Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione degli Avvocati Luciano Romeo
e Massimo Barrile mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 11506/2022, 11512/2022 e 4811/2023 del Ruolo
Generale vertenti
TRA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv.ti BARRILE MASSIMO e ROMEO LUCIANO)
ricorrenti
CONTRO
(Dott.ssa BRUNO DANIELA ex art. 417 bis Controparte_1
c.p.c.)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti convenivano innanzi al
Tribunale di Palermo l'Amministrazione resistente esponendo di aver presentato domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA valida per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 e dolendosi del fatto che il servizio militare svolto fosse stato valutato in misura ridotta in conformità alle previsioni del decreto ministeriale n. 50/2021; deducendo l'illegittimità di tale disciplina chiedevano conclusivamente il riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) e, per l'effetto, l'attribuzione del nuovo corretto punteggio nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di rispettivo interesse.
Ritualmente citato, si costituiva in giudizio il resistente contestando la CP_1
fondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto.
Quindi, all'udienza del 17/02/2025 le cause riunite sono passate in decisione all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
◊
Giova premettere che l'unico soggetto passivamente legittimato è il
[...]
, mentre i restanti soggetti evocati in giudizio Controparte_2
costituiscono mere articolazioni organizzative del medesimo (cfr. Cass. CP_1
9 novembre 2021, n. 32938).
Ciò chiarito, il ricorso in esame si rivela infondato sulla scorta di un consolidato orientamento di questo Tribunale, anche in diversa composizione, che qui integralmente si richiama per relationem e che trovasi diffusamente espresso
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anche nelle pronunce versate in atti dal (cfr. pure Trib. Palermo, n. CP_1
1566/2023; Trib. Palermo, n. 3048/2023; Trib. Agrigento, n. 348/2023).
E dunque “Il D.M. 50 del 2021, all. A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il
servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n. 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che "…
il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura,
di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “7. Il
periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale ATA, “1. Al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. ((sono fatte salve le eventuali disposizioni piu'
favorevoli contenute nei contratti collettivi gia' stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.)) 2. Il servizio di
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della meta'.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Ebbene, entrambe le disposizioni succitate, riconoscono genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e
Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare,
prevede: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze
armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche,
carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l'art. 2050
succitato deve intendersi nel senso che “deve ritenersi, in una lettura integrata
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui,
appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass.
Civ., sez. lav., n. 5679/2020). Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485,
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n.
297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato). L'art. 485
comma 7 d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è
valido a tutti gli effetti” - non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost.
e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022).
Ciò posto, va tuttavia osservato …. come nè le norme di cui al d.lgs. 297/1994
succitate, nè l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio. Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione prima riportato,
che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il DM
50/2021, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato,
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio.
La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate”.
Sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni, che oggi hanno trovato un deciso supporto normofilattico nella pronuncia della Corte di Cassazione dell'8 agosto
2024 n. 22429, anche nel caso di specie deve ritenersi infondata la richiesta del ricorrente di vedersi assegnato, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, e pacificamente valutato dall'Amministrazione al pari del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, un punteggio identico a quello previsto dal DM 50/21 per il servizio prestato nella medesima qualifica.
Conseguentemente respinto il ricorso, l'esistenza, anche presso questo Tribunale,
di pronunce difformi e l'intervento solo in corso di causa del citato pronunciamento della Cassazione, giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/02/2025.
GGIIUUDDIICCEE
LD CC
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro