Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 787/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 15 gennaio 2025, alle ore 10:31, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n. 787/2024 r.g. sono comparsi l'avv. Mollo, per parte opponente, nonché il dott. Giuseppe Panno, funzionario delegato dall'Amministrazione opposta.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita i procuratori delle parti a discutere la causa.
L'avv. Mollo osserva che quanto depositato all'allegato n. 2 da parte del Ministero si riferisce ad altra procedura, come evincibile dal numero di raccomandata indicato nell'avviso di ricevimento allegato al n. 2 della memoria di costituzione, vale a dire 786299135065, numero diverso da quello indicato nella relata allegata dall'Amministrazione opposta, vale a dire
786302586731; chiede di essere autorizzato al deposito telematico del plico che si riferisce alla raccomandata n. 786299135065; si riporta alle restanti eccezioni e difese di cui al ricorso introduttivo;
sottolinea la illegittimità della richiesta economica, stante la decurtazione operata dall' , sì che la somma effettivamente versata in favore del “trasgressore” è pari ad € CP_1
36.931,71. Il funzionario delegato dell'Amministrazione opposta chiede di non accogliere le istanze odierne di parte opponente, poiché, come desumibile dagli atti, il verbale di contestazione formulato dalla Sezione di Polizia giudiziaria dei Carabinieri di Enna è stato notificato in data 2/8/2019 al CAA così come i successivi atti di causa, ovvero ordinanza ingiunzione, secondo i termini e i modi previsti dalla L. 689/81; rappresenta che gli atti di dette notifiche sono presenti nel fascicolo di causa a cui si riporta;
in merito alle doglianze di parte opponente riguardanti l'importo della sanzione, si rappresenta che, come riportato nel processo verbale di contestazione, l'importo della sanzione comminata dagli agenti accertatori risulta essere pari a quanto comminato nella sanzione pecuniaria opposta;
inoltre si riporta alle note conclusive depositate in data 17/12/24, nonché alla memoria di costituzione e risposta. L'avv.
Mollo sottolinea che la sanzione irrogata si basa su quanto effettivamente percepito;
dunque la sanzione non tiene conto di quanto decurtato da;
insiste, quindi, in subordine, nel CP_1
ricalcolo di quanto dovuto a titolo di sanzione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Pag. 1 a 12
Francesco Paolo Pizzo
N. 787/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 787 R.G. dell'anno 2024 tra: Contr
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mollo in Parte_1 P.IVA_1
virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
OPPONENTE
e
Controparte_3
( )
[...] P.IVA_2
OPPOSTO avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'udienza del 15/1/2025, cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 16/5/24, ha proposto opposizione avverso Parte_2
ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di € 125.274,11 notificatale in data
17/04/2024, emessa in data 11/04/2024 dal Controparte_3
Pag. 2 a 12 Controparte_4
nella persona del proprio Direttore generale pro
[...]
tempore, in relazione all'indebito percepimento, da parte di e AR [...]
rappresentanti della avente CP_6 Controparte_7
sede legale ad Enna in C.da Salsello snc, della somma totale di € 125.262,41, erogata dall' per la domanda unica di pagamento riferita all'annualità 2014 Controparte_8
ex Reg. CE 73/2009, presentata attraverso unità locale gestita da OP
, il quale “ometteva i controlli di sua competenza”, di tal guisa inducendo in Controparte_10 errore gli organi preposti al controllo e all'erogazione degli aiuti.
L'opposizione poggia sulle seguenti ragioni:
a) vizio formale nel procedimento che ha portato all'emissione dell'ordinanza n. 198/2024 –
Mancata notifica del verbale del processo verbale di contestazione del 29.07.2019 da cui trae origine l'ordinanza n. 198/2024;
b) eccezione di prescrizione delle somme richieste;
c) estinzione dell'obbligazione di pagamento a carico del per violazione Parte_2 dell'art. 14 l. 689/81;
d) insussistenza della responsabilità del preposto alla sede locale;
Parte_2
e) insussistenza del vincolo di solidarietà tra la ricorrente e il responsabile della sede locale.
Chiedeva, pertanto, la ricorrente: “– In via preliminare per i motivi di cui ai punti A, B dichiarare l'invalidità e/o inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n. 198 emessa in data 11/04/2024, dal
[...]
Controparte_11
nella persona del proprio Direttore generale pro tempore, notificata a mezzo
[...]
pec in data 17 aprile 2024, e delle sanzioni accessorie;
– In via subordinata accertare
l'estinzione dell'obbligazione di pagamento a carico del per i motivi indicati Parte_2
al punto C. - In via ulteriormente subordinata, per le ragioni indicate al punto D dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia nei confronti del dell'ordinanza- Parte_2 ingiunzione di pagamento, n. 198 emessa in data 11/04/2024, dal
[...]
Controparte_3 Controparte_4
nella persona del proprio Direttore
[...]
generale pro tempore, notificata a mezzo pec in data 17 aprile 2024, - In via ulteriormente subordinata, laddove nessuna delle precedenti richieste trovasse l'accoglimento del Tribunale, diminuire la sanzione nella misura di € 34.308,41, tenuto conto della decurtazione operata dalla stessa sulle somme pagate alla ovvero CP_1 Controparte_7
Pag. 3 a 12 nella massima misura possibile, tenendo conto di quanto eccepito al punto D. - con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio”.
2) Infondatezza dell'opposizione.
2.1) La ricorrente eccepisce l'omessa notifica presso la propria sede legale in Roma, via
Amatrice n. 38, del verbale del processo verbale di contestazione del 29.07.2019 da cui trae origine l'ordinanza n. 198/2024.
Parte opposta ha prodotto in giudizio prova della notifica del suddetto processo verbale di contestazione eseguita a mezzo raccomandata, proprio presso l'indirizzo indicato dall'opponente, in data 13/8/19.
Riguardo a tale produzione parte opponente, soltanto in sede di discussione, ha osservato che il numero di raccomandata riportato sulla relata di notifica non corrisponde con quello indicato nell'avviso di ricevimento.
Appare, dunque, opportuno riportare qui di seguito i dati salienti della notifica del verbale di contestazione promossa dai Carabinieri - sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della
Repubblica di Enna.
Ed invero, dalla relata redatta il 9/8/19 si evince che il verbale di contestazione in questione è stato spedito verso l'indirizzo della sede legale di con raccomandata Parte_2
“786302586731”.
Agli atti vi è prova del tentativo di recapito della raccomandata “786302586731” presso la sede legale di in data 13/8/19, come da estratto dell'allegato n. 2 della comparsa di Parte_2
costituzione di parte opposta di seguito riportato:
Pag. 4 a 12 Vi è parimenti prova dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n. 786302586731, come da estratto di seguito riportato:
L'opponente, soltanto in sede di discussione, ha obiettato che “quanto depositato all'allegato
n. 2 da parte del Ministero si riferisce ad altra procedura, come evincibile dal numero di raccomandata indicato nell'avviso di ricevimento allegato al n. 2 della memoria di costituzione, vale a dire 786299135065, numero diverso da quello indicato nella relata allegata dall'Amministrazione opposta, vale a dire 786302586731”
La deduzione è inammissibile perché tardivamente proposta solo in sede di discussione, fuori dai termini preclusivi ex art. 420 c.p.c.
Il contenuto della raccomandata giudiziaria, infatti, avrebbe dovuto essere contestato attraverso tempestive istanze istruttorie aventi ad oggetto l'asserito diverso oggetto della stessa (Cass. Civ. sez. III, 18/05/2016, n.10144).
E', dunque, inaccoglibile, stante la irritualità, la richiesta di parte opponente, formulata in sede di discussione, di essere autorizzata “al deposito telematico del plico che si riferisce alla raccomandata n. 786299135065”.
Ad ogni modo, parte opponente non contesta che la relata di notifica contenente il riferimento alla raccomandata n. 786302586731 si riferisca al verbale di contestazione da cui origina l'odierno giudizio di opposizione, bensì al fatto che l'avviso di ricevimento allegato al n. 2
Pag. 5 a 12 contenga il riferimento numero identificativo del piego raccomandato diverso da quello indicato nella suddetta relata.
Tuttavia, l'allegato n. 2 alla comparsa di parte opposta contiene due avvisi di ricevimento, il secondo dei quali, per l'appunto, contenente, come visto, il riferimento univoco allo stesso numero identificativo della raccomandata indicato nella relata di notifica.
Risulta, dunque, accertato l'intervenuto (tempestivo, come si vedrà) recapito presso la sede legale di del verbale di contestazione delle violazioni sanzionate con Parte_2
l'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
2.2) L'opponente eccepisce la maturazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 28
L. 689/81.
Fondatamente parte opposta ha dedotto l'interruzione del termine prescrizionale ad opera della suddetta notifica del verbale di contestazione (atto idoneo a costituire in mora il debitore: v.
Cass. Civ. sez. trib., 20/07/2016, n.14886).
Ed invero, “Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui agli artt.
2 e 3 della l. n. 898 del 1986 (nella specie, per indebito conseguimento di aiuti comunitari
"FEOGA", per l'esportazione fittizia di prodotti agricoli, ottenuto mediante contraffazione della documentazione comprovante la relativa immissione in consumo) si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data di indebita percezione dell'aiuto, giacché detto illecito si perfeziona con tale percezione e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi” (Cass. Civ. sez.
II, 31/10/2023, n.30206; Cass. Civ. sez. II, 12/05/2017, n.11958; Cass. Civ. sez. II, 21/12/2011,
n. 28048), con l'ulteriore precisazione che, nel caso in cui l'illecito riguardi più campagne agrarie, si configura una pluralità di violazioni autonome per ciascuna delle quali il termine decorre dalla singola percezione e non dall'ultima di esse (Cass. 26847/2011).
Dunque, nella specie, trattandosi di erogazioni intervenute nell'anno 2015 (in particolare il
26/6/15 e il 14/10/15), il verbale di contestazione risulta notificato ampiamente entro il termine di prescrizione quinquennale.
Parimenti, l'ordinanza ingiunzione qui impugnata risulta notificata il 17/4/2024, dunque entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica del verbale di contestazione
(13/8/19).
2.3) Ancora, la ricorrente eccepisce l'estinzione dell'obbligazione di pagamento a carico del per violazione del termine di novanta giorni contemplato dall'art. 14 l. 689/81. Parte_2
Il terzo comma di detta disposizione, tuttavia, prescrive che “Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria,
i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Pag. 6 a 12 La disposizione si applica non solo nei casi di pregiudizialità in senso stretto tra illecito penale ed amministrativo, ma anche in presenza di una connessione probatoria, che ricorre quando, come nella specie, dall'attività di accertamento emergano notizie di reato, anche qualora fra l'illecito amministrativo ed il reato non sussista il rapporto di dipendenza previsto dall'art. 24
L. (Cass. Civ. sez. II, 31/10/2023, n.30206).
In tale evenienza, gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all'autorità amministrativa o procedere alla contestazione senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, competendo a quest'ultima verificare se ricorra o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
Il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 decorreva quindi dal rilascio del nulla osta alla utilizzazione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria, atto che equivale alla trasmissione degli stessi, secondo quanto stabilito dalla L. n. 689 del 1981, medesimo art. 14, comma 3 (v. anche
Cass. Civ. sez. II, 17/12/2021, n.40630, in motivazione), nella specie intervenuto – come documentato dall'opposta – in data 9/7/2019, sì che la notifica del verbale di contestazione in data 16/8/19 soddisfa il requisito temporale di cui all'art. 14, secondo comma, L. 689/81.
2.4) L'opponente, poi, si duole di avere avuto preclusa la possibilità di esaminare la documentazione fondante la contestazione mossale in solido col con la CP_5 CP_6
e col per effetto della mancata conoscenza del procedimento amministrativo
[...] CP_10
derivante, a sua volta, dalla contestata omessa notifica del verbale di contestazione.
La doglianza – come visto sopra al par. 2.1 – è priva di fondamento, stante la idoneità della notifica effettuata dall'Amministrazione opposta.
In ogni caso, quest'ultima ha versato agli atti del presente giudizio di opposizione la documentazione relativa alla domanda unica di pagamento per l'anno 2014 (all. 5 della comparsa di risposta), dalla quale in effetti emerge che il nella qualità di legale CP_5 rappresentante della ” ha dichiarato la titolarità di Controparte_7 fondi “ammissibili al regime di pagamento unico” per la notevole estensione di ettari 321 e are
37 (dunque, oltre 3 kmq), come da estratto di seguito riportato:
Pag. 7 a 12 Dal verbale di accertamento (all. 1 alla comparsa di risposta), ancora, si evince che nella sezione
“Documenti cartacei Rilevati Presenti nel Fascicolo” della scheda di validazione della domanda, lavorata dal responsabile del centro CAA 5, venivano CP_10 Pt_2 CP_9 indicati alla voce “estremi dei titoli prodotti per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione nell'anno 2014” sei contratti di comodato con i seguenti numeri di protocollo
, CP_1
E' opportuno rammentare, al riguardo, che la scheda di validazione certifica la consistenza aziendale e viene compilata direttamente sul portale SIAN dal Centro di Assistenza Agricola
(C.A.A.) presso cui il produttore ha conferito mandato di rappresentanza;
il documento viene quindi archiviato telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, viene custodita presso lo stesso C.A.A. di appartenenza;
più precisamente, la
Pag. 8 a 12 scheda di validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiarie condotte (in comodato gratuito, in proprietà, in affitto), descrivendone la tipologia e la destinazione catastale
(pascoli, boschi, seminativi).
In tale documento vengono inoltre indicati gli estremi dei titoli di conduzione per i quali l'istante dichiara di avere la disponibilità di terreni di proprietà o di terzi condotti in comodato o in affitto.
Dagli atti delle indagini riportate nel verbale di accertamento, emerge, pacificamente, che i fondi indicati nella domanda proposta da ” non erano di proprietà della stessa, Controparte_7
non erano oggetto di diritto di godimento derivante da contratti di locazione o comodato ed erano stati, invece, già oggetto di altre dichiarazioni fraudolente, sì da risultare del tutto inesistenti i presupposti della proposta Domanda Unica di Pagamento (D.U.P.).
2.5) Quanto alla posizione del responsabile dell'unità locale dell'odierna oppoennte, risulta altrettanto pacifico il totale omesso controllo da parte del CAA dal CP_9 CP_9
momento che, incontestamente, dalla consultazione della banca dati messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate “non risulta alcuna registrazione relativa al passaggio titoli effettuata da parte della ” e “nessuna Controparte_7 documentazione veniva rinvenuta nel fascicolo aziendale posto sotto sequestro”.
Ebbene, ai sensi dell'art.
3 -bis D.Lgs. 27.5.1999, n. 165, dell'art. 14 D.Lgs. 29.3.2004 n. 99, e dell'art. 2 DM 27.3.2008, i Centri di assistenza agricola risultano istituiti dal Legislatore come strumenti di supporto per gli imprenditori agricoli;
essi svolgono funzioni di natura amministrativa-burocratica acquistando la veste di veri e propri soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrativa e costituendo espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 26 gennaio 2015,
n. 135).
Tra le suddette funzioni, in particolare, i Centri di assistenza agricola esercitano quella di organismo di certificazione, con la conseguenza che ad essi è consentito accedere, ad esempio, alle banche dati anagrafiche e a quelle catastali per effettuare le necessarie verifiche e riscontri.
La ratio legis è nel senso di assegnare agli stessi Centri non il ruolo di mero “vettore” o
“trasmettitore” della documentazione consegnata dall'agricoltore, ma quello di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Ed infatti, ai sensi del disposto di cui all'art. 3 bis d.lgs n. 165/1999 e dell'art. 2 DM 27.03.2008
Contr del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il ha la responsabilità dell'identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati.
Pag. 9 a 12 Contr E' evidente che gli operatori non si limitano ad un controllo di mera regolarità formale dei dati dovendo verificare l'effettiva sussistenza della condizioni di accesso agli aiuti comunitari da parte del richiedente.
Il responsabile della scheda di validazione e della domanda unica di pagamento CP_10
proposta dalla per il 2014 (nella persona del avrebbe potuto Controparte_7 CP_5
accedere alle banche dati potendone agilmente trarre la conclusione dell'assenza di qualsivoglia supporto documentale (nulla è stato rinvenuto presso la locale sede del ) Parte_2
riguardante i contratti di comodato indicati in domanda.
Appaiono, dunque, infondate le deduzioni di parte opponente in ordine all'esonero da responsabilità dell'operatore che, dunque, è chiamato a rispondere della violazione CP_10 accertata a carico della ai sensi dell'art. 5 L. 689/81 quale concorrente nella Controparte_7
violazione.
Ai sensi dell'art. 3 L. cit., invero, “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, sì che, “In materia di sanzioni amministrative, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Inoltre, l'onere della prova degli elementi positivi esterni che possano rivelare la sussistenza di una scriminante è a carico dell'opponente, e la valutazione di tali elementi costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità” (Cass. Civ. sez. II, 07/10/2024, n.26162).
Nella specie, non solo non sono stati dimostrati elementi che inducano a ritenere la insussistenza della colpevolezza del ma l'intero compendio versato in atti consente di ritenere la CP_10 peculiare gravità dell'omissione imputabile allo stesso, in considerazione del numero ragguardevole di unità immobiliari riportate in domanda, della dislocazione sui territori di vari comuni nonché in ragione della complessiva estensione (oltre tre chilometri quadrati) delle stesse.
2.6) Parte opponente, inoltre, sostiene la insussistenza del vincolo di solidarietà tra la ricorrente e il responsabile della sede locale per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate.
La deduzione è priva di fondamento.
Ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, infatti, “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
Pag. 10 a 12 giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Poiché, incontestatamente, il ha operato sulla scheda di validazione e sulla D.U.P. della CP_10
quale responsabile della locale unità operativa di (Trapani 005) Controparte_7 Parte_2
e quest'ultima non risulta godere di alcuna autonomia funzionale rispetto all'odierna opponente, appare sicura l'applicabilità della regola della solidarietà dianzi riportata, la quale, all'evidenza, non ammette prova liberatoria, con conseguente irrilevanza delle allegazioni di parte opponente in ordine alle direttive organizzative e formative interne.
2.7) In subordine, l'opponente deduce l'erronea quantificazione della sanzione irrogata, dal momento che, all'atto dell'erogazione, la somma riconosciuta in favore della è Controparte_7 stata per larga parte stornata in favore dell' , in ragione di diversa sanzione da CP_1 quest'ultima comminata a carico della società rappresentata dal CP_5
La circostanza, invero, trova riscontro documentale nello stesso verbale di accertamento, ove così si riassumono le erogazioni indebite percepite dalla : Controparte_7
Ebbene, ai sensi dell'art. 3, primo comma, L. 898/86, “Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito”.
Ora, sebbene in concreto la liquidità residua di cui ha beneficiato la sia inferiore Controparte_7 al beneficio riconosciuto, è anche incontrovertibile che l'utilità, intesa quale posta attiva entrata nel patrimonio della beneficiaria, risulta comunque pari, per l'anno 2014, ad € 125.262,41, giacché detta larga erogazione ha fatto da provvista per l'applicazione della sanzione pecuniaria da parte dell' e il pagamento di somme comunque dovute. CP_1
Risulta, dunque, corretta la quantificazione della sanzione operata dall'Amministrazione opposta, giacché, sia pure virtualmente, l'intera somma è entrata a far parte della sfera patrimoniale della beneficiaria.
Pag. 11 a 12 2.8) Le considerazioni sopra svolte inducono al totale rigetto dell'opposizione proposta da
[...]
Parte_2
3) Ritenuto, alfine, che non si debba fare luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, atteso che, in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa,
l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, qualora stia in giudizio personalmente, avvalendosi di funzionari appositamente delegati, può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, soltanto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, concretamente affrontate per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota,
e sempre che esse siano oggetto di apposita richiesta (cfr., sul punto, Cass. civ., sez. I,
5.06.2001, n. 7597; cfr., anche, al riguardo, Cass. civ. n. 9365/1997): tutti presupposti non ricorrenti, nella odierna fattispecie, stante la mancata indicazione di tali spese e la mancata produzione della relativa nota.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso ordinanza-ingiunzione Parte_2
n. 198/24, notificatale in data 17/04/2024, emessa in data 11/04/2024 dal
[...]
Controparte_11
prodotti
[...] CP_4
2) spese a carico di chi le ha anticipate.
Marsala, 15/1/2025.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 12 a 12