Ordinanza cautelare 22 luglio 2022
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Flore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Cagliari, via Nuoro, 50;
per l'annullamento
- del Decreto Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato l’-OMISSIS- con cui il Ministro dell'Interno ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal Ricorrente;
- del Decreto del Prefetto di -OMISSIS- recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti prot. n. -OMISSIS-/Area 1 del -OMISSIS-;
E per quanto occorrer possa,
- della nota n. -OMISSIS- della Sezione Polizia Stradale della Questura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, non conosciuta;
- del referto datato 20 settembre 2021 rilasciato dal laboratorio analisi ATS – ASSL di -OMISSIS-, non conosciuto;
- dell'informativa della Sez. Polizia Stradale della Questura di -OMISSIS- in data 20 settembre 2021, non conosciuta;
- delle controdeduzioni della Prefettura di -OMISSIS- del 1° dicembre 2021, non conosciute;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a., con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto di essere titolare di licenza di porto d’arma per difesa personale a guardia particolare giurata, rinnovata il 14.8.2021; in virtù di tale qualifica, ha svolto attività di vigilanza e custodia per conto di diverse società private.
A seguito di un sinistro stradale occorso il 19.09.2021, il Prefetto di -OMISSIS- ha adottato l’impugnato decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti sul presupposto che il ricorrente, circolando “ in stato di ebbrezza alcoolica, con un tasso alcoolemico (etanolo siero 3,1 g/l) […] causava con la propria condotta un sinistro ” e che “ al momento del sinistro risultava indossare la divisa di guardia particolare giurata, e di essere dotato d’arma e di due caricatori con relativi proiettili ”. Tali circostanze hanno indotto il Prefetto a ritenere che il ricorrente non desse “ sicuro affidamento di non abusare delle armi in suo possesso ”.
2. Avverso tale decreto è stato proposto ricorso gerarchico dal ricorrente, che è stato rigettato con provvedimento del Ministero dell’Interno, che evidenzia come, dalle controdeduzioni della Prefettura, a seguito del sinistro, il ricorrente “ (abbia) tenuto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori intervenuti, riferendo di recenti problemi familiari (il che) può far desumere la sussistenza di una situazione di turbamento psichico per cui non si può escludere che la situazione possa degenerare, sfociando in episodi di violenza con abuso delle armi in possesso ”.
3. Tali atti sono oggetto dell’odierno ricorso giurisdizionale, affidato ai seguenti motivi di diritto:
- I Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. – Eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria. Contraddittorietà tra più atti. Motivazione irrazionale e arbitraria , in quanto, da un lato, lo stato di ebbrezza contestato si fonda su accertamenti etilometrici nulli ed inutilizzabili ex art. 354, 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. per mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore; dall’altro, si tratta di un unico episodio di guida in stato di ebbrezza e non di una fattispecie di abuso continuativo di sostanze alcoliche.
Contesta poi, in fatto:
- l’inciso contenuto per la prima volta nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico circa un “ atteggiamento aggressivo ” serbato dal ricorrente nei confronti degli Agenti intervenuti al momento del sinistro, che risulterebbe dalle controdeduzioni dell’1.12.2021 trasmesse dalla Prefettura di -OMISSIS- al Ministero, per le quali è stato negato l’accesso agli atti;
- la rilevanza dei “ recenti problemi familiari ”, posto che nonostante la separazione personale dalla coniuge pendente al momento del sinistro, non risultano episodi che denotino conflittualità familiare (es. minacce, liti).
- II Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 R.D. n. 773 del 1931 , in quanto il mero deferimento all’A.G. per l’illecito contravvenzionale ex art. 186 del Codice della Strada non integra i presupposti per la revoca ex art. 43 R.D. n. 773 del 1931.
- III Violazione dell’art. 7 L n. 241/1990 , per omesso invio della comunicazione d’avvio del procedimento.
4. Resiste il Ministero dell’Interno, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. Con ordinanza cautelare n. 188 del 22.07.2022 è stata respinta l’istanza cautelare, in quanto “ il ricorrente, nella vicenda che ha determinato l’adozione del provvedimento impugnato, riguardante un incidente stradale da lui causato, quando era in divisa, con l’arma e due caricatori, è risultato in evidente stato di alterazione psicofisica, con un accertato tasso alcoolemico di 3.1 g/l, ed ha mostrato un atteggiamento non collaborativo con la polizia stradale intervenuta in soccorso; tali circostanze costituiscono una condotta tale da ingenerare sufficienti dubbi sulla sua idoneità all’uso delle armi, e non consentono di ritenere manifestamente irragionevole il giudizio espresso dall’amministrazione che ha ritenuto il ricorrente “non dia, al momento, sicuro affidamento di non abusare delle armi in suo possesso ”.
6. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha esposto di essere stato, nelle more, assolto in sede penale “ perché il fatto non sussiste ” ex art. 530, comma 2 c.p.p., stante l’inutilizzabilità degli accertamenti del tasso alcolemico eseguiti sul ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come recentemente esposto da questa Sezione (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, n. 113 del 2025; 7.11.2024, n. 775; 18.07.2024, n. 568), vale ricordare che nella materia in questione è più volte intervenuta la Corte costituzionale la quale, sin dalla sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha chiarito che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ”. Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “ dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento italiano, di un diritto assoluto a detenere o portare armi la medesima Corte Costituzionale, nella successiva sentenza 20 marzo 2019, n. 109, ha aggiunto che “ deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ”.
È dunque principio consolidato, anche nella giurisprudenza amministrativa, quello per cui nel nostro ordinamento la detenzione e il porto d’armi non costituiscano oggetto di diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al normale divieto di detenere armi, potendo tale eccezione essere riconosciuta solo laddove l’autorità ritenga presente una perfetta e completa certezza circa il buon uso delle armi stesse, in modo da scongiurare qualsiasi pericolo per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza della collettività (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2020 n. 3199; v. anche TAR Sardegna, I, sent. n. 889 del 2023 e, ivi, riferimenti a svariati precedenti giurisprudenziali).
Di tal che, la valutazione che compie l’Autorità di pubblica sicurezza in materia, anche a voler tenere conto della circostanza che un eventuale divieto ex art. 39 del TULPS è in grado di incidere sulla capacità lavorativa di chi svolge i compiti di guardia particolare giurata, è necessariamente caratterizzata da una discrezionalità assai ampia e, in particolare, il giudizio di non affidabilità formulato dalla Autorità di pubblica sicurezza è giustificabile anche in situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, com’è nel caso oggetto del presente ricorso, ben potendo, la medesima Autorità, valorizzare situazioni personali del soggetto genericamente non ascrivibili a buona condotta dalle quali si possa desumere una sua non completa affidabilità circa l’uso delle medesime (cfr . ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979; Sez. III, 10 agosto 2014 n. 4121; Sez. III, 6 dicembre 2019 n. 8360).
In definitiva quindi, come rilevato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale, “ nello specifico settore delle armi la peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto o alla detenzione di armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato ”, dovendo l’Autorità di pubblica sicurezza necessariamente formulare un giudizio sull’affidabilità del soggetto che detiene o aspira a detenere il porto d’armi mediante una valutazione tecnica in ordine al pericolo circa il fatto che questo stesso soggetto possa abusarne (v., ancora, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 24 novembre 2023, n. 889 e, da ultimo, 113 del 2025 e, ivi, svariati richiami a precedenti giurisprudenziali).
Nell’ordinamento giuridico attuale, infatti, l’autorizzazione a detenere armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume il contenuto di un permesso concessorio in deroga al divieto di portare armi sancito dagli articoli 699 c.p. e 4 comma 1 della Legge n. 110/1975. Tale permesso rimuove quindi solo in via di eccezione tale divieto e solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito della medesima Autorità prevenire.
Solo l’Autorità di pubblica sicurezza può, pertanto, attraverso un giudizio largamente discrezionale e che non richiede una particolare motivazione, a differenza di quanto sollevato dal ricorrente, individuare le ragioni impeditive al rilascio del permesso concessorio in commento, le quali sono da ricollegarsi all’esercizio di un giudizio di non affidabilità del soggetto coinvolto.
8. Ciò posto, non coglie nel segno il primo motivo di ricorso e, sul punto, non assume portata dirimente nel presente giudizio neppure la sopravvenuta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata dal giudice penale (doc. 18 ricorrente) che ha ritenuto inutilizzabile, in tale sede, l’esito dell’accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico, poiché non preceduto dall’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, come previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p.
Tuttavia, tale inutilizzabilità non può estendersi al diverso procedimento amministrativo, essendo prevista dalla disciplina processual-penalistica ed ai fini rilevanti per il procedimento penale.
L’accertamento del fatto storico, risultante dal test alcolemico eseguito, non viene messo in discussione, neppure essendo stata accertata la invalidità, per qualsivoglia ragione, dell’esito dell’accertamento, ma essendo stato accertato un deficit di garanzie in capo all’indagato, per i soli fini, evidentemente, del procedimento penale.
In altre parole, non è minata l’attendibilità in sé del test alcolemico eseguito – peraltro in ospedale attraverso prelievo ematico – ma il diritto di difesa dell’indagato nel procedimento penale, anche in ordine alle scelte difensive da compiersi in detta sede.
Di tal che, posta la nota autonomia che intercorre tra il procedimento penale e quello amministrativo, la violazione dell’art. 14 disp. att. c.p.p. non incide sulla (in)sussistenza dell’elemento materiale dell’accertata assunzione di alcol prima di porsi alla guida dell’autovettura.
9. Se così è, come rilevato in sede cautelare ed alla luce di tutte le acquisizioni ermeneutiche esposte al superiore par. 7, è evidente l’irrilevanza, in senso favorevole al ricorrente, dell’occasionalità dell’episodio, alla luce della gravità oggettiva che lo connota: pacificamente infatti, il ricorrente ha causato un incidente stradale registrando un tasso alcolemico particolarmente elevato (3 g/l) quando era in divisa, con l’arma e due caricatori ed è risultato in evidente stato di alterazione psicofisica, la quale è condotta certamente idonea a far dubitare l’amministrazione dell’affidabilità dello stesso nell’uso delle armi.
Neppure sono decisive perciò le circostanze - contestate dal ricorrente - dell’atteggiamento aggressivo nei confronti della polizia stradale o le questioni inerenti alla separazione personale dalla coniuge.
È senz’altro sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato la condotta della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, in divisa da guardia giurata e nella detenzione dell’arma e dei caricatori.
10. Quanto poi all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è appena il caso di rilevare che “ i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento ” (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre 2022, n. 8389; T.A.R., Parma, sez. I, 18/10/2023, n. 293; T.A.R., Napoli, sez. V, 11/10/2023, n. 5550; T.A.R., Catania, sez. IV, 31/08/2023 , n. 2600).
11. Il ricorso deve pertanto essere rigettato siccome infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.