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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 322 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 24.9.1.2025
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Erchie Parte_1 C.F._1
(Br) alla Via G. Marconi n.30, presso lo studio dell'avv. Ada Masi che la rappresenta e difende giusta mandato in atti
-APPELLANTE-
E
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ti Antonio Andriulli e
Giuseppe Basile, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D
-APPELLATO-
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici
All' udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 1834/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese irripetibili, la domanda proposta da nei confronti Parte_1
CP_ dell' volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate, lavorate dal 21.7.2018 al 31.12.2018 alle dipendenze dell'azienda agricola “L'Ortolana sas di AR OV & C.” con ogni conseguente prestazione previdenziale.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dalla lavoratrice sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie - in particolare della prova testimoniale ritenuta inidonea e in antinomia con quanto dichiarato in sede di accertamento ispettivo - che l'appellante censura, deducendo, al contrario, la conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio.
Le critiche alla sentenza impugnata sono fondate.
Va premesso che per costante giurisprudenza l'iscrizione nell'elenco anagrafico attesta la sussistenza di un valido rapporto di lavoro e della relativa provvista contributiva. Il venir meno di tale agevolazione probatoria, in conseguenza dell'adozione di un provvedimento di cancellazione, onera l'interessato della dimostrazione in giudizio della sussistenza del diritto preteso e, quindi, dell'effettività del rapporto di lavoro subordinato secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c. c. (in tal senso, Cass n. 21514/2017).
Va, altresì, considerato che i verbali ispettivi posti a fondamento del provvedimento di cancellazione hanno fede privilegiata ex art. 2700 c.c. limitatamente alla loro provenienza,
2 alle dichiarazioni rese ai funzionari ed agli altri fatti che costoro attestino aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. 15702/2014). Pertanto, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi” (Cass.
6382/1997). Tale onere è, quindi, assolto dal lavoratore nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca in cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione, nonchè all'esigenza di prova non solo dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, nel rispetto del primo comma dell'art. 2697 c.c., ma anche della prova, posta a carico dell'eccipiente, dell'inefficacia dei fatti avversi allegati, ai sensi del secondo comma del citato articolo.
Va pure premesso che, come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. 21239/2019).
Nella vicenda in esame la parte ricorrente ha chiesto di provare i fatti posti a fondamento della domanda a mezzo dei colleghi di lavoro, ugualmente interessati al disconoscimento delle
3 giornate di lavoro prestato alle dipendenze della stessa azienda agricola L'Ortolana s.a.s., le cui dichiarazioni sono, dunque, da ritenere utilizzabili non operando, nel caso, il divieto di testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc (vedasi Cass. Lavoro n. 8993/2008, secondo cui “non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro”).
Ciò posto e passando al merito della domanda, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione dell'appellante dagli elenchi dei lavoratori agricoli trova fonte in un
CP_ accertamento, da parte di ispettori dell' avente ad oggetto l'azienda “L'Ortolana sas di
AR G.”, al fine di effettuare il controllo del corretto adempimento degli obblighi assunti
CP_ quale datore di lavoro nei confronti dell' e di verificare la congruità delle denunce di manodopera dipendente rispetto al fabbisogno aziendale.
Tali operazioni sono state documentate nel verbale unico di accertamento n.
2018012697/DDL del 7.12.2018, riferito al periodo dall'1.10.2017 al 31.10.2018, mentre la cancellazione delle giornate in questione riguarda il periodo, in gran parte successivo, ossia dal 21.7.2018 al 31.12.2018.
Osserva la Corte che il quadro indiziario offerto dall'accertamento espletato non sia decisivo ai fini di giustificare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro della appellante, riferito, peraltro, a giornate di lavoro non comprese nel periodo esaminato dagli ispettori e ove si consideri che questi hanno riscontrato un eccesso della dichiarata manodopera rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non l'inesistenza di qualsiasi attività di impresa, così che i denunziati rapporti di lavoro fittizi, ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall'odierna appellante.
Deve evidenziarsi, inoltre, che nel verbale di accertamento non sono indicati i parametri utilizzati per individuare il fabbisogno di manodopera aziendale, in quanto difetta una dettagliata esposizione di dati tecnici e descrittivi necessari a rendere comparabile la valutazione presuntiva astratta eseguita dagli ispettori con la peculiare situazione concreta del
4 fabbisogno lavorativo di ciascuna azienda. Si tratta di valutazione generica che non consente una effettiva verifica dei dati esaminati e dei parametri eventualmente utilizzati al fine di individuare l'esatto fabbisogno di manodopera.
Del resto, i testimoni , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e hanno confermato di aver lavorato con l'istante, Testimone_4 Testimone_5
svolgendo i lavori concernenti la cura e raccolta dei carciofi, alle dipendenze dell'azienda agricola “L'Ortolana s.a.s. di AR OV & C.” per le giornate da luglio a dicembre
2018, su terreni ubicati in agro di SA CR (BR) coltivati a carciofi, con la retribuzione giornaliera di euro 30,00.
Quanto all'attendibilità, non sembra che dal confronto delle deposizioni emergano contraddizioni tali da far dubitare della genuinità di questi testimoni, considerato anche il complessivo quadro probatorio, innanzi rimarcato, emergente dagli accertamenti ispettivi.
Invero, nessun determinante rilievo può assurgere la dichiarazione raccolta dalla lavoratrice in sede ispettiva, riferita anche a anni precedenti consecutivi (2016 e 2017), avendo lavorato per la stessa azienda anche alla raccolta delle olive nei diversi periodi e non risultando espressamente specificato a quale periodo e a quale attività si riferisca la circostanza evidenziata dal primo giudice dell'unico uomo di nome che lavorava con la , la quale peraltro agli stessi Per_1 Pt_1
ispettori ha dichiarato che sul fondo vi erano altre persone, descrivendo, in ogni caso, la tipologia di lavori che svolgeva.
La valutazione effettuata dal Tribunale, riferita al contrasto tra le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di accertamento ispettivo e le deposizioni testimoniali, dunque, non appare
CP_ condivisibile poiché, nel complesso il quadro probatorio dell' non fornisce elementi univoci e ragionevolmente certi in forza dei quali ritenere, in particolare, l'insussistenza dello specifico rapporto di lavoro dedotto in giudizio;
ciò ancor più ove si consideri che gli stessi ispettori hanno accertato che l'azienda agricola “L'Ortolana sas di AR OV & C.” ha, comunque, effettivamente praticato -almeno su parte dei fondi indicati nella denuncia aziendale e con parte dei lavoratori denunciati- la coltivazione e la raccolta di carciofi, che è
5 proprio l'attività lavorativa che l'appellante ha dichiarato di aver espletato e che è stata confermata dai predetti testi, escussi nel giudizio di primo grado.
Conclusivamente e in accoglimento dell'appello, deve dichiararsi il diritto dell'appellante all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno 2018 per 102 giornate di lavoro e alla percezione del relativo trattamento economico.
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo con distrazione, seguono la soccombenza dell' CP_2
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno 2018 Parte_1
per 102 giornate;
CP_ 2) condanna l' all'adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della relativa posizione contributiva nonché al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre accessori di legge;
CP_ 3) condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €.
1.250,00, per il primo grado, e in €. 1.900,00, per il secondo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Ada Masi, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto, 24.9.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 322 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 24.9.1.2025
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Erchie Parte_1 C.F._1
(Br) alla Via G. Marconi n.30, presso lo studio dell'avv. Ada Masi che la rappresenta e difende giusta mandato in atti
-APPELLANTE-
E
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ti Antonio Andriulli e
Giuseppe Basile, giusta procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D
-APPELLATO-
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici
All' udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 1834/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese irripetibili, la domanda proposta da nei confronti Parte_1
CP_ dell' volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate, lavorate dal 21.7.2018 al 31.12.2018 alle dipendenze dell'azienda agricola “L'Ortolana sas di AR OV & C.” con ogni conseguente prestazione previdenziale.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata, vinte le spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice ha respinto la pretesa azionata dalla lavoratrice sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie - in particolare della prova testimoniale ritenuta inidonea e in antinomia con quanto dichiarato in sede di accertamento ispettivo - che l'appellante censura, deducendo, al contrario, la conformità delle deposizioni assunte alle circostanze di fatto dedotte in giudizio.
Le critiche alla sentenza impugnata sono fondate.
Va premesso che per costante giurisprudenza l'iscrizione nell'elenco anagrafico attesta la sussistenza di un valido rapporto di lavoro e della relativa provvista contributiva. Il venir meno di tale agevolazione probatoria, in conseguenza dell'adozione di un provvedimento di cancellazione, onera l'interessato della dimostrazione in giudizio della sussistenza del diritto preteso e, quindi, dell'effettività del rapporto di lavoro subordinato secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c. c. (in tal senso, Cass n. 21514/2017).
Va, altresì, considerato che i verbali ispettivi posti a fondamento del provvedimento di cancellazione hanno fede privilegiata ex art. 2700 c.c. limitatamente alla loro provenienza,
2 alle dichiarazioni rese ai funzionari ed agli altri fatti che costoro attestino aver compiuto o essere avvenuti in loro presenza (Cass. 15702/2014). Pertanto, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi” (Cass.
6382/1997). Tale onere è, quindi, assolto dal lavoratore nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca in cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione, nonchè all'esigenza di prova non solo dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, nel rispetto del primo comma dell'art. 2697 c.c., ma anche della prova, posta a carico dell'eccipiente, dell'inefficacia dei fatti avversi allegati, ai sensi del secondo comma del citato articolo.
Va pure premesso che, come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. 21239/2019).
Nella vicenda in esame la parte ricorrente ha chiesto di provare i fatti posti a fondamento della domanda a mezzo dei colleghi di lavoro, ugualmente interessati al disconoscimento delle
3 giornate di lavoro prestato alle dipendenze della stessa azienda agricola L'Ortolana s.a.s., le cui dichiarazioni sono, dunque, da ritenere utilizzabili non operando, nel caso, il divieto di testimoniare ai sensi dell'art. 246 cpc (vedasi Cass. Lavoro n. 8993/2008, secondo cui “non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro”).
Ciò posto e passando al merito della domanda, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione dell'appellante dagli elenchi dei lavoratori agricoli trova fonte in un
CP_ accertamento, da parte di ispettori dell' avente ad oggetto l'azienda “L'Ortolana sas di
AR G.”, al fine di effettuare il controllo del corretto adempimento degli obblighi assunti
CP_ quale datore di lavoro nei confronti dell' e di verificare la congruità delle denunce di manodopera dipendente rispetto al fabbisogno aziendale.
Tali operazioni sono state documentate nel verbale unico di accertamento n.
2018012697/DDL del 7.12.2018, riferito al periodo dall'1.10.2017 al 31.10.2018, mentre la cancellazione delle giornate in questione riguarda il periodo, in gran parte successivo, ossia dal 21.7.2018 al 31.12.2018.
Osserva la Corte che il quadro indiziario offerto dall'accertamento espletato non sia decisivo ai fini di giustificare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro della appellante, riferito, peraltro, a giornate di lavoro non comprese nel periodo esaminato dagli ispettori e ove si consideri che questi hanno riscontrato un eccesso della dichiarata manodopera rispetto alle effettive esigenze aziendali, ma non l'inesistenza di qualsiasi attività di impresa, così che i denunziati rapporti di lavoro fittizi, ben potrebbero riguardare soggetti diversi dall'odierna appellante.
Deve evidenziarsi, inoltre, che nel verbale di accertamento non sono indicati i parametri utilizzati per individuare il fabbisogno di manodopera aziendale, in quanto difetta una dettagliata esposizione di dati tecnici e descrittivi necessari a rendere comparabile la valutazione presuntiva astratta eseguita dagli ispettori con la peculiare situazione concreta del
4 fabbisogno lavorativo di ciascuna azienda. Si tratta di valutazione generica che non consente una effettiva verifica dei dati esaminati e dei parametri eventualmente utilizzati al fine di individuare l'esatto fabbisogno di manodopera.
Del resto, i testimoni , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e hanno confermato di aver lavorato con l'istante, Testimone_4 Testimone_5
svolgendo i lavori concernenti la cura e raccolta dei carciofi, alle dipendenze dell'azienda agricola “L'Ortolana s.a.s. di AR OV & C.” per le giornate da luglio a dicembre
2018, su terreni ubicati in agro di SA CR (BR) coltivati a carciofi, con la retribuzione giornaliera di euro 30,00.
Quanto all'attendibilità, non sembra che dal confronto delle deposizioni emergano contraddizioni tali da far dubitare della genuinità di questi testimoni, considerato anche il complessivo quadro probatorio, innanzi rimarcato, emergente dagli accertamenti ispettivi.
Invero, nessun determinante rilievo può assurgere la dichiarazione raccolta dalla lavoratrice in sede ispettiva, riferita anche a anni precedenti consecutivi (2016 e 2017), avendo lavorato per la stessa azienda anche alla raccolta delle olive nei diversi periodi e non risultando espressamente specificato a quale periodo e a quale attività si riferisca la circostanza evidenziata dal primo giudice dell'unico uomo di nome che lavorava con la , la quale peraltro agli stessi Per_1 Pt_1
ispettori ha dichiarato che sul fondo vi erano altre persone, descrivendo, in ogni caso, la tipologia di lavori che svolgeva.
La valutazione effettuata dal Tribunale, riferita al contrasto tra le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di accertamento ispettivo e le deposizioni testimoniali, dunque, non appare
CP_ condivisibile poiché, nel complesso il quadro probatorio dell' non fornisce elementi univoci e ragionevolmente certi in forza dei quali ritenere, in particolare, l'insussistenza dello specifico rapporto di lavoro dedotto in giudizio;
ciò ancor più ove si consideri che gli stessi ispettori hanno accertato che l'azienda agricola “L'Ortolana sas di AR OV & C.” ha, comunque, effettivamente praticato -almeno su parte dei fondi indicati nella denuncia aziendale e con parte dei lavoratori denunciati- la coltivazione e la raccolta di carciofi, che è
5 proprio l'attività lavorativa che l'appellante ha dichiarato di aver espletato e che è stata confermata dai predetti testi, escussi nel giudizio di primo grado.
Conclusivamente e in accoglimento dell'appello, deve dichiararsi il diritto dell'appellante all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno 2018 per 102 giornate di lavoro e alla percezione del relativo trattamento economico.
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo con distrazione, seguono la soccombenza dell' CP_2
P.Q.M.
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno 2018 Parte_1
per 102 giornate;
CP_ 2) condanna l' all'adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della relativa posizione contributiva nonché al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre accessori di legge;
CP_ 3) condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €.
1.250,00, per il primo grado, e in €. 1.900,00, per il secondo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Ada Masi, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto, 24.9.2025
Il Giudice Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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