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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1117/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto, n° 78, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pasquale Michele Contartese (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di Vibo Valentia, via Dante Alighieri con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: indennità di sostituzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/07/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I) di lavorare alle dipendenze dell' – Controparte_1 presso SER.T - ricoprendo l'incarico di sostituzione del direttore di struttura complessa e di aver espletato anche l'incarico di sostituto di direttore di struttura semplice a valenza dipartimentale o interdistrettuale;
II) di avere svolto, dal 05/06/2000 al 31/07/2002, l'incarico di Responsabile dell' di Vibo Valentia;
III) con delibera n. 56/C/03, dal 14/04/2003, di aver ricevuto Parte_2 in affidamento la Struttura Semplice “Nuove strategie di prevenzione delle tossicodipendenze” presso il distretto sanitario di base di Vibo Valentia;
IV) Con atto deliberativo n°951 del
1 22/05/2007 essendo stati prorogati gli incarichi dichiarati cessati con delibera n° 670/2007, di aver continuato ad espletare l'incarico conferitogli con il provvedimento n°56/C/03, dal 14/04/20007 al 31/10/2007; VI) dal 1/11/2007 gli è stato affidato l'incarico professionale ad alta specializzazione “Attività di prevenzione delle tossicodipendenze” presso la S.C. (Struttura Complessa) interdistrettuale SERT;
VII) di avere svolto l'incarico temporaneo di Direttore del con decorrenza 30/09/2009 e fino al 31/03/2010; VIII) con delibera n°454 del Pt_2 Part Commissario Straordinario del 09/04/2020, gli è stato conferito, l'incarico temporaneo di Direttore di Strutture Complesse vacanti, con decorrenza immediata per mesi nove, Pt_2 prorogabili per altri nove, e comunque per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 7 bis del D. lgs n° 502/1992 e s.m.i.; IX) di avere, pertanto, diritto al pagamento del trattamento accessorio retributivo della Indennità mensile di sostituzione per incarico di Direttore di Struttura Complessa per un importo pari a € 48.187,38, al pagamento del trattamento accessorio retributivo della Indennità mensile di sostituzione per incarico di Direttore di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale o interdistrettuale , complessivamente pari a € 12.038,40. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che il Dott. ha diritto al riconoscimento e Parte_1 pagamento della indennità di sostituzione di Direttore della Struttura Complessa SER.T. di Pizzo, ex art. 18 CCNL 08/06/2000, pari ad € 535,05 mensili, poi adeguata in € 600,00 mensili ex art. 22, c. 4, CCNL del 18/12/2019 a decorrere dal 01/01/2021, per i seguenti periodi: a) dal mese di marzo dell'anno 2007 al mese di agosto dell'anno 2007; b) dal mese di marzo dell'anno 2008 al mese di settembre dell'anno 2009; c) dal mese di gennaio dell'anno 2016 fino al mese di ottobre 2020; d) dal mese di gennaio 2021 e per il futuro fino al momento della Sentenza o in subordine alla data di presentazione del presente ricorso luglio 2021, ovvero fino alla diversa decorrenza di legge o di giustizia;
B) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che il Dott.
[...] ha diritto al riconoscimento e pagamento della indennità di Responsabile di Struttura Parte_1
Semplice a o interdistrettuale , in base al CCNL di categoria Controparte_2 Controparte_3 del 2000 e successivi, in misura di € 267,52 dal 01/11/2012 al 01/08/2016; C) Conseguentemente e per l'effetto, condannare l , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 pagare al ricorrente la richiesta indennità economica di sostituzione di Direttore di Struttura Complessa, al momento del deposito del ricorso pari ad € 48.187,38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su ogni singolo rateo, oltre gli ulteriori importi della indennità di sostituzione maturandi mensilmente fino alla Sentenza, ovvero nella misura di legge o che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale;
D) Conseguentemente e per l'effetto, condannare l
[...]
, in persona del l.r.p.t., a pagare al ricorrente la richiesta Controparte_1 indennità economica di Responsabile di Struttura Valenza Dipartimentale o Interdistrettuale S.E.R.T. di Pizzo, pari ad € 12.038,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su ogni singolo rateo, ovvero nella misura di legge o che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale;
E) In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla differenza di retribuzione, comprensiva di indennità di funzione e risultato, tra la qualifica di inquadramento Dirigente Medico e quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte di Dirigente di Struttura Complessa e Dirigente di Struttura Semplice a Valenza Interdistrettuale, per tutti i periodi di espletamento di tali incarichi, per come analiticamente indicati in premessa;
F) Per l'effetto, condannare l
[...]
, in persona del l.r.p.t., a pagare al ricorrente la richiesta differenza Controparte_1 retributiva anche introdotta dalla contrattazione integrativa, comprensiva di indennità di funzione e risultato e di tutte le voci compensative spettanti ai dirigenti di Struttura Complessa e Dirigente di
2 Struttura Semplice a Valenza Interdistrettuale per il periodo dal 2007 alla data della Sentenza, da quantificarsi a mezzo di Ctu, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed oneri previdenziali;
G) Condannare la resistente al pagamento delle spese, e dei compensi professionali legali del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
H) emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia. “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
, contestando le avverse pretese e concludendo per il rigetto, con il favore delle
[...] spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e le dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il ricorrente ha dedotto di aver ricoperto l'incarico di sostituzione di dirigente di struttura complessa alle dipendenze dell' sanitaria convenuta, in forza di diverse CP_1 Part deliberazioni di conferimento incarico, e di aver ricevuto mensilmente dall' - come riportato nelle buste paga prodotte in giudizio - l'indennità mensile sostitutiva di € 535,00, poi adeguata in € 600,00 dall'01/01/2021, come determinata dai CCNL di comparto pro tempore vigenti. Quindi ha agito in questa sede, al fine di ottenere la menzionata indennità per i periodi in cui ha, di fatto, svolto l'incarico dirigenziale, in qualità di sostituto, in assenza di formale conferimento per i periodi da marzo 2007 ad agosto 2007, da marzo 2008 a settembre 2009 e da gennaio 2016 a marzo 2020, nonché per quello da aprile 2020 al deposito del presente ricorso o a quello dell'emananda sentenza. Part A seguito della notifica del ricorso introduttivo l' ha proceduto a pagare al ricorrente l'indennità di sostituzione per i soli periodi dal 07/04/2020 al 07/08/2021(18 mesi), in quanto coperti dalla delibera di conferimento incarico. Quindi agisce in questa sede, al fine di ottenere l'indennità di sostituzione di dirigente di struttura complessa per i periodi in cui ha, di fatto, svolto l'incarico dirigenziale, in qualità di sostituto, in assenza però di formale conferimento, ossia da marzo 2007 ad agosto 2007, da marzo 2008 a settembre 2009 e da gennaio 2016 ad aprile 2020 nonché l'indennità di responsabilità di struttura semplice dall'1.11.2012 all'1.8.2016. 3. È pacifico che, così come disposto dall'art. 24 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165, il trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. Dunque, deve escludersi il ricorso alla previsione di cui all'art. 36 Cost., dato che le parti sociali hanno previsto, in luogo del trattamento accessorio, l'indennità sostitutiva considerando adeguata l'indennità di cui trattasi con riferimento proprio allo svolgimento, in via sostitutiva, dell'incarico di dirigente. Di ciò ne è data conferma dall' orientamento giurisprudenziale, connotato da sostanziale continuità, secondo il quale: “Non trova applicazione la disciplina codicistica dell'art.2103 c.c. in materia di assegnazione di mansioni superiori, atteso che per gli incarichi dirigenziali tale normativa è esclusa esplicitamente dal testo unico sul pubblico impiego D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.19 comma 1. Trova, invece, applicazione, il cit. D.Lgs. n. 165, art. 24 (già
3 presente nel D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni), per il quale il trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. L'art. 18 del contratto collettivo dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del quadriennio 1998-2001, rilevante ratione temporis, che disciplina "le sostituzioni", prevede: "1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessali. 3. ...4. Nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al D. P. R. n. 483 del 1997 e al D. P. R. n. 484 del 1997 ovvero del D. Lgs. N. 502 del 1992,. 17 bis. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.5. ... 6. ... 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.… Per la disposizione in esame la fattispecie per cui è causa rientra tra le sostituzioni previste dal comma 4, per il quale "nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per lo stretto tempo necessario ad espletare le procedure di cui al D.P.R. n. 483 del 1997 e del D.P.R. n. 484 del 1997 ovvero del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 17 bis. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici". Manca una disposizione che, in caso di mancato rispetto del termine anzidetto (sei e dodici mesi) attribuisca al sostituto il trattamento accessorio del sostituito (tra cui l'indennità di dirigente di struttura complessa), nè può farsi ricorso alla previsione di cui all'art. 36 Cost., dato che le parti sociali hanno previsto in luogo del trattamento accessorio l'indennità sostitutiva, considerando adeguata l'indennità di cui trattasi con riferimento proprio allo svolgimento in via sostitutiva dell'incarico di dirigente di direzione di struttura complessa.” (cfr. Cass. 584/2016 cit.). Relativamente all'attribuzione della qualifica di struttura complessa del “ SER.T “ per come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'atto aziendale costituisce lo strumento per la definizione dell'organizzazione aziendale, delle sue articolazioni, per l'attribuzione dei poteri gestionali e decisionali ai responsabili delle singole strutture e solo attraverso tale atto è possibile l'individuazione della struttura organizzativa dotata di autonomia gestionale o tecnico professionale eventualmente dotata dei caratteri di struttura complessa (cfr. Cass. 27400/2018). Il ricorrente produce in giudizio l'atto aziendale adottato con delibera n. 1626 del 13/12/2006 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n. 68 del 06.02.2007 – da cui risulta la qualificazione di struttura complessa del SER.T – nonché la delibera n. 1746/C
4 del 28.10.2010, la delibera n. 1445 CS del 04.10.2012, nonché il nuovo atto aziendale adottato con delibera n. 1026 del 25.07.2016. Il resistente non contesta l'attribuzione al SER.T della qualifica di struttura complessa, in quanto come è dimostrato dalla documentazione testé richiamata, la tale qualità risale ad epoca antecedente le attuali rivendicazioni attoree, e specificatamente da febbraio 2007, giusta delibera di Giunta Regionale n. 68 del 06.02.2007. A conferma di ciò, risulta dalle buste paga prodotte in giudizio, che l'indennità sostitutiva è stata regolarmente corrisposta per i periodi ricompresi tra quelli domandati, in quanto l'incarico espletato era stato preceduto da una deliberazione formale. Per come confermato da consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civile del 17.03.2025 n. 7045), l'assenza di formale conferimento di incarico non può essere preclusiva ai fini del riconoscimento dell'indennità di sostituzione “Nel pubblico impiego sanitario, al dirigente medico di fatto preposto a struttura complessa non spetta l'integrale trattamento economico previsto per chi risulta legalmente incaricato di tale direzione, ma solo il trattamento dirigenziale già spettante al sostituto, integrando il dovuto con l'indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL.“ Part L' contesta la pretesa creditoria avanzata stante l'assenza di incarico formale e l'assenza di prova di effettiva attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri delle dedotte mansioni di sostituto Dirigente nei periodi non coperti da incarico formale e l'assenza di dimostrazione di aver svolto i compiti propri della dirigenza.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del d.lgs. 502/1992: “Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione”. Dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 27.4.2023 è emerso che il ricorrente, dal 14.04.2007 è stato di fatto incaricato e preposto alla direzione della struttura di Pt_2
Pizzo, avente anche sede distaccata a Tropea, che ha coordinato e diretto il personale medico ed amministrativo del di Pizzo e della sede distaccata di Tropea, valutando Pt_2 anche il rendimento dei sottoposti, gestendo l'ordinaria e straordinaria amministrazione Part della struttura e infine curando i rapporti con i vertici dell' e l'assessorato di riferimento. Il copioso corredo documentale allegato al ricorso ha confermato le risultanze istruttorie summenzionate, fondando la domanda in ordine al profilo qualitativo, quantitativo e temporale delle mansioni di fatto svolte. Tanto, limitatamente all'indennità di sostituzione di dirigente di struttura complessa, in quanto nessuna prova sufficiente il ricorrente ha prodotto, documentato, neppure a mezzo dei testi escussi, sentiti su altre circostanze, in merito alle richieste d'indennità di responsabile di struttura semplice per il periodo dal 1.11.2012 al 1.8.2016, per le quali la domanda non può quindi trovare accoglimento.
5 La contrattazione collettiva applicabile al caso di specie (art. 18 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 11 CCNL 3.11.2005, art. 37, comma 4, CCNL 10.2.2004 e da ultimo contratto collettivo CCNL 19.12.2019, art. 22, comma 4) prevede che al dirigente di struttura semplice, incaricato delle funzioni di sostituzione di Direttore di Struttura complessa, spetta l'indennità di sostituzione per un importo pari a € 535,05, successivamente adeguato con il CCNL del 19/11/2019 in € 600,00. Deve essere quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte del resistente, dell'importo pari a € 37.178,25 a titolo di indennità sostitutiva di Direttore di Struttura Complessa essendo detto conteggio rimasto privo di idonea contestazione.
5. Le spese di lite sono compensate a motivo della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte dell' , Controparte_1 delle indennità sostitutive di dirigente si struttura complessa per i periodi compresi da marzo 2007 ad agosto 2007, da marzo 2008 a settembre 2009, da gennaio 2016 a marzo 2020 e condanna, l' , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore di delle Parte_1 indennità sostitutive di dirigente si struttura complessa per i periodi compresi da marzo 2007 ad agosto 2007, da marzo 2008 a settembre 2009, da gennaio 2016 a marzo 2020.
- rigetta, nel resto;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto, n° 78, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Pasquale Michele Contartese (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di Vibo Valentia, via Dante Alighieri con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: indennità di sostituzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/07/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I) di lavorare alle dipendenze dell' – Controparte_1 presso SER.T - ricoprendo l'incarico di sostituzione del direttore di struttura complessa e di aver espletato anche l'incarico di sostituto di direttore di struttura semplice a valenza dipartimentale o interdistrettuale;
II) di avere svolto, dal 05/06/2000 al 31/07/2002, l'incarico di Responsabile dell' di Vibo Valentia;
III) con delibera n. 56/C/03, dal 14/04/2003, di aver ricevuto Parte_2 in affidamento la Struttura Semplice “Nuove strategie di prevenzione delle tossicodipendenze” presso il distretto sanitario di base di Vibo Valentia;
IV) Con atto deliberativo n°951 del
1 22/05/2007 essendo stati prorogati gli incarichi dichiarati cessati con delibera n° 670/2007, di aver continuato ad espletare l'incarico conferitogli con il provvedimento n°56/C/03, dal 14/04/20007 al 31/10/2007; VI) dal 1/11/2007 gli è stato affidato l'incarico professionale ad alta specializzazione “Attività di prevenzione delle tossicodipendenze” presso la S.C. (Struttura Complessa) interdistrettuale SERT;
VII) di avere svolto l'incarico temporaneo di Direttore del con decorrenza 30/09/2009 e fino al 31/03/2010; VIII) con delibera n°454 del Pt_2 Part Commissario Straordinario del 09/04/2020, gli è stato conferito, l'incarico temporaneo di Direttore di Strutture Complesse vacanti, con decorrenza immediata per mesi nove, Pt_2 prorogabili per altri nove, e comunque per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 7 bis del D. lgs n° 502/1992 e s.m.i.; IX) di avere, pertanto, diritto al pagamento del trattamento accessorio retributivo della Indennità mensile di sostituzione per incarico di Direttore di Struttura Complessa per un importo pari a € 48.187,38, al pagamento del trattamento accessorio retributivo della Indennità mensile di sostituzione per incarico di Direttore di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale o interdistrettuale , complessivamente pari a € 12.038,40. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che il Dott. ha diritto al riconoscimento e Parte_1 pagamento della indennità di sostituzione di Direttore della Struttura Complessa SER.T. di Pizzo, ex art. 18 CCNL 08/06/2000, pari ad € 535,05 mensili, poi adeguata in € 600,00 mensili ex art. 22, c. 4, CCNL del 18/12/2019 a decorrere dal 01/01/2021, per i seguenti periodi: a) dal mese di marzo dell'anno 2007 al mese di agosto dell'anno 2007; b) dal mese di marzo dell'anno 2008 al mese di settembre dell'anno 2009; c) dal mese di gennaio dell'anno 2016 fino al mese di ottobre 2020; d) dal mese di gennaio 2021 e per il futuro fino al momento della Sentenza o in subordine alla data di presentazione del presente ricorso luglio 2021, ovvero fino alla diversa decorrenza di legge o di giustizia;
B) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che il Dott.
[...] ha diritto al riconoscimento e pagamento della indennità di Responsabile di Struttura Parte_1
Semplice a o interdistrettuale , in base al CCNL di categoria Controparte_2 Controparte_3 del 2000 e successivi, in misura di € 267,52 dal 01/11/2012 al 01/08/2016; C) Conseguentemente e per l'effetto, condannare l , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 pagare al ricorrente la richiesta indennità economica di sostituzione di Direttore di Struttura Complessa, al momento del deposito del ricorso pari ad € 48.187,38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su ogni singolo rateo, oltre gli ulteriori importi della indennità di sostituzione maturandi mensilmente fino alla Sentenza, ovvero nella misura di legge o che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale;
D) Conseguentemente e per l'effetto, condannare l
[...]
, in persona del l.r.p.t., a pagare al ricorrente la richiesta Controparte_1 indennità economica di Responsabile di Struttura Valenza Dipartimentale o Interdistrettuale S.E.R.T. di Pizzo, pari ad € 12.038,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su ogni singolo rateo, ovvero nella misura di legge o che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale;
E) In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla differenza di retribuzione, comprensiva di indennità di funzione e risultato, tra la qualifica di inquadramento Dirigente Medico e quella corrispondente alle mansioni effettivamente svolte di Dirigente di Struttura Complessa e Dirigente di Struttura Semplice a Valenza Interdistrettuale, per tutti i periodi di espletamento di tali incarichi, per come analiticamente indicati in premessa;
F) Per l'effetto, condannare l
[...]
, in persona del l.r.p.t., a pagare al ricorrente la richiesta differenza Controparte_1 retributiva anche introdotta dalla contrattazione integrativa, comprensiva di indennità di funzione e risultato e di tutte le voci compensative spettanti ai dirigenti di Struttura Complessa e Dirigente di
2 Struttura Semplice a Valenza Interdistrettuale per il periodo dal 2007 alla data della Sentenza, da quantificarsi a mezzo di Ctu, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed oneri previdenziali;
G) Condannare la resistente al pagamento delle spese, e dei compensi professionali legali del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
H) emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia. “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
, contestando le avverse pretese e concludendo per il rigetto, con il favore delle
[...] spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e le dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Il ricorrente ha dedotto di aver ricoperto l'incarico di sostituzione di dirigente di struttura complessa alle dipendenze dell' sanitaria convenuta, in forza di diverse CP_1 Part deliberazioni di conferimento incarico, e di aver ricevuto mensilmente dall' - come riportato nelle buste paga prodotte in giudizio - l'indennità mensile sostitutiva di € 535,00, poi adeguata in € 600,00 dall'01/01/2021, come determinata dai CCNL di comparto pro tempore vigenti. Quindi ha agito in questa sede, al fine di ottenere la menzionata indennità per i periodi in cui ha, di fatto, svolto l'incarico dirigenziale, in qualità di sostituto, in assenza di formale conferimento per i periodi da marzo 2007 ad agosto 2007, da marzo 2008 a settembre 2009 e da gennaio 2016 a marzo 2020, nonché per quello da aprile 2020 al deposito del presente ricorso o a quello dell'emananda sentenza. Part A seguito della notifica del ricorso introduttivo l' ha proceduto a pagare al ricorrente l'indennità di sostituzione per i soli periodi dal 07/04/2020 al 07/08/2021(18 mesi), in quanto coperti dalla delibera di conferimento incarico. Quindi agisce in questa sede, al fine di ottenere l'indennità di sostituzione di dirigente di struttura complessa per i periodi in cui ha, di fatto, svolto l'incarico dirigenziale, in qualità di sostituto, in assenza però di formale conferimento, ossia da marzo 2007 ad agosto 2007, da marzo 2008 a settembre 2009 e da gennaio 2016 ad aprile 2020 nonché l'indennità di responsabilità di struttura semplice dall'1.11.2012 all'1.8.2016. 3. È pacifico che, così come disposto dall'art. 24 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165, il trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. Dunque, deve escludersi il ricorso alla previsione di cui all'art. 36 Cost., dato che le parti sociali hanno previsto, in luogo del trattamento accessorio, l'indennità sostitutiva considerando adeguata l'indennità di cui trattasi con riferimento proprio allo svolgimento, in via sostitutiva, dell'incarico di dirigente. Di ciò ne è data conferma dall' orientamento giurisprudenziale, connotato da sostanziale continuità, secondo il quale: “Non trova applicazione la disciplina codicistica dell'art.2103 c.c. in materia di assegnazione di mansioni superiori, atteso che per gli incarichi dirigenziali tale normativa è esclusa esplicitamente dal testo unico sul pubblico impiego D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.19 comma 1. Trova, invece, applicazione, il cit. D.Lgs. n. 165, art. 24 (già
3 presente nel D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni), per il quale il trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. L'art. 18 del contratto collettivo dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del quadriennio 1998-2001, rilevante ratione temporis, che disciplina "le sostituzioni", prevede: "1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessali. 3. ...4. Nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al D. P. R. n. 483 del 1997 e al D. P. R. n. 484 del 1997 ovvero del D. Lgs. N. 502 del 1992,. 17 bis. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.5. ... 6. ... 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.… Per la disposizione in esame la fattispecie per cui è causa rientra tra le sostituzioni previste dal comma 4, per il quale "nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per lo stretto tempo necessario ad espletare le procedure di cui al D.P.R. n. 483 del 1997 e del D.P.R. n. 484 del 1997 ovvero del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 17 bis. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici". Manca una disposizione che, in caso di mancato rispetto del termine anzidetto (sei e dodici mesi) attribuisca al sostituto il trattamento accessorio del sostituito (tra cui l'indennità di dirigente di struttura complessa), nè può farsi ricorso alla previsione di cui all'art. 36 Cost., dato che le parti sociali hanno previsto in luogo del trattamento accessorio l'indennità sostitutiva, considerando adeguata l'indennità di cui trattasi con riferimento proprio allo svolgimento in via sostitutiva dell'incarico di dirigente di direzione di struttura complessa.” (cfr. Cass. 584/2016 cit.). Relativamente all'attribuzione della qualifica di struttura complessa del “ SER.T “ per come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'atto aziendale costituisce lo strumento per la definizione dell'organizzazione aziendale, delle sue articolazioni, per l'attribuzione dei poteri gestionali e decisionali ai responsabili delle singole strutture e solo attraverso tale atto è possibile l'individuazione della struttura organizzativa dotata di autonomia gestionale o tecnico professionale eventualmente dotata dei caratteri di struttura complessa (cfr. Cass. 27400/2018). Il ricorrente produce in giudizio l'atto aziendale adottato con delibera n. 1626 del 13/12/2006 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n. 68 del 06.02.2007 – da cui risulta la qualificazione di struttura complessa del SER.T – nonché la delibera n. 1746/C
4 del 28.10.2010, la delibera n. 1445 CS del 04.10.2012, nonché il nuovo atto aziendale adottato con delibera n. 1026 del 25.07.2016. Il resistente non contesta l'attribuzione al SER.T della qualifica di struttura complessa, in quanto come è dimostrato dalla documentazione testé richiamata, la tale qualità risale ad epoca antecedente le attuali rivendicazioni attoree, e specificatamente da febbraio 2007, giusta delibera di Giunta Regionale n. 68 del 06.02.2007. A conferma di ciò, risulta dalle buste paga prodotte in giudizio, che l'indennità sostitutiva è stata regolarmente corrisposta per i periodi ricompresi tra quelli domandati, in quanto l'incarico espletato era stato preceduto da una deliberazione formale. Per come confermato da consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civile del 17.03.2025 n. 7045), l'assenza di formale conferimento di incarico non può essere preclusiva ai fini del riconoscimento dell'indennità di sostituzione “Nel pubblico impiego sanitario, al dirigente medico di fatto preposto a struttura complessa non spetta l'integrale trattamento economico previsto per chi risulta legalmente incaricato di tale direzione, ma solo il trattamento dirigenziale già spettante al sostituto, integrando il dovuto con l'indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL.“ Part L' contesta la pretesa creditoria avanzata stante l'assenza di incarico formale e l'assenza di prova di effettiva attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri delle dedotte mansioni di sostituto Dirigente nei periodi non coperti da incarico formale e l'assenza di dimostrazione di aver svolto i compiti propri della dirigenza.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del d.lgs. 502/1992: “Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione”. Dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 27.4.2023 è emerso che il ricorrente, dal 14.04.2007 è stato di fatto incaricato e preposto alla direzione della struttura di Pt_2
Pizzo, avente anche sede distaccata a Tropea, che ha coordinato e diretto il personale medico ed amministrativo del di Pizzo e della sede distaccata di Tropea, valutando Pt_2 anche il rendimento dei sottoposti, gestendo l'ordinaria e straordinaria amministrazione Part della struttura e infine curando i rapporti con i vertici dell' e l'assessorato di riferimento. Il copioso corredo documentale allegato al ricorso ha confermato le risultanze istruttorie summenzionate, fondando la domanda in ordine al profilo qualitativo, quantitativo e temporale delle mansioni di fatto svolte. Tanto, limitatamente all'indennità di sostituzione di dirigente di struttura complessa, in quanto nessuna prova sufficiente il ricorrente ha prodotto, documentato, neppure a mezzo dei testi escussi, sentiti su altre circostanze, in merito alle richieste d'indennità di responsabile di struttura semplice per il periodo dal 1.11.2012 al 1.8.2016, per le quali la domanda non può quindi trovare accoglimento.
5 La contrattazione collettiva applicabile al caso di specie (art. 18 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 11 CCNL 3.11.2005, art. 37, comma 4, CCNL 10.2.2004 e da ultimo contratto collettivo CCNL 19.12.2019, art. 22, comma 4) prevede che al dirigente di struttura semplice, incaricato delle funzioni di sostituzione di Direttore di Struttura complessa, spetta l'indennità di sostituzione per un importo pari a € 535,05, successivamente adeguato con il CCNL del 19/11/2019 in € 600,00. Deve essere quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte del resistente, dell'importo pari a € 37.178,25 a titolo di indennità sostitutiva di Direttore di Struttura Complessa essendo detto conteggio rimasto privo di idonea contestazione.
5. Le spese di lite sono compensate a motivo della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte dell' , Controparte_1 delle indennità sostitutive di dirigente si struttura complessa per i periodi compresi da marzo 2007 ad agosto 2007, da marzo 2008 a settembre 2009, da gennaio 2016 a marzo 2020 e condanna, l' , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore di delle Parte_1 indennità sostitutive di dirigente si struttura complessa per i periodi compresi da marzo 2007 ad agosto 2007, da marzo 2008 a settembre 2009, da gennaio 2016 a marzo 2020.
- rigetta, nel resto;
- compensa, integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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