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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16566 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. DO AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n.31212/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Natoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Pietro da Cortona nr. 8, in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso per opposizione;
OPPONENTE
E
e Controparte_1 CP_2 CP_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Caterina Zuardi CO, Francesco A. CO, Flavio
CO e IO CO e, nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, in via
Alberico II n.10, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa- somministrazione.
In decisione all'udienza in data 20 novembre 2025 ex art.281 sexies terzo comma c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.7557/2024 del giorno 13 giugno 2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.11962/2024, con il quale veniva ingiunto a il pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'importo di euro 7.704,41, oltre interessi e spese del monitorio.
Il credito ingiunto era relativo a spese condominiali richieste alla quale coobbligata, ex Pt_1 art.22, del contratto di locazione stipulato da e la defunta di Parte_2 Persona_1 cui e sono eredi, con e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
[...]
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'inapplicabilità del rito locatizio, stante la natura accessoria della clausola di garanzia di cui all'art. 22 del contratto di locazione del
11.04.2012, e l'incompetenza per valore del Tribunale adito in luogo dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Roma, con conseguente annullamento o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, chiedeva: di dichiarare l'inefficacia e/o la nullità della notifica inerente alla richiesta di escussione effettuata nei confronti di essa opponente e, per l'effetto, di annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare l'intervenuta liberazione del fideiussore per ricorrenza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 1955 e 1956 c.c. e, per l'effetto, di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
di condannare gli opponenti, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni, tutti, per “lite temeraria” da quantificarsi d'ufficio su base equitativa.
e si costituivano in giudizio eccependo, in via Controparte_1 CP_2 CP_3 preliminare: la tardività dell'opposizione proposta con conseguente improcedibilità del giudizio e definitività del decreto ingiuntivo opposto;
la necessita di rimettere il procedimento al Presidente per l'assegnazione alla Sezione tabellarmente competente.
Chiedevano, nel merito, di confermare l'opposto decreto e di rigettare l'atto di opposizione con conseguente condanna della parte opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre gli interessi come domandati e le spese del monitorio.
Nel corso del procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte. Preliminarmente, va ribadito il rigetto dell'eccezione di tardività dell'atto di opposizione, in quanto, considerata l'ammissibilità del rito semplificato anche per introdurre il giudizio di opposizione, l'atto di opposizione deve ritenersi tempestivo essendo stato il relativo ricorso in opposizione depositato tempestivamente.
Va, altresì, escluso che la parte opponente sia parte del contratto di locazione con conseguente inapplicabilità del rito locatizio.
Infatti, dal contenuto letterale dell'art.22 del contratto emerge che sottoscriveva Parte_1 lo stesso ai fini di confermare la conoscenza del contenuto delle obbligazioni contrattuali (“…si dichiara…perfettamente edotta del contenuto del presente contratto, a tal fine ed a riprova sottoscritto e controfirmato…”) e che assumeva la qualità di garante in solido delle obbligazioni assunte dai conduttori (in particolare con obbligo di pagamento immediato a seguito di semplice richiesta di pagamento) senza assumere la veste di conduttore.
Pertanto, si tratta di un autonomo rapporto di garanzia non soggetto al regime locatizio.
Il Tribunale, ciò premesso, ritiene fondata l'eccezione di incompetenza per valore in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace, ex art.7 c.p.c., in quanto il valore del presente procedimento è minore di euro 10.000,00.
Conseguentemente, ritenuta assorbita ogni altra questione, dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni) in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
Va respinta, in questa sede, la richiesta ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte opponente, non ritenendone sussistere i presupposti soggettivi, in considerazione della mera pronuncia in rito implicante anche una questione interpretativa della clausola contrattuale del contratto di locazione inerente all'assunzione dell'opponente della suddetta garanzia.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma, dichiarando competente l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e conseguentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.7557/2024 del giorno 13 giugno 2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.11962/2024; rigetta la richiesta ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte opponente;
condanna e in solido, alla rifusione, in favore di Controparte_1 CP_2 CP_3
, delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese che si Parte_1 liquidano complessivamente in euro 3.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 22.11.2025 Il Giudice
DO AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. DO AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n.31212/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Natoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Pietro da Cortona nr. 8, in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso per opposizione;
OPPONENTE
E
e Controparte_1 CP_2 CP_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Caterina Zuardi CO, Francesco A. CO, Flavio
CO e IO CO e, nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, in via
Alberico II n.10, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa- somministrazione.
In decisione all'udienza in data 20 novembre 2025 ex art.281 sexies terzo comma c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.7557/2024 del giorno 13 giugno 2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.11962/2024, con il quale veniva ingiunto a il pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'importo di euro 7.704,41, oltre interessi e spese del monitorio.
Il credito ingiunto era relativo a spese condominiali richieste alla quale coobbligata, ex Pt_1 art.22, del contratto di locazione stipulato da e la defunta di Parte_2 Persona_1 cui e sono eredi, con e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
[...]
La parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'inapplicabilità del rito locatizio, stante la natura accessoria della clausola di garanzia di cui all'art. 22 del contratto di locazione del
11.04.2012, e l'incompetenza per valore del Tribunale adito in luogo dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Roma, con conseguente annullamento o revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, chiedeva: di dichiarare l'inefficacia e/o la nullità della notifica inerente alla richiesta di escussione effettuata nei confronti di essa opponente e, per l'effetto, di annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare l'intervenuta liberazione del fideiussore per ricorrenza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 1955 e 1956 c.c. e, per l'effetto, di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
di condannare gli opponenti, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni, tutti, per “lite temeraria” da quantificarsi d'ufficio su base equitativa.
e si costituivano in giudizio eccependo, in via Controparte_1 CP_2 CP_3 preliminare: la tardività dell'opposizione proposta con conseguente improcedibilità del giudizio e definitività del decreto ingiuntivo opposto;
la necessita di rimettere il procedimento al Presidente per l'assegnazione alla Sezione tabellarmente competente.
Chiedevano, nel merito, di confermare l'opposto decreto e di rigettare l'atto di opposizione con conseguente condanna della parte opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre gli interessi come domandati e le spese del monitorio.
Nel corso del procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte. Preliminarmente, va ribadito il rigetto dell'eccezione di tardività dell'atto di opposizione, in quanto, considerata l'ammissibilità del rito semplificato anche per introdurre il giudizio di opposizione, l'atto di opposizione deve ritenersi tempestivo essendo stato il relativo ricorso in opposizione depositato tempestivamente.
Va, altresì, escluso che la parte opponente sia parte del contratto di locazione con conseguente inapplicabilità del rito locatizio.
Infatti, dal contenuto letterale dell'art.22 del contratto emerge che sottoscriveva Parte_1 lo stesso ai fini di confermare la conoscenza del contenuto delle obbligazioni contrattuali (“…si dichiara…perfettamente edotta del contenuto del presente contratto, a tal fine ed a riprova sottoscritto e controfirmato…”) e che assumeva la qualità di garante in solido delle obbligazioni assunte dai conduttori (in particolare con obbligo di pagamento immediato a seguito di semplice richiesta di pagamento) senza assumere la veste di conduttore.
Pertanto, si tratta di un autonomo rapporto di garanzia non soggetto al regime locatizio.
Il Tribunale, ciò premesso, ritiene fondata l'eccezione di incompetenza per valore in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace, ex art.7 c.p.c., in quanto il valore del presente procedimento è minore di euro 10.000,00.
Conseguentemente, ritenuta assorbita ogni altra questione, dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Roma in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni) in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
Va respinta, in questa sede, la richiesta ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte opponente, non ritenendone sussistere i presupposti soggettivi, in considerazione della mera pronuncia in rito implicante anche una questione interpretativa della clausola contrattuale del contratto di locazione inerente all'assunzione dell'opponente della suddetta garanzia.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma, dichiarando competente l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e conseguentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.7557/2024 del giorno 13 giugno 2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.11962/2024; rigetta la richiesta ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte opponente;
condanna e in solido, alla rifusione, in favore di Controparte_1 CP_2 CP_3
, delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese che si Parte_1 liquidano complessivamente in euro 3.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 22.11.2025 Il Giudice
DO AN