TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1080/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, nel proc. n. 1080 /2024 R.G., promosso da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA MONTE ZEBIO N. 32 ROMA, presso lo studio dell'Avv. PERRONE MARIA DANIELA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
NEI CONFRONTI DI
, nata in [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA G. D'ANNUNZIO 45 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. TAMBURRINI MARIO PIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
1 NONCHE'
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Orazio in Isola del Liri, Via A. Marsella n. 1, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
intervenuto con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono da note scritte depositate per l'udienza del 23.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.04.2024 , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con in ISOLA Controparte_1
DEL LIRI (FR) il 3.10.1996; che dall'unione nascevano i figli: (il Per_1
13.09.1996), (il 13.09.2000) e (il 9.01.2004), che con decreto di CP_2 Per_2
omologa del Tribunale di Cassino del 9.11.2009 le parti si separavano consensualmente;
che non è ripresa tra i coniugi alcuna comunione di vita né materia né spirituale, chiedeva di: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) revocare l'assegno di mantenimento a suo carico a favore dei figli e in quanto economicamente indipendenti;
3) porre a suo Per_1 CP_2
carico un obbligo di mantenimento a favore del figlio di euro mensili 200,00; Per_2
4) non riconoscere alcun assegno divorzile a favore della sig.ra CP_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si costituiva
, aderendo alla domanda di divorzio, ma avanzando delle Controparte_1
richieste differenti, chiedendo di: 1) porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a favore del figlio di euro mensili 500,00, oltre rivalutazione Per_2
ISTAT, oltre le spese straordinarie e a favore della moglie di euro mensili 800,00, oltre rivalutazione ISTAT.
Interveniva in giudizio il figlio maggiorenne , con comparsa Controparte_2
di intervento volontario del 30.4.2024.
2 Con ordinanza dell'11.10.2024, a modifica delle vigenti condizioni di separazione, veniva revocato il contributo a carico del padre a favore dei figli e in quanto economicamente indipendenti e confermato un Per_1 CP_2 Per_2
obbligo di mantenimento a favore della moglie di euro mensili 200,00, oltre rivalutazione.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 23.04.2025 le parti davano atto di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di divorzio: il Sig.
[...] si impegna a corrispondere, in un'unica soluzione, alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
che accetta, l'importo di € 22.000,00 (ventiduemila/00) a titolo di
[...] liquidazione una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970. Tale somma dovrà essere versata dal Sig. entro 10 giorni dalla Parte_1
sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario sul c/c della Sig.ra
Parte_2
Tanto premesso, visti i documenti prodotti e preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da decreto di omologa del Tribunale di
Cassino del 9.11.2009);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
- le condizioni concordate sono conformi alla legge.
Le spese di lite sono compensate, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ISOLA DEL LIRI (FR) il 3.10.1996 tra e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di ISOLA DEL LIRI (FR) al n.19, parte II, serie A, dell'anno 1996, alle condizioni tutte di cui all'accordo allegato alle note di
3 trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.04.2025 da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ISOLA DEL LIRI(FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Michela Grillo)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, nel proc. n. 1080 /2024 R.G., promosso da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA MONTE ZEBIO N. 32 ROMA, presso lo studio dell'Avv. PERRONE MARIA DANIELA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente
NEI CONFRONTI DI
, nata in [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA G. D'ANNUNZIO 45 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. TAMBURRINI MARIO PIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
1 NONCHE'
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Orazio in Isola del Liri, Via A. Marsella n. 1, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
intervenuto con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono da note scritte depositate per l'udienza del 23.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.04.2024 , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con in ISOLA Controparte_1
DEL LIRI (FR) il 3.10.1996; che dall'unione nascevano i figli: (il Per_1
13.09.1996), (il 13.09.2000) e (il 9.01.2004), che con decreto di CP_2 Per_2
omologa del Tribunale di Cassino del 9.11.2009 le parti si separavano consensualmente;
che non è ripresa tra i coniugi alcuna comunione di vita né materia né spirituale, chiedeva di: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) revocare l'assegno di mantenimento a suo carico a favore dei figli e in quanto economicamente indipendenti;
3) porre a suo Per_1 CP_2
carico un obbligo di mantenimento a favore del figlio di euro mensili 200,00; Per_2
4) non riconoscere alcun assegno divorzile a favore della sig.ra CP_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si costituiva
, aderendo alla domanda di divorzio, ma avanzando delle Controparte_1
richieste differenti, chiedendo di: 1) porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a favore del figlio di euro mensili 500,00, oltre rivalutazione Per_2
ISTAT, oltre le spese straordinarie e a favore della moglie di euro mensili 800,00, oltre rivalutazione ISTAT.
Interveniva in giudizio il figlio maggiorenne , con comparsa Controparte_2
di intervento volontario del 30.4.2024.
2 Con ordinanza dell'11.10.2024, a modifica delle vigenti condizioni di separazione, veniva revocato il contributo a carico del padre a favore dei figli e in quanto economicamente indipendenti e confermato un Per_1 CP_2 Per_2
obbligo di mantenimento a favore della moglie di euro mensili 200,00, oltre rivalutazione.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 23.04.2025 le parti davano atto di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di divorzio: il Sig.
[...] si impegna a corrispondere, in un'unica soluzione, alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
che accetta, l'importo di € 22.000,00 (ventiduemila/00) a titolo di
[...] liquidazione una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970. Tale somma dovrà essere versata dal Sig. entro 10 giorni dalla Parte_1
sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario sul c/c della Sig.ra
Parte_2
Tanto premesso, visti i documenti prodotti e preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da decreto di omologa del Tribunale di
Cassino del 9.11.2009);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
- le condizioni concordate sono conformi alla legge.
Le spese di lite sono compensate, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in ISOLA DEL LIRI (FR) il 3.10.1996 tra e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di ISOLA DEL LIRI (FR) al n.19, parte II, serie A, dell'anno 1996, alle condizioni tutte di cui all'accordo allegato alle note di
3 trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.04.2025 da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
ISOLA DEL LIRI(FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Michela Grillo)
4