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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1139/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1139/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PANARI SILVIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Basiglio (MI), Res. Ontani 941;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Copiano, in data 25/05/2008, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Copiano alla
Parte II, Serie A, n. 3 dell'anno 2008; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) i ricorrenti optano per l'affido condiviso paritario con collocamento, a settimane alterne, presso uno o l'altro genitore. manterrà la residenza presso la casa CP_2 familiare sita in Via Mandella 37/a, Copiano (PV).
pag. 1 di 4 3) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori che, a tal fine, si impegnano
a consultarsi fra di loro e ad informarsi vicendevolmente di ogni necessità del figlio.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Stante il collocamento condiviso paritario, nessun mantenimento viene posto carico del Sig. o della Sig.ra CP_1 Pt_1
5) Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese “straordinarie”, come previste dal “Linee guida spese extra assegno figli” del
Tribunale di Pavia.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione, comprovante l'esborso sostenuto, entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
6) Per quanto riguarda le spese medico-sanitarie straordinarie, le parti concordano che prima di procedere con la spesa, comunicheranno l'un l'altra i preventivi, in modo da poter valutare il più conveniente. Laddove uno dei due genitori decidesse di optare per un preventivo di importo maggiore, a suo carico rimarrà l'intera differenza rispetto al preventivo più basso reperito.
7) Le presenti condizioni decorreranno dal deposito del ricorso, ad eccezione di quanto previsto nei punti 5) e 6), per cui gli eventuali versamenti iniziano a decorrere dal mese di febbraio 2025
8) Si da altresì atto che il Sig. maturerà l'assegno unico richiesto all' per CP_1 CP_3 il figlio, nella misura del 100%.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica derivante dal rapporto matrimoniale e pertanto dichiarano di non avere altro a pretendere reciprocamente”.
pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Copiano, in data 25/05/2008, il
[...]
pag. 3 di 4 cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Copiano alla
Parte II, Serie A, n. 3 dell'anno 2008;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/10/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1139/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1139/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PANARI SILVIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Basiglio (MI), Res. Ontani 941;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Copiano, in data 25/05/2008, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Copiano alla
Parte II, Serie A, n. 3 dell'anno 2008; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) i ricorrenti optano per l'affido condiviso paritario con collocamento, a settimane alterne, presso uno o l'altro genitore. manterrà la residenza presso la casa CP_2 familiare sita in Via Mandella 37/a, Copiano (PV).
pag. 1 di 4 3) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori che, a tal fine, si impegnano
a consultarsi fra di loro e ad informarsi vicendevolmente di ogni necessità del figlio.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Stante il collocamento condiviso paritario, nessun mantenimento viene posto carico del Sig. o della Sig.ra CP_1 Pt_1
5) Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese “straordinarie”, come previste dal “Linee guida spese extra assegno figli” del
Tribunale di Pavia.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione, comprovante l'esborso sostenuto, entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
6) Per quanto riguarda le spese medico-sanitarie straordinarie, le parti concordano che prima di procedere con la spesa, comunicheranno l'un l'altra i preventivi, in modo da poter valutare il più conveniente. Laddove uno dei due genitori decidesse di optare per un preventivo di importo maggiore, a suo carico rimarrà l'intera differenza rispetto al preventivo più basso reperito.
7) Le presenti condizioni decorreranno dal deposito del ricorso, ad eccezione di quanto previsto nei punti 5) e 6), per cui gli eventuali versamenti iniziano a decorrere dal mese di febbraio 2025
8) Si da altresì atto che il Sig. maturerà l'assegno unico richiesto all' per CP_1 CP_3 il figlio, nella misura del 100%.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica derivante dal rapporto matrimoniale e pertanto dichiarano di non avere altro a pretendere reciprocamente”.
pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Copiano, in data 25/05/2008, il
[...]
pag. 3 di 4 cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Copiano alla
Parte II, Serie A, n. 3 dell'anno 2008;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/10/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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