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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7603 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. GEREMIA CASABURI Presidente,
Dott. ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dott. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3829/2016 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 9/12/2025 ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 26112 del 2014 del Tribunale di Roma e vertente tra
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, che ha richiesto il patrocinio a spese dello C.F._1
Stato come da istanza n. 4743 del 27.05.2016 e ci si riserva di depositare in giudizio la conseguente delibera ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Remigio Paone n. 28 presso e nello studio dell'Avv. Bruno Lupi del Foro di Roma ( ), che lo rappresenta e difende nel presente C.F._2 giudizio, giusta procura a margine del presente atto,
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appellante E nato a [...] il [...], c.f. CP_1
, residente in [...]
n. 183, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via F.S. Nitti n. 11, presso lo studio dell'Avv. Stefano Gagliardi, C.F.
che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._4 procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo r.g.n. 7545/2012, recapito fax presso il quale inviare eventuali r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 comunicazioni 0636302273, indirizzo mail: pec: Email_2
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appellato IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 16/6/2021;
-non è stato riassunto;
Ritenuto che:
-i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
-l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione
“deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
-più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva;
tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura;
da qui la pendenza, in senso tecnico- giuridico) di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
- occorre porre rimedio a tale anomalia, sostanzialmente fonte di
“false pendenze”, tenuto anche conto degli obiettivi del PNRR,
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
-al riguardo, trattandosi di misura che- come detto- opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
-in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25);
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2
ritenuto che
nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Per carichi di ruolo il presente procedimento viene definito dal relatore Cons. Cimini in sostituzione del Presidente Casaburi, entrambi componenti del medesimo collegio Così deciso in Roma il giorno 15/12/2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente Dr. Biagio Roberto Cimini Dr. Geremia Casaburi
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