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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 1022/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a MOTTA DI LIVENZA Parte_1 C.F._1 (TV), il 29/09/1975 con l'avv. FRANCESCO PAVAN
e
EF OM (c.f. ), nato/a a MOTTA DI C.F._2 LIVENZA (TV), il 26/12/1974 con l'avv. RICCARDO FAVERO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 19/02/2025, i coniugi e Parte_1 EF OM hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 28.03.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 29/09/1975 Parte_1 e EF OM, nato/a a MOTTA DI LIVENZA (TV), il 26/12/1974, uniti in matrimonio il 07/12/2002, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CESSALTO dell'anno 2002 n. 8, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. L'abitazione familiare con le pertinenze, unitamente ai mobili ed agli arredi, salvo quelli asportabili dalla sig.ra e di cui all'elenco allegato doc 13 che Pt_1 con l'asporto verranno a lei assegnati in piena proprietà, è assegnata al sig. MA e presso la stessa i figli manterranno la residenza.
3. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, obbligandosi reciprocamente, qualora per sopravvenute necessità o urgenze non possano stare con loro, a verificare preliminarmente la disponibilità dell'altro genitore per la collocazione temporanea. Le altre decisioni di ordinaria amministrazione, nel momento in cui occorreranno, potranno essere prese dal genitore con cui i figli si trovano.
4. Salvo previ accordi tra i genitori, e , che conserveranno la ER Per_2 residenza presso l'abitazione familiare con il padre, staranno - in misura minima - con la madre secondo il piano genitoriale allegato e, quindi, riassuntivamente,
Ogni settimana:
- il lunedì dal ritorno da scuola (circa le ore 13:00 per e le 14:00 per ER
) fino alle 22:00 quando il padre andrà a riprenderli;
Per_2
- il mercoledì dal ritorno da scuola fino alle 17:00 quando andranno all'allenamento;
- il giovedì dal ritorno da scuola fino alle ore 22:00 del venerdì quando il padre andrà a riprenderli.
Ogni due settimane:
- Dalla sera del venerdì al lunedì quando andranno a scuola.
Durante le vacanze natalizie i giorni di vacanza verranno suddivisi in due parti uguali: la prima parte con e dal papà, mentre la seconda con e dalla mamma, fatta salva l'alternanza tra i genitori e per anno di Natale con NT ST e Capodanno con NI (nel 2025 Natale ed NI con mamma e S. ST
e Capodanno con papà, l'anno successivo il contrario e così via);
Durante le vacanze pasquali la collocazione seguirà il calendario settimanale salvo l'alternanza per anno tra Pasqua e Pasquetta;
Durante le vacanze estive, fino a pranzo del giorno successivo i figli staranno con il genitore presso il quale hanno pernottato la sera precedente, secondo il calendario del periodo scolastico, e per due settimane – anche non consecutive e da concordare entro il 30 giugno di ogni anno – staranno con il genitore con il quale trascorreranno una vacanza.
Nel giorno di compleanno dei genitori i figli staranno con il genitore che compie gli anni.
In ogni caso sono fatti salvi diversi e previ accordi tra i genitori.
5. Ad eccezione delle spese ordinarie di vitto, contributo per spese dell'abitazione e di abbigliamento che la sig.ra sosterrà per i figli quando saranno con lei o Pt_1 da lei, il sig. MA provvederà alle altre spese ordinarie per il mantenimento dei figli. Qualora la sig.ra dovesse anticipare delle spese ordinarie e/o Pt_1 straordinarie per i figli che rientrano nell'elenco del Protocollo del Tribunale di
Treviso, che le parti dichiarano di conoscere, il sig. MA a fronte della presentazione delle relative pezze giustificative si impegna a rimborsare le somme entro 7 giorni dalla richiesta;
6. La sig.ra richiederà e tratterrà per sé integralmente l'importo Pt_1 dell'assegno unico per i figli.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso anche per quanto riguarda le necessità di comunicazione e previa concertazione, saranno a carico integrale del padre.
Regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi
8. A titolo di mantenimento una tantum per la separazione il MA verserà euro
171.600,00 (centosettantunomilaeseicento) a favore della sig.ra per Pt_1
l'acquisto dell'abitazione di via Galileo Galilei n. 75 a Cessalto (TV) con garage
(doc. 14) e pertinenze (si veda preliminare doc. 14 comproprietà punto c) delle premesse) con due assegni, intestati ad quale promittente venditrice Parte_2 dell'abitazione, l'uno di 15.000,00 euro all'atto della sottoscrizione da parte della promittente venditrice del preliminare di acquisto, e l'altro di euro 156.600,00 al rogito notarile di compravendita dell'abitazione, oltre a pagare le spese di mediazione all'Agenzia e le spese del Notaio per la compravendita.
9. La sig.ra si obbliga a trasferirsi nell'abitazione di via Galilei entro due Pt_1 mesi dall'atto notarile di compravendita e ad integrale definizione dei loro rapporti economico patrimoniali derivanti dal matrimonio, oltre a quanto di cui al punto precedente, i ricorrenti concordano che nello stesso termine la sig.ra possa Pt_1 asportare dalla casa familiare i beni di cui all'elenco allegato e sottoscritto (si veda doc. 13).
10. Spese interamente compensate tra le parti ed in merito i legali reciprocamente dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci