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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/09/2025, n. 7201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7201 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15760/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, all'esito del deposito di note scritte entro il termine perentorio del 26.09.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15760/2025, e vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Catapano;
C.F._2
RICORRENTI
E
(C.F. residente in [...], Controparte_1 C.F._3
Via Lazio n. 11;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento canoni e spese locazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
e premesso che con contratto registrato presso l'Agenzia Parte_1 Parte_2 delle Entrate di Milano 5 in data 15.11.2016 avevano concesso in locazione , Controparte_1 ad uso abitazione e con decorrenza dal 1.12.2016, l'unità immobiliare sita in Pieve Emanuele, Via
Lazio n. 11, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 918, subalterno 717, Piano T-S1, zona cens. 2,
Cat. A/2 Classe 2, vani 6,5, Rendita € 805,67, per un canone annuo pari a € 9.960,00 da pagarsi in 4 rate trimestrali anticipate di € 2.490,00, che con lettera in data 23.11.2024 avevano comunicato al conduttore la volontà di non procedere alla rinnovazione del contratto di locazione, che pertanto si sarebbe risolto alla scadenza del 30.11.2024, che avevano notificato due intimazione di sfratto per morosità, l'ultima delle quali concernente i canoni non corrisposti per il periodo da agosto 2024 a pagina 1 di 3 novembre 2024, ammontanti a complessivi € 3.320,00, che il conduttore aveva comunicato la volontà di riconsegnare spontaneamente l'immobile, concordando la data del 6.12.2024, che in occasione della riconsegna dell'immobile venivano constatati danni all'appartamento locato per un importo complessivo di € 7.810,00 oltre IVA pari ai lavori necessari per la rimessa in pristino stato dell'immobile, che il conduttore aveva omesso di provvedere al pagamento delle spese condominiali previste contrattualmente a suo carico e riferite al comprensorio denominato Borgo delle Betulle nonché allo stabile di Via Lazio n. 11 denominato Lotto Cedro, per un totale pari ad € 2.016,65 salvo conguaglio a consuntivo per la gestione 2024, chiedevano di accertare e dichiarare dovuti dal resistente
€ 3.320,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti per il periodo da agosto 2024 a novembre
2024, € 2.016,65 a titolo di spese ed oneri come da consuntivi 2016/2023 e preventivo CP_2
2024, salvo conguaglio, già dedotte le somme pagate in costanza di rapporto di locazione, con conseguente condanna al pagamento di tali somme, oltre interessi.
Nel corso dell'udienza dell'11.09.2025 i ricorrenti rinunciavano alla domanda risarcitoria, riservando ogni azione in separata sede.
restava contumace. Controparte_1
All'esito del deposito di note scritte entro il termine perentorio del 26.09.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c. la causa veniva decisa.
Preliminarmente, devono ritenersi accertati la stipula del contratto di locazione ad uso abitativo registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 15.11.2016 ad uso abitazione e con decorrenza dal 1.12.2016 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pieve Emanuele, Via Lazio n.
11, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 918, subalterno 717, Piano T-S1, zona cens. 2, Cat. A/2
Classe 2, vani 6,5, Rendita € 805,67, per un canone annuo pari a € 9.960,00 da pagarsi in 4 rate trimestrali anticipate di € 2.490,00, nonché il rilascio in data 6.12.2024, come si evince dalle risultanze contenute nella documentazione prodotta agli allegati 1 (contratto) e 5 (verbale di rilascio).
Tanto premesso la domanda, per come delimitata in corso di causa, è fondata e dev'essere accolta atteso che il convenuto non si è costituito in giudizio né si è presentato, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato di avere pagato i canoni dall'agosto 2024 nonché le spese condominiali, pur essendo gravato dal relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. atteso che la fonte del credito per canoni trova un preciso riscontro nel contratto di locazione mentre il credito per spese condominiali riferite al comprensorio denominato Borgo delle Betulle nonché allo stabile di Via Lazio
n. 11 denominato Lotto Cedro poste a suo carico dall'art. 11 del contratto è stato specificamente dimostrato dai locatori mediante la produzione dei consuntivi delle spese condominiali dal 2016 al pagina 2 di 3 2023 e dei preventivi di gestione per l'anno 2024, per cui il resistente dev'essere condannato al pagamento della complessiva somma di € 5.236,65, oltre interessi al soddisfo.
Le spese di lite comprensive degli esborsi sostenuti per la fase di mediazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento di € 5.236,65, oltre interessi al soddisfo ed al rimborso delle spese di lite che liquida in
€ 264,00 per contributo unificato, € 190,32 per esborsi di mediazione comprensive di IVA, ed €
3.397,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 27 settembre 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, all'esito del deposito di note scritte entro il termine perentorio del 26.09.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15760/2025, e vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Catapano;
C.F._2
RICORRENTI
E
(C.F. residente in [...], Controparte_1 C.F._3
Via Lazio n. 11;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento canoni e spese locazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
e premesso che con contratto registrato presso l'Agenzia Parte_1 Parte_2 delle Entrate di Milano 5 in data 15.11.2016 avevano concesso in locazione , Controparte_1 ad uso abitazione e con decorrenza dal 1.12.2016, l'unità immobiliare sita in Pieve Emanuele, Via
Lazio n. 11, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 918, subalterno 717, Piano T-S1, zona cens. 2,
Cat. A/2 Classe 2, vani 6,5, Rendita € 805,67, per un canone annuo pari a € 9.960,00 da pagarsi in 4 rate trimestrali anticipate di € 2.490,00, che con lettera in data 23.11.2024 avevano comunicato al conduttore la volontà di non procedere alla rinnovazione del contratto di locazione, che pertanto si sarebbe risolto alla scadenza del 30.11.2024, che avevano notificato due intimazione di sfratto per morosità, l'ultima delle quali concernente i canoni non corrisposti per il periodo da agosto 2024 a pagina 1 di 3 novembre 2024, ammontanti a complessivi € 3.320,00, che il conduttore aveva comunicato la volontà di riconsegnare spontaneamente l'immobile, concordando la data del 6.12.2024, che in occasione della riconsegna dell'immobile venivano constatati danni all'appartamento locato per un importo complessivo di € 7.810,00 oltre IVA pari ai lavori necessari per la rimessa in pristino stato dell'immobile, che il conduttore aveva omesso di provvedere al pagamento delle spese condominiali previste contrattualmente a suo carico e riferite al comprensorio denominato Borgo delle Betulle nonché allo stabile di Via Lazio n. 11 denominato Lotto Cedro, per un totale pari ad € 2.016,65 salvo conguaglio a consuntivo per la gestione 2024, chiedevano di accertare e dichiarare dovuti dal resistente
€ 3.320,00 a titolo di canoni di locazione non corrisposti per il periodo da agosto 2024 a novembre
2024, € 2.016,65 a titolo di spese ed oneri come da consuntivi 2016/2023 e preventivo CP_2
2024, salvo conguaglio, già dedotte le somme pagate in costanza di rapporto di locazione, con conseguente condanna al pagamento di tali somme, oltre interessi.
Nel corso dell'udienza dell'11.09.2025 i ricorrenti rinunciavano alla domanda risarcitoria, riservando ogni azione in separata sede.
restava contumace. Controparte_1
All'esito del deposito di note scritte entro il termine perentorio del 26.09.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c. la causa veniva decisa.
Preliminarmente, devono ritenersi accertati la stipula del contratto di locazione ad uso abitativo registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 15.11.2016 ad uso abitazione e con decorrenza dal 1.12.2016 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Pieve Emanuele, Via Lazio n.
11, censita al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 918, subalterno 717, Piano T-S1, zona cens. 2, Cat. A/2
Classe 2, vani 6,5, Rendita € 805,67, per un canone annuo pari a € 9.960,00 da pagarsi in 4 rate trimestrali anticipate di € 2.490,00, nonché il rilascio in data 6.12.2024, come si evince dalle risultanze contenute nella documentazione prodotta agli allegati 1 (contratto) e 5 (verbale di rilascio).
Tanto premesso la domanda, per come delimitata in corso di causa, è fondata e dev'essere accolta atteso che il convenuto non si è costituito in giudizio né si è presentato, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare dimostrato di avere pagato i canoni dall'agosto 2024 nonché le spese condominiali, pur essendo gravato dal relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. atteso che la fonte del credito per canoni trova un preciso riscontro nel contratto di locazione mentre il credito per spese condominiali riferite al comprensorio denominato Borgo delle Betulle nonché allo stabile di Via Lazio
n. 11 denominato Lotto Cedro poste a suo carico dall'art. 11 del contratto è stato specificamente dimostrato dai locatori mediante la produzione dei consuntivi delle spese condominiali dal 2016 al pagina 2 di 3 2023 e dei preventivi di gestione per l'anno 2024, per cui il resistente dev'essere condannato al pagamento della complessiva somma di € 5.236,65, oltre interessi al soddisfo.
Le spese di lite comprensive degli esborsi sostenuti per la fase di mediazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento di € 5.236,65, oltre interessi al soddisfo ed al rimborso delle spese di lite che liquida in
€ 264,00 per contributo unificato, € 190,32 per esborsi di mediazione comprensive di IVA, ed €
3.397,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 27 settembre 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 3 di 3