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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/09/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/2024 promossa da:
nato IO (PU) 11/10/1966 difeso da Parte_1 C.F._1
avv. DONDI ANNA presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente contro nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 dall'avv. FERRARI SILVIA domiciliata presso lo studio professionale in VICO CHIUSO SAN
FRANCESCO 26 15076 OVADA
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti nel corso dell'udienza del 18 settembre 2025 hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportato pagina 1 di 5 RICORRENTE e RESISTENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: Autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi
[...]
e Parte_1 Controparte_1
Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondolfo di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 5, parte II, Serie A, anno 1992).;
Disporre altresì quanto segue:
1. il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta//00), da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, sul seguente c/c Iban:
[...] su Banco BPM Filiale di Valenza e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
2. la casa coniugale - in comproprietà per pari quota tra il sig. e la sig.ra - sita in Parte_1 CP_1
Bassignana (AL), via Muzio Cortese 5, rimane assegnata in uso esclusivo al marito, ad eccezione del fabbricato “dependance” che rimane assegnata in uso esclusivo alla sig.ra nonchè delle parti CP_1
comuni tra gli edifici, che rimangono in uso indistinto ad entrambi i coniugi.
La sig.ra provvederò al prelievo ed asporto sia dei suoi effetti personali, sia degli arredi e delle CP_1
suppellettili, suddivise tra i coniugi, non appena reperirà altra e diversa abitazione;
3. il sig. provvederà pertanto, non appena la sig.ra stipulerà il relativo contratto di Parte_1 CP_1 locazione, al versamento in favore della stessa dell'importo di € 200,00 quale contributo al pagamento del relativo canone mensile;
4. con il puntuale ed esatto adempimento delle pattuizioni odierne, entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione tra gli stessi sussistente in relazione alla mera separazione personale.
5. Spese legali compensate tra le parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva quanto segue: in data Parte_1
07.06.1992 contraeva matrimonio concordatario a Mondolfo (PU), optando per il regime di comunione dei beni (doc. n. 1) con la IG.ra ; dal matrimonio nascevano due figli, Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], oggi maggiorenni Per_1 Persona_2
ed economicamente autosufficienti;
Esponeva parte ricorrente che la resistente aveva iniziato una relazione extraconiugale con il sig.
, residente a [...]; a causa di tale relazione sono iniziati Persona_3
dissidi tra i coniugi, che il ricorrente riteneva insanabili;
esponeva altresì che i coniugi sono pagina 2 di 5 economicamente autosufficienti e la casa coniugale, sita in Bassignana, Via Muzio Cortese n. 5, è in comproprietà ed è composta da due unità abitative indipendenti, casa principale e relativa dipendenza
(doc. n. 2, rogito di acquisto); sull'immobile gravava un mutuo, sempre assolto nelle rate periodiche dal ricorrente che dichiarava di assumersi tale onere sino alla completa estinzione (doc. n. 3).
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) assegnare la casa coniugale al marito, che continuerà a sostenere l'onere delle rate di mutuo ipotecario e la dependance, con ingresso in vicolo Cantarana 13, alla moglie resistente;
3) dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Si costituiva nel giudizio parte resistente rassegnando le seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia in Tribunale Ill.mo, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti più opportuni nell'interesse di entrambi i coniugi: I) autorizzare gli stessi a vivere separati;
II) disporre l'assegnazione della casa già coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in
Bassignana, via Muzio Cortese 5, al marito, sig. , il quale continuerà ad accollarsi Parte_1
le rate del relativo mutuo e ciò sino al perfezionamento della vendita della stessa e/o alla liquidazione in favore della conchiudente della sua quota parte. III) disporre a carico del sig. Parte_1 il versamento di assegno mensile non inferiore ad € 600,00 in favore della moglie quale contributo al mantenimento della stessa. Con vittoria di spese e competenze professionali. Salvis Juribus”.
Nel corso dell'udienza del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio avendo con i propri assistiti raggiunto un accordo transattivo sulle condizioni di separazione e si riservano di depositare, nel prefiggendo termine, conclusioni congiunte.
Nel corso dell'udienza del 18 settembre 2025 le parti depositavano le conclusioni congiunte in epigrafe riportate ed il Giudice designato riservava la causa alla decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate: le parti hanno dato atto dell'impossibilità di proseguire la vita in comune a causa di dissapori e del venir meno dell'affetto coniugale.
Deve quindi essere pronunciata la separazione fra i coniugi.
I figli nati dal matrimonio sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti ed il Tribunale non deve adottare alcuna statuizione al riguardo.
Le altre condizioni previste nelle conclusioni congiunte non sono contrarie a norme imperative di legge e possono essere omologate dal Tribunale.
pagina 3 di 5 In considerazione dell'accordo raggiunto fra le parti sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del giudizio, come peraltro già previsto nelle condizioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 07.06.1992 a Mondolfo (PU),
Ordina
al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondolfo di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 5, parte II, Serie A, anno 1992).; dispone che
il marito sig. corrisponderà alla moglie sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta//00), da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, sul seguente c/c
Iban: [...] su Banco BPM Filiale di Valenza e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
la casa coniugale - in comproprietà per pari quota tra il sig. e la sig.ra - sita in Parte_1 CP_1
Bassignana (AL), via Muzio Cortese 5, rimanga in uso esclusivo al marito, ad eccezione del fabbricato
“dependance” che rimane in uso esclusivo alla sig.ra nonchè delle parti comuni tra gli edifici, CP_1
che rimangono in uso indistinto ad entrambi i coniugi.
Prende atto che
La sig.ra provvederò al prelievo ed asporto sia dei suoi effetti personali, sia degli arredi e delle CP_1
suppellettili, suddivise tra i coniugi, non appena reperirà altra e diversa abitazione;
il sig. provvederà pertanto, non appena la sig.ra stipulerà il relativo contratto di Parte_1 CP_1 locazione, al versamento in favore della stessa dell'importo di € 200,00 quale contributo al pagamento del relativo canone mensile;
con il puntuale ed esatto adempimento delle pattuizioni odierne, entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione tra gli stessi sussistente in relazione alla mera separazione personale.
Dispone che
le spese legali siano compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 4 di 5 Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/2024 promossa da:
nato IO (PU) 11/10/1966 difeso da Parte_1 C.F._1
avv. DONDI ANNA presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente contro nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 dall'avv. FERRARI SILVIA domiciliata presso lo studio professionale in VICO CHIUSO SAN
FRANCESCO 26 15076 OVADA
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti nel corso dell'udienza del 18 settembre 2025 hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportato pagina 1 di 5 RICORRENTE e RESISTENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria: Autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi
[...]
e Parte_1 Controparte_1
Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondolfo di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 5, parte II, Serie A, anno 1992).;
Disporre altresì quanto segue:
1. il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta//00), da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, sul seguente c/c Iban:
[...] su Banco BPM Filiale di Valenza e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
2. la casa coniugale - in comproprietà per pari quota tra il sig. e la sig.ra - sita in Parte_1 CP_1
Bassignana (AL), via Muzio Cortese 5, rimane assegnata in uso esclusivo al marito, ad eccezione del fabbricato “dependance” che rimane assegnata in uso esclusivo alla sig.ra nonchè delle parti CP_1
comuni tra gli edifici, che rimangono in uso indistinto ad entrambi i coniugi.
La sig.ra provvederò al prelievo ed asporto sia dei suoi effetti personali, sia degli arredi e delle CP_1
suppellettili, suddivise tra i coniugi, non appena reperirà altra e diversa abitazione;
3. il sig. provvederà pertanto, non appena la sig.ra stipulerà il relativo contratto di Parte_1 CP_1 locazione, al versamento in favore della stessa dell'importo di € 200,00 quale contributo al pagamento del relativo canone mensile;
4. con il puntuale ed esatto adempimento delle pattuizioni odierne, entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione tra gli stessi sussistente in relazione alla mera separazione personale.
5. Spese legali compensate tra le parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva quanto segue: in data Parte_1
07.06.1992 contraeva matrimonio concordatario a Mondolfo (PU), optando per il regime di comunione dei beni (doc. n. 1) con la IG.ra ; dal matrimonio nascevano due figli, Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], oggi maggiorenni Per_1 Persona_2
ed economicamente autosufficienti;
Esponeva parte ricorrente che la resistente aveva iniziato una relazione extraconiugale con il sig.
, residente a [...]; a causa di tale relazione sono iniziati Persona_3
dissidi tra i coniugi, che il ricorrente riteneva insanabili;
esponeva altresì che i coniugi sono pagina 2 di 5 economicamente autosufficienti e la casa coniugale, sita in Bassignana, Via Muzio Cortese n. 5, è in comproprietà ed è composta da due unità abitative indipendenti, casa principale e relativa dipendenza
(doc. n. 2, rogito di acquisto); sull'immobile gravava un mutuo, sempre assolto nelle rate periodiche dal ricorrente che dichiarava di assumersi tale onere sino alla completa estinzione (doc. n. 3).
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava la seguenti conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) assegnare la casa coniugale al marito, che continuerà a sostenere l'onere delle rate di mutuo ipotecario e la dependance, con ingresso in vicolo Cantarana 13, alla moglie resistente;
3) dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Si costituiva nel giudizio parte resistente rassegnando le seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia in Tribunale Ill.mo, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti più opportuni nell'interesse di entrambi i coniugi: I) autorizzare gli stessi a vivere separati;
II) disporre l'assegnazione della casa già coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in
Bassignana, via Muzio Cortese 5, al marito, sig. , il quale continuerà ad accollarsi Parte_1
le rate del relativo mutuo e ciò sino al perfezionamento della vendita della stessa e/o alla liquidazione in favore della conchiudente della sua quota parte. III) disporre a carico del sig. Parte_1 il versamento di assegno mensile non inferiore ad € 600,00 in favore della moglie quale contributo al mantenimento della stessa. Con vittoria di spese e competenze professionali. Salvis Juribus”.
Nel corso dell'udienza del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio avendo con i propri assistiti raggiunto un accordo transattivo sulle condizioni di separazione e si riservano di depositare, nel prefiggendo termine, conclusioni congiunte.
Nel corso dell'udienza del 18 settembre 2025 le parti depositavano le conclusioni congiunte in epigrafe riportate ed il Giudice designato riservava la causa alla decisione collegiale.
Motivi della decisione
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate: le parti hanno dato atto dell'impossibilità di proseguire la vita in comune a causa di dissapori e del venir meno dell'affetto coniugale.
Deve quindi essere pronunciata la separazione fra i coniugi.
I figli nati dal matrimonio sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti ed il Tribunale non deve adottare alcuna statuizione al riguardo.
Le altre condizioni previste nelle conclusioni congiunte non sono contrarie a norme imperative di legge e possono essere omologate dal Tribunale.
pagina 3 di 5 In considerazione dell'accordo raggiunto fra le parti sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del giudizio, come peraltro già previsto nelle condizioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 07.06.1992 a Mondolfo (PU),
Ordina
al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondolfo di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni (Atto n. 5, parte II, Serie A, anno 1992).; dispone che
il marito sig. corrisponderà alla moglie sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
mensile, quale contributo al suo mantenimento, dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta//00), da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025, sul seguente c/c
Iban: [...] su Banco BPM Filiale di Valenza e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
la casa coniugale - in comproprietà per pari quota tra il sig. e la sig.ra - sita in Parte_1 CP_1
Bassignana (AL), via Muzio Cortese 5, rimanga in uso esclusivo al marito, ad eccezione del fabbricato
“dependance” che rimane in uso esclusivo alla sig.ra nonchè delle parti comuni tra gli edifici, CP_1
che rimangono in uso indistinto ad entrambi i coniugi.
Prende atto che
La sig.ra provvederò al prelievo ed asporto sia dei suoi effetti personali, sia degli arredi e delle CP_1
suppellettili, suddivise tra i coniugi, non appena reperirà altra e diversa abitazione;
il sig. provvederà pertanto, non appena la sig.ra stipulerà il relativo contratto di Parte_1 CP_1 locazione, al versamento in favore della stessa dell'importo di € 200,00 quale contributo al pagamento del relativo canone mensile;
con il puntuale ed esatto adempimento delle pattuizioni odierne, entrambi i coniugi dichiarano di avere in tal modo risolto ogni questione tra gli stessi sussistente in relazione alla mera separazione personale.
Dispone che
le spese legali siano compensate tra le parti.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
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