione (Euro 197.000,00) e l'importo dovuto al contraente (Crédit Agricole) a tale data ai sensi del piano di ammortamento originario, di conseguenza l'indennizzo dovuto alla beneficiaria, ai sensi dell'art. 25 delle condizioni generali di polizza, corrisponde al minore importo di Euro 158.308,51, non risultando contestata alcuna morosità nel regolare pagamento delle rate del mutuo in corso con Crédit Agricole da parte della società.
La domanda di adempimento svolta da el giudizio monitorio risulta inoltre idonea TR
a superare le contestazioni svolte dalla convenuta, in quanto dalla documentazione versata in atti risulta certificato che la morte dell'assicurata sia avvenuta nel 2020 a seguito di complicanze legate ad un glioblastoma cerebrale di IV° grado, diagnosticato in data 23.4.2018, e quindi in un momento successivo alla rinegoziazione del mutuo e alla sottoscrizione della copertura assicurativa (marzo
2017).
In particolare, in ordine alle contestazioni circa l'inassicurabilità della legale rappresentante della società convenuta, deve premettersi che ai sensi dell'art.
2.5 delle condizioni di assicurazione è previsto che: “qualora la persona designata dal cliente non presenti tutti i requisiti richiesti dalla Polizza
Convenzione, non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere e non troveranno applicazione”. All'art. 2 rubricato “modalità e limiti di adesione” è previsto al punto 1 che “per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che il Cliente abbia stipulato il Contratto di
Finanziamento e abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione” e in aggiunta, al punto 2, è specificato che: “(i) per le coperture assicurative relative ad importi inferiori o pari a Euro
200.000,00, al momento della Dichiarazione di Adesione [l'assicurato]deve godere di buona salute, vale a dire non essere affetto da Malattie o lesioni gravi che necessitino di trattamento medico regolare e continuato e non deve essere stato assente, nei precedenti 12 mesi, dalla Normale Attività
Lavorativa per più di 6 mesi consecutivi a causa di Malattia o Infortunio;
inoltre, l'Assicurato non 1 Debito residuo secondo il piano di ammortamento allegato al doc. 11 del fascicolo monitorio alla data del decesso. pagina 7 di 10 deve: (a) aver subito negli ultimi 5 anni alcun trapianto di organi, infarto, ictus o colpo apoplettico e né essere stato diagnosticato nello stesso periodo alcun blocco renale, cancro, cirrosi epatica;
(b) essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/o esami per le suddette malattie;
(c) prevedere che tali accertamenti se rendano necessari per il prossimo futuro e (d) essere risultato positivo al test HIV.
(ii) per le coperture assicurative di importo compreso tra Euro 200.000,01 ed Euro 300.000,00, o per importi inferiori qualora un Assicurato non possa rilasciare la dichiarazione di buono stato di salute non trovandosi nelle condizioni ivi rappresentate, dovrà essere trasmesso alla Società il questionario medico debitamente compilato e sottoscritto dall' . Parte_5
(iii) per le coperture assicurative di importo superiore a Euro 300.000,01 dovrà essere trasmesso alla
Società il rapporto di visita medica debitamente compilato e sottoscritto dall' e dal medico Parte_5 di sua fiducia. In aggiunta al rapporto di visita medica l dovrà anche trasmettere l'ulteriore Parte_5 documentazione sanitaria richiesta dalla Società.
Resta inteso che per importi superiori a Euro 200.000,00 e per i casi in cui un Assicurato non possa rilasciare la dichiarazione di buono stato di salute, il Cliente potrà aderire alla Polizza Convenzione soltanto dopo che la Società abbia espresso il proprio preventivo consenso”.
Se ne deduce a contrario che, per importi inferiori alla somma di Euro 200.000,00 (come nel caso di specie) e acquisita la dichiarazione di buono stato di salute, non sarebbe stato necessario né l'invio del questionario medico, né la compagnia assicurativa avrebbe dovuto esprimere ulteriori preventivi consensi.
Dato che permette di dimostrare che, nel caso specifico, era sufficiente l'autocertificazione dell'assicurata (di godere effettivamente, al momento della sottoscrizione delle polizze, di buona salute) senza ulteriori indagini e non necessitava di un successivo consenso da parte della Compagnia che, come detto, era previsto per importi superiori ad Euro 200.000,00, in cui sarebbe stato necessario valutare, attraverso il questionario medico, se e a quali condizioni accettare un alto rischio del verificarsi dell'evento “morte” e pertanto quali fossero nel dettaglio le condizioni di salute dell'assicuranda.
Tale valutazione del rischio, per le coperture assicurative relative ad importi inferiori o pari a Euro
200.000,00, non veniva affatto compiuta, basandosi esclusivamente sullo stato di buona salute così recepito in polizza: “non essere affetto da Malattie o lesioni gravi che necessitino di trattamento medico regolare e continuato e non deve essere stato assente, nei precedenti 12 mesi, dalla Normale
Attività Lavorativa per più di 6 mesi consecutivi a causa di Malattia o Infortunio;
inoltre, l'Assicurato non deve: (a) aver subito negli ultimi 5 anni alcun trapianto di organi, infarto, ictus o colpo apoplettico e né essere stato diagnosticato nello stesso periodo alcun blocco renale, cancro, cirrosi epatica;
(b) essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/o esami per le suddette malattie;
(c) prevedere che tali accertamenti se rendano necessari per il prossimo futuro e (d) essere risultato positivo al test HIV”.
La , al momento in cui ha reso le dichiarazioni di adesione alla polizza e di buona salute non ha Pt_3 quindi rilasciato alcuna dichiarazione falsa o reticente, tenuto conto della definizione in negativo di
“buona salute” espressa dall'art. citato.
In tale contesto risulta del tutto inconferente analizzare la riconducibilità del questionario allegato dalla compagnia assicurativa alle polizze oggetto di causa e le conseguenti istanze istruttorie formulate dalla convenuta: la pertinenza è stata immediatamente contestata e non è in alcun modo documentata dalla parte che vi era onerata, ma in ogni caso il medesimo non sarebbe stato indispensabile ai fini dello stato pagina 8 di 10 di “buona salute” già citato.
E cioè, in disparte la dubbia pertinenza del questionario citato (riferibile, secondo la società, ad una precedente proposta), si osserva comunque come le circostanze emerse dalla successiva istruttoria non siano idonee a giustificare il rifiuto opposto da CP_5
A ciò si aggiunga che la morte dell'assicurata, avvenuta in data 19.5.2020, si è verificata per cause legate al glioblastoma cerebrale di IV grado diagnosticato solo in data 23.4.2018 (e a tale periodo risalgono anche i primi episodi di epilessia, secondo i referti medici allegati dalla convenuta), sicché alcuna dichiarazione in tal senso sarebbe stata possibile al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa.
In conclusione, l'opposizione svolta da deve essere accolta limitatamente alle CP_2 contestazioni riguardanti il quantum della pretesa azionata in sede monitoria e oggetto del presente giudizio.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato nei confronti di entrambe le opponenti, tenuto conto che non non risultava legittimata passivamente rispetto alle domande svolte dalla CP_2 CP_2
mentre l'entità dell'indennizzo da riconoscere a quest'ultima deve essere TR ridimensionato nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 delle condizioni generali della polizza stipulata con in misura pari ad Euro 158.308,51 oltre interessi al tasso legale (restando esclusa CP_2
l'applicabilità del D. Lgs. n. 231/2002 al caso di specie, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) D. Lgs. cit.) dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. (minimi per l'istruttoria, meramente documentale), seguono la soccombenza nei rapporti tra e TR [...]
, tenuto conto della solo parziale riduzione dell'importo ingiunto, sì da giustificarne la parziale CP_2 compensazione per 1/4, mentre devono essere compensate tra e la convenuta, in RO ragione del difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa rispetto alla domanda monitoria e di quanto già argomentato.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie l'opposizione svolta dalle opponenti avverso il decreto ingiuntivo n. 315/2022, che deve intendersi revocato;
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande svolte da RO
; TR
Condanna a corrispondere a l'indennizzo pari CP_2 TR ad Euro 158.308,51 oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
Condanna a rifondere a ¾ delle spese di lite, CP_2 TR che si liquidano in Euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA e IVA, se dovuta, compensando tra le parti il restante ¼ delle spese di lite;
Compensa integralmente tra e RO lite.
Così deciso in La Spezia, in data 12.2.2025
le spese di TR
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'assunzione della cardio-aspirina, l'intervento chirurgico risalente al 2000 (in alcun modo causa efficiente del decesso), nonché gli episodi di reflusso gastroesofageo, in quanto costituenti eventi non ricompresi nelle serie e gravi problematiche di salute elencate nella dichiarazione stessa, che avrebbero potuto invece aumentare il rischio del verificarsi dell'evento
“morte” e dunque del rischio assicurato. pagina 9 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1432/2022 promossa da:
e Parte_1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. D'ARGENIO MATTEO MASSIMO,
[...] giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
Attrici opponenti contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. STURLESE GIORDANO TR e dall'Avv. LUDETTI FRANCESCA, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta mandato per il ricorso monitorio
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 315/2022 - RG n. 647/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice opponente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, A. In via preliminare in prima udienza: rigettare, ove mai proposta, la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto in quanto ne difetta ogni requisito, posto che la presente opposizione è basata su prova scritta (e precisamente per quanto attiene a su referti medico-ospedalieri dotati di grado probatorio CP_2 privilegiato ex art. 2700 c.c., cfr. docc. 12 – 15 e per quanto attiene a sul contratto assicurativo assai RO chiaro nel distinguere i diversi assicuratori e le diverse coperture prestate, cfr. doc. 10) e comunque di pronta soluzione;
per contro non sussiste il fumus boni juris sulla probabile fondatezza della domanda di prestazione assicurativa avanzata in via monitoria dall'odierna opposta;
B. In via principale nel merito: revocare ovvero dichiarare nullo, invalido e/oo inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 315/2022 - R.G. n. 647/2022 Tribunale di La Spezia di € 197.000,00 oltre interessi come da domanda, oltre competenze e spese di procedura cosi liquidate Euro 406.50 per esborsi, Euro 2.135,00 per onorari oltre 15%, per i seguenti motivi:
1) la procedura monitoria non è di per sé compatibile con domande di liquidazione di prestazioni assicurative, difettando qui in particolare ogni requisito di certezza, liquidità ed esigibilità;
2) quanto all'opponente dac: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione/titolarità passiva in capo Parte_2 alla stessa Compagnia rispetto alle pretese della , non prestando essa la garanzia per il rischio TR
“Morte” e conseguentemente condannare alla rifusione delle spese di lite ingiustamente provocate;
CP_1 3) quanto all'opponente CP_2
pagina 1 di 10 - in considerazione delle dichiarazioni inesatte e reticenti autocertificate e sottoscritte dalla signora in Parte_3 data 22.02.2017 nonché in data 06.03.2017 per aderire alla polizza collettiva dedotta, accertare e dichiarare che la stessa non era soggetto assicurabile ab origine e/o, in ogni caso, dichiarare il diritto di a rifiutare, ai sensi CP_2 dell'art. 1892, III° comma c.c., l'erogazione dell'indennizzo ex adverso richiesto per il decesso, con conseguente rigetto di ogni domanda o condanna di indennizzo eventualmente rivolta all'effettivo Assicuratore;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere mai ravvisato il diritto della società TR ad essere indennizzata per il decesso della signora , revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto in Parte_3 quanto l'importo dell'indennizzo, in applicazione delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Indennizzo per il caso Morte”, non può mai corrispondere all'intera somma inizialmente assicurata (cfr. doc. 10 art. 25). Con ogni più ampia riserva di svolgere ulteriori domande e deduzioni, anche in via istruttoria. Con vittoria in ogni caso nelle spese di lite”.
Parte convenuta opposta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare: 1) disporre l'acquisizione al presente Giudizio di merito del fascicolo d'ufficio del procedimento monitorio assunto al nr.
647/2021 di RG, nonché del fascicolo documentale di parte ricorrente;
nel merito:
2)disporre l'estromissione dal giudizio di con spese giudiziali compensate;
RO
3)respingere l'opposizione di al decreto ingiuntivo telematico nr. 315/2022, emesso in data 01.06.2022 dal CP_2 Tribunale della Spezia, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in questione;
4)condannare, in ogni caso, ”, con sede legale in Dublino Beaux Lane Parte_1 House Mercer Street 21 (Irlanda), Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede secondaria in Milano, Piazza Cavour nr.
2, in persona del pro tempore legale rappresentante, c.f. e n. iscrizione al Registro delle Imprese e p. Iva: , a P.IVA_1 corrispondere a , per i titoli e le ragioni di cui alla presente comparsa di costituzione TR e all'atto introduttivo del Giudizio, la somma di euro 197.000,00, oltre interessi ai sensi del Decreto Legislativo nr. 231/02, delegato dalla Legge nr. 39/02 e successive integrazioni e modificazioni, decorrenti dal 02.08.2020 e fino al giorno dell'effettivo soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma come risultante dalla espletanda istruttoria, sempre oltre interessi ai sensi del Decreto Legislativo nr. 231/02, delegato dalla Legge nr. 39/02 e successive integrazioni e modificazioni, decorrenti dal 02.08.2020 e fino al giorno dell'effettivo soddisfo;
5)condannare “ ” Parte_1 al pagamento delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, e CP_2 CP_3 svolgevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 315/2022 – R.G. n. 647/2021, con cui era
[...] stato loro ingiunto il pagamento di Euro 197.000,00, oltre interessi e spese del monitorio in favore della società . TR
Le compagnie assicurative deducevano che, in data 6.3.2017, quale legale Parte_3 rappresentante pro-tempore della , aveva aderito alle polizze collettive TR prestate rispettivamente da a copertura del solo rischio “morte” e CP_2 CP_3
a copertura di altri rischi appartenenti al ramo “danni” in relazione ad un contratto di mutuo in
[...] corso con Crédit Agricole.
In data 19.5.2020, intervenuto il decesso della legale rappresentante, la Compagnia aveva rifiutato l'erogazione dell'indennizzo, ritenendo che in sede precontrattuale l'assicurata avesse rilasciato dichiarazioni false e reticenti sul proprio stato di salute.
Parte attrice eccepiva preliminarmente che la procedura monitoria, intrapresa da controparte per ottenere il decreto ingiuntivo, non fosse compatibile con la domanda di liquidazione di prestazione assicurativa, difettando ogni requisito di certezza, liquidità ed esigibilità e contestava la carenza di titolarità e legittimazione passiva in capo a che non aveva offerto alcuna RO copertura per il rischio “Morte”, e chiedeva per la medesima l'estromissione dal pagina 2 di 10 giudizio/l'accertamento del difetto di legittimazione passiva- titolarità rispetto alle domande avanzate da controparte, con rifusione delle spese di lite.
Nel merito, contestava l'assicurabilità della legale rappresentante, avendo quest'ultima dichiarato di non aver mai subito interventi chirurgici, di non avere sofferto né di soffrire di malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie del sangue, malattie dell'apparato gastrointestinale e, infine, di non fare uso di medicinali. Dall'istruttoria successivamente svolta dalla compagnia assicurativa, invece, era emerso che la dichiarante nel 2000 aveva subito un intervento cardiaco per “forame ovale pervio” e, da allora, era in costante terapia farmacologica.
A distanza di dieci anni, la medesima aveva sofferto di reflusso gastroesofageo e di disturbi del visus.
Dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta in istruttoria, la Compagnia riteneva quindi che la non possedesse i requisiti di assicurabilità secondo quanto stabilito all'art. 2 della polizza e, Pt_3 pertanto, ribadiva la legittimità del rifiuto di liquidare l'indennizzo richiesto ai sensi dell'art. 1892 co. 3
c.c.
Parte attrice argomentava inoltre che il sinallagma contrattuale era stato alterato da una errata valutazione del rischio a causa delle dichiarazioni mendaci/reticenti dell'assicurata e tali dichiarazioni, contenute nel “questionario medico – autocertificazione” e nella “dichiarazione di buono stato di salute dell'assicurato”, erano state determinanti del consenso dell'Assicuratore, che non avrebbe mai accettato di assicurare un soggetto affetto e/o colpito da tali gravi patologie e comunque non lo avrebbe assicurato alle stesse condizioni.
A conferma di tale ricostruzione, le stesse clausole contrattuali prevedevano specifiche avvertenze di carattere sanitario all'interno della nota informativa di ciascuna copertura, anche in relazione alla perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa.
In ordine al quantum debeatur, parte opponente rilevava che l'indennizzo per il decesso, se riconosciuto, avrebbe dovuto comunque essere contenuto “in un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della Dichiarazione di
Adesione ivi riportato e l'importo dovuto al Contraente a tale data”, come prescritto dal punto B della Nota informativa e dall'art. 25 delle Condizioni generali di Assicurazione rubricato “Indennizzo per il caso Morte”.
Sulla base di tali premesse, parte attrice insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, , forniva una diversa ricostruzione TR fattuale dei rapporti tra le parti.
Parte convenuta evidenziava anzitutto che, al momento della morte dell'assicurata, l'indennizzo dovuto era certo, liquido ed esigibile, in forza e per gli effetti della polizza sottoscritta.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva, evidenziava come in sede Parte_2 stragiudiziale, anche a fronte della denuncia di sinistro, non avesse mai eccepito alcunché, essendosi limitata a negare la richiesta indennitaria per ragioni di merito, sicché - ribadita la propria adesione alla richiesta di estromissione dal giudizio- insisteva per la compensazione delle spese di lite, anche in ragione dell'unicità del patrocinio prestato dal medesimo difensore in favore di entrambe le compagnie assicurative.
Nel merito, parte convenuta rilevava che il questionario medico del 22.2.2017 ex adverso prodotto non aveva alcun valore, in quanto riferibile alle trattative precedentemente intercorse tra le parti e finalizzate alla rinegoziazione di un mutuo residuo per un massimale di Euro 400.000,00 e che tuttavia non avevano avuto esito positivo, avendo controparte formulato un preventivo che prevedeva un pagina 3 di 10 premio assicurativo di Euro 20.000,00 e dunque rifiutato dalla società, in quanto ritenuto eccessivo.
Successivamente, nel mese di marzo, le trattative si erano concluse con la stipula della polizza oggetto di causa, con un massimale assicurato di Euro 197.000,00 dietro pagamento di un premio di circa Euro
10.000,00.
In primo luogo veniva quindi contestata la riferibilità del questionario del 22.2.2017 ai fatti oggetto di causa, in quanto non vi era alcun riferimento alle polizze collettive nr. 1061.10.35.139.01 e nr.
1061.10.35.139.02, sottoscritte dalla in data 6.3.2017 e invece espressamente richiamate nella Pt_3 dichiarazione di buono stato di salute, resa contestualmente alla stipula.
In secondo luogo, la convenuta eccepiva che il questionario era stato compilato e vergato dalla mano dell'impiegata della (Crédit Agricole) e le domande in esso contenute erano caratterizzate da Pt_4 assoluta genericità ed indeterminatezza, trattandosi di mere apposizioni di crocette e non di vere e proprie risposte rese dalla dichiarante ed ivi trascritte.
La società , per quanto sopra, impugnava il doc. n. 3 di parte avversa, anche a norma e per gli CP_1 effetti di cui agli artt. 2712 c.c. e ss., eccependone l'inutilizzabilità in giudizio, rilevando che – avendo la rifiutato il preventivo predisposto dalla banca- il questionario avrebbe dovuto essere Pt_3 distrutto.
La convenuta rappresentava in particolare che, in data 6.3.2017, la legale rappresentante pro tempore della società era stata convocata presso l'agenzia di Bolano (SP) di per analizzare la CP_4 nuova proposta, in aderenza alla volontà manifestata in precedenza dalla cliente.
La nuova offerta prevedeva un capitale assicurato di Euro 197.000,00 nonché un premio assicurativo di
Euro 10.638,00, sicché la società aveva aderito alla polizza Multirischi e dunque sottoscritto le due polizze collettive oggetto di causa, rilasciando contestualmente la “dichiarazione di buono stato di salute dell'assicurato” e versando il relativo premio assicurativo. In tale contesto, il questionario medico non sarebbe stato necessario: ai sensi dell'art.
2.2 delle condizioni assicurative, infatti, tale esigenza sarebbe sorta solo in caso di capitale assicurato superiore ad Euro 200.000,00
In particolare, l'assicurato per “le coperture assicurative relative ad importi inferiori o pari a Euro
200.000,00, al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, deve godere di buona salute, vale a dire non essere affetto da Malattie o lesioni gravi che necessitino di trattamento medico regolare e continuato e non deve essere stato assente, nei precedenti 12 mesi, dalla Normale Attività
Lavorativa per più di 6 mesi consecutivi a causa di Malattia o Infortunio;
inoltre, l'Assicurato non deve: (a) aver subito negli ultimi 5 anni alcun trapianto di organi, infarto, ictus o colpo apoplettico e né essere stato diagnosticato nello stesso periodo alcun blocco renale, cancro, cirrosi epatica;
(b) essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/o esami per le suddette malattie;
(c) prevedere che tali accertamenti se rendano necessari per il prossimo futuro e (d) essere risultato positivo al test HIV”.
La convenuta confermava che alla data di stipula della polizza, la legale rappresentante versava in un buono stato di salute, cioè non era affetta da malattie o lesioni gravi che necessitassero di trattamento medico (e non meramente farmacologico) regolare e continuo, non essendo rilevanti, secondo la difesa,
l'assunzione della cardio-aspirina, farmaco di uso comune per gli over 50 e l'intervento chirurgico, risalente ad oltre 17 anni antecedenti la sottoscrizione della polizza (e comunque oltre il termine di cinque anni previsto dalla lett. a) cit.), per “forame ovale pervio con shunt destro-sinistro” totalmente e definitivamente risolutivo, senza cure successive, nonché il reflusso gastroesofageo, quale disturbo largamente diffuso. pagina 4 di 10 Parte opposta sosteneva dunque che anche tali patologie avrebbero comunque permesso l'assicurabilità della , non trattandosi di serie problematiche di salute. Pt_3
Quanto alla contestata riduzione del visus, la convenuta collocava tale evento in un momento successivo all'adesione alla polizza assicurativa, essendo collegato alla successiva diagnosi di tumore cerebrale: la era deceduta per un “glioblastoma cerebrale di IV° grado”, diagnosticato nel 2018, Pt_3
a cui erano seguiti successivi ricoveri e vari interventi chirurgici e cicli chemioterapici, nel maggio
2018 e giugno 2019 sino a giungere al decesso dell'assicurata per “collasso cardiorespiratorio”.
In ordine al quantum debeatur - la convenuta evidenziava come controparte non avesse specificato in alcun modo l'entità della minor somma reclamabile, essendosi limitata a rifiutare in toto il pagamento dell'intera somma assicurata pari a Euro 197.000,00, senza indicare i parametri su cui fondare una diversa quantificazione dell'indennizzo.
Sulla base di tali argomentazioni, la società insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 190
c.p.c., era trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve essere analizzata la richiesta di estromissione (rectius di accertamento del difetto di legittimazione passiva) formulata dall'opponente . RO
Ebbene, come è noto, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. n. 355/2008; Cass. n. 11321/2007; Cass. n. 4796/2006).
Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. n. 20819/2006).
La legittimazione ad agire e resistere costituisce infatti una condizione dell'azione, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo invece dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, di cui il giudice- in assenza di prova fornita in giudizio- non può essere a conoscenza.
Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se il convenuto sia effettivamente titolare del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. n.
13467/1999; Cass. n. 916/1997; Cass. n. 377/1995). CP_ Deve quindi rilevarsi come le circostanze allegate da non integrino un'eccezione di difetto di CP_2 legittimazione passiva, in quanto la compagnia assicurativa ha eccepito che la domanda monitoria si fonda sull'indennizzo legato al verificarsi dell'evento “morte” e dunque alla copertura assicurativa prestata da di cui alla polizza assicurativa n. 1061.10.35.139.01, sebbene sia stato CP_2 contestualmente sottoscritto un “pacchetto multirischi” alla data del 6.3.2017, inclusivo della polizza per il ramo “danni”. pagina 5 di 10 Diversamente, non risulterebbe legittimata a resistere esclusivamente in relazione ad CP_2 CP_2 eventuali obbligazioni nascenti dalla polizza assicurativa n. 1061.10.35.139.02, a copertura di rischi diversi rientranti nel ramo danni (cfr. doc. 5 monitorio, punto 1.2 lett. B, doc. 10 fascicolo informativo, pag. 1).
L'eccezione deve senz'altro essere accolta, in quanto documentalmente provata. Devono tuttavia condividersi le perplessità manifestate da in relazione all'affidamento TR generato nella beneficiaria, nella misura in cui la compagnia ha gestito l'apertura del sinistro senza mai contestare tale circostanza, provvedendo invece a rigettare la richiesta di indennizzo per ragioni di merito, all'esito dell'istruttoria sulle cause del decesso e sullo stato di salute dell'assicurata. Tale circostanza, unitamente all'unicità del patrocinio e delle difese qui svolte nell'interesse di entrambe le attrici, giustifica quindi – ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tale compagnia assicurativa- la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ferme tali premesse in rito, nel merito l'opposizione svolta da è solo parzialmente CP_2 fondata, sicché il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato anche confronti di tale compagnia assicurativa.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata da si configura come azione contrattuale TR finalizzata ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte da sulla base della CP_2 polizza n. 1061.10.35.139.01 allegata in sede monitoria.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
In tale contesto, l'eccepito difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e la dedotta incompatibilità del credito con il rito monitorio, è superato dalla natura del presente giudizio che- come anticipato- è finalizzato a verificare, nel pieno contraddittorio tra le parti, l'esistenza e l'entità del pagina 6 di 10 credito in un procedimento a cognizione piena.
L'esistenza e l'entità del credito risultano provati, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e, in particolare, incontestata l'esistenza di una polizza assicurativa per la copertura dal rischio
“morte” stipulata con in relazione al mutuo contratto con Crédit Agricole n. CP_2
05/00343/0012070700000 per un debito residuo in linea capitale pari ad Euro 401.873,37 alla data del
6.3.2017 (docc. 7 monitorio e 9 opponente), tenuto conto delle condizioni generali allegate al doc. 5 del fascicolo monitorio, deve trovare applicazione quanto previsto all'art. 25 al fine di determinare l'entità dell'indennizzo da riconoscere in favore della società convenuta. In base a tale clausola, “in caso di morte dell'assicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la società si impegna a corrispondere al beneficiario un importo pari al debito residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione della dichiarazione di adesione ivi riportato e l'importo dovuto al contraente a tale data ai sensi del piano di ammortamento originario, dal quale sarà dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della polizza convenzione) l'ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse”. Ebbene, al momento della morte dell'assicurata, il debito residuo della società nei confronti di Crédit Agricole ammontava ad Euro 322.944,041 da moltiplicarsi per un coefficiente pari al rapporto tra il capitale assicurato al momento della dichiarazione di adesione (Euro 197.000,00) e l'importo dovuto al contraente (Crédit Agricole) a tale data ai sensi del piano di ammortamento originario, di conseguenza l'indennizzo dovuto alla beneficiaria, ai sensi dell'art. 25 delle condizioni generali di polizza, corrisponde al minore importo di Euro 158.308,51, non risultando contestata alcuna morosità nel regolare pagamento delle rate del mutuo in corso con Crédit Agricole da parte della società.
La domanda di adempimento svolta da el giudizio monitorio risulta inoltre idonea TR
a superare le contestazioni svolte dalla convenuta, in quanto dalla documentazione versata in atti risulta certificato che la morte dell'assicurata sia avvenuta nel 2020 a seguito di complicanze legate ad un glioblastoma cerebrale di IV° grado, diagnosticato in data 23.4.2018, e quindi in un momento successivo alla rinegoziazione del mutuo e alla sottoscrizione della copertura assicurativa (marzo
2017).
In particolare, in ordine alle contestazioni circa l'inassicurabilità della legale rappresentante della società convenuta, deve premettersi che ai sensi dell'art.
2.5 delle condizioni di assicurazione è previsto che: “qualora la persona designata dal cliente non presenti tutti i requisiti richiesti dalla Polizza
Convenzione, non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere e non troveranno applicazione”. All'art. 2 rubricato “modalità e limiti di adesione” è previsto al punto 1 che “per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che il Cliente abbia stipulato il Contratto di
Finanziamento e abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione” e in aggiunta, al punto 2, è specificato che: “(i) per le coperture assicurative relative ad importi inferiori o pari a Euro
200.000,00, al momento della Dichiarazione di Adesione [l'assicurato]deve godere di buona salute, vale a dire non essere affetto da Malattie o lesioni gravi che necessitino di trattamento medico regolare e continuato e non deve essere stato assente, nei precedenti 12 mesi, dalla Normale Attività
Lavorativa per più di 6 mesi consecutivi a causa di Malattia o Infortunio;
inoltre, l'Assicurato non 1 Debito residuo secondo il piano di ammortamento allegato al doc. 11 del fascicolo monitorio alla data del decesso. pagina 7 di 10 deve: (a) aver subito negli ultimi 5 anni alcun trapianto di organi, infarto, ictus o colpo apoplettico e né essere stato diagnosticato nello stesso periodo alcun blocco renale, cancro, cirrosi epatica;
(b) essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/o esami per le suddette malattie;
(c) prevedere che tali accertamenti se rendano necessari per il prossimo futuro e (d) essere risultato positivo al test HIV.
(ii) per le coperture assicurative di importo compreso tra Euro 200.000,01 ed Euro 300.000,00, o per importi inferiori qualora un Assicurato non possa rilasciare la dichiarazione di buono stato di salute non trovandosi nelle condizioni ivi rappresentate, dovrà essere trasmesso alla Società il questionario medico debitamente compilato e sottoscritto dall' . Parte_5
(iii) per le coperture assicurative di importo superiore a Euro 300.000,01 dovrà essere trasmesso alla
Società il rapporto di visita medica debitamente compilato e sottoscritto dall' e dal medico Parte_5 di sua fiducia. In aggiunta al rapporto di visita medica l dovrà anche trasmettere l'ulteriore Parte_5 documentazione sanitaria richiesta dalla Società.
Resta inteso che per importi superiori a Euro 200.000,00 e per i casi in cui un Assicurato non possa rilasciare la dichiarazione di buono stato di salute, il Cliente potrà aderire alla Polizza Convenzione soltanto dopo che la Società abbia espresso il proprio preventivo consenso”.
Se ne deduce a contrario che, per importi inferiori alla somma di Euro 200.000,00 (come nel caso di specie) e acquisita la dichiarazione di buono stato di salute, non sarebbe stato necessario né l'invio del questionario medico, né la compagnia assicurativa avrebbe dovuto esprimere ulteriori preventivi consensi.
Dato che permette di dimostrare che, nel caso specifico, era sufficiente l'autocertificazione dell'assicurata (di godere effettivamente, al momento della sottoscrizione delle polizze, di buona salute) senza ulteriori indagini e non necessitava di un successivo consenso da parte della Compagnia che, come detto, era previsto per importi superiori ad Euro 200.000,00, in cui sarebbe stato necessario valutare, attraverso il questionario medico, se e a quali condizioni accettare un alto rischio del verificarsi dell'evento “morte” e pertanto quali fossero nel dettaglio le condizioni di salute dell'assicuranda.
Tale valutazione del rischio, per le coperture assicurative relative ad importi inferiori o pari a Euro
200.000,00, non veniva affatto compiuta, basandosi esclusivamente sullo stato di buona salute così recepito in polizza: “non essere affetto da Malattie o lesioni gravi che necessitino di trattamento medico regolare e continuato e non deve essere stato assente, nei precedenti 12 mesi, dalla Normale
Attività Lavorativa per più di 6 mesi consecutivi a causa di Malattia o Infortunio;
inoltre, l'Assicurato non deve: (a) aver subito negli ultimi 5 anni alcun trapianto di organi, infarto, ictus o colpo apoplettico e né essere stato diagnosticato nello stesso periodo alcun blocco renale, cancro, cirrosi epatica;
(b) essersi sottoposto negli ultimi 12 mesi a cure e/o esami per le suddette malattie;
(c) prevedere che tali accertamenti se rendano necessari per il prossimo futuro e (d) essere risultato positivo al test HIV”.
La , al momento in cui ha reso le dichiarazioni di adesione alla polizza e di buona salute non ha Pt_3 quindi rilasciato alcuna dichiarazione falsa o reticente, tenuto conto della definizione in negativo di
“buona salute” espressa dall'art. citato.
In tale contesto risulta del tutto inconferente analizzare la riconducibilità del questionario allegato dalla compagnia assicurativa alle polizze oggetto di causa e le conseguenti istanze istruttorie formulate dalla convenuta: la pertinenza è stata immediatamente contestata e non è in alcun modo documentata dalla parte che vi era onerata, ma in ogni caso il medesimo non sarebbe stato indispensabile ai fini dello stato pagina 8 di 10 di “buona salute” già citato.
E cioè, in disparte la dubbia pertinenza del questionario citato (riferibile, secondo la società, ad una precedente proposta), si osserva comunque come le circostanze emerse dalla successiva istruttoria non siano idonee a giustificare il rifiuto opposto da CP_5
A ciò si aggiunga che la morte dell'assicurata, avvenuta in data 19.5.2020, si è verificata per cause legate al glioblastoma cerebrale di IV grado diagnosticato solo in data 23.4.2018 (e a tale periodo risalgono anche i primi episodi di epilessia, secondo i referti medici allegati dalla convenuta), sicché alcuna dichiarazione in tal senso sarebbe stata possibile al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa.
In conclusione, l'opposizione svolta da deve essere accolta limitatamente alle CP_2 contestazioni riguardanti il quantum della pretesa azionata in sede monitoria e oggetto del presente giudizio.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato nei confronti di entrambe le opponenti, tenuto conto che non non risultava legittimata passivamente rispetto alle domande svolte dalla CP_2 CP_2
mentre l'entità dell'indennizzo da riconoscere a quest'ultima deve essere TR ridimensionato nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 delle condizioni generali della polizza stipulata con in misura pari ad Euro 158.308,51 oltre interessi al tasso legale (restando esclusa CP_2
l'applicabilità del D. Lgs. n. 231/2002 al caso di specie, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) D. Lgs. cit.) dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. (minimi per l'istruttoria, meramente documentale), seguono la soccombenza nei rapporti tra e TR [...]
, tenuto conto della solo parziale riduzione dell'importo ingiunto, sì da giustificarne la parziale CP_2 compensazione per 1/4, mentre devono essere compensate tra e la convenuta, in RO ragione del difetto di legittimazione passiva della compagnia assicurativa rispetto alla domanda monitoria e di quanto già argomentato.
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Accoglie l'opposizione svolta dalle opponenti avverso il decreto ingiuntivo n. 315/2022, che deve intendersi revocato;
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande svolte da RO
; TR
Condanna a corrispondere a l'indennizzo pari CP_2 TR ad Euro 158.308,51 oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
Condanna a rifondere a ¾ delle spese di lite, CP_2 TR che si liquidano in Euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA e IVA, se dovuta, compensando tra le parti il restante ¼ delle spese di lite;
Compensa integralmente tra e RO lite.
Così deciso in La Spezia, in data 12.2.2025
le spese di TR
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'assunzione della cardio-aspirina, l'intervento chirurgico risalente al 2000 (in alcun modo causa efficiente del decesso), nonché gli episodi di reflusso gastroesofageo, in quanto costituenti eventi non ricompresi nelle serie e gravi problematiche di salute elencate nella dichiarazione stessa, che avrebbero potuto invece aumentare il rischio del verificarsi dell'evento
“morte” e dunque del rischio assicurato. pagina 9 di 10