Sentenza 22 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 22/02/2021, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2021
N. 00245/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2020, proposto da
Consorzio Integra Soc. Coop. in proprio e in qualità di Capogruppo dell’associazione temporanea di imprese, rappresentato difeso dagli avvocati Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia - Mestre, via F. S. Fapanni n. 37;
contro
Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. - A.M.T. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. – A.M.T. s.p.a. di (parziale) diniego di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, di cui alla nota prot. 2821 del 28 settembre 2020 e di ogni altro atto presupposto e connesso, anche di estremi ignoti;
e per l'accertamento
del diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241 del 1990, del DPR n. 184 del 2006, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. - A.M.T. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la parte ricorrente con memoria depositata in giudizio l’11 dicembre 2020, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso;
- che, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità;
- che, in ragione della complessiva vicenda procedimentale e delle questioni trattate, sussistono motivi per compensare integralmente le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 27 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO