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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dottoressa IA Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 15715/17 R. G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
promossa da
, nato a [...] il giorno 23.10.1993 (C. F. ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il giorno 05.09.1990 (C. F. Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, C.F._2
dall'avv. Salvatore Castro, elettivamente domiciliati in Biancavilla, via Vittorio Emanuele,
515, presso lo studio del loro procuratore,
OPPONENTI
contro
, nata a [...] il [...] (C. F. ), CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
AN NO, elettivamente domiciliata in Catania, via Ruggero Settimo, 28, presso lo studio del suo procuratore;
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.09.2017, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3258/2017 (n. 21713/2016 R. G.)
emesso dal Tribunale di Catania il 06.06.2017 e notificato in data 07.07.2017, con il quale
Giudice presso il Tribunale di Catania aveva intimato ad essi opponenti il pagamento in favore di , della somma di euro 70.000,00, quale residuo saldo corrispettivo della CP_1
compravendita immobiliare ai rogiti notar del 05.05.2016 (Rep. 2354, Persona_1
Racc. 1685); oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, liquidate in euro
2.135,00 per onorari in euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Eccepivano gli opponenti di avere già integralmente corrisposto il saldo corrispettivo del prezzo per la compravendita in questione.
Deducevano che tutte le trattative per la compravendita immobiliare erano state condotte con il signor , coniuge della qualificatosi quale fiduciario della propria Persona_2 CP_1
moglie, che avevano conosciuto solo al momento della stipula dell'atto pubblico, ove la stessa aveva ricevuto la somma di euro 100.000,00 secondo le modalità previste dallo stesso atto pubblico, e, inoltre la consegna di n. 10 assegni di conto corrente, muniti di clausola di non trasferibilità, ciascuno di euro 7.000,00, intestati a , preventivamente datati (il CP_1
primo 30.08.2016) secondo le scadenze previste nella scrittura privata del 05.05.2016.
Deducevano ancora che nel luglio 2016 avevano stipulato accordo con il quale Per_2
fiduciario della moglie, il quale aveva loro riferito che la moglie, pur di ricevere senza dilazione la somma rimanente, era disposta ad accettare la somma di euro 63.000,00 anziché
quella pattuita di euro 70.000,00, accordo confluito nella scrittura privata del 15.07.2016,
mediante il quale venivano a loro riconsegnati gli assegni non trasferibili consegnati al momento della stipula e pattuito che la somma rimanente era di euro 63.000,00 anziché
70.000,00, e che la stessa veniva pagata quanto a euro 35.277,00 in contanti e i restanti
13.986,00 mediante assegni bancari non muniti di clausola di trasferibilità, in parte emessi da e in parte emessi da , tutti di importo inferiore a euro Parte_1 Parte_2
1.000,00, in favore di , tutti incassati nel mese di agosto 2016. CP_1
Chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in giudizio di . Persona_2
Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva di avere venduto, con atto pubblico del 05.05.2016, agli odierni opponenti, un locale deposito e laboratorio siti in Adrano, per il prezzo di euro 150.000,00, di cui euro 100.000,00
pagati con due assegni contestualmente alla stipula, e i restanti euro 50.000,00 in 14 rate mensili la prima di euro 4.500,00 e le altre di euro 3.500,00, la prima scadente il 30.05.2016 e l'ultima il 30.06.2017; di avere, con la scrittura privata in pari data ma successiva alla stipula dell'atto pubblico, concordato con i compratori che il saldo dovuto era di euro 70.000,00 e non di euro 50.000,00 e che la detta somma sarebbe stata corrisposta non con la dilazione concordata nell'atto pubblico bensì tramite il pagamento di n. 10 rate mensili ciascuna di euro
7.000,00, la prima con scadenza 30.08.2016, le altre scadenti il giorno 30 di ogni mese fino al febbraio 2017, senza interessi, con modalità di pagamento tracciabili.
Non avendo ricevuto alcun pagamento, aveva proposto ricorso ed ottenuto il decreto ingiuntivo.
Dichiarava di essere estranea alla scrittura privata del 15.07.2016 prodotta dagli opponenti, di non conoscere il documento, disconoscendone la sottoscrizione ai sensi e per gli effetti degli art. 214 e 215 c.p.c.
Si opponeva alla chiamata del terzo. Veniva autorizzata la chiamata in giudizio di . Persona_2
Si costituiva in giudizio , il quale si dichiarava estraneo al contenzioso oggetto Persona_2
del giudizio e contestava gli addebiti mossigli dalle parti. Deduceva che la scrittura del
15.07.2016 era stata sottoscritta, oltre che dagli opponenti e dallo stesso quale Per_2
fiduciario della moglie, anche dalla signora , che aveva così ratificato l'operato CP_1
del marito.
Chiedeva il rigetto della domanda di manleva formulata dagli opponenti nei suoi confronti.
La causa veniva istruita con produzione documentale, espletamento di interrogatorio formale dell'opposta e prova testimoniale.
Indi, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento solo formalmente l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, atteso che è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete addurre e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito,
trovando applicazione i criteri di cui all'art. 2697 c. c. in tema di onere probatorio previsto per l'adempimento contrattuale.
Quanto all'onere probatorio gravante sul creditore – opposto (il quale, trattandosi di azione di adempimento contrattuale, deve provare il rapporto, il proprio adempimento e dedurre l'inadempimento del debitore), esso risulta essere stato assolto, atteso che la vendita da cui prende origine la vicenda non è stata contestata e nemmeno l'adempimento dell'opposta è stato contestato,
che ha trasferito il possesso al momento della stipula dell'atto. La parte opposta ha dedotto l'inadempimento degli opponenti, riguardo al pagamento del residuo prezzo di euro 70.000,00, dovuto in forza della scrittura privata del 05.05.2016.
A fronte di tale deduzione, gli opponenti hanno eccepito l'estinzione dell'obbligazione.
Occorre accertare se effettivamente l'obbligazione a carico degli opponenti di pagamento del residuo prezzo sia stata adempiuta.
Preliminarmente, è da rilevare che, in riferimento alla scrittura privata datata 15.07.2016,
prodotta dagli opponenti, l'opposta ha dichiarato di non conoscere il documento e ne ha disconosciuto la sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti degli art. 214 e 215 c.p.c.
Per la detta scrittura privata, gli opponenti non hanno formulato istanza di verificazione.
Conseguentemente, la stessa non è utilizzabile.
Invero, di fronte al disconoscimento, qualora la parte interessata non promuova il sub procedimento di verificazione, il documento è inutilizzabile e il giudice non può trarne il suo convincimento nemmeno come elemento indiziario.
Il disconoscimento della scrittura privata preclude infatti al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento.
Dalla detta inutilizzabilità discende anche che non risulta esservi la prova di alcuna ratifica della riguardo all'operato del CP_1 Per_2
Infatti, non risulta che avesse mai ricevuto mandato da di Persona_2 CP_1
stipulare, in tale veste, la detta scrittura privata né di ricevere per suo conto e in suo nome la minor somma di euro 63.000,00, di cui si dà atto nella detta scrittura, atteso il disconoscimento della sottoscrizione ivi apposta a tal fine e attesa la carenza di altra prova sul punto. Resta da verificare se la predetta somma di euro 63.000,00 sia stata comunque incassata dall'opposta.
Non risulta, in ogni caso, che l'opposta avesse ricevuto la somma consegnata dagli opponenti al né quella in contanti (alcuna prova è stata raggiunta in merito) né quella portata Per_2
dagli assegni consegnati, tutti non muniti di clausola di non trasferibilità e tutti di importi inferiore a euro mille/00.
Le risultanze probatorie acquisite hanno permesso di accertare solo che gli assegni in questione, tutti non muniti di clausola di non trasferibilità e tutti di importi inferiore a euro mille/00, dei quali non è stata fornita la copia del retro, sono stati incassati in diverse banche da successivi giratari.
Essendo gli stessi non muniti di clausola di non trasferibilità, non costituiscono mezzo di pagamento tracciabile.
Non risulta che gli assegni in questione siano stati consegnati all'opposta (i testi CP_1
e presenti alla consegna degli assegni al hanno Testimone_1 Testimone_2 Per_2
dichiarato che al momento della sottoscrizione della scrittura del 15.07.2016 e della consegna del denaro e degli assegni non era presente la signora e che il aveva CP_1 Per_2
assicurato che li avrebbe consegnati alla mentre il teste , figlio CP_1 Testimone_3
convivente dell'opposta, ha dichiarato che la madre non ha mai ricevuto né il contante né gli assegni in questione).
Risulta, invece che il avesse ricevuto dagli odierni opponenti la somma in Persona_2
contanti di euro 35.277,00 in contanti e gli assegni per i restanti euro 13.986,00 (si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni dei testi e presenti alla consegna). Testimone_1 Testimone_2
Né il terzo ha contestato la circostanza di avere ricevuto la somma in contanti Persona_2
di euro 35.277,00 in contanti e gli assegni per i restanti euro 13.986,00. Ciò posto, è da rilevare che gli opponenti non hanno adempiuto all'onere probatorio su di loro incombente, ossia non hanno fornito la prova dell'avvenuto pagamento all'opposta del residuo prezzo.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda di manleva proposta dagli opponenti nei confronti di , si Persona_2
rileva quanto segue.
Si è già detto che la scrittura privata del 15.07.2016, nella quale , per quel che Persona_2
qui rileva, ha dichiarato di agire quale fiduciario di , non è stata ratificata da CP_1
quest'ultima, in quanto la stessa ha disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta e non è stata proposta istanza di verificazione.
Non può dirsi che la scrittura privata sia stata stipulata dal quale falsus procurator di Per_2
. CP_1
Innanzitutto, difetta il presupposto della spendita del nome, in quanto il si definisce Per_2
fiduciario della moglie, ovvero soggetto che opera per conto di un altro.
Inoltre, la spendita del nome deve essere chiara e non equivoca, non essendo sufficiente che il
falsus procurator si presenti quale rappresentante, facendo salva la successiva ratifica dell'interessato, mentre nella scrittura in questione il “si obbliga a far Persona_2
sottoscrivere la presente scrittura alla sig.ra per ratifica ed accettazione CP_1
incondizionata di quanto sopra concordato”.
Nella medesima scrittura privata è previsto l'obbligo di manleva a carico del nei Per_2
confronti di e “per ogni ed eventuale richiesta che Parte_1 Parte_2
dovesse avanzare la sig.ra nei confronti degli stessi acquirenti sig.ri e CP_1 Pt_1
”. Pt_2 Pertanto, in virtù di tale obbligo assunto, è tenuto a manlevare gli odierni Persona_2
opponenti per le richieste di pagamento avanzate nei loro confronti dall'opposta.
Le spese del giudizio monitorio, atteso il rigetto dell'opposizione, vanno poste a carico degli opponenti.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e vengono e liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente decidendo,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 3258/2017 (n. 21713/2016 R. G.) emesso dal Tribunale di Catania il 06.06.2017 e notificato in data 07.07.2017;
2. Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3258/2017 (n. 21713/2016 R. G.) emesso dal
Tribunale di Catania il 06.06.2017 e notificato in data 07.07.2017;
3. Dichiara che è tenuto a tenere indenne e Persona_2 Parte_1 Parte_2
da quanto gli stessi devono versare a in forza del decreto ingiuntivo opposto;
[...] CP_1
4. Condanna gli opponenti e alla rifusione, in favore Parte_1 Parte_2
dell'opposta , delle spese processuali, che si liquidano, per la fase di opposizione, in CP_1
complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% a titolo di spese forfetarie sui compensi, oltre
C.P.A. ed IVA di legge, e, per la fase monitoria, così come già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
5. Condanna il terzo chiamato alla rifusione, in favore di e Persona_2 Parte_1 [...]
, le spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per compensi, Parte_2
oltre 15% a titolo di spese forfetarie sui compensi, oltre C.P.A. ed IVA di legge.
6. Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Catania il 28.06.2025
Il G.O.T.
dottoressa IA Mottese