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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 4199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4199 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL JO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 11826/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Parte_1
Solli.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
SEI 23 Pt_2
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza dell' 8.10.2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia della CP_1
Nel merito, in accoglimento del ricorso, condanna la a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze CP_1
retributive maturate nel periodo 16/10/2019 al 30/04/2022, la somma pari ad €
1 54.404,35 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dal 7.6.2025 sino al soddisfo.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 4.600,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Solli, antistatario.
Pone a carico della società convenuta le spese della ctu contabile, liquidate con separato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/11/2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo premesso di avere prestato attività CP_1
lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, in forza di regolare contratto part-time, per il periodo dal 16/10/2019 al 20/04/2022, con qualifica di impiegata e mansioni di banconista di cui al quinto livello del CCNL Turismo Confcommercio – Pubblici
Servizi, per 24 ore a settimana, esponeva di avere osservato un orario di lavoro quantitativamente superiore a quello pattuito, che andava dalle ore 6.00 alle ore
16.30, dapprima dal martedì alla domenica con giornata di riposo il lunedì, e poi dal lunedì al sabato con giornata di riposo la domenica, a fronte di una retribuzione mensile pari ad € 960,00; lamentava di avere percepito un trattamento retributivo per lavoro ordinario inferiore a quella spettante in base al C.C.N.L. e, altresì, di non avere ricevuto alcunché a titolo di straordinario, di tredicesima e quattordicesima mensilità, di indennità per ferie e permessi non goduti e T.F.R., rimanendo creditrice per complessivi € 43.816,92.
Chiedeva, pertanto, di “accertare e dichiarare che la sig.ra dal Parte_1
16.10.2019 al 30.04.2022 ha prestato lavoro subordinato alle dipendenze della in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con la mansione di Banconista, livello 5 CCNL
Turismo Confcommercio – Pubblici esercizi;
2 - accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto al pagamento delle somme Parte_1
sopra specificate a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario feriale diurno, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi nonché il TFR;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma di € Parte_1
43.816,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare anche a seguito dell'espletanda C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora”.
La società convenuta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e l'espletamento della ctu contabile, è stata decisa.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società convenuta, la quale nonostante la regolare citazione non si è costituita in giudizio.
Nel merito, il ricorso va accolto.
Deve, in primo luogo, ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti, per il periodo indicato in ricorso, nonché la natura subordinata dello stesso.
Ed invero, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dal contratto di assunzione, dalla comunicazione e dalle buste paga in atti, prodotti dalla ricorrente CP_3
(cfr. all.ti 2, 3 e 5 al ricorso), può ritenersi provato che quest'ultima abbia svolto a partire dal 16/10/2019 in favore della società convenuta mansioni di banconista di cui al quinto livello del CCNL Turismo Confcommercio – Pubblici Servizi, percependo una retribuzione fissa e costante.
Ciò posto, risulta altresì accertato che nell'ambito del suddetto rapporto parte ricorrente, sebbene assunta part-time, abbia espletato la propria attività oltre l'orario contrattualmente previsto.
E' stato, in particolare, dimostrato che la ricorrente ha osservato, nel periodo in questione, un orario di lavoro che andava dalle ore 6.00 alle ore 16.30, dapprima dal
3 martedì alla domenica con giornata di riposo il lunedì, e poi dal lunedì al sabato con giornata di riposo la domenica, per un totale di 60 ore settimanali, come tali superiori alle 24 ore settimanali stabilite in seno al contratto di lavoro.
Ed invero, la teste ha dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto Testimone_1
siamo amiche di vecchia data, ricordo che la stessa ha lavorato per la società convenuta presso il bar sito in via Uditore se non sbaglio dal 2019 al CP_2
2022, inizialmente dal martedì alla domenica e a partire da un certo periodo, non ricordo quale, dal lunedì al sabato, osservando un orario che andava dalle
06.30 alle 16.00.
Posso riferire in ordine a queste circostanze in quanto, in primo luogo, nel 2019 ho lavorato per detta società per un mese in prova, sei giorni la settimana (non ricordo il giorno di pausa) dalle
07.30 alle 15.30 / 16.00 -anche se arrivavo mezz'ora prima e trovavo già la ricorrente-.
Inoltre, per il restante periodo, in quanto ho frequentato il bar quasi ogni giorno la mattina intorno alle 07.30/08.00 – anche se la ricorrente mi riferiva che arrivava per le 6.30- e capitava anche ad ora di pranzo, un paio di volte al mese, per le 13.30/14.00, o per prendere un caffè prima di prendere mia figlia a scuola o per pranzare lì con mia figlia.
Inoltre. Mi recavo al bar talvolta il pomeriggio, nel 2019 circa 4 volte a settimana verso le
15.30/16.00, nel 2020 invece, a causa della pandemia, quasi mai, e per il restante periodo non ricordo con che frequenza.
La mia frequentazione assidua era dovuta al fatto che si trattava del bar del quartiere e si trovava non distanza da casa mia e dalla scuola di mia figlia.
La ricorrente svolgeva mansioni di banconista, preparando il caffè o del cibo anche se talvolta serviva anche ai tavoli e si occupava della cassa. In ordine alla circostanza n. 2 ricordo che la ricorrente per un periodo è stata posta in cassa integrazione durante il covid e per un altro periodo è stata in malattia non so essere più precisa.
Posso dirlo perché me lo ha riferito lei. Anzi ora che ricordo meglio, non so riferire se sia stata in malattia o meno” (cfr. verbale prova del 31/01/2025).
4 Da tali dichiarazioni emerge, dunque, che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa in favore della presso la sede sita in Palermo, in Via Uditore, per CP_1
il periodo dal 16/10/2019 al 30/04/2022, come “banconista”, occupandosi della preparazione della tavola calda e della caffetteria, del servizio al tavolo e delle attività di cassa, osservando un orario di lavoro che andava dalle ore 06.30 alle ore 16.00, in un primo periodo dal martedì alla domenica con un giorno libero a settimana, e poi dal lunedì al sabato, con un giorno libero a settimana.
Sull'attendibilità della teste succitata non vi è motivo di dubitare, avendo quest'ultima lavorato per la società convenuta e frequentato, per il restante periodo, il bar della stessa con una frequentazione assidua.
Le dette dichiarazioni risultano, poi, sufficientemente dettagliate e non contrastanti, oltre che compatibili con la documentazione prodotta in atti.
In merito alla durata del rapporto di lavoro, va infine precisato che la ricorrente
- siccome dalla stessa peraltro dichiarato -, per tutto il periodo dall'11/03/2020 al
10/07/2020 è stata posta in cassa integrazione a causa dell'emergenza Covid-19, circostanza pure riferita dalla teste succitata che sul punto ha dichiarato “ricordo che la ricorrente per un periodo è stata posta in cassa integrazione durante il covid”.
Passando alla domanda relativa al pagamento della 13a e 14a mensilità, e del
Trattamento di Fine Rapporto, la stessa va accolta, non avendo la società convenuta, che ne aveva l'onere, dimostrato di avere corrisposto siffatte spettanze.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve affermarsi che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore della
[...]
presso la sede sita in Palermo, in Via Uditore, per il periodo dal 16/10/2019 al CP_1
30/04/2022, come “banconista” di cui al 5° livello del CCNL di riferimento, osservando un orario di lavoro che andava dalle ore 06.30 alle ore 16.00, in un primo periodo dal martedì alla domenica con giorno libero il lunedì, e poi dal lunedì al sabato, con giorno libero la domenica, e che per tutto il periodo dall'11/03/2020 al
10/07/2020 sia stata posta in cassa integrazione a causa dell'emergenza Covid-19;
5 per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento di quanto dovuto, in tale periodo, a titolo di lavoro supplementare e straordinario, nonché a titolo di 13a e
14a mensilità, e di TFR.
Passando alla quantificazione delle spettanze attoree, vanno condivise le risultanze della consulenza contabile (cfr. ctu in atti), cui può senz'altro farsi riferimento in quanto correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, che ha individuato nell'importo di € 54.404,35 la somma spettante alla ricorrente per i titoli di cui sopra.
In conclusione, la società convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo sopra descritto, la somma pari ad € 54.404,35 (comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data del
6.6.2025) oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dal 7.6.2025 della sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Solli, dichiaratosi antistatario.
Vano poste a carico della convenuta le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 9.10.2025.
IL GIUDICE
EL JO
6
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL JO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 11826/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Parte_1
Solli.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
SEI 23 Pt_2
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza dell' 8.10.2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia della CP_1
Nel merito, in accoglimento del ricorso, condanna la a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze CP_1
retributive maturate nel periodo 16/10/2019 al 30/04/2022, la somma pari ad €
1 54.404,35 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dal 7.6.2025 sino al soddisfo.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 4.600,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Solli, antistatario.
Pone a carico della società convenuta le spese della ctu contabile, liquidate con separato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/11/2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo premesso di avere prestato attività CP_1
lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, in forza di regolare contratto part-time, per il periodo dal 16/10/2019 al 20/04/2022, con qualifica di impiegata e mansioni di banconista di cui al quinto livello del CCNL Turismo Confcommercio – Pubblici
Servizi, per 24 ore a settimana, esponeva di avere osservato un orario di lavoro quantitativamente superiore a quello pattuito, che andava dalle ore 6.00 alle ore
16.30, dapprima dal martedì alla domenica con giornata di riposo il lunedì, e poi dal lunedì al sabato con giornata di riposo la domenica, a fronte di una retribuzione mensile pari ad € 960,00; lamentava di avere percepito un trattamento retributivo per lavoro ordinario inferiore a quella spettante in base al C.C.N.L. e, altresì, di non avere ricevuto alcunché a titolo di straordinario, di tredicesima e quattordicesima mensilità, di indennità per ferie e permessi non goduti e T.F.R., rimanendo creditrice per complessivi € 43.816,92.
Chiedeva, pertanto, di “accertare e dichiarare che la sig.ra dal Parte_1
16.10.2019 al 30.04.2022 ha prestato lavoro subordinato alle dipendenze della in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con la mansione di Banconista, livello 5 CCNL
Turismo Confcommercio – Pubblici esercizi;
2 - accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto al pagamento delle somme Parte_1
sopra specificate a titolo di retribuzione ordinaria, straordinario feriale diurno, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi nonché il TFR;
- conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento in favore della sig.ra della complessiva somma di € Parte_1
43.816,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare anche a seguito dell'espletanda C.T.U., la cui ammissione si chiede sin d'ora”.
La società convenuta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e l'espletamento della ctu contabile, è stata decisa.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società convenuta, la quale nonostante la regolare citazione non si è costituita in giudizio.
Nel merito, il ricorso va accolto.
Deve, in primo luogo, ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti, per il periodo indicato in ricorso, nonché la natura subordinata dello stesso.
Ed invero, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dal contratto di assunzione, dalla comunicazione e dalle buste paga in atti, prodotti dalla ricorrente CP_3
(cfr. all.ti 2, 3 e 5 al ricorso), può ritenersi provato che quest'ultima abbia svolto a partire dal 16/10/2019 in favore della società convenuta mansioni di banconista di cui al quinto livello del CCNL Turismo Confcommercio – Pubblici Servizi, percependo una retribuzione fissa e costante.
Ciò posto, risulta altresì accertato che nell'ambito del suddetto rapporto parte ricorrente, sebbene assunta part-time, abbia espletato la propria attività oltre l'orario contrattualmente previsto.
E' stato, in particolare, dimostrato che la ricorrente ha osservato, nel periodo in questione, un orario di lavoro che andava dalle ore 6.00 alle ore 16.30, dapprima dal
3 martedì alla domenica con giornata di riposo il lunedì, e poi dal lunedì al sabato con giornata di riposo la domenica, per un totale di 60 ore settimanali, come tali superiori alle 24 ore settimanali stabilite in seno al contratto di lavoro.
Ed invero, la teste ha dichiarato “Conosco la ricorrente in quanto Testimone_1
siamo amiche di vecchia data, ricordo che la stessa ha lavorato per la società convenuta presso il bar sito in via Uditore se non sbaglio dal 2019 al CP_2
2022, inizialmente dal martedì alla domenica e a partire da un certo periodo, non ricordo quale, dal lunedì al sabato, osservando un orario che andava dalle
06.30 alle 16.00.
Posso riferire in ordine a queste circostanze in quanto, in primo luogo, nel 2019 ho lavorato per detta società per un mese in prova, sei giorni la settimana (non ricordo il giorno di pausa) dalle
07.30 alle 15.30 / 16.00 -anche se arrivavo mezz'ora prima e trovavo già la ricorrente-.
Inoltre, per il restante periodo, in quanto ho frequentato il bar quasi ogni giorno la mattina intorno alle 07.30/08.00 – anche se la ricorrente mi riferiva che arrivava per le 6.30- e capitava anche ad ora di pranzo, un paio di volte al mese, per le 13.30/14.00, o per prendere un caffè prima di prendere mia figlia a scuola o per pranzare lì con mia figlia.
Inoltre. Mi recavo al bar talvolta il pomeriggio, nel 2019 circa 4 volte a settimana verso le
15.30/16.00, nel 2020 invece, a causa della pandemia, quasi mai, e per il restante periodo non ricordo con che frequenza.
La mia frequentazione assidua era dovuta al fatto che si trattava del bar del quartiere e si trovava non distanza da casa mia e dalla scuola di mia figlia.
La ricorrente svolgeva mansioni di banconista, preparando il caffè o del cibo anche se talvolta serviva anche ai tavoli e si occupava della cassa. In ordine alla circostanza n. 2 ricordo che la ricorrente per un periodo è stata posta in cassa integrazione durante il covid e per un altro periodo è stata in malattia non so essere più precisa.
Posso dirlo perché me lo ha riferito lei. Anzi ora che ricordo meglio, non so riferire se sia stata in malattia o meno” (cfr. verbale prova del 31/01/2025).
4 Da tali dichiarazioni emerge, dunque, che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa in favore della presso la sede sita in Palermo, in Via Uditore, per CP_1
il periodo dal 16/10/2019 al 30/04/2022, come “banconista”, occupandosi della preparazione della tavola calda e della caffetteria, del servizio al tavolo e delle attività di cassa, osservando un orario di lavoro che andava dalle ore 06.30 alle ore 16.00, in un primo periodo dal martedì alla domenica con un giorno libero a settimana, e poi dal lunedì al sabato, con un giorno libero a settimana.
Sull'attendibilità della teste succitata non vi è motivo di dubitare, avendo quest'ultima lavorato per la società convenuta e frequentato, per il restante periodo, il bar della stessa con una frequentazione assidua.
Le dette dichiarazioni risultano, poi, sufficientemente dettagliate e non contrastanti, oltre che compatibili con la documentazione prodotta in atti.
In merito alla durata del rapporto di lavoro, va infine precisato che la ricorrente
- siccome dalla stessa peraltro dichiarato -, per tutto il periodo dall'11/03/2020 al
10/07/2020 è stata posta in cassa integrazione a causa dell'emergenza Covid-19, circostanza pure riferita dalla teste succitata che sul punto ha dichiarato “ricordo che la ricorrente per un periodo è stata posta in cassa integrazione durante il covid”.
Passando alla domanda relativa al pagamento della 13a e 14a mensilità, e del
Trattamento di Fine Rapporto, la stessa va accolta, non avendo la società convenuta, che ne aveva l'onere, dimostrato di avere corrisposto siffatte spettanze.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve affermarsi che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore della
[...]
presso la sede sita in Palermo, in Via Uditore, per il periodo dal 16/10/2019 al CP_1
30/04/2022, come “banconista” di cui al 5° livello del CCNL di riferimento, osservando un orario di lavoro che andava dalle ore 06.30 alle ore 16.00, in un primo periodo dal martedì alla domenica con giorno libero il lunedì, e poi dal lunedì al sabato, con giorno libero la domenica, e che per tutto il periodo dall'11/03/2020 al
10/07/2020 sia stata posta in cassa integrazione a causa dell'emergenza Covid-19;
5 per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento di quanto dovuto, in tale periodo, a titolo di lavoro supplementare e straordinario, nonché a titolo di 13a e
14a mensilità, e di TFR.
Passando alla quantificazione delle spettanze attoree, vanno condivise le risultanze della consulenza contabile (cfr. ctu in atti), cui può senz'altro farsi riferimento in quanto correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, che ha individuato nell'importo di € 54.404,35 la somma spettante alla ricorrente per i titoli di cui sopra.
In conclusione, la società convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate nel periodo sopra descritto, la somma pari ad € 54.404,35 (comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data del
6.6.2025) oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dal 7.6.2025 della sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Solli, dichiaratosi antistatario.
Vano poste a carico della convenuta le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 9.10.2025.
IL GIUDICE
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