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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3461/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
ON DO che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso depositato il 22.03.2022-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_1
DO IE che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.06.2022-
pagina 1 di 12 Avv. , in qualità di curatore speciale delle minori e CP_2 Per_1 Per_2
-
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: per il ricorrente: come da foglio di PCT depositato: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
in via principale, disporre la collocazione delle minori presso l'abitazione del padre in Prato, Via Tirreno n. 56; in subordine, stabilire che il Sig. possa vedere e tenere con sé le Parte_1 figlie nei pomeriggi di martedì e di giovedì, dalle ore 16 alle ore 21, ed un fine settimana ogni due, ovvero in week end alternati, dall'orario di uscita dalle minori da scuola, ed in mancanza di scuola in orario corrispondente, fino alla domenica alle ore 21, con il loro riaccompagnamento a casa della madre, oltre che una settimana durante la vacanze estive, da concordarsi con la Sig.ra non CP_1 appena disponibili i turni lavorativi del ricorrente, se necessario, anche mediante l'attivazione del Servizio Sociale al fine di rendere effettivo il diritto di visita;
ridurre il mantenimento delle minori e nella misura che sarà ritenuta di giustizia e determinare la contribuzione Per_1 Per_2 alle spese straordinarie del sig. nella misura del 50%; accertare e dichiarare non dovuta Parte_1 alcuna somma a titolo di mantenimento, ovvero assegno di divorzio in favore della Sig.ra si riporta a tutte le prove richieste;
CP_1 per la resistente: come da foglio di PCT depositato: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre e mantenere la collocazione prevalente di e presso la Per_1 Per_2 madre, presso l'abitazione di questa sita a Rufina (FI), Piazza Umberto I, 11, prevedendo che il padre possa tenere le figlie con sé nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 16 alle 21, ed un fine- settimana ogni due ovvero in weekend alternati , dall'orario di uscita da scuola delle minori o – in mancanza della scuola – orario corrispondente, fino alla domenica alle 21, con obbligo del padre di prelevarle e di riaccompagnarle a casa della madre, oltre che una settimana durante le vacanze estive da concordarsi con la madre, il tutto fatti salvi diversi accordi caso per caso;
disporre che il sig. versi per il mantenimento delle figlie minori e la somma Parte_1 Per_1 Per_2 mensile di €. 800,00, ossia € 400,00 per figlia, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di mantenimento della medesima, l'importo Parte_1 CP_1 mensile di € 100,00 a decorrere dal mese di deposito del ricorso introduttivo, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
disporre che il sig. si faccia carico nella misura dei 2/3 delle spese Parte_1 straordinarie per le figlie;
disporre ch unico venga percepito dalla madre;
condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra in conseguenza della Parte_1 CP_1 violazione del dovere coniugale di cui all'art 143 c.c. nella misura che risulterà in esito all'espletanda istruttoria o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
per il curatore speciale delle minori: confermare l'affidamento al Servizio Sociale al fine di consentire al Servizio di intercettare l'eventuale aumento del disagio sociale da parte delle minori;
confermare la collocazione prevalente presso la madre;
quanto alla frequentazione, prevedere che le figlie vedano il padre un sabato o una domenica al mese, comprensivi del pranzo, salvi migliori accordi tra le parti, almeno come previsione simbolica di salvaguardia del diritto del minori alla frequentazione paterna;
FATTO e DIRITTO
pagina 2 di 12 Con ricorso depositato il 22.3.2022 ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Rufina (FI) il 4.9.2011 con , dalla cui unione Controparte_1 erano nate le figlie e rispettivamente il 5.12.2013 ed il 23.4.2015, Per_1 Per_2 aggiungendo che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze del 18.7.2019, e da allora non si erano riconciliati. Ha aggiunto che la madre da quel momento aveva impedito la frequentazione paterna delle minori, non rispettando le disposizioni della sentenza di separazione, ed escludendo il ricorrente dalla vita di e le quali, in conseguenza, avevano iniziato a manifestare un vero e Per_1 Per_2 proprio rifiuto nei confronti del padre. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la collocazione delle minori e Per_1 Per_2 presso l'abitazione del padre, o in subordine, una diversa disciplina della frequentazione paterna, la riduzione nella misura di giustizia del contributo posto a proprio carico per il mantenimento della prole, la previsione della pari ripartizione fra i genitori delle spese straordinarie, e l'accertamento del mancato diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile.
Con comparsa costitutiva ha contestato gli addebiti mossi nei suoi Controparte_1 confronti, evidenziando che la separazione era stata addebitata allo per violazione Parte_1 dell'obbligo di fedeltà e che il ricorrente non aveva mai rispettato le previsioni della sentenza né in ordine ai provvedimenti economici, non rimborsando le spese straordinarie, né in punto di frequentazione, manifestando disinteresse per la vita delle minori. Ha, quindi, chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affido condiviso delle minori prevalentemente collocate presso la madre, e della disciplina della frequentazione paterna;
la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 800,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, e di un assegno divorzile in proprio favore per € 1.000,00 mensili, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura di 2/3 a carico del padre e 1/3 della madre, e l'attribuzione a sé dell'intero Assegno Unico. Ha, infine, domandato la condanna dello al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patiti dalla in conseguenza della violazione del dovere CP_1 coniugale di cui all'art 143 c.c..
Con ordinanza riservata all'udienza presidenziale del 21.6.2022, preso atto dell'interruzione della frequentazione delle figlie con il padre, della conflittualità fra i coniugi e della difficoltà della madre a garantire l'accesso al padre, il presidente delegato ha disposto l'affidamento delle minori al Servizio Sociale, la presa in carico da parte dell' CP_3
pagina 3 di 12 dell'intero nucleo familiare, l'attivazione di un'educativa domiciliare per facilitare la ripresa della frequentazione fra le minori ed il padre, nelle modalità indicate dal giudice, ha posto a carico del padre la somma di € 550,00 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento di e ferma restando la suddivisione paritaria tra i Per_1 Per_2 genitori delle spese straordinarie ed ha revocato l'assegno separativo in favore della
CP_1
In sede istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo c.t.u. con la dott.ssa su indicazione della quale con Persona_3 provvedimento del 27.12.2023, si è provveduto alla nomina dell'Avv. quale CP_2
Curatore Speciale delle minori.
A seguito del deposito della relazione di c.t.u da parte della dott.ssa (2.4.2024), Per_3 con ordinanza riservata all'udienza del 30.4.2024, il Giudice, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ha previsto un graduale ampliamento dei tempi di permanenza delle minori con il padre, ha confermato il mandato già conferito al Servizio Sociale per il sostegno alla genitorialità, ha conferito mandato all' ed all' per CP_3 CP_4
l'attivazione di una terapia individuale per le bambine e di una terapia familiare per il nucleo, prevedendo un monitoraggio del c.t.u. di 12 mesi. All'udienza del 7.11.2024 le parti sono state nuovamente invitate ad impegnarsi al fine di superare le rispettive fragilità e mancanza di collaborazione effettiva per la ripresa dei rapporti tra il padre e le minori con richiesta ai Servizi incaricati di segnalare immediatamente al Tribunale l'eventuale mancata partecipazione delle minori anche ad uno solo degli incontri.
Infine, previo deposito di documentazione reddituale delle parti, delle relazioni aggiornate del servizio sociale e della relazione di monitoraggio del C.T.U., all'udienza del
20.05.2025, i procuratori ed il Curatore Speciale hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata posta in decisione davanti al collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia della sentenza di separazione, prodotti dal ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al presidente del Tribunale all'udienza del 15.7.15; sicché alla data del deposito del ricorso (22.3.2022) erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi pagina 4 di 12 richiesti dalla norma. Mentre la sentenza di separazione datata 18-19.7.19 risulta passata in giudicato con attestazione in data 2.3.20-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre dieci anni non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, si osserva che le bambine non hanno più visto il padre dalla primavera del 2020, quando avevano rispettivamente 6 e 5 anni, in concomitanza con la pandemia da Covid, mentre in precedenza la frequentazione era supportata dall'intervento del servizio sociale e di un'educatrice, come dichiarato in prima udienza dal ricorrente. Eppure, dalla sentenza di separazione emerge che a quella data, dopo il lungo lavoro svolto in sede istruttoria dalla CTU e dai Servizi Pubblici, era in essere una frequentazione che comprendeva anche fine settimana alterni dal venerdì alla domenica sera. La in prima udienza ha ammesso che all'epoca del Covid aveva vietato al CP_1 padre di portare a casa sua le figlie imponendogli di vederle solo presso la casa materna.
L'intervento esperito dal servizio sociale dopo l'ordinanza presidenziale ha visto fallire ogni tentativo di incontro fra le bimbe ed il padre: nella relazione datata 23.11.22 in particolare il Servizio riporta che in occasione della visita domiciliare svolta presso l'abitazione materna il 13.7.22 le minori avevano riferito all'operatrice di non voler vedere il padre: “per il male che aveva fatto a loro e alla loro mamma”. Al riguardo si osserva che il padre era stato allontanato di casa al momento della confessione del tradimento nel febbraio 2015 (come risulta dalla sentenza di separazione) quando aveva solo un Per_1 anno e tre mesi e non era ancora nata. Cosicché di certo nessun ricordo possono Per_2 avere dell'insorgenza della crisi coniugale dei genitori;
e d'altra parte nessun evento traumatico particolare avvenuto negli anni della separazione è stato dedotto;
ed anzi nella sentenza del luglio 2019 si riporta che la convivenza del padre con la nuova compagna non ostacolava il rapporto tra padre e figlie che avevano ripreso a pernottare da lui nel fine settimana.
Nella relazione depositata dalla dott.ssa le conclusioni mostrano un quadro assai Per_3 preoccupante per le minori. Scrive in particolare: “sotto il profilo delle capacità genitoriali, il sig. non sembra rappresentare, almeno al momento, una figura di riferimento Parte_1 per le figlie. L'instabilità della sua presenza materiale nella vita delle minori (interruzione volontaria degli incontri, mancanza di programmazione degli incontri durante i suoi periodi di vacanza, per sua indisponibilità, etc…) e la sua totale assenza simbolica nelle pagina 5 di 12 attività curriculari ed extra-curriculari delle bambine (scuola, salute, sport, etc…), non solo collocano il sig. al di fuori della sfera affettiva delle figlie, che non Parte_1 rintracciano nel padre quella persona desiderosa di rapporto con loro e quel padre interessato e motivato a conoscerle ed a sostenerle nella loro crescita personale e psicologica, ma indicano anche la mancanza di responsabilità del sig. nei Parte_1 confronti delle figlie, nonché la presenza di un grave pregiudizio per le minori, le quali percepiscono il padre come una persona disinteressata e distante dal loro mondo e, per questo motivo, non sono facilitate nella costruzione del legame affettivo con lui. Ritengo che tale specifico pregiudizio sia solo ed esclusivamente da attribuire al sig. il Parte_1 quale non ha nessuna limitazione nell'interessarsi alla vita delle sue figlie, se non quella dovuta alla presenza di uno stile genitoriale passivo aggressivo che lo porta al marcato ritiro dalle responsabilità genitoriali.
La sig.ra è, al momento, il genitore che garantisce una presenza materiale nella CP_1 vita delle figlie, ma non rappresenta nessuna forma di sicurezza interna per le bambine, poiché, come il sig. anche la madre presenta uno stile genitoriale passivo Parte_1 aggressivo che attua sulle minori: la sig.ra non si assume nessuna responsabilità CP_1
e delega la “colpa” solo ed esclusivamente all'altro (sig. , non Parte_1 favorendo, di fatto, nessuna forma di elaborazione interna della separazione e dei bisogni evolutivi ed emotivi delle bambine;
si dichiara formalmente aperta nei confronti della relazione padre/figlie, ma nella pratica ha sostituito il proprio padre, al sig. Parte_1
e, in parte, ha delegato al proprio padre anche il ruolo che lei stessa dovrebbe ricoprire come genitore, poiché la sig.ra si trova ancora in una posizione di dipendenza CP_1 infantile nei confronti del sig.
Per questi motivi
, la madre non è in grado Persona_4 di garantire un congruo accesso delle minori al sig. per sua diretta Parte_1 responsabilità ossia per il fatto che ella nutre sfiducia e timore rispetto alle condotte che il sig. potrebbe mettere in atto nei confronti delle figlie. Tale sfiducia, però, si Parte_1 estenderebbe a chiunque si volesse occupare delle bambine, secondo un diverso pensiero da quello materno, e non solo al sig. perché presenta oggettive mancanze e Parte_1 fragilità genitoriali.
e non hanno nessun rapporto affettivo con il loro padre. Nella loro Per_1 Per_2 realtà̀ psichica, il padre è escluso e sostituito nella sua funzione dal nonno materno (su delega della madre) ed è una figura a cui le minori associano vissuti traumatizzanti, dovuti al ritiro del sig. dalla vita delle bambine e dalla sfiducia che la sig.ra Parte_1
pagina 6 di 12 nutre nei suoi confronti come padre. Nei confronti della madre, invece, le CP_1 bambine presentano un legame molto povero sul piano affettivo/relazionale perché la sig.ra non appare in grado di rispondere alle esigenze evolutive delle figlie. La CP_1 mamma tende a tenere le bambine in una relazione regressiva, ne ostacola lo svincolo e soprattutto favorisce una lettura negativa del mondo esterno che trattiene le bambine in una posizione depressiva/ansiosa ( e di iper-vigilanza/paranoia ( Per_2 Per_1 che non permette alle minori di aprirsi alla vita.
Per quanto riguarda il rapporto delle minori con la coppia genitoriale l'incontro di interazione è stato inequivocabile: per le bambine i legami familiari sono connotati solo in senso negativo e la chiusura che le minori mostrano davanti alla coppia genitoriale è dovuta alla sfiducia e alla preoccupazione che le bambine nutrono rispetto ai genitori.
Il rapporto tra le minori e la nuova realtà familiare del sig. è inesistente e tutto Parte_1 da realizzare, auspicabilmente, all'interno di un lavoro psicoterapico che deve avere prima di tutto la garanzia della costanza della presenza paterna.
Il rapporto con il nonno materno è sicuramente un rapporto importante, ma allo stesso tempo è un rapporto confusivo poiché il sig. ricopre un ruolo paterno Persona_4 nella vita delle minori.”
Anche a seguito del lungo monitoraggio previsto con la CTU al fine di verificare l'attuazione da parte dei genitori dei precorsi prescritti nell'interesse delle minori (terapia individuale e terapia familiare presso l' con il coinvolgimento di entrambi i CP_3 genitori) la situazione non è mutata: i percorsi sono stati formalmente avviati ma fin da subito seguiti senza alcuna autentica motivazione, come rappresentato alla C.T.U. dalle professioniste incaricate, dott.ssa e dott.ssa , e le minori sono state portate Per_5 Per_6 agli appuntamenti per la terapia familiare in modo discontinuo solo poche volte, salvo poi interrompere ogni terapia (come da relazione di monitoraggio datata 15.4.05). Nella suddetta relazione la dott.ssa conclude scrivendo: “Ad avviso di chi scrive, la Per_3 disfunzionalità dei genitori e la loro mancanza di motivazione all'apertura all'altro, ma anche alla presa di consapevolezza delle rispettive responsabilità e alla gravità della sofferenza presente nelle figlie è talmente marcata che non sono possibili cambiamenti: il padre continua a non interessarsi al mondo delle bambine e la madre continua a non favorire il rapporto tra il padre e le figlie e, da novembre, non porta più le minori neppure
a fare psicoterapia. La sig.ra dichiara di non avere tempo per motivi di lavoro, le CP_1
pagina 7 di 12 minori, però, continuano a praticare le loro attività extrascolastiche, per le quali si trova tempo e modo per non farle mancare.
Siamo davanti ad una situazione di totale stallo che ha coinvolto anche il sostegno terapeutico delle minori che era fondamentale.
Le bambine, in una situazione genitoriale come quella già descritta nella CTU, sono intrappolate in una sofferenza che non trova soluzione rispetto all'incapacità genitoriale di entrambe le parti e con la fine della terapia per le due bambine viene a mancare anche la speranza di uno spazio di aiuto.”
Alla luce di quanto sopra, in assenza di espresse conclusioni rassegnate dalle parti in punto di affidamento, e in presenza di richieste relative alla frequentazione del tutto avulse dalla realtà come sopra evidenziata (entrambi domandano una frequentazione paterna libera comprensiva di pernotti nel fine settimana), in accoglimento delle richieste formulate dalla
Curatrice , in aderenza alle conclusioni cui è prevenuta la C.T.U., si ritiene di Pt_2 dover confermare l'affidamento delle minori al Servizio Sociale con il compito di assumere le decisioni in materia di salute psicofisica delle minori e garantire la ripresa dei contatti fra le minori ed il padre attraverso incontri osservati con cadenza quindicinale. In particolare il
Servizio Sociale dovrà assicurare che le minori vengano accompagnate agli incontri con la psicologa, dott.ssa , per la ripresa della psicoterapia, attivando l'educatrice per Per_5
l'incombente al fine di ovviare all'inerzia e mancanza di collaborazione della madre;
il
Servizio Sociale assicurerà inoltre per il tramite dell'educatrice incontri osservati in luoghi idonei alle minori anche al di fuori della casa paterna nei primissimi incontri (tenuto conto della distanza dell'abitazione paterna che si trova a Prato), ogni due settimane per la durate di due ore, da iniziarsi previo consulto con la psicologa che ha in carico le minori. Tali previsioni dovranno essere accompagnate da un percorso di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori, al fine di avviare le parti ad un'autonoma organizzazione della frequentazione libera, come già vigente all'epoca della separazione.
Il servizio relazionerà trimestralmente al giudice tutelare cui saranno inviati gli atti per l'apertura della vigilanza, segnalando tempestivamente le criticità anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
3. Infine per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che il ricorrente abita in casa di proprietà della compagna e percepisce un reddito da lavoro dipendente, quale infermiere di circa € 2.200,00 netti per dodici mensilità (come da CU 2025), più elevato rispetto all'anno precedente in cui risulta aver avuto un reddito mensile netto di circa € pagina 8 di 12 2.090,00. Egli, tuttavia, deve provvedere al mantenimento di un terzo figlio nato nel gennaio 2017 dalla relazione con la sua compagna, già madre di due figli e il cui stipendio Parte da è gravato dalla rata di mutuo per la casa in cui abita anche All'udienza Parte_1 presidenziale il ricorrente ha dichiarato che lo stipendio è gravato da trattenuta mensile di €
300,00 in virtù di una cessione del V dello stipendio che avrebbe scadenza nel 2028. La circostanza non documentata non è stata contestata.
La resistente pure è priva di costi di alloggio in quanto abita in casa di proprietà paterna, oggetto di trust di cui lei è beneficiaria, (come dichiarato in udienza presidenziale) percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.490,00 netti per dodici mensilità
(come da CU 2025) e l'assegno unico per le figlie che nel 2024 è stato pari ad € 467,00 mensili mentre il primo accredito del 2025 risulta pari ad € 474,00 (come da estratti conto in atti)
Alla luce di quanto sopra, considerata l'assenza di frequentazione e di mantenimento diretto, si ritiene di confermare il contributo previsto in via provvisoria a carico del padre per € 530,00 mensili.
Deve invece respingersi la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, in considerazione della limitata differenza reddituale-patrimoniale fra i coniugi, risultando la resistente munita di redditi adeguati a garantire le proprie esigenze di mantenimento.
4. In merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla resistente si osserva che essa si fonda sulla violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., con particolare riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, già sanzionato nel procedimento di separazione mediante accoglimento della domanda di addebito all'epoca formulata dalla espressamente CP_1 richiamata negli atti di causa. La suddetta circostanza, pacifica, risulta aver comportato l'interruzione della convivenza matrimoniale del febbraio 2015 quando Controparte_1 era in stato avanzato di gravidanza. La resistente tuttavia non ha allegato, se non in via del tutto generica, e tanto meno provato i danni non patrimoniali (diritto alla salute e dignità della persona) di cui chiede il risarcimento. Infatti, nella comparsa costitutiva in sede istruttoria la resistente, dopo aver citato plurime pronunce della Suprema Corte in tema di danno endofamiliare, si è limitata a rappresentare le condizioni in cui si è trovata dopo l'interruzione della convivenza. Si legge infatti a pag. 9: “La sig.ra si è trovata CP_1 sola, abbandonata, incinta, con una figlia piccola ( in quel momento aveva due Per_1 anni di età) e senza lavoro. Al dolore psicologico si è aggiunta la difficoltà pratica. La seconda maternità dell'esponente è stata assai difficile. Sono infatti emerse complicazioni, pagina 9 di 12 anche in conseguenza della situazione di forte stress (delusione, solitudine, abbandono, incertezza) cui è stata sottoposta la sig.ra con la conseguente diagnosi di CP_1 displasia ossea per la nascitura. L'esponente è rimasta ricoverata per alcuni giorni presso
l'Ospedale di Careggi. Sono state frequenti visite mediche, di varia natura, cui si sono sottoposte le piccole nel corso del tempo, le visite pediatriche per o quelle Per_1 ginecologiche e a quelle della genetista. A causa del forte stress subito dalla sig.ra
alla nascitura era stata diagnosticata la displasia ossea.” CP_1 Per_2
Infine, non risulta prodotta alcuna certificazione medica in relazione allo stato di salute fisico-psichica della Di tal che la c.t.u. richiesta risulta inammissibile perché del CP_1 tutto esplorativa.
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere respinta.
5. In punto di spese, tenuto conto della soccombenza delle parti in ordine ai provvedimenti relativi all'affidamento e frequentazione delle minori, e in ordine ai provvedimenti economici, considerato che la durata del processo è dipesa esclusivamente dalla necessità di istruttoria in relazione alle minori, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese fra le parti.
Mentre entrambi i genitori devono essere condannati a rimborsare nella misura del 50 % ciascuno le spese processuali del Curatore Speciale dei minori, con versamento a favore dell'Erario, trattandosi di parte ammessa al patrocino a spese dello stato. Spese che, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, sulla base dei valori tra minimi e medi, vengono liquidate in complessivi € 8.754,72 di cui € 6.000,00 per compensi, € 900,00 per spese generali ed € 1.854,72 per CAP e IVA-
Infine, rimangono a carico definitivo delle parti in pari misura le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda disattesa, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Rufina (FI) il 4.9.2011 tra nato a [...] Parte_1
l'8.10.1984, e nata a [...] il [...], trascritto nel registro di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Rufina (FI), atto n. 2, parte II, serie A, anno 2011;
pagina 10 di 12 dispone l'affido delle minori e al Servizio Sociale - SdS Fiorentina Per_1 Per_2
Sud Est, con il compito di assumere le decisioni in materia di salute psicofisica delle minori e garantire la ripresa dei contatti fra le minori ed il padre attraverso incontri osservati con cadenza quindicinale, come indicato in parte motiva;
conferma il mandato già conferito all' territorialmente compente per la CP_3 prosecuzione del percorso psicoterapico con le minori;
conferisce mandato all' per la presa incarico di entrambi i genitori ai fini di un CP_3 sostegno alla genitorialità;
dispone che il Servizio Sociale depositi relazione trimestrale da inoltrarsi al Giudice
Tutelare, invitandolo a segnalare le eventuali criticità anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la Parte_1 somma mensile di € 530,00 complessivi da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di ottobre 2026 in base agli indici
ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite;
condanna e a rimborsare alla Curatrice Speciale avv. Parte_1 Controparte_1
, e per essa all'Erario, nella misura del 50 % ciascuno, le spese di lite, pari ad CP_2
€ 8.754,72 come sopra liquidate per l'intero;
pone a carico definitivo delle parti in ragione del 50% ciascuna le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
pagina 11 di 12 dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per la vigilanza;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 1 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3461/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
ON DO che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso depositato il 22.03.2022-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_1
DO IE che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.06.2022-
pagina 1 di 12 Avv. , in qualità di curatore speciale delle minori e CP_2 Per_1 Per_2
-
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: per il ricorrente: come da foglio di PCT depositato: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
in via principale, disporre la collocazione delle minori presso l'abitazione del padre in Prato, Via Tirreno n. 56; in subordine, stabilire che il Sig. possa vedere e tenere con sé le Parte_1 figlie nei pomeriggi di martedì e di giovedì, dalle ore 16 alle ore 21, ed un fine settimana ogni due, ovvero in week end alternati, dall'orario di uscita dalle minori da scuola, ed in mancanza di scuola in orario corrispondente, fino alla domenica alle ore 21, con il loro riaccompagnamento a casa della madre, oltre che una settimana durante la vacanze estive, da concordarsi con la Sig.ra non CP_1 appena disponibili i turni lavorativi del ricorrente, se necessario, anche mediante l'attivazione del Servizio Sociale al fine di rendere effettivo il diritto di visita;
ridurre il mantenimento delle minori e nella misura che sarà ritenuta di giustizia e determinare la contribuzione Per_1 Per_2 alle spese straordinarie del sig. nella misura del 50%; accertare e dichiarare non dovuta Parte_1 alcuna somma a titolo di mantenimento, ovvero assegno di divorzio in favore della Sig.ra si riporta a tutte le prove richieste;
CP_1 per la resistente: come da foglio di PCT depositato: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre e mantenere la collocazione prevalente di e presso la Per_1 Per_2 madre, presso l'abitazione di questa sita a Rufina (FI), Piazza Umberto I, 11, prevedendo che il padre possa tenere le figlie con sé nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 16 alle 21, ed un fine- settimana ogni due ovvero in weekend alternati , dall'orario di uscita da scuola delle minori o – in mancanza della scuola – orario corrispondente, fino alla domenica alle 21, con obbligo del padre di prelevarle e di riaccompagnarle a casa della madre, oltre che una settimana durante le vacanze estive da concordarsi con la madre, il tutto fatti salvi diversi accordi caso per caso;
disporre che il sig. versi per il mantenimento delle figlie minori e la somma Parte_1 Per_1 Per_2 mensile di €. 800,00, ossia € 400,00 per figlia, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di mantenimento della medesima, l'importo Parte_1 CP_1 mensile di € 100,00 a decorrere dal mese di deposito del ricorso introduttivo, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
disporre che il sig. si faccia carico nella misura dei 2/3 delle spese Parte_1 straordinarie per le figlie;
disporre ch unico venga percepito dalla madre;
condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra in conseguenza della Parte_1 CP_1 violazione del dovere coniugale di cui all'art 143 c.c. nella misura che risulterà in esito all'espletanda istruttoria o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
per il curatore speciale delle minori: confermare l'affidamento al Servizio Sociale al fine di consentire al Servizio di intercettare l'eventuale aumento del disagio sociale da parte delle minori;
confermare la collocazione prevalente presso la madre;
quanto alla frequentazione, prevedere che le figlie vedano il padre un sabato o una domenica al mese, comprensivi del pranzo, salvi migliori accordi tra le parti, almeno come previsione simbolica di salvaguardia del diritto del minori alla frequentazione paterna;
FATTO e DIRITTO
pagina 2 di 12 Con ricorso depositato il 22.3.2022 ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Rufina (FI) il 4.9.2011 con , dalla cui unione Controparte_1 erano nate le figlie e rispettivamente il 5.12.2013 ed il 23.4.2015, Per_1 Per_2 aggiungendo che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze del 18.7.2019, e da allora non si erano riconciliati. Ha aggiunto che la madre da quel momento aveva impedito la frequentazione paterna delle minori, non rispettando le disposizioni della sentenza di separazione, ed escludendo il ricorrente dalla vita di e le quali, in conseguenza, avevano iniziato a manifestare un vero e Per_1 Per_2 proprio rifiuto nei confronti del padre. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la collocazione delle minori e Per_1 Per_2 presso l'abitazione del padre, o in subordine, una diversa disciplina della frequentazione paterna, la riduzione nella misura di giustizia del contributo posto a proprio carico per il mantenimento della prole, la previsione della pari ripartizione fra i genitori delle spese straordinarie, e l'accertamento del mancato diritto della resistente a percepire l'assegno divorzile.
Con comparsa costitutiva ha contestato gli addebiti mossi nei suoi Controparte_1 confronti, evidenziando che la separazione era stata addebitata allo per violazione Parte_1 dell'obbligo di fedeltà e che il ricorrente non aveva mai rispettato le previsioni della sentenza né in ordine ai provvedimenti economici, non rimborsando le spese straordinarie, né in punto di frequentazione, manifestando disinteresse per la vita delle minori. Ha, quindi, chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affido condiviso delle minori prevalentemente collocate presso la madre, e della disciplina della frequentazione paterna;
la previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 800,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, e di un assegno divorzile in proprio favore per € 1.000,00 mensili, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura di 2/3 a carico del padre e 1/3 della madre, e l'attribuzione a sé dell'intero Assegno Unico. Ha, infine, domandato la condanna dello al Parte_1 risarcimento di tutti i danni patiti dalla in conseguenza della violazione del dovere CP_1 coniugale di cui all'art 143 c.c..
Con ordinanza riservata all'udienza presidenziale del 21.6.2022, preso atto dell'interruzione della frequentazione delle figlie con il padre, della conflittualità fra i coniugi e della difficoltà della madre a garantire l'accesso al padre, il presidente delegato ha disposto l'affidamento delle minori al Servizio Sociale, la presa in carico da parte dell' CP_3
pagina 3 di 12 dell'intero nucleo familiare, l'attivazione di un'educativa domiciliare per facilitare la ripresa della frequentazione fra le minori ed il padre, nelle modalità indicate dal giudice, ha posto a carico del padre la somma di € 550,00 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento di e ferma restando la suddivisione paritaria tra i Per_1 Per_2 genitori delle spese straordinarie ed ha revocato l'assegno separativo in favore della
CP_1
In sede istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo c.t.u. con la dott.ssa su indicazione della quale con Persona_3 provvedimento del 27.12.2023, si è provveduto alla nomina dell'Avv. quale CP_2
Curatore Speciale delle minori.
A seguito del deposito della relazione di c.t.u da parte della dott.ssa (2.4.2024), Per_3 con ordinanza riservata all'udienza del 30.4.2024, il Giudice, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ha previsto un graduale ampliamento dei tempi di permanenza delle minori con il padre, ha confermato il mandato già conferito al Servizio Sociale per il sostegno alla genitorialità, ha conferito mandato all' ed all' per CP_3 CP_4
l'attivazione di una terapia individuale per le bambine e di una terapia familiare per il nucleo, prevedendo un monitoraggio del c.t.u. di 12 mesi. All'udienza del 7.11.2024 le parti sono state nuovamente invitate ad impegnarsi al fine di superare le rispettive fragilità e mancanza di collaborazione effettiva per la ripresa dei rapporti tra il padre e le minori con richiesta ai Servizi incaricati di segnalare immediatamente al Tribunale l'eventuale mancata partecipazione delle minori anche ad uno solo degli incontri.
Infine, previo deposito di documentazione reddituale delle parti, delle relazioni aggiornate del servizio sociale e della relazione di monitoraggio del C.T.U., all'udienza del
20.05.2025, i procuratori ed il Curatore Speciale hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata posta in decisione davanti al collegio, con termini di cui all'art. 190 c.p.c.-
1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia della sentenza di separazione, prodotti dal ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al presidente del Tribunale all'udienza del 15.7.15; sicché alla data del deposito del ricorso (22.3.2022) erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi pagina 4 di 12 richiesti dalla norma. Mentre la sentenza di separazione datata 18-19.7.19 risulta passata in giudicato con attestazione in data 2.3.20-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre dieci anni non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, si osserva che le bambine non hanno più visto il padre dalla primavera del 2020, quando avevano rispettivamente 6 e 5 anni, in concomitanza con la pandemia da Covid, mentre in precedenza la frequentazione era supportata dall'intervento del servizio sociale e di un'educatrice, come dichiarato in prima udienza dal ricorrente. Eppure, dalla sentenza di separazione emerge che a quella data, dopo il lungo lavoro svolto in sede istruttoria dalla CTU e dai Servizi Pubblici, era in essere una frequentazione che comprendeva anche fine settimana alterni dal venerdì alla domenica sera. La in prima udienza ha ammesso che all'epoca del Covid aveva vietato al CP_1 padre di portare a casa sua le figlie imponendogli di vederle solo presso la casa materna.
L'intervento esperito dal servizio sociale dopo l'ordinanza presidenziale ha visto fallire ogni tentativo di incontro fra le bimbe ed il padre: nella relazione datata 23.11.22 in particolare il Servizio riporta che in occasione della visita domiciliare svolta presso l'abitazione materna il 13.7.22 le minori avevano riferito all'operatrice di non voler vedere il padre: “per il male che aveva fatto a loro e alla loro mamma”. Al riguardo si osserva che il padre era stato allontanato di casa al momento della confessione del tradimento nel febbraio 2015 (come risulta dalla sentenza di separazione) quando aveva solo un Per_1 anno e tre mesi e non era ancora nata. Cosicché di certo nessun ricordo possono Per_2 avere dell'insorgenza della crisi coniugale dei genitori;
e d'altra parte nessun evento traumatico particolare avvenuto negli anni della separazione è stato dedotto;
ed anzi nella sentenza del luglio 2019 si riporta che la convivenza del padre con la nuova compagna non ostacolava il rapporto tra padre e figlie che avevano ripreso a pernottare da lui nel fine settimana.
Nella relazione depositata dalla dott.ssa le conclusioni mostrano un quadro assai Per_3 preoccupante per le minori. Scrive in particolare: “sotto il profilo delle capacità genitoriali, il sig. non sembra rappresentare, almeno al momento, una figura di riferimento Parte_1 per le figlie. L'instabilità della sua presenza materiale nella vita delle minori (interruzione volontaria degli incontri, mancanza di programmazione degli incontri durante i suoi periodi di vacanza, per sua indisponibilità, etc…) e la sua totale assenza simbolica nelle pagina 5 di 12 attività curriculari ed extra-curriculari delle bambine (scuola, salute, sport, etc…), non solo collocano il sig. al di fuori della sfera affettiva delle figlie, che non Parte_1 rintracciano nel padre quella persona desiderosa di rapporto con loro e quel padre interessato e motivato a conoscerle ed a sostenerle nella loro crescita personale e psicologica, ma indicano anche la mancanza di responsabilità del sig. nei Parte_1 confronti delle figlie, nonché la presenza di un grave pregiudizio per le minori, le quali percepiscono il padre come una persona disinteressata e distante dal loro mondo e, per questo motivo, non sono facilitate nella costruzione del legame affettivo con lui. Ritengo che tale specifico pregiudizio sia solo ed esclusivamente da attribuire al sig. il Parte_1 quale non ha nessuna limitazione nell'interessarsi alla vita delle sue figlie, se non quella dovuta alla presenza di uno stile genitoriale passivo aggressivo che lo porta al marcato ritiro dalle responsabilità genitoriali.
La sig.ra è, al momento, il genitore che garantisce una presenza materiale nella CP_1 vita delle figlie, ma non rappresenta nessuna forma di sicurezza interna per le bambine, poiché, come il sig. anche la madre presenta uno stile genitoriale passivo Parte_1 aggressivo che attua sulle minori: la sig.ra non si assume nessuna responsabilità CP_1
e delega la “colpa” solo ed esclusivamente all'altro (sig. , non Parte_1 favorendo, di fatto, nessuna forma di elaborazione interna della separazione e dei bisogni evolutivi ed emotivi delle bambine;
si dichiara formalmente aperta nei confronti della relazione padre/figlie, ma nella pratica ha sostituito il proprio padre, al sig. Parte_1
e, in parte, ha delegato al proprio padre anche il ruolo che lei stessa dovrebbe ricoprire come genitore, poiché la sig.ra si trova ancora in una posizione di dipendenza CP_1 infantile nei confronti del sig.
Per questi motivi
, la madre non è in grado Persona_4 di garantire un congruo accesso delle minori al sig. per sua diretta Parte_1 responsabilità ossia per il fatto che ella nutre sfiducia e timore rispetto alle condotte che il sig. potrebbe mettere in atto nei confronti delle figlie. Tale sfiducia, però, si Parte_1 estenderebbe a chiunque si volesse occupare delle bambine, secondo un diverso pensiero da quello materno, e non solo al sig. perché presenta oggettive mancanze e Parte_1 fragilità genitoriali.
e non hanno nessun rapporto affettivo con il loro padre. Nella loro Per_1 Per_2 realtà̀ psichica, il padre è escluso e sostituito nella sua funzione dal nonno materno (su delega della madre) ed è una figura a cui le minori associano vissuti traumatizzanti, dovuti al ritiro del sig. dalla vita delle bambine e dalla sfiducia che la sig.ra Parte_1
pagina 6 di 12 nutre nei suoi confronti come padre. Nei confronti della madre, invece, le CP_1 bambine presentano un legame molto povero sul piano affettivo/relazionale perché la sig.ra non appare in grado di rispondere alle esigenze evolutive delle figlie. La CP_1 mamma tende a tenere le bambine in una relazione regressiva, ne ostacola lo svincolo e soprattutto favorisce una lettura negativa del mondo esterno che trattiene le bambine in una posizione depressiva/ansiosa ( e di iper-vigilanza/paranoia ( Per_2 Per_1 che non permette alle minori di aprirsi alla vita.
Per quanto riguarda il rapporto delle minori con la coppia genitoriale l'incontro di interazione è stato inequivocabile: per le bambine i legami familiari sono connotati solo in senso negativo e la chiusura che le minori mostrano davanti alla coppia genitoriale è dovuta alla sfiducia e alla preoccupazione che le bambine nutrono rispetto ai genitori.
Il rapporto tra le minori e la nuova realtà familiare del sig. è inesistente e tutto Parte_1 da realizzare, auspicabilmente, all'interno di un lavoro psicoterapico che deve avere prima di tutto la garanzia della costanza della presenza paterna.
Il rapporto con il nonno materno è sicuramente un rapporto importante, ma allo stesso tempo è un rapporto confusivo poiché il sig. ricopre un ruolo paterno Persona_4 nella vita delle minori.”
Anche a seguito del lungo monitoraggio previsto con la CTU al fine di verificare l'attuazione da parte dei genitori dei precorsi prescritti nell'interesse delle minori (terapia individuale e terapia familiare presso l' con il coinvolgimento di entrambi i CP_3 genitori) la situazione non è mutata: i percorsi sono stati formalmente avviati ma fin da subito seguiti senza alcuna autentica motivazione, come rappresentato alla C.T.U. dalle professioniste incaricate, dott.ssa e dott.ssa , e le minori sono state portate Per_5 Per_6 agli appuntamenti per la terapia familiare in modo discontinuo solo poche volte, salvo poi interrompere ogni terapia (come da relazione di monitoraggio datata 15.4.05). Nella suddetta relazione la dott.ssa conclude scrivendo: “Ad avviso di chi scrive, la Per_3 disfunzionalità dei genitori e la loro mancanza di motivazione all'apertura all'altro, ma anche alla presa di consapevolezza delle rispettive responsabilità e alla gravità della sofferenza presente nelle figlie è talmente marcata che non sono possibili cambiamenti: il padre continua a non interessarsi al mondo delle bambine e la madre continua a non favorire il rapporto tra il padre e le figlie e, da novembre, non porta più le minori neppure
a fare psicoterapia. La sig.ra dichiara di non avere tempo per motivi di lavoro, le CP_1
pagina 7 di 12 minori, però, continuano a praticare le loro attività extrascolastiche, per le quali si trova tempo e modo per non farle mancare.
Siamo davanti ad una situazione di totale stallo che ha coinvolto anche il sostegno terapeutico delle minori che era fondamentale.
Le bambine, in una situazione genitoriale come quella già descritta nella CTU, sono intrappolate in una sofferenza che non trova soluzione rispetto all'incapacità genitoriale di entrambe le parti e con la fine della terapia per le due bambine viene a mancare anche la speranza di uno spazio di aiuto.”
Alla luce di quanto sopra, in assenza di espresse conclusioni rassegnate dalle parti in punto di affidamento, e in presenza di richieste relative alla frequentazione del tutto avulse dalla realtà come sopra evidenziata (entrambi domandano una frequentazione paterna libera comprensiva di pernotti nel fine settimana), in accoglimento delle richieste formulate dalla
Curatrice , in aderenza alle conclusioni cui è prevenuta la C.T.U., si ritiene di Pt_2 dover confermare l'affidamento delle minori al Servizio Sociale con il compito di assumere le decisioni in materia di salute psicofisica delle minori e garantire la ripresa dei contatti fra le minori ed il padre attraverso incontri osservati con cadenza quindicinale. In particolare il
Servizio Sociale dovrà assicurare che le minori vengano accompagnate agli incontri con la psicologa, dott.ssa , per la ripresa della psicoterapia, attivando l'educatrice per Per_5
l'incombente al fine di ovviare all'inerzia e mancanza di collaborazione della madre;
il
Servizio Sociale assicurerà inoltre per il tramite dell'educatrice incontri osservati in luoghi idonei alle minori anche al di fuori della casa paterna nei primissimi incontri (tenuto conto della distanza dell'abitazione paterna che si trova a Prato), ogni due settimane per la durate di due ore, da iniziarsi previo consulto con la psicologa che ha in carico le minori. Tali previsioni dovranno essere accompagnate da un percorso di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori, al fine di avviare le parti ad un'autonoma organizzazione della frequentazione libera, come già vigente all'epoca della separazione.
Il servizio relazionerà trimestralmente al giudice tutelare cui saranno inviati gli atti per l'apertura della vigilanza, segnalando tempestivamente le criticità anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
3. Infine per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che il ricorrente abita in casa di proprietà della compagna e percepisce un reddito da lavoro dipendente, quale infermiere di circa € 2.200,00 netti per dodici mensilità (come da CU 2025), più elevato rispetto all'anno precedente in cui risulta aver avuto un reddito mensile netto di circa € pagina 8 di 12 2.090,00. Egli, tuttavia, deve provvedere al mantenimento di un terzo figlio nato nel gennaio 2017 dalla relazione con la sua compagna, già madre di due figli e il cui stipendio Parte da è gravato dalla rata di mutuo per la casa in cui abita anche All'udienza Parte_1 presidenziale il ricorrente ha dichiarato che lo stipendio è gravato da trattenuta mensile di €
300,00 in virtù di una cessione del V dello stipendio che avrebbe scadenza nel 2028. La circostanza non documentata non è stata contestata.
La resistente pure è priva di costi di alloggio in quanto abita in casa di proprietà paterna, oggetto di trust di cui lei è beneficiaria, (come dichiarato in udienza presidenziale) percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.490,00 netti per dodici mensilità
(come da CU 2025) e l'assegno unico per le figlie che nel 2024 è stato pari ad € 467,00 mensili mentre il primo accredito del 2025 risulta pari ad € 474,00 (come da estratti conto in atti)
Alla luce di quanto sopra, considerata l'assenza di frequentazione e di mantenimento diretto, si ritiene di confermare il contributo previsto in via provvisoria a carico del padre per € 530,00 mensili.
Deve invece respingersi la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, in considerazione della limitata differenza reddituale-patrimoniale fra i coniugi, risultando la resistente munita di redditi adeguati a garantire le proprie esigenze di mantenimento.
4. In merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla resistente si osserva che essa si fonda sulla violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., con particolare riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, già sanzionato nel procedimento di separazione mediante accoglimento della domanda di addebito all'epoca formulata dalla espressamente CP_1 richiamata negli atti di causa. La suddetta circostanza, pacifica, risulta aver comportato l'interruzione della convivenza matrimoniale del febbraio 2015 quando Controparte_1 era in stato avanzato di gravidanza. La resistente tuttavia non ha allegato, se non in via del tutto generica, e tanto meno provato i danni non patrimoniali (diritto alla salute e dignità della persona) di cui chiede il risarcimento. Infatti, nella comparsa costitutiva in sede istruttoria la resistente, dopo aver citato plurime pronunce della Suprema Corte in tema di danno endofamiliare, si è limitata a rappresentare le condizioni in cui si è trovata dopo l'interruzione della convivenza. Si legge infatti a pag. 9: “La sig.ra si è trovata CP_1 sola, abbandonata, incinta, con una figlia piccola ( in quel momento aveva due Per_1 anni di età) e senza lavoro. Al dolore psicologico si è aggiunta la difficoltà pratica. La seconda maternità dell'esponente è stata assai difficile. Sono infatti emerse complicazioni, pagina 9 di 12 anche in conseguenza della situazione di forte stress (delusione, solitudine, abbandono, incertezza) cui è stata sottoposta la sig.ra con la conseguente diagnosi di CP_1 displasia ossea per la nascitura. L'esponente è rimasta ricoverata per alcuni giorni presso
l'Ospedale di Careggi. Sono state frequenti visite mediche, di varia natura, cui si sono sottoposte le piccole nel corso del tempo, le visite pediatriche per o quelle Per_1 ginecologiche e a quelle della genetista. A causa del forte stress subito dalla sig.ra
alla nascitura era stata diagnosticata la displasia ossea.” CP_1 Per_2
Infine, non risulta prodotta alcuna certificazione medica in relazione allo stato di salute fisico-psichica della Di tal che la c.t.u. richiesta risulta inammissibile perché del CP_1 tutto esplorativa.
Alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere respinta.
5. In punto di spese, tenuto conto della soccombenza delle parti in ordine ai provvedimenti relativi all'affidamento e frequentazione delle minori, e in ordine ai provvedimenti economici, considerato che la durata del processo è dipesa esclusivamente dalla necessità di istruttoria in relazione alle minori, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese fra le parti.
Mentre entrambi i genitori devono essere condannati a rimborsare nella misura del 50 % ciascuno le spese processuali del Curatore Speciale dei minori, con versamento a favore dell'Erario, trattandosi di parte ammessa al patrocino a spese dello stato. Spese che, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, sulla base dei valori tra minimi e medi, vengono liquidate in complessivi € 8.754,72 di cui € 6.000,00 per compensi, € 900,00 per spese generali ed € 1.854,72 per CAP e IVA-
Infine, rimangono a carico definitivo delle parti in pari misura le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda disattesa, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Rufina (FI) il 4.9.2011 tra nato a [...] Parte_1
l'8.10.1984, e nata a [...] il [...], trascritto nel registro di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Rufina (FI), atto n. 2, parte II, serie A, anno 2011;
pagina 10 di 12 dispone l'affido delle minori e al Servizio Sociale - SdS Fiorentina Per_1 Per_2
Sud Est, con il compito di assumere le decisioni in materia di salute psicofisica delle minori e garantire la ripresa dei contatti fra le minori ed il padre attraverso incontri osservati con cadenza quindicinale, come indicato in parte motiva;
conferma il mandato già conferito all' territorialmente compente per la CP_3 prosecuzione del percorso psicoterapico con le minori;
conferisce mandato all' per la presa incarico di entrambi i genitori ai fini di un CP_3 sostegno alla genitorialità;
dispone che il Servizio Sociale depositi relazione trimestrale da inoltrarsi al Giudice
Tutelare, invitandolo a segnalare le eventuali criticità anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la Parte_1 somma mensile di € 530,00 complessivi da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di ottobre 2026 in base agli indici
ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite;
condanna e a rimborsare alla Curatrice Speciale avv. Parte_1 Controparte_1
, e per essa all'Erario, nella misura del 50 % ciascuno, le spese di lite, pari ad CP_2
€ 8.754,72 come sopra liquidate per l'intero;
pone a carico definitivo delle parti in ragione del 50% ciascuna le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
pagina 11 di 12 dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per la vigilanza;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, in data 1 ottobre 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria pagina 12 di 12