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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 508/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 2.5.2022 e segnata al n. 508/2022 R.G.
pendente tra:
ABBANOA S.p.A. (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in
VIALE ARMANDO DIAZ N. 29, CAGLIARI, presso lo studio del difensore
ATTRICE APPELLANTE
CONTRO
RU ON (C.F. ), RU IN C.F._1
TT (C.F. ), RU DA UR AR C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LACONI EFISIO, C.F._3
elettivamente domiciliati in VIA SAN FRANCESCO N. 18, ORISTANO, presso lo studio del difensore
CONVENUTI APPELLATI
Pag. 1 di 8 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l'BA S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza n.
637/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, pronunciata tra la società appellante e
OR GI, con cui è stata annullata la fattura n. 202001887595 per consumi idrici emessa dall'BA in data 5.11.2020 di € 2.733,83 e ha disposto a carico dell'BA il ricalcolo dei consumi “avuto conto del parametro giornaliero del consumo idrico medio dell'utenza del Santoro, al di fuori del periodo di cui alla perdita idrica”, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la conferma del credito portato da detta fattura, la condanna del OR GI al pagamento della somma di €
2.733,83 oltre interessi moratori dalle scadenze al saldo, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La parte attrice ha dedotto che il Giudice di pace ha riportato pronunce giurisprudenziali che non hanno trovato applicazione concreta e che conducono ad una conclusione illogica rispetto ai principi enunciati;
che la causa dei consumi anomali è
riconducibile ad un guasto dell'impianto idrico dell'abitazione dell'utente ed è a lui addebitabile;
che secondo le disposizioni del regolamento l'utente finale risponde delle perdite idriche occulte, salvo casi eccezionali in cui l'Ente gestore riconosce lo scorporo dei costi per il servizio di depurazione e fognatura;
che l'BA ha riconosciuto lo scorporo dei canoni di depurazione e fognatura per un importo di € 720,85; che il sig.
OR non ha dimostrato di aver adottato un comportamento diligente;
che è
illegittima la condanna dell'BA s.p.a. alla rideterminazione del credito sulla base dei consumi medi per il fatto che BA non avrebbe provveduto a trasmettere al cliente le comunicazioni necessarie;
che il termine di 30 giorni dalla rilevazione dei consumi anomali non era ancora scaduto.
Pag. 2 di 8 Con comparsa depositata il 12.9.2022 si sono costituiti in giudizio OR
ON, MA AB e DA UR MA, in qualità di eredi di OR GI, i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello dichiarare tenute le parti appellate ad eseguire l'obbligazione in favore della BA nei limiti delle rispettive quote ereditarie.
Svolta la ctu, all'udienza del 26.11.2024, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Nella comparsa conclusionale l'BA ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dei signori OR per mancata dimostrazione della loro qualità
di eredi di OR GI.
1) Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione relativa alla mancanza di prova della qualità di eredi dei signori OR. Sotto il profilo giuridico va evidenziato che colui che contraddica un'azione nell'asserita qualità di erede di un altro soggetto,
indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resterebbe indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto a contraddire (Cass., n. 10519/2024).
Tuttavia il figlio che aziona o resiste in giudizio per un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a
Pag. 3 di 8 titolo di successione legittima, abbia accettato anche tacitamente l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione (Cass., n. 6745/2018).
Nel caso di specie OR ON, OR MA AB, OR DA UR
MA hanno allegato di essere eredi legittimi di OR GI, deceduto il
27.2.2022. Tali circostanze non sono state contestate, né in maniera generica, né in maniera specifica dall'BA s.p.a., che nelle note depositate il 6.12.2022 si è limitata a confermare le conclusioni rassegnate e a contestare l'avversa eccezione di inammissibilità; soltanto nella comparsa conclusionale la società ha dedotto la mancanza di prova in ordine al decesso di OR GI e alla qualità di eredi dei convenuti.
Considerato che la qualità di eredi legittimi dei signori OR è stata contestata dalla società appellante soltanto nella comparsa conclusionale, deve ritenersi dimostrato il rapporto di discendenza dei convenuti con l'originario titolare del diritto e, sulla base dei principi giuridici sopra indicati, la loro qualità di eredi (v. Cass., n. 15031/2016: “il mancato adempimento dell'onere di provare la qualità di erede da parte di colui il quale si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti, qualora nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non può
essere fatta valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale o nei successivi gradi del giudizio”).
2) Con riferimento al merito, va evidenziato che la fattura contestata ha per oggetto il pagamento della somma di € 2.733,83 a titolo di canone dovuto per la somministrazione effettuata nel periodo decorrente dal 3.12.2019 al 22.8.2020.
E' pacifico, non essendo oggetto di contestazione tra le parti, che l'aumento dei consumi registrati in tale periodo (2,67 metri cubi) rispetto a quelli precedenti (0,33 mc)
Pag. 4 di 8 sia dovuta ad una perdita idrica non visibile. Tale circostanza, allegata dall'utente, non è
stata contestata dall'BA s.p.a., che ha accolto il reclamo di OR GI.
Ciò premesso l'BA s.p.a. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui la condanna alla rideterminazione del credito parametrandolo ai consumi medi dell'utenza, ritenendo applicabile solo l'art. B.35.2 del Regolamento del SII che prevede la riduzione dell'importo della fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice
di Pace ha ritenuto la società appellante inadempiente per l'omissione degli obblighi informativi in ordine all'abnormità dei consumi e ha disposto per tale motivo a carico della società appellante l'obbligo di rideterminare i consumi.
La società appellante ha sostenuto l'erroneità della pronuncia del Giudice di Pace
per non aver applicato l'art.
6.2 della Carta del Servizio Idrico Integrato, ai sensi del quale l'Ente Gestore deve comunicare la presenza di eventuali consumi anomali nei 30
giorni successivi la rilevazione.
Sotto il profilo giuridico va rilevato, come evidenziato anche dal Giudice di Pace,
che il gestore del servizio idrico è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente di eventuali consumi anomali, a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d. autolettura), così da consentirgli di attivarsi tempestivamente per evitare l'aggravamento del danno (Cass., n. 24904/2021). In
particolare la Corte di legittimità ha ritenuto che il semplice invio di una fattura commerciale relativa a consumi anomali registrati a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo non consente di ritenere adempiuto correttamente l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dalla Carta del SII, che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee
Pag. 5 di 8 a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dall'eventuale perdita occulta.
Nel caso in esame, secondo quanto risulta dalla fattura del 7.8.2020 n. 1379741,
dall'ultima lettura, effettuata il 31.12.2019, a quella effettuata il 31.7.2020, c'è stato un consumo anomalo di 611 mc. La Carta del SII vigente all'epoca dell'emissione della fattura contestata prevede che le letture siano effettuate con periodicità di almeno due volte l'anno e che, nel caso in cui il consumo rilevato fosse 3 volte superiore alla media storica del cliente, la criticità sia segnalata all'utente con specifica tempestiva comunicazione, da inviare entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione dei consumi.
Nel caso di specie, non risulta che l'BA abbia segnalato al cliente il consumo anomalo entro 30 giorni dalla rilevazione effettuata il 31.7.2020; tuttavia, deve escludersi che il mancato adempimento dell'obbligo di informazione a carico della società appellante entro il termine di 30 giorni abbia causato un danno all'utente, in quanto GI OR in data 22.8.2020, in seguito alla ricezione della fattura del
7.8.2020 e 22 giorni dopo dalla data di ultima rilevazione avvenuta il 31.7.2020, ha proceduto alla riparazione della perdita idrica non visibile;
non può ritenersi che l'BA fosse tenuta a effettuare la lettura del contatore anteriormente e a procedere pertanto alla relativa segnalazione in quanto la Carta del Servizio Idrico che integra il contratto di somministrazione e l'art. 7 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n.
218/2016 prevede che le letture siano eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia errato nel disporre il ricalcolo dei consumi in ragione dell'inadempimento dell'BA s.p.a.
all'obbligo informativo.
Pag. 6 di 8 La parte appellata ha lamentato in sede di comparsa di costituzione la mancata applicazione dei criteri previsti dall'art. 19.4 dell'Allegato alla Delibera Arera n.
609/2021 del 21.12.2021: a parte la tardività di tale eccezione, va evidenziato che i criteri indicati dalla Delibera Area del 2021 per l'ipotesi di perdita occulta trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 come previsto nella stessa delibera.
Ciò premesso deve ritenersi che, per effetto della perdita occulta, possa trovare applicazione solo la riduzione prevista dall'art. B.35.2 del Regolamento vigente all'epoca della somministrazione. Il ctu ha accertato che la società appellante ha disposto la riduzione del canone fognario e di depurazione conformemente ai criteri indicati dalla disposizione richiamata.
Di conseguenza, sulla base delle considerazioni svolte, l'appello avanzato dall'BA s.p.a. va accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda avanzata da GI OR volta ad ottenre l'annullamento della fattura n.
202001887595 del 5.11.2020 va respinta.
3) Nel presente giudizio l'BA ha chiesto la condanna del OR GI
al pagamento della somma di € 2.733,83 oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo.
Tale domanda non è stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado, per cui la stessa deve ritenersi inammissibile.
4) Per gli stessi motivi va ritenuta inammissibile la domanda dei convenuti avanzata in via subordinata volta a dichiarare gli appellati tenuti ad eseguire l'obbligazione in favore della soc. BA nei limiti delle rispettive quote ereditarie.
5) Considerato il parziale accoglimento delle domande avanzate da parte attrice, le spese relative al presente giudizio vanno compensate nella misura di un quarto. Il
regolamento delle spese di lite inerenti il giudizio di primo grado segue il criterio della soccombenza.
Pag. 7 di 8 Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in riforma della sentenza n. 637/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, così provvede:
- respinge la domanda avanzata da OR GI;
- dichiara inammissibili la domanda della parte appellante volta ad ottenere la condanna di OR GI al pagamento della somma di € 2.733,83 oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo e la domanda di parte appellata volta a dichiarare i convenuti tenuti ad eseguire l'obbligazione in favore della soc. BA nei limiti delle rispettive quote ereditarie;
- condanna la parte appellata a corrispondere in favore dell'BA S.p.A. le spese di lite inerenti il primo grado di giudizio, che liquida in € 913,00 per compensi, e i tre quarti delle spese di lite inerenti il presente grado del giudizio, che liquida per tale quota in € 958,50 per compensi, € 130,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte convenuta
Così deciso in Nuoro, il 30 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Tiziana
Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 2.5.2022 e segnata al n. 508/2022 R.G.
pendente tra:
ABBANOA S.p.A. (P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in
VIALE ARMANDO DIAZ N. 29, CAGLIARI, presso lo studio del difensore
ATTRICE APPELLANTE
CONTRO
RU ON (C.F. ), RU IN C.F._1
TT (C.F. ), RU DA UR AR C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LACONI EFISIO, C.F._3
elettivamente domiciliati in VIA SAN FRANCESCO N. 18, ORISTANO, presso lo studio del difensore
CONVENUTI APPELLATI
Pag. 1 di 8 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l'BA S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza n.
637/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, pronunciata tra la società appellante e
OR GI, con cui è stata annullata la fattura n. 202001887595 per consumi idrici emessa dall'BA in data 5.11.2020 di € 2.733,83 e ha disposto a carico dell'BA il ricalcolo dei consumi “avuto conto del parametro giornaliero del consumo idrico medio dell'utenza del Santoro, al di fuori del periodo di cui alla perdita idrica”, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la conferma del credito portato da detta fattura, la condanna del OR GI al pagamento della somma di €
2.733,83 oltre interessi moratori dalle scadenze al saldo, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La parte attrice ha dedotto che il Giudice di pace ha riportato pronunce giurisprudenziali che non hanno trovato applicazione concreta e che conducono ad una conclusione illogica rispetto ai principi enunciati;
che la causa dei consumi anomali è
riconducibile ad un guasto dell'impianto idrico dell'abitazione dell'utente ed è a lui addebitabile;
che secondo le disposizioni del regolamento l'utente finale risponde delle perdite idriche occulte, salvo casi eccezionali in cui l'Ente gestore riconosce lo scorporo dei costi per il servizio di depurazione e fognatura;
che l'BA ha riconosciuto lo scorporo dei canoni di depurazione e fognatura per un importo di € 720,85; che il sig.
OR non ha dimostrato di aver adottato un comportamento diligente;
che è
illegittima la condanna dell'BA s.p.a. alla rideterminazione del credito sulla base dei consumi medi per il fatto che BA non avrebbe provveduto a trasmettere al cliente le comunicazioni necessarie;
che il termine di 30 giorni dalla rilevazione dei consumi anomali non era ancora scaduto.
Pag. 2 di 8 Con comparsa depositata il 12.9.2022 si sono costituiti in giudizio OR
ON, MA AB e DA UR MA, in qualità di eredi di OR GI, i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello dichiarare tenute le parti appellate ad eseguire l'obbligazione in favore della BA nei limiti delle rispettive quote ereditarie.
Svolta la ctu, all'udienza del 26.11.2024, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Nella comparsa conclusionale l'BA ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dei signori OR per mancata dimostrazione della loro qualità
di eredi di OR GI.
1) Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione relativa alla mancanza di prova della qualità di eredi dei signori OR. Sotto il profilo giuridico va evidenziato che colui che contraddica un'azione nell'asserita qualità di erede di un altro soggetto,
indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resterebbe indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto a contraddire (Cass., n. 10519/2024).
Tuttavia il figlio che aziona o resiste in giudizio per un diritto del genitore, del quale afferma essere erede ab intestato, ove non sia contestato il rapporto di discendenza con il de cuius, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a
Pag. 3 di 8 titolo di successione legittima, abbia accettato anche tacitamente l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione (Cass., n. 6745/2018).
Nel caso di specie OR ON, OR MA AB, OR DA UR
MA hanno allegato di essere eredi legittimi di OR GI, deceduto il
27.2.2022. Tali circostanze non sono state contestate, né in maniera generica, né in maniera specifica dall'BA s.p.a., che nelle note depositate il 6.12.2022 si è limitata a confermare le conclusioni rassegnate e a contestare l'avversa eccezione di inammissibilità; soltanto nella comparsa conclusionale la società ha dedotto la mancanza di prova in ordine al decesso di OR GI e alla qualità di eredi dei convenuti.
Considerato che la qualità di eredi legittimi dei signori OR è stata contestata dalla società appellante soltanto nella comparsa conclusionale, deve ritenersi dimostrato il rapporto di discendenza dei convenuti con l'originario titolare del diritto e, sulla base dei principi giuridici sopra indicati, la loro qualità di eredi (v. Cass., n. 15031/2016: “il mancato adempimento dell'onere di provare la qualità di erede da parte di colui il quale si costituisce in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti, qualora nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non può
essere fatta valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale o nei successivi gradi del giudizio”).
2) Con riferimento al merito, va evidenziato che la fattura contestata ha per oggetto il pagamento della somma di € 2.733,83 a titolo di canone dovuto per la somministrazione effettuata nel periodo decorrente dal 3.12.2019 al 22.8.2020.
E' pacifico, non essendo oggetto di contestazione tra le parti, che l'aumento dei consumi registrati in tale periodo (2,67 metri cubi) rispetto a quelli precedenti (0,33 mc)
Pag. 4 di 8 sia dovuta ad una perdita idrica non visibile. Tale circostanza, allegata dall'utente, non è
stata contestata dall'BA s.p.a., che ha accolto il reclamo di OR GI.
Ciò premesso l'BA s.p.a. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui la condanna alla rideterminazione del credito parametrandolo ai consumi medi dell'utenza, ritenendo applicabile solo l'art. B.35.2 del Regolamento del SII che prevede la riduzione dell'importo della fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice
di Pace ha ritenuto la società appellante inadempiente per l'omissione degli obblighi informativi in ordine all'abnormità dei consumi e ha disposto per tale motivo a carico della società appellante l'obbligo di rideterminare i consumi.
La società appellante ha sostenuto l'erroneità della pronuncia del Giudice di Pace
per non aver applicato l'art.
6.2 della Carta del Servizio Idrico Integrato, ai sensi del quale l'Ente Gestore deve comunicare la presenza di eventuali consumi anomali nei 30
giorni successivi la rilevazione.
Sotto il profilo giuridico va rilevato, come evidenziato anche dal Giudice di Pace,
che il gestore del servizio idrico è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente di eventuali consumi anomali, a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d. autolettura), così da consentirgli di attivarsi tempestivamente per evitare l'aggravamento del danno (Cass., n. 24904/2021). In
particolare la Corte di legittimità ha ritenuto che il semplice invio di una fattura commerciale relativa a consumi anomali registrati a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo non consente di ritenere adempiuto correttamente l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dalla Carta del SII, che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee
Pag. 5 di 8 a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dall'eventuale perdita occulta.
Nel caso in esame, secondo quanto risulta dalla fattura del 7.8.2020 n. 1379741,
dall'ultima lettura, effettuata il 31.12.2019, a quella effettuata il 31.7.2020, c'è stato un consumo anomalo di 611 mc. La Carta del SII vigente all'epoca dell'emissione della fattura contestata prevede che le letture siano effettuate con periodicità di almeno due volte l'anno e che, nel caso in cui il consumo rilevato fosse 3 volte superiore alla media storica del cliente, la criticità sia segnalata all'utente con specifica tempestiva comunicazione, da inviare entro e non oltre 30 giorni dalla rilevazione dei consumi.
Nel caso di specie, non risulta che l'BA abbia segnalato al cliente il consumo anomalo entro 30 giorni dalla rilevazione effettuata il 31.7.2020; tuttavia, deve escludersi che il mancato adempimento dell'obbligo di informazione a carico della società appellante entro il termine di 30 giorni abbia causato un danno all'utente, in quanto GI OR in data 22.8.2020, in seguito alla ricezione della fattura del
7.8.2020 e 22 giorni dopo dalla data di ultima rilevazione avvenuta il 31.7.2020, ha proceduto alla riparazione della perdita idrica non visibile;
non può ritenersi che l'BA fosse tenuta a effettuare la lettura del contatore anteriormente e a procedere pertanto alla relativa segnalazione in quanto la Carta del Servizio Idrico che integra il contratto di somministrazione e l'art. 7 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n.
218/2016 prevede che le letture siano eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia errato nel disporre il ricalcolo dei consumi in ragione dell'inadempimento dell'BA s.p.a.
all'obbligo informativo.
Pag. 6 di 8 La parte appellata ha lamentato in sede di comparsa di costituzione la mancata applicazione dei criteri previsti dall'art. 19.4 dell'Allegato alla Delibera Arera n.
609/2021 del 21.12.2021: a parte la tardività di tale eccezione, va evidenziato che i criteri indicati dalla Delibera Area del 2021 per l'ipotesi di perdita occulta trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 come previsto nella stessa delibera.
Ciò premesso deve ritenersi che, per effetto della perdita occulta, possa trovare applicazione solo la riduzione prevista dall'art. B.35.2 del Regolamento vigente all'epoca della somministrazione. Il ctu ha accertato che la società appellante ha disposto la riduzione del canone fognario e di depurazione conformemente ai criteri indicati dalla disposizione richiamata.
Di conseguenza, sulla base delle considerazioni svolte, l'appello avanzato dall'BA s.p.a. va accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda avanzata da GI OR volta ad ottenre l'annullamento della fattura n.
202001887595 del 5.11.2020 va respinta.
3) Nel presente giudizio l'BA ha chiesto la condanna del OR GI
al pagamento della somma di € 2.733,83 oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo.
Tale domanda non è stata avanzata nel corso del giudizio di primo grado, per cui la stessa deve ritenersi inammissibile.
4) Per gli stessi motivi va ritenuta inammissibile la domanda dei convenuti avanzata in via subordinata volta a dichiarare gli appellati tenuti ad eseguire l'obbligazione in favore della soc. BA nei limiti delle rispettive quote ereditarie.
5) Considerato il parziale accoglimento delle domande avanzate da parte attrice, le spese relative al presente giudizio vanno compensate nella misura di un quarto. Il
regolamento delle spese di lite inerenti il giudizio di primo grado segue il criterio della soccombenza.
Pag. 7 di 8 Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in riforma della sentenza n. 637/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nuoro, così provvede:
- respinge la domanda avanzata da OR GI;
- dichiara inammissibili la domanda della parte appellante volta ad ottenere la condanna di OR GI al pagamento della somma di € 2.733,83 oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo e la domanda di parte appellata volta a dichiarare i convenuti tenuti ad eseguire l'obbligazione in favore della soc. BA nei limiti delle rispettive quote ereditarie;
- condanna la parte appellata a corrispondere in favore dell'BA S.p.A. le spese di lite inerenti il primo grado di giudizio, che liquida in € 913,00 per compensi, e i tre quarti delle spese di lite inerenti il presente grado del giudizio, che liquida per tale quota in € 958,50 per compensi, € 130,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte convenuta
Così deciso in Nuoro, il 30 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8