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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8631/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa A Responsabilita Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000006945 TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12802/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di euro 373.153,95 indicata in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 12 marzo
2025, chiedendo l'annullamento del prodromico avviso di accertamento IUC–TASI n. 6945 di euro 4.638,48 per l'anno 2017, asseritamente notificato in data 8 ottobre 2021, ma del quale la ricorrente ha contestato radicalmente l'avvenuta notificazione.
La ricorrente ha dedotto, infatti, che:
non aveva mai ricevuto l'avviso di accertamento prodromico;
Roma Capitale non aveva fornito prova valida ed efficace della notifica dell'atto impositivo;
in difetto di notifica dell'avviso di accertamento, lo stesso non poteva ritenersi definitivo, con conseguente illegittimità della successiva iscrizione a ruolo e degli atti cautelari intrapresi;
è intervenuta la prescrizione e/o la decadenza della pretesa fiscale.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale depositando atto di controdeduzioni, nel quale, sostenendo la legittimità della pretesa tributaria, ha fornito, a suo dire, idonea prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento.
La ricorrente, con memoria, ha insistito nell'eccezione di mancata prova della notifica, evidenziando come tale onere probatorio gravasse integralmente sull'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo principi consolidati della giurisprudenza tributaria, in caso di contestazione della notifica dell'avviso di accertamento, l'onere di provarne l'avvenuto perfezionamento grava integralmente sull'Amministrazione che assume di averlo notificato.
Nel caso di specie, Roma Capitale, pur affermando che l'avviso di accertamento IUC–TASI anno 2017 sarebbe stato notificato in data 8 ottobre 2021, non ha prodotto in giudizio alcuna prova idonea a dimostrare la rituale notificazione dell'atto, avendo provveduto a depositare la sola relata di notifica, ma senza produrre la relativa ricevuta di accettazione e consegna pec riferibile alla società ricorrente.
La mera allegazione dell'esistenza di una notifica, non suffragata da documentazione probatoria certa e verificabile, non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'Ente impositore.
Ne consegue che l'avviso di accertamento non può ritenersi validamente portato a conoscenza della contribuente e, pertanto, non è certo divenuto definitivo.
Da ciò discende l'intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa fiscale.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi all'Avv. Difensore_1 antistatario.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
AN LE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8631/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa A Responsabilita Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000006945 TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12802/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di euro 373.153,95 indicata in epigrafe, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 12 marzo
2025, chiedendo l'annullamento del prodromico avviso di accertamento IUC–TASI n. 6945 di euro 4.638,48 per l'anno 2017, asseritamente notificato in data 8 ottobre 2021, ma del quale la ricorrente ha contestato radicalmente l'avvenuta notificazione.
La ricorrente ha dedotto, infatti, che:
non aveva mai ricevuto l'avviso di accertamento prodromico;
Roma Capitale non aveva fornito prova valida ed efficace della notifica dell'atto impositivo;
in difetto di notifica dell'avviso di accertamento, lo stesso non poteva ritenersi definitivo, con conseguente illegittimità della successiva iscrizione a ruolo e degli atti cautelari intrapresi;
è intervenuta la prescrizione e/o la decadenza della pretesa fiscale.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale depositando atto di controdeduzioni, nel quale, sostenendo la legittimità della pretesa tributaria, ha fornito, a suo dire, idonea prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento.
La ricorrente, con memoria, ha insistito nell'eccezione di mancata prova della notifica, evidenziando come tale onere probatorio gravasse integralmente sull'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo principi consolidati della giurisprudenza tributaria, in caso di contestazione della notifica dell'avviso di accertamento, l'onere di provarne l'avvenuto perfezionamento grava integralmente sull'Amministrazione che assume di averlo notificato.
Nel caso di specie, Roma Capitale, pur affermando che l'avviso di accertamento IUC–TASI anno 2017 sarebbe stato notificato in data 8 ottobre 2021, non ha prodotto in giudizio alcuna prova idonea a dimostrare la rituale notificazione dell'atto, avendo provveduto a depositare la sola relata di notifica, ma senza produrre la relativa ricevuta di accettazione e consegna pec riferibile alla società ricorrente.
La mera allegazione dell'esistenza di una notifica, non suffragata da documentazione probatoria certa e verificabile, non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'Ente impositore.
Ne consegue che l'avviso di accertamento non può ritenersi validamente portato a conoscenza della contribuente e, pertanto, non è certo divenuto definitivo.
Da ciò discende l'intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa fiscale.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge da distrarsi all'Avv. Difensore_1 antistatario.
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
AN LE